Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 26/03/2026, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00391/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01751/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1751 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato PI Gambino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in Bari, via Melo, 97;
per l’accertamento del silenzio-inadempimento
sull’istanza del-OMISSIS- volta al riconoscimento dello status di equiparato a vittima del dovere per infermità psichica, con ordine di provvedere; in via subordinata, ha chiesto l’annullamento delle note ministeriali del -OMISSIS- e del -OMISSIS- e del -OMISSIS-, con le quali il Ministero ha comunicato il mancato avvio dell’istruttoria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 il dott. OR EN e uditi per le parti i difensori PI Gambino per la parte ricorrente e l’avv. dello Stato Piersabino Salvemini per il Ministero resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che la parte ricorrente, con atto notificato il 31.10.2025 e depositato il giorno 06.11.2025:
ha chiesto l’accertamento dell’inadempimento della PA resistente sull’istanza del -OMISSIS- volta al riconoscimento dello status di equiparato a vittima del dovere per infermità psichica, con ordine di provvedere; in via subordinata, ha chiesto l’annullamento delle note ministeriali del -OMISSIS- e del -OMISSIS- e del -OMISSIS-, con le quali il Ministero ha comunicato il mancato avvio dell’istruttoria;
ha allegato di essere stato Vice Brigadiere dei Carabinieri dal -OMISSIS- al -OMISSIS- e di aver presentato istanza in data -OMISSIS- per il riconoscimento dello status di equiparato a vittima del dovere; che con nota del -OMISSIS- il Ministero aveva comunicato che non avrebbe aperto l’istruttoria se non a seguito della previa definizione del procedimento di riconoscimento della causa di servizio (ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 461 del 2001) e della acquisizione del relativo verbale della Commissione Medico Ospedaliera; che a seguito di diffida del -OMISSIS- il Ministero aveva confermato il proprio orientamento con note del -OMISSIS- e del -OMISSIS-;
ha dedotto la violazione dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 2006, sostenendo che sussisterebbe l’obbligo di istruire l’istanza anche in assenza della previa definizione del procedimento per la causa di servizio, mediante la procedura alternativa di cui al comma 6 della medesima disposizione, e la violazione dell’articolo 2 della legge n. 241 del 1990 per inosservanza del dovere di conclusione del procedimento.
Premesso altresì, che il Ministero resistente si è costituito, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di materia attinente a diritti soggettivi devoluta al giudice ordinario; nel merito, ha sostenuto la legittimità della sospensione dell’istruttoria in attesa del previo riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, in assenza del quale non possono essere avviati gli accertamenti per il riconoscimento dello status di vittima del dovere, richiamando il verbale della Commissione Medico Ospedaliera del -OMISSIS-, che aveva già escluso la dipendenza della patologia da causa di servizio.
Preso atto che all’udienza camerale del 18.03.2026 la causa è passata in decisione.
Considerato che non sussiste la giurisdizione del G.A. poiché la posizione del ricorrente ha la consistenza del diritto soggettivo, essendo il riconoscimento dello status di equiparato a vittima del dovere per infermità riconducibile a particolari condizioni ambientali od operative una estrinsecazione formale del suo diritto alla salute, devoluto alla cognizione del giudice ordinario.
Considerato, inoltre, che non muta la conclusione neppure qualificando la posizione del ricorrente come interesse strumentale all'avvio del procedimento amministrativo: tale interesse non ha autonoma consistenza rispetto al diritto soggettivo sottostante, essendo finalizzato esclusivamente a consentirne l'azionabilità davanti al giudice ordinario; esso partecipa quindi della medesima natura giuridica del diritto finale e segue le stesse regole di riparto di giurisdizione, con la conseguenza che anche la domanda volta a ottenere l'attivazione del procedimento appartiene alla cognizione del giudice ordinario.
Considerato, inoltre, che la condizione di procedibilità dell'azione civile prevista dall'articolo 443 del codice di procedura civile deve ritenersi soddisfatta: la norma prevede che la domanda diventi procedibile quando siano esauriti i procedimenti amministrativi prescritti dalle leggi speciali ovvero quando siano decorsi 180 giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo; nel caso di specie, l'istanza è stata presentata il -OMISSIS- e il termine di 180 giorni è ampiamente decorso; il diniego di avvio opposto dalla PA non preclude l'accesso al giudice ordinario, poiché la procedibilità non è subordinata alla conclusione del procedimento nel merito, in senso reiettivo o interlocutorio (come nel caso di specie), ma al solo decorso del termine previsto dalla legge.
Ritenuto, in definitiva, che vada dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito, con indicazione del Giudice Ordinario quale giudice munito di giurisdizione ai sensi dell'articolo 11 del codice del processo amministrativo, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda dalla data della sua proposizione. Le spese di lite sono compensate in considerazione della natura della controversia e del contenuto delle rispettive difese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Ordinario, dinanzi al quale la causa va riassunta nei termini di legge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
ZO DA, Presidente
OR Ieva, Consigliere
OR EN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OR EN | ZO DA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.