TAR Bari, sez. III, sentenza 26/03/2026, n. 391
TAR
Sentenza 26 marzo 2026

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  • Accolto
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Tribunale ha ritenuto che la posizione del ricorrente abbia la consistenza del diritto soggettivo, essendo il riconoscimento dello status di equiparato a vittima del dovere una estrinsecazione formale del suo diritto alla salute, devoluto alla cognizione del giudice ordinario. Anche qualificando la posizione come interesse strumentale all'avvio del procedimento amministrativo, tale interesse non ha autonoma consistenza rispetto al diritto soggettivo sottostante e partecipa della medesima natura giuridica, seguendo le stesse regole di riparto di giurisdizione.

  • Accolto
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Tribunale ha ritenuto che la posizione del ricorrente abbia la consistenza del diritto soggettivo, essendo il riconoscimento dello status di equiparato a vittima del dovere una estrinsecazione formale del suo diritto alla salute, devoluto alla cognizione del giudice ordinario. Anche qualificando la posizione come interesse strumentale all'avvio del procedimento amministrativo, tale interesse non ha autonoma consistenza rispetto al diritto soggettivo sottostante e partecipa della medesima natura giuridica, seguendo le stesse regole di riparto di giurisdizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bari, sez. III, sentenza 26/03/2026, n. 391
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
    Numero : 391
    Data del deposito : 26 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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