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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 15/10/2025, n. 1462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1462 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
1) Dott. EP PO Presidente
2) Dott. Rossana Guzzo Consigliera
3) Dott. AL TO Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 104 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2022, promossa
DA
nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2 C.F._2
) e nato a [...] il [...] (C.F.
[...] Parte_3 [...]
), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli Avv.ti EP Vaccaro e Fanny C.F._3
Vaccaro ed elettivamente domiciliati presso l'Avv. Danila Maria Cumbo, con studio in Palermo, Via
G. ON n.2/Q;
APPELLANTI
CONTRO
nato a [...] in data [...] (C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_4 rappresentato e difeso dall'Avv. Giacomo Pellicanò
APPELLATO
Conclusioni: per gli appellanti: “PIACCIA ALL'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI PALERMO,
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa. Accogliere il presente appello e quindi in riforma della sentenza impugnata, dichiarare la nullità della Ctu ed occorrendo della sentenza.
Ove necessario, disporre il rinnovo della Ctu. Ritenere e dichiarare ammissibili e fondate le domande avanzate in primo grado e quindi i due avvenuti sconfinamenti ed occupazioni della proprietà degli appellanti, anche subordinatamente in via parziale e conseguentemente ordinare il rilascio delle suddette zone. Condannare l'appellato alla intera corresponsione delle spese legali e dei compensi del Ctu disposti con la sentenza impugnata, e la restituzione all'appellante delle somme per tali titoli dallo stesso sborsati, sia all'appellato che al Ctu, in seguito alla sentenza impugnata.
Preliminarmente ed in istruttoria, ove necessario, ammettere nuova C.T.U. sui medesimi quesiti, essendo quella di primo grado nulla e comunque inidonea, non avendo risposto esaurientemente, sufficientemente e corretta-mente a quelli proposti. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorario del grado del giudizio.”.
Per l'appellato: “VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI PALERMO Reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa In accoglimento della presente comparsa Rigettare la richiesta declaratoria di nullità della C.T.U. in atti, con conseguenziale diniego dell'invocato rinnovo della stessa;
Rigettare l'istanza di rinnovo della C.T.U, nondimeno, quella formulata ex adverso in subordine – volta ad accertare l'indimostrato sconfinamento relativo alla zona esterna del muro de quo;
Rigettare in toto l'atto di appello proposto dai sigg.ri , Parte_1 Parte_2
e , avverso l'impugnato provvedimento giudiziale, poiché infondato
[...] Parte_3 in fatto ed in diritto;
Confermare integralmente la Sentenza distinta da N. 479/2021, emessa in data
07/12/2021 dal Tribunale civile di Sciacca e depositata presso la competente cancelleria in pari data, relativa alla causa civile iscritta al N. 1067/2018 R.G. della citata A.G.O., promossa dagli odierni appellanti nei confronti del Dott. ; Condannare, ex art. 96 c.p.c., i sigg.ri Controparte_1 [...]
, e in favore del Dott. Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_1
, al risarcimento dei danni, da quantificarsi
[...]
d'ufficio, per aver agito con evidente mala fede;
Condannare parte avversa al pagamento delle spese
e competenze del presente grado di giudizio, oltre accessori come per legge.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con sentenza n. 479 del 7 dicembre 2021 il Tribunale di Sciacca, definitivamente pronunciando, rigettò le domande spiegate da e Parte_1 Parte_2
nei confronti del proprietario confinante volte ad ottenere Parte_3 Controparte_1 il rilascio delle zone da questi illegittimamente occupate e l'eliminazione delle opere realizzate in violazione delle distanze legali, oltre alla condanna al risarcimento dei danni subiti;
condannò, altresì, gli attori alla refusione delle spese di lite in favore del convenuto, nonché al pagamento delle spese di CTU.
2. Avverso tale sentenza, hanno proposto appello i sulla scorta di quattro Parte_4 motivi di impugnazione, che possono essere riassunti nei seguenti termini: (i) nullità della CTU;
(ii) omessa pronuncia su una domanda giudiziale;
(iii) errore nel merito delle conclusioni della CTU e sua valutazione;
(iv) erronea condanna alle spese del primo grado di giudizio e di quelle sostenute per la c.t.u.
