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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 23/10/2025, n. 1806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1806 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 17241/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Isabella Messina Giudice Rel.
Dott. Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 17241/2025 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. ROLANDO PAOLA che lo Parte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. BUZZANGA Controparte_1 GIOVANNI LUCA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 574 del 12/10/2004 il Tribunale di Pinerolo ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti.
Con ricorso congiuntamente depositato il 09/09/2025 e Parte_1 Controparte_1 chiedevano al Tribunale la modifica delle condizioni di divorzio relativamente alle questioni economiche. In particolare le parti chiedevano la revoca dell'assegno divorzile in favore della sig.ra e la revoca del contributo al mantenimento per la figlia, maggiorenne ed economicamente CP_1 autosufficiente.
***
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., prende atto dell'accordo tra le parti e per l'effetto, in modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio:
REVOCA il contributo al mantenimento del signor a favore della signora Parte_1 CP_1
, sia per sé sia per la figlia attualmente economicamente autosufficiente, come prestabilito
[...] nella Sentenza n. 574/2004 del 12.10.2004 emessa dal Tribunale di Pinerolo, Presidente Dott.
Parnisari.
DA' ATTO che i signori e dichiarano di essere economicamente autosufficienti e CP_1 Pt_1 che, pertanto, rinunciano reciprocamente sin d'ora a qualsivoglia assegno di mantenimento a loro favore, dando altresì atto di avere già definito tra loro ogni altra questione di natura economica, finanziaria o patrimoniale, e di non avere pertanto più nulla a reciprocamente pretendere.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
23/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Isabella Messina Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Isabella Messina Giudice Rel.
Dott. Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 17241/2025 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. ROLANDO PAOLA che lo Parte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. BUZZANGA Controparte_1 GIOVANNI LUCA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 574 del 12/10/2004 il Tribunale di Pinerolo ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti.
Con ricorso congiuntamente depositato il 09/09/2025 e Parte_1 Controparte_1 chiedevano al Tribunale la modifica delle condizioni di divorzio relativamente alle questioni economiche. In particolare le parti chiedevano la revoca dell'assegno divorzile in favore della sig.ra e la revoca del contributo al mantenimento per la figlia, maggiorenne ed economicamente CP_1 autosufficiente.
***
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., prende atto dell'accordo tra le parti e per l'effetto, in modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio:
REVOCA il contributo al mantenimento del signor a favore della signora Parte_1 CP_1
, sia per sé sia per la figlia attualmente economicamente autosufficiente, come prestabilito
[...] nella Sentenza n. 574/2004 del 12.10.2004 emessa dal Tribunale di Pinerolo, Presidente Dott.
Parnisari.
DA' ATTO che i signori e dichiarano di essere economicamente autosufficienti e CP_1 Pt_1 che, pertanto, rinunciano reciprocamente sin d'ora a qualsivoglia assegno di mantenimento a loro favore, dando altresì atto di avere già definito tra loro ogni altra questione di natura economica, finanziaria o patrimoniale, e di non avere pertanto più nulla a reciprocamente pretendere.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
23/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Isabella Messina Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento