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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/11/2025, n. 12285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12285 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Roma III sezione Lavoro
Il giudice, dott. FR GA, spirati i termini assegnati sino al 12.11.2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza celebrata ai sensi dell'art. 127 C.p.c nella causa civile iscritta al n. r.g. 5479 /2025, vertente tra rappresentato e difeso dall'avv. CECI Raffaele ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio sito in Roma, alla via Valdinievole n.11, come da procura in atti.
- Parte ricorrente- contro
, in persona del suo Presidente e Legale Controparte_1 Rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. MAZZA Clotilde ed elettivamente domiciliato in Roma, presso l'Ufficio Legale Metropolitano dell , alla Via Cesare Beccaria n. CP_1 29, come da procura in atti.
- Parte Resistente-
ha pronunziato la presente SENTENZA
OGGETTO: opposizione ad ATPO CONCLUSIONI: come da scritti in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato ex art 445 bis, 6° comma C.p.c. e ritualmente notificato, Parte_1
adiva il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, per ottenere il
[...] riconoscimento delle provvidenze per invalidi civili di cui all'art. 80 L. 388/2000 al fine di ottenere l'erogazione di contribuzione figurativa;
all'art. 7 D.lgs 119/2011 per poter usufruire del congedo speciale per cure;
al D.M. 20.12.1988; D.M. 239/99; D.M. 296/01 e D.M. 279/01 al fine ottenere l'esenzione parziale o totale dal pagamento dei ticket sanitario e alla condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma, 3 L. 104/92.
Premetteva parte ricorrente di aver presentato ricorso per A.T.P.O., iscritto al n. rg: 25490/2024, per ottenere l'accertamento dei requisiti sanitari legittimanti il riconoscimento delle prestazioni invocate, per le quali aveva presentato domanda, in via amministrativa, il 04.10.2023.
Precisava di avere debitamente contestato, mediante deposito telematico dell'atto di dissenso, le conclusioni delle operazioni peritali espletate nel procedimento di A.T.P.O. suindicato e sosteneva la sussistenza delle condizioni sanitarie e amministrative per le prestazioni richieste fin dalla domanda amministrava.
Chiedeva, pertanto, previo rinnovo della consulenza tecnica, il riconoscimento dei diritti azionati. CP_ L si costituiva in giudizio, deducendo l'infondatezza della domanda attorea e chiedendone il rigetto.
Disposta la rinnovazione della perizia, nominato il c.t.u. dott. , la causa è stata Persona_1 decisa all'esito della lettura delle note scritte debitamente depositate ex art. 127 ter C.p.c.
La consulenza tecnica svolta in questo giudizio ha accertato l'insussistenza dell'invalidità civile con totale inabilità lavorativa (art. 10 L. 638/1983), per l'esenzione (totale) dalla quota di partecipazione alla spesa sanitaria;
delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della contribuzione figurativa ex art. 80 L. 388/2000 e del congedo speciale per cure ex art. 7 D. lgs 119/2011; di una riduzione della capacità lavorativa superiore al 66% (art. 10 L. 638/1983) per l'esenzione (parziale) dalla quota di partecipazione alla spesa sanitaria e della condizione di disabilità di cui all'art. 3, co.
3, L. 104/92.
Secondo le valutazioni del c.t.u., il quadro morboso da cui è affetto il periziando è dato da:
“Sindrome linfoproliferativa tipo Leucemia Linfatica Cronica con espressione di entrambe le catene leggere di superficie (a caratterizzazione immunoistochimica: CD5+ CD200+ CD10- CD79b+
CD23+), in soggetto con positività per HbsAb, non necessitante di trattamento farmacologico antineoplastico, in attuale fase di buon compenso clinico e in follow-up laboratoristico semestrale.
Ipertensione arteriosa essenziale, in trattamento mono-farmacologico e buon compenso cardiovascolare. Esiti di duplice intervento chirurgico per ernia ombelicale”.
Il c.t.u attraverso l'esame dell'insieme dei dati acquisiti dal punto di vista anamnestico, documentale e obiettivo, rilevava che: “il calcolo della percentuale di invalidità determinata dal complesso menomativo che affliggeva all'epoca della domanda amministrativa (così come attualmente) il Ricorrente, basandosi sulla tabella allegata al Decreto Ministeriale del 5 febbraio
1992, nonché sulle Linee Guida per l'accertamento degli stati invalidanti e su quanto CP_1 documentalmente accertato e personalmente rilevato in sede di visita medico-legale (alla cui sezione si rimanda per ogni debito approfondimento), porta a indicare – in ordine con quanto già precedentemente espresso dalla Commissione del CML e dal Consulente Tecnico d'Ufficio CP_1
Dott. una percentuale di invalidità totale attribuibile a carico del Ricorrente, con Persona_2 decorrenza dalla data della domanda amministrativa (04.10.2023), pari al 46%.”
Con riferimento alla domanda di accertamento dei requisiti per il riconoscimento della condizione di disabilità ex art. 3, co.3 della L. 104/92 precisava che il risultava “affetto da un quadro Parte_1 menomativo non particolarmente invalidante quantunque determinato da minorazioni fisiche causa di difficoltà relazionali e di integrazione lavorativa tali da determinare un processo di svantaggio sociale” sottolineando che “tale complesso menomativo non riduce l'autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale né nella sfera individuale né in quella di relazione. Precisava altresì che il periziando: “si sottopone ad un programma di follow-up a carattere clinico-laboratoristico semestrale”, un impegno di entità modesta che lo porta “a necessitare di visite mediche circa due volte l'anno con esami e visite a bassissima – se non nulla – invasività”.
Il consulente tecnico d'ufficio concludeva ritenendo che lo “all'epoca della Parte_1 presentazione della domanda amministrativa (04.10.2023), presentava, e anche attualmente presenta, una permanente riduzione della capacità lavorativa generica nella misura del 46% … non presentava, e anche attualmente non presenta, i requisiti medico-legali utili al riconoscimento della condizione di portatore di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, co. 3, della
Legge 104/92 e successive modifiche e integrazioni”.
Dette valutazioni del c.t.u. appaiono sorrette da corretta motivazione, immuni da vizi logici e non infirmate da diverse valutazioni di parte ricorrente che non ha inviato al c.t.u. note critiche nei termini e nei modi indicati dal giudice.
Ritenuto di dover condividere le valutazioni del c.t.u., le domande azionate dal ricorrente devono quindi essere respinte.
Le spese di lite relative alla precedente fase di A.t.p.o. e alla presente fase di giudizio, in assenza della dichiarazione di esonero dal pagamento delle stesse rilasciata ai sensi dell'art. 152 disp. att.
Cpc, seguono il principio della soccombenza e vengono distratte e liquidate come da dispositivo che segue.
Le spese di c.t.u. della precedente fase monitoria vengono poste definitivamente a carico del ricorrente.
Le spese di c.t.u. del presente giudizio, liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente a corrispondere all le spese di lite sia del presente CP_1 giudizio che del precedente procedimento di a.t.p.o, liquidate in complessivi €. 4.840,00 (3.290,00+
1.550,00) oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfetario per le spese generali;
- pone le spese di c.t.u. della precedente fase di a.t.p.o. a definitivo carico di parte ricorrente;
- pone le spese di c.t.u. del presente giudizio, liquidate come da separato decreto, a carico del ricorrente.
Roma, 28/11/2025
Il giudice
FR GA