3. Costituitosi in questo grado con comparsa depositata il 26 aprile 2022, ha Controparte_1 contestato il gravame, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
4. In assenza di incombenti istruttori, all'udienza dell'11 luglio 2025 - sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. - la causa è posta in decisione con assegnazione del termine di giorni venti per il deposito di comparse conclusionali ed ulteriori giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
5. Così brevemente tratteggiato l'oggetto del contendere, con il primo motivo di gravame, gli appellanti invocano la nullità della CTU espletata in primo grado.
A sostegno di tale censura, denunziano alcune irregolarità nel compimento delle operazioni di consulenza che avrebbero determinato, a loro dire, una lesione del proprio diritto di difesa e ne giustificherebbero, pertanto, un rinnovo totale a mezzo di altro tecnico incaricato.
In particolare, segnalano lo svolgimento di uno dei sopralluoghi durante il periodo di sospensione feriale (30 agosto 2019), il ritardo nella comunicazione dello spostamento delle operazioni fissate per il 1 luglio 2019 ore 9,00 ad altro orario pomeridiano ed, infine, la mancata verbalizzazione delle operazioni peritali successive a quelle effettuate in data 3 giugno 2019.
Il motivo è infondato.
Con riferimento al primo episodio denunciato è opportuno rammentare che la sospensione feriale dei termini riguarda esclusivamente il compimento degli atti processuali, come peraltro confermato dai più recenti arresti giurisprudenziali in materia secondo cui “in tema di consulenza tecnica
d'ufficio, lo svolgimento di attività materiale prodromica alla redazione della relazione (ad esempio, la visita del periziando da parte del consulente medico-legale) durante il periodo di sospensione feriale dei termini non determina la nullità della consulenza, concernendo la sospensione il compimento dei soli atti processuali” (Cass.31680 del 09/12/2024).
Parimenti insufficienti ai fini della chiesta declaratoria di nullità della CTU si rivelano le altre due presunte irregolarità segnalate.
Quanto allo spostamento dell'orario prefissato per il compimento delle operazioni peritali, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto di dover escludere la nullità della consulenza allorquando le parti siano state messe concretamente nelle condizioni di assistere alle operazioni ed esplicare le attività consentite dalla legge: “In tema di consulenza tecnica d'ufficio, ai sensi degli artt. 194, comma
2, c.p.c. e 90, comma 1, disp. att. c.p.c., alle parti va data comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, senza che l'omissione (anche di una) di simili comunicazioni sia, di per sé, ragione di nullità della consulenza stessa, che si realizza soltanto quando, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, ne sia derivato un pregiudizio del diritto di difesa per non essere state le parti poste in grado di intervenire alle operazioni, pregiudizio che non ricorre ove risulti che le parti, con avviso anche verbale o in qualsiasi altro modo, siano state egualmente in grado di assistere all'indagine o di esplicare in essa le attività ritenute convenienti.” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 3047 del 10/02/2020). Va ancora ricordato che “Il principio fissato dall'art 159, comma 2, c.p.c., a tenore del quale la nullità parziale di un atto non colpisce le altre parti che ne siano indipendenti, trova applicazione anche con riguardo agli atti processuali che costituiscono il risultato di una pluralità di distinte ed autonome attività, sicché la validità di una consulenza tecnica d'ufficio non è inficiata dalla eventuale nullità di alcuni accertamenti o rilevazioni compiuti dal consulente, per violazione del principio del contraddittorio per omessa convocazione alle operazioni peritali di una delle parti, salvo che si dimostri che ciò abbia inciso in concreto sul suo atto conclusivo, ossia sulla relazione di consulenza.”
(Sez. 1 - , Ordinanza n.15383 del 31/05/2023).
In linea con tale orientamento, la giurisprudenza ravvisa la nullità della CTU soltanto in ipotesi di operazioni peritali svolte dall'esperto in assoluta solitudine senza alcun coinvolgimento delle parti
(V. ad es Cass. 26304/2020).
