Articolo 33 della Legge 17 maggio 1999, n. 144
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Versione
23 maggio 1999
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Versione
9 ottobre 2010
Art. 33.
(Comitato per l'intervento nella SIR).

1. La partecipazione azionaria acquisita dal Comitato per l'intervento nella SIR ai sensi dell' articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 1993, n. 79 , convertito dalla legge 22 maggio 1993, n. 157 , e' trasferita, a titolo gratuito, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento del tesoro.
2. Relativamente alla partecipazione di cui al comma l, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica esercita i diritti dell'azionista, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, secondo le direttive adottate dal Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 1 1 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 .
3. Il Comitato di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, redige un programma per il prosieguo delle operazioni di liquidazione in corso. Il programma e' approvato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
4. Tutti i proventi derivanti dalla dismissione dei cespiti in capo al Comitato di cui al comma 1 sono destinati, al termine delle liquidazioni, al Fondo di ammortamento di cui all' articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432 . Agli stessi proventi fanno carico, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo.
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122)) .
6. Il Ministro delle finanze e' autorizzato ad avvalersi dei propri poteri di autotutela per definire, nei confronti del Comitato, l'ammontare globale delle tasse e imposte dovute dalle societa' del gruppo SIR a seguito degli avvisi di accertamento impugnati innanzi agli organi della giustizia tributaria dalle societa' medesime. Il predetto ammontare complessivo e' versato dal Comitato in unica soluzione. Si applica l'articolo 6-bis del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1997, n. 410 .
7. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122)) .
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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