Ordinanza collegiale 15 giugno 2023
Ordinanza cautelare 28 settembre 2023
Sentenza 31 dicembre 2024
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Ordinanza cautelare 17 marzo 2025
Rigetto
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 29/12/2025, n. 10370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10370 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10370/2025REG.PROV.COLL.
N. 01408/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1408 del 2025, proposto da
Associazione Nazionale Energia del Vento (A.N.E.V.), Wpd San Giuliano S.r.l., Renexia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Massimo Ragazzo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Virgilio 18.
contro
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Elisa Caprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 23856 del 2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 ottobre 2025 il Cons. IZ IS e uditi per le parti gli avvocati;
viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Le odierne imprese ricorrenti, tutte associate A.N.E.V. - associazione di categoria del settore eolico che raccoglie tra i suoi associati alcune aziende del comparto - sono aziende a capitale privato impegnate nel settore delle iniziative volte all’utilizzo e alla valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili (fra queste, la wpd San Giuliano s.r.l., che in data 16 luglio 2020, ha presentato istanza per l’avvio del procedimento di V.I.A. del progetto “Eolico Tuscania”, localizzato nella Regione Lazio ed in particolare nel territorio comunale di Tuscania, all’interno del quale ricadono i 14 aerogeneratori, da 6,4/6,5 MW, per una potenza complessiva di immissione in rete pari a 90 MW e la società Renexia s.p.a., la quale ha programmato di realizzare due impianti eolici, sul territorio della Provincia di Viterbo, in stato di progettazione).
2. Con la delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 171 del 12 maggio 2023, pubblicata sul B.U.R.L. n. 40 del 18 maggio 2023, recante “Indirizzi e criteri transitori per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili concernenti il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico ai sensi dell'articolo 27- bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, relativo alla realizzazione di impianti fotovoltaici ed eolici a terra nel territorio regionale e modifiche alla composizione del Gruppo Tecnico Interdisciplinare (GTI) di cui alla deliberazione della Giunta regionale 16 novembre 2021, n. 782”, la Regione Lazio, ritenendo che l’attuale contributo degli impianti fotovoltaici di eolici, “in considerazione delle procedure autorizzatorie concluse presso la direzione ambiente”, già superi le previsioni al 2030 di cui al citato P.E.R. Lazio e ravvisando una sproporzione nella distribuzione degli impianti FER tra le diverse province della Regione Lazio (Viterbo 78.08%, Latina 13,70%, Roma 6,58%, Frosinone 1,64%, Rieti 0), ha ritenuto urgente stabilire per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico ai sensi dell’articolo 27- bi s del d.lgs. 152/2006, nelle more dell’adozione dei decreti disciplinati dal comma 1 dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2019, di stabilire i seguenti indirizzi e criteri nell’avvio dei procedimenti concernenti impianti FER fotovoltaici a terra ed eolici:
“a) avvio prioritario dei procedimenti relativi ad istanze da realizzarsi in aree ritenute idonee ai sensi dell’articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
b) avvio prioritario dei procedimenti relativi ad istanze riferite allo sviluppo delle Fonti Energetiche
Rinnovabili nell’ambito dell’attuazione del PNRR del Piano Nazionale Complementare e della Programmazione unitaria 21-27;
c) al di fuori delle ipotesi di cui alle lettere a) e b), per l’avvio dei procedimenti relativi ai PAUR di
cui all’articolo 27-bis del d.lgs. 152/2006 adozione di un criterio di riequilibrio territoriale finalizzato a non aggravare ulteriormente i territori della Provincia di Viterbo che consenta, in relazione al principio di proporzionalità e sussidiarietà tra province, in ogni singola provincia lo sviluppo delle FER esclusivamente fino a un massimo del 50% del totale autorizzato espresso in MWp dell'intera Regione”.
3. Tale provvedimento è stato impugnato innanzi al T.a.r. che, con sentenza n. 23856 del 2024, lo ha respinto.
4. Le ricorrenti in primo grado hanno, quindi, impugnato la predetta sentenza, deducendo i seguenti motivi di appello:
La decisione impugnata. La riproposizione dei motivi di primo grado e la confutazione delle statuizioni del Giudice di prime cure: error in iudicando ed in procedendo: omessa o, comunque, carente, erronea, illogica e contraddittoria motivazione della sentenza appellata, in relazione alle censure articolate in primo grado; omessa pronuncia, con conseguente difetto di motivazione, contraddittorietà e irragionevolezza .
Secondo le appellanti, il perdurante interesse alla decisione del ricorso collettivo e dell’appello deriverebbe dalla circostanza per cui, in caso di mancato annullamento della gravata Delibera, si potrebbe creare un supporto argomentativo agli atti che la Regione è chiamata ad adottare a valle del DM aree idonee 21 giugno 2024.
Inoltre, la DGR regionale, a carattere generale e contenuto normativo, inciderebbe in maniera indifferenziata su tutte le imprese operanti nel settore FER, introducendo una moratoria rispetto alla realizzazione di tutti gli impianti rinnovabili, sull’assunto che il contributo di detti impianti già superi le previsioni al 2030. Proprio tale circostanza invero preclude alle strutture competenti per il PAUR la possibilità di una valutazione comparativa degli interessi caso per caso, come viceversa ritenuto necessario dalla stessa sentenza gravata. Altresì ciò condiziona lo stesso svolgimento dei procedimenti VIA di competenza statale, affermandosi che i criteri di cui alla deliberazione gravata debbano costituire principi di indirizzo per la struttura regionale competente nell’ambito di tale procedimento.
Con l’impugnata Delibera la Regione avrebbe, dunque, introdotto, più che una moratoria, un blocco generalizzato all’installazione, individuato una volta per tutte e sine die in assenza di qualsiasi indicazione normativa nazionale.
La Regione Lazio si è costituita regolarmente in giudizio, contestando l’avverso appello e chiedendone il rigetto. In particolare, l’amministrazione ha contestato l’ammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di legittimazione e interesse ad agire in relazione all’impugnazione della delibera n. 171 del 2023.
5. Alla pubblica udienza del 2 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. In via preliminare va accolta l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla Regione per difetto di interesse ad agire delle parti appellanti.
Questa Sezione, proprio in relazione all’impugnazione della delibera n. 171 del 2023 (sentenza del 21 luglio 2025, n. 6434), ha precisato che “ Non si può dunque condividere la sentenza del T.a.r. che ha ritenuto immediatamente lesivo tale provvedimento, in quanto l’interesse ad agire di parte appellante era solo potenziale, ma non attuale e concreto, perché la lesione si è concretizzata solo con l’adozione del provvedimento di rigetto della Regione sull’istanza di rilascio del provvedimento autorizzatorio unico ai sensi dell'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Tale atto di indirizzo [il riferimento è proprio alla delibera della Regione n. 171 del 2023] non poteva, infatti, ritenersi automaticamente preclusivo al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico e l’eventuale diniego dell’amministrazione competente avrebbe dovuto essere emesso in base ad una valutazione in concreto che tenesse in considerazione tutte le circostanze del caso concreto ”.
Poiché il presente giudizio è sotto questo profilo sostanzialmente sovrapponibile a quello oggetto della sentenza di questa sezione n. 6434 del 2025, l’appello va respinto perché il ricorso di primo grado è inammissibile per difetto di interesse ad agire, come già evidenziato nella citata sentenza.
Le ragioni che hanno condotto alla presente decisione giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
UI AR, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
IZ IS, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IZ IS | UI AR |
IL SEGRETARIO