Orbene, nel caso in esame, non risulta che le censurate irregolarità commesse dal consulente tecnico abbiano praticamente impedito la partecipazione delle parti alle operazioni peritali, come gli appellanti vorrebbero sostenere;
ed anzi dall'esame dagli atti processuali è dato evincere che i sono sempre intervenuti fattivamente, per il tramite del proprio procuratore e del Parte_4 nominato CTP, alle attività programmate ed espletate dall'esperto e - quel che più importa - hanno potuto esplicare tutte le attività ritenute convenienti per la propria difesa, formulando osservazioni critiche alla bozza trasmessa, sollecitando il richiamo del CTU, richiedendo chiarimenti e supplementi di indagine.
Deve dunque concludersi che l'appellante abbia solamente evidenziato una mera irregolarità procedimentale durante l'espletamento delle operazioni peritali senza tuttavia rappresentare in cosa sarebbe consistita la lesione del proprio diritto di difesa.
La relativa statuizione va conseguentemente confermata.
6. Con il secondo motivo, l'appellante si duole dell'omessa pronuncia da parte del Tribunale in ordine alla domanda relativa al secondo più recente sconfinamento e, cioè, quello compiuto nella zona - estesa circa 50 cm per tutta la lunghezza del confine - oltre il muro precedentemente realizzato dal Palermo;
zona che venne recintata dall'appellato, dopo avere divelto quella preesistente degli appellanti.
La censura non è suscettibile di accoglimento.
Ed invero il giudice di prime cure ha esaminato il merito di entrambe le domande spiegate dagli attori, ritenendole infondate non meritevoli di positivo riscontro alla luce degli esiti dell'attività istruttoria svolta. Si legge testualmente alle pag.
4-5 della sentenza “In relazione al merito delle domande avanzate giudizialmente dagli attori, per il tramite dell'atto di citazione introduttivo del presente procedimento e reiterate in seno alla propria memoria istruttoria ex art. 183, 6° comma n° 1, c.p.c., va rilevato come le stessa, all'esito dell'istruttoria processuale, siano risultate infondate e non meritevoli, pertanto, di positivo riscontro”.
Nel prosieguo della motivazione, il decidente ha fatto puntuale riferimento agli accertamenti compiuti dal CTU all'esito dei quali è stato definitivamente chiarito che “nessuna occupazione e nessun sconfinamento sulla proprietà attrice (accertata in misura maggiore rispetto a quella catastale) è stato perpetrato dal convenuto che parimenti, alla luce di quanto accertato per il tramite del presente giudizio, ha rispettato appieno le prescrizione inerenti le distanze legali ex art. 889 e ss. cod. civ.”
Non merita pertanto di essere condiviso l'assunto di parte attrice secondo cui la seconda domanda giudizialmente svolta sia stata completamente trascurata dal Tribunale, atteso che tale domanda, al pari della prima, era comunque tesa all'accertamento di un presunto sconfinamento illegittimamente posto in essere dal Palermo.
Il Tribunale, avendo espressamente escluso ogni ipotesi di occupazione e sconfinamento perpetrato dal convenuto ai danni della proprietà confinante, ha pertanto esaurito l'esame dell'intera questione oggetto del giudizio.
7. Con il terzo motivo di gravame, gli appellanti censurano l'operato del CTU lamentando gravi errori nel metodo applicato e nelle conseguenti valutazioni, reputate contraddittorie, assurde e non conformi ai dettami tecnici in materia.
In sintesi, gli appellanti – riportandosi alle osservazioni critiche mosse in primo grado all'elaborato peritale - deducono che, ai fini della corretta identificazione dei confini tra le due proprietà, il perito non si sarebbe dovuto limitare alla misurazione del lotto degli attori e poi di quello del convenuto ma avrebbe dovuto piuttosto misurare tutti i lotti derivanti dal frazionamento dell'intera area originaria, poi oggetto delle singole vendite, in modo da avere un ulteriore raffronto.
Soggiungono, poi, che lo stesso non abbia tenuto in considerazione le risultanze delle misure in virtù dei punti fiduciali, notoriamente metodo pilastro della tecnica di ricerca di un confine.
La censura è priva di fondamento e va pertanto rigettata.
In proposito basti rilevare come il CTU abbia debitamente risposto alle numerose osservazioni critiche di parte attrice fornendo punto per punto chiarimenti precisi e dettagliati, oltre che pienamente convincenti.
A pag. 3 della relazione definitiva il perito ha anzitutto smentito l'asserzione attorea da ultimo riportata, dichiarando espressamente di avere effettuato un secondo rilievo topografico - a completamento del precedente effettuato l'01/07/2019 – in occasione del quale ha inglobato e rilevato i punti fiduciali, elencandoli nello specifico e sovrapponendo i dati così ottenuti (pagg. 3 e ss. relazione finale CTU). Ed ancora, ha spiegato la ragione per cui ha ritenuto di non assecondare il suggerimento di parte attrice di misurare tutti i terreni oggetto del frazionamento, facendo presente come ciò sarebbe stato impossibile e superfluo, trattandosi di ben 14 particelle, la maggior parte delle quali non più esistenti ovvero frazionate o fuse con altre.
Ha infine illustrato le risultanze delle misurazioni effettuate, anche attraverso il confronto con i dati catastali, offrendo una ricostruzione del confine tra i due lotti basata su plurime verifiche.
Conseguentemente questa Corte condivide le risultanze della CTU - cui si rimanda nel dettaglio
- in quanto basate su argomentazioni ritenute chiare, precise, documentate ed esaustive, che hanno portato ad escludere categoricamente lo sconfinamento ipotizzato dagli attori.
8. Con l'ultimo motivo di appello si contesta la statuizione in punto di spese processuali e di CTU, poste dal Tribunale a carico dei . Parte_4
La censura de qua può ritenersi assorbita in ragione della integrale soccombenza degli odierni appellanti.
9. Conclusivamente l'appello è infondato e va integralmente rigettato con statuizione secondo soccombenza delle spese di lite del grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione II civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, così provvede: rigetta l'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 avverso la sentenza n. n. 479 emessa dal Tribunale di Sciacca pubblicata in data 7 dicembre 2021 che, per l'effetto, interamente conferma;
condanna , e , in solido tra di Parte_1 Parte_2 Parte_3 loro, a pagare in favore di le spese del presente grado di giudizio che liquida in Controparte_1 complessivi euro 1.923,00, otre rimborso per spese generali, CPA e IVA come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30 maggio 2002 n.
115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte degli appellanti in solido dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di
Palermo, il 9 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
AL TO EP PO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
1) Dott. EP PO Presidente
2) Dott. Rossana Guzzo Consigliera
3) Dott. AL TO Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 104 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2022, promossa
DA
nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2 C.F._2
) e nato a [...] il [...] (C.F.
[...] Parte_3 [...]
), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli Avv.ti EP Vaccaro e Fanny C.F._3
Vaccaro ed elettivamente domiciliati presso l'Avv. Danila Maria Cumbo, con studio in Palermo, Via
G. ON n.2/Q;
APPELLANTI
CONTRO
nato a [...] in data [...] (C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_4 rappresentato e difeso dall'Avv. Giacomo Pellicanò
APPELLATO
Conclusioni: per gli appellanti: “PIACCIA ALL'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI PALERMO,
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa. Accogliere il presente appello e quindi in riforma della sentenza impugnata, dichiarare la nullità della Ctu ed occorrendo della sentenza.
Ove necessario, disporre il rinnovo della Ctu. Ritenere e dichiarare ammissibili e fondate le domande avanzate in primo grado e quindi i due avvenuti sconfinamenti ed occupazioni della proprietà degli appellanti, anche subordinatamente in via parziale e conseguentemente ordinare il rilascio delle suddette zone. Condannare l'appellato alla intera corresponsione delle spese legali e dei compensi del Ctu disposti con la sentenza impugnata, e la restituzione all'appellante delle somme per tali titoli dallo stesso sborsati, sia all'appellato che al Ctu, in seguito alla sentenza impugnata.
Preliminarmente ed in istruttoria, ove necessario, ammettere nuova C.T.U. sui medesimi quesiti, essendo quella di primo grado nulla e comunque inidonea, non avendo risposto esaurientemente, sufficientemente e corretta-mente a quelli proposti. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorario del grado del giudizio.”.
Per l'appellato: “VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI PALERMO Reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa In accoglimento della presente comparsa Rigettare la richiesta declaratoria di nullità della C.T.U. in atti, con conseguenziale diniego dell'invocato rinnovo della stessa;
Rigettare l'istanza di rinnovo della C.T.U, nondimeno, quella formulata ex adverso in subordine – volta ad accertare l'indimostrato sconfinamento relativo alla zona esterna del muro de quo;
Rigettare in toto l'atto di appello proposto dai sigg.ri , Parte_1 Parte_2
e , avverso l'impugnato provvedimento giudiziale, poiché infondato
[...] Parte_3 in fatto ed in diritto;
Confermare integralmente la Sentenza distinta da N. 479/2021, emessa in data
07/12/2021 dal Tribunale civile di Sciacca e depositata presso la competente cancelleria in pari data, relativa alla causa civile iscritta al N. 1067/2018 R.G. della citata A.G.O., promossa dagli odierni appellanti nei confronti del Dott. ; Condannare, ex art. 96 c.p.c., i sigg.ri Controparte_1 [...]
, e in favore del Dott. Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_1
, al risarcimento dei danni, da quantificarsi
[...]
d'ufficio, per aver agito con evidente mala fede;
Condannare parte avversa al pagamento delle spese
e competenze del presente grado di giudizio, oltre accessori come per legge.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con sentenza n. 479 del 7 dicembre 2021 il Tribunale di Sciacca, definitivamente pronunciando, rigettò le domande spiegate da e Parte_1 Parte_2
nei confronti del proprietario confinante volte ad ottenere Parte_3 Controparte_1 il rilascio delle zone da questi illegittimamente occupate e l'eliminazione delle opere realizzate in violazione delle distanze legali, oltre alla condanna al risarcimento dei danni subiti;
condannò, altresì, gli attori alla refusione delle spese di lite in favore del convenuto, nonché al pagamento delle spese di CTU.
2. Avverso tale sentenza, hanno proposto appello i sulla scorta di quattro Parte_4 motivi di impugnazione, che possono essere riassunti nei seguenti termini: (i) nullità della CTU;
(ii) omessa pronuncia su una domanda giudiziale;
(iii) errore nel merito delle conclusioni della CTU e sua valutazione;
(iv) erronea condanna alle spese del primo grado di giudizio e di quelle sostenute per la c.t.u.
3. Costituitosi in questo grado con comparsa depositata il 26 aprile 2022, ha Controparte_1 contestato il gravame, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
4. In assenza di incombenti istruttori, all'udienza dell'11 luglio 2025 - sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. - la causa è posta in decisione con assegnazione del termine di giorni venti per il deposito di comparse conclusionali ed ulteriori giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
5. Così brevemente tratteggiato l'oggetto del contendere, con il primo motivo di gravame, gli appellanti invocano la nullità della CTU espletata in primo grado.
A sostegno di tale censura, denunziano alcune irregolarità nel compimento delle operazioni di consulenza che avrebbero determinato, a loro dire, una lesione del proprio diritto di difesa e ne giustificherebbero, pertanto, un rinnovo totale a mezzo di altro tecnico incaricato.
In particolare, segnalano lo svolgimento di uno dei sopralluoghi durante il periodo di sospensione feriale (30 agosto 2019), il ritardo nella comunicazione dello spostamento delle operazioni fissate per il 1 luglio 2019 ore 9,00 ad altro orario pomeridiano ed, infine, la mancata verbalizzazione delle operazioni peritali successive a quelle effettuate in data 3 giugno 2019.
Il motivo è infondato.
Con riferimento al primo episodio denunciato è opportuno rammentare che la sospensione feriale dei termini riguarda esclusivamente il compimento degli atti processuali, come peraltro confermato dai più recenti arresti giurisprudenziali in materia secondo cui “in tema di consulenza tecnica
d'ufficio, lo svolgimento di attività materiale prodromica alla redazione della relazione (ad esempio, la visita del periziando da parte del consulente medico-legale) durante il periodo di sospensione feriale dei termini non determina la nullità della consulenza, concernendo la sospensione il compimento dei soli atti processuali” (Cass.31680 del 09/12/2024).
Parimenti insufficienti ai fini della chiesta declaratoria di nullità della CTU si rivelano le altre due presunte irregolarità segnalate.
Quanto allo spostamento dell'orario prefissato per il compimento delle operazioni peritali, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto di dover escludere la nullità della consulenza allorquando le parti siano state messe concretamente nelle condizioni di assistere alle operazioni ed esplicare le attività consentite dalla legge: “In tema di consulenza tecnica d'ufficio, ai sensi degli artt. 194, comma
2, c.p.c. e 90, comma 1, disp. att. c.p.c., alle parti va data comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, senza che l'omissione (anche di una) di simili comunicazioni sia, di per sé, ragione di nullità della consulenza stessa, che si realizza soltanto quando, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, ne sia derivato un pregiudizio del diritto di difesa per non essere state le parti poste in grado di intervenire alle operazioni, pregiudizio che non ricorre ove risulti che le parti, con avviso anche verbale o in qualsiasi altro modo, siano state egualmente in grado di assistere all'indagine o di esplicare in essa le attività ritenute convenienti.” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 3047 del 10/02/2020). Va ancora ricordato che “Il principio fissato dall'art 159, comma 2, c.p.c., a tenore del quale la nullità parziale di un atto non colpisce le altre parti che ne siano indipendenti, trova applicazione anche con riguardo agli atti processuali che costituiscono il risultato di una pluralità di distinte ed autonome attività, sicché la validità di una consulenza tecnica d'ufficio non è inficiata dalla eventuale nullità di alcuni accertamenti o rilevazioni compiuti dal consulente, per violazione del principio del contraddittorio per omessa convocazione alle operazioni peritali di una delle parti, salvo che si dimostri che ciò abbia inciso in concreto sul suo atto conclusivo, ossia sulla relazione di consulenza.”
(Sez. 1 - , Ordinanza n.15383 del 31/05/2023).
In linea con tale orientamento, la giurisprudenza ravvisa la nullità della CTU soltanto in ipotesi di operazioni peritali svolte dall'esperto in assoluta solitudine senza alcun coinvolgimento delle parti
(V. ad es Cass. 26304/2020).
Orbene, nel caso in esame, non risulta che le censurate irregolarità commesse dal consulente tecnico abbiano praticamente impedito la partecipazione delle parti alle operazioni peritali, come gli appellanti vorrebbero sostenere;
ed anzi dall'esame dagli atti processuali è dato evincere che i sono sempre intervenuti fattivamente, per il tramite del proprio procuratore e del Parte_4 nominato CTP, alle attività programmate ed espletate dall'esperto e - quel che più importa - hanno potuto esplicare tutte le attività ritenute convenienti per la propria difesa, formulando osservazioni critiche alla bozza trasmessa, sollecitando il richiamo del CTU, richiedendo chiarimenti e supplementi di indagine.
Deve dunque concludersi che l'appellante abbia solamente evidenziato una mera irregolarità procedimentale durante l'espletamento delle operazioni peritali senza tuttavia rappresentare in cosa sarebbe consistita la lesione del proprio diritto di difesa.
La relativa statuizione va conseguentemente confermata.
6. Con il secondo motivo, l'appellante si duole dell'omessa pronuncia da parte del Tribunale in ordine alla domanda relativa al secondo più recente sconfinamento e, cioè, quello compiuto nella zona - estesa circa 50 cm per tutta la lunghezza del confine - oltre il muro precedentemente realizzato dal Palermo;
zona che venne recintata dall'appellato, dopo avere divelto quella preesistente degli appellanti.
La censura non è suscettibile di accoglimento.
Ed invero il giudice di prime cure ha esaminato il merito di entrambe le domande spiegate dagli attori, ritenendole infondate non meritevoli di positivo riscontro alla luce degli esiti dell'attività istruttoria svolta. Si legge testualmente alle pag.
4-5 della sentenza “In relazione al merito delle domande avanzate giudizialmente dagli attori, per il tramite dell'atto di citazione introduttivo del presente procedimento e reiterate in seno alla propria memoria istruttoria ex art. 183, 6° comma n° 1, c.p.c., va rilevato come le stessa, all'esito dell'istruttoria processuale, siano risultate infondate e non meritevoli, pertanto, di positivo riscontro”.
Nel prosieguo della motivazione, il decidente ha fatto puntuale riferimento agli accertamenti compiuti dal CTU all'esito dei quali è stato definitivamente chiarito che “nessuna occupazione e nessun sconfinamento sulla proprietà attrice (accertata in misura maggiore rispetto a quella catastale) è stato perpetrato dal convenuto che parimenti, alla luce di quanto accertato per il tramite del presente giudizio, ha rispettato appieno le prescrizione inerenti le distanze legali ex art. 889 e ss. cod. civ.”
Non merita pertanto di essere condiviso l'assunto di parte attrice secondo cui la seconda domanda giudizialmente svolta sia stata completamente trascurata dal Tribunale, atteso che tale domanda, al pari della prima, era comunque tesa all'accertamento di un presunto sconfinamento illegittimamente posto in essere dal Palermo.
Il Tribunale, avendo espressamente escluso ogni ipotesi di occupazione e sconfinamento perpetrato dal convenuto ai danni della proprietà confinante, ha pertanto esaurito l'esame dell'intera questione oggetto del giudizio.
7. Con il terzo motivo di gravame, gli appellanti censurano l'operato del CTU lamentando gravi errori nel metodo applicato e nelle conseguenti valutazioni, reputate contraddittorie, assurde e non conformi ai dettami tecnici in materia.
In sintesi, gli appellanti – riportandosi alle osservazioni critiche mosse in primo grado all'elaborato peritale - deducono che, ai fini della corretta identificazione dei confini tra le due proprietà, il perito non si sarebbe dovuto limitare alla misurazione del lotto degli attori e poi di quello del convenuto ma avrebbe dovuto piuttosto misurare tutti i lotti derivanti dal frazionamento dell'intera area originaria, poi oggetto delle singole vendite, in modo da avere un ulteriore raffronto.
Soggiungono, poi, che lo stesso non abbia tenuto in considerazione le risultanze delle misure in virtù dei punti fiduciali, notoriamente metodo pilastro della tecnica di ricerca di un confine.
La censura è priva di fondamento e va pertanto rigettata.
In proposito basti rilevare come il CTU abbia debitamente risposto alle numerose osservazioni critiche di parte attrice fornendo punto per punto chiarimenti precisi e dettagliati, oltre che pienamente convincenti.
A pag. 3 della relazione definitiva il perito ha anzitutto smentito l'asserzione attorea da ultimo riportata, dichiarando espressamente di avere effettuato un secondo rilievo topografico - a completamento del precedente effettuato l'01/07/2019 – in occasione del quale ha inglobato e rilevato i punti fiduciali, elencandoli nello specifico e sovrapponendo i dati così ottenuti (pagg. 3 e ss. relazione finale CTU). Ed ancora, ha spiegato la ragione per cui ha ritenuto di non assecondare il suggerimento di parte attrice di misurare tutti i terreni oggetto del frazionamento, facendo presente come ciò sarebbe stato impossibile e superfluo, trattandosi di ben 14 particelle, la maggior parte delle quali non più esistenti ovvero frazionate o fuse con altre.
Ha infine illustrato le risultanze delle misurazioni effettuate, anche attraverso il confronto con i dati catastali, offrendo una ricostruzione del confine tra i due lotti basata su plurime verifiche.
Conseguentemente questa Corte condivide le risultanze della CTU - cui si rimanda nel dettaglio
- in quanto basate su argomentazioni ritenute chiare, precise, documentate ed esaustive, che hanno portato ad escludere categoricamente lo sconfinamento ipotizzato dagli attori.
8. Con l'ultimo motivo di appello si contesta la statuizione in punto di spese processuali e di CTU, poste dal Tribunale a carico dei . Parte_4
La censura de qua può ritenersi assorbita in ragione della integrale soccombenza degli odierni appellanti.
9. Conclusivamente l'appello è infondato e va integralmente rigettato con statuizione secondo soccombenza delle spese di lite del grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione II civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, così provvede: rigetta l'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 avverso la sentenza n. n. 479 emessa dal Tribunale di Sciacca pubblicata in data 7 dicembre 2021 che, per l'effetto, interamente conferma;
condanna , e , in solido tra di Parte_1 Parte_2 Parte_3 loro, a pagare in favore di le spese del presente grado di giudizio che liquida in Controparte_1 complessivi euro 1.923,00, otre rimborso per spese generali, CPA e IVA come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30 maggio 2002 n.
115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte degli appellanti in solido dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di
Palermo, il 9 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
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