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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/06/2025, n. 1943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1943 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8348 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2020 , avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta Parte_1 procura in atti, dall'avv. FERRARA AMALIA, presso la quale elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 procura in atti, dall'avv. BOSCIA DELIA, presso la quale elettivamente domicilia
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Conclusioni come da udienza del 22/10/2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con il resistente e che dall'unione erano nati due figli nato il [...]; , nata il [...]), di non aver mai Per_1 Per_2 lavorato, chiedeva, per le ragioni indicate nell'atto introduttivo – solitudine e sconforto in cui si sarebbe ritrovata a causa della morte della madre e delle lunghe assenze lavorative del marito- pronunciare la separazione personale dei coniugi;
affidare i figli minori a entrambi i genitori con collocazione privilegiata presso la madre e regolamentare l'esercizio del diritto di visita padre- figli;
porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie con l'assegno mensile di € 300,00; porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con l'assegno mensile di € 1.200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
vittoria di spese e competenze di lite.
Il resistente, costituitosi in giudizio, deduceva che la fine del matrimonio era imputabile esclusivamente al comportamento della ricorrente, la quale nell'anno 2018, allorquando egli era impegnato in una missione in Iraq, aveva iniziato una relazione extraconiugale con un amico di famiglia, sperperato il denaro accreditato sul conto e lasciato la casa coniugale. Concludeva chiedendo di pronunciare la separazione personale dei coniugi con dichiarazione di addebito alla moglie;
disporre l'affido condiviso dei figli con residenza privilegiata presso la madre e regolamentare l'esercizio del diritto di visita padre-figli; porre a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori con l'assegno mensile di € 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie;
rigettare la domanda di mantenimento spiegata dalla moglie.
All'udienza del 24/03/21, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, il
Presidente d. del Tribunale adottava i provvedimenti urgenti ex art. 708 c.p.c. e rimetteva le parti dinnanzi al G.I. In particolare, il presidente affidava i figli minori ad entrambi i genitori con collocazione privilegiata presso la madre e regolamentava l'esercizio del diritto di visita padre- figli;
poneva a carico del resistente l'obbligo di corrispondere per il mantenimento della moglie l'assegno mensile di € 200,00 e per il contributo al mantenimento dei figli l'assegno mensile di
€ 650,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Nel corso del procedimento veniva emessa la sentenza sullo status.
Ritenuta superflua l'audizione dei minori, escussi i testi, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione con la concessione dei termini di legge.
Nell'atto introduttivo parte resistente ha chiesto l'addebito della separazione, sicché il
Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati attuati da parte della ricorrente comportamenti in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi e il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
A giudizio del collegio la domanda del resistente ha trovato adeguato riscontro nelle risultanze dell'espletata istruttoria ed è, pertanto, meritevole di accoglimento.
La domanda di addebito presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita); ed il nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri “sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. Corte di Cassazione, sez. 1, sentenza n. 14840 del 27.6.2006).
Siffatta violazione costituisce, dunque, causa sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile, salvo che, all'esito della valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, ne risulti l'irrilevanza, per mancanza del nesso di causalità tra essa e la crisi coniugale già in atto.
Peraltro, l'inesistenza del nesso di causalità deve costituire oggetto di un accertamento rigoroso, che permetta di affermare la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale
Nel caso in esame, parte resistente ha dedotto di aver scoperto nell'ottobre dell'anno
2018, mentre era ancora in missione all'estero, che la ricorrente aveva iniziato una relazione extraconiugale con un amico di famiglia, tale sig. , che aveva determinato, poi, Persona_3
l'allontanamento della ricorrente dalla casa coniugale. La teste escussa, amica di famiglia e moglie del sig. , ha riferito che lo stesso coniuge gli confessò di intrattenere una Persona_3 relazione con la sig.ra Ha dichiarato, inoltre, di aver visto più volte la sig.ra a Pt_1 Pt_1
Pinerolo, ove il sig. viveva, anche dopo la rottura dell'amicizia di famiglia, e che il marito Per_3 ingiustificatamente si recava spesso a Casagiove accampando scuse varie. Tali dichiarazioni vanno valutate unitamente al successivo allontanamento della ricorrente della casa coniugale. Invero, la ricorrente ha allegato di essersi allontanata dalla casa coniugale per lo sconforto determinato dalla morte della madre e dalla lontananza del marito e, tuttavia, non ha provato le specifiche cause che avrebbero determinato l'intollerabilità della convivenza. Siffatta violazione costituisce di per sé causa sufficiente a giustificare l'addebito e corrobora le dichiarazioni rese dalla teste. Né può sostenersi l'irrilevanza, per mancanza del nesso di causalità, tra i comportamenti della ricorrente e la crisi coniugale già in atto. Invero, l'inesistenza del nesso di causalità deve costituire oggetto di un accertamento rigoroso, che permetta di affermare la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
La ricorrente ha dedotto che dalle allegazioni del resistente poteva evincersi che egli era intenzionato a proseguire la relazione matrimoniale nonostante l'asserita relazione extraconiugale, con elisione del nesso causale. Tuttavia, va rilevato che il resistente ha allegato, altresì, che, a seguito della relazione, la moglie si era allontanata dalla casa coniugale. Tale allontanamento rendendo impossibile la prosecuzione della convivenza, consente di ritenere provato il nesso causale tra il comportamento della ricorrente e la crisi familiare, in mancanza della prova di specifici comportamenti del resistente in violazione degli obblighi scaturenti dal matrimonio ex art. 143 c.c..
La separazione personale dei coniugi va, dunque, dichiarata ai sensi dell'art. 151, comma
2 c.c. con addebito esclusivo alla sig.ra Parte_1
Per ciò che concerne l'affidamento dei figli e , non essendo emerse Per_1 Per_2 controindicazioni, i minori vanno affidati in forma condivisa a entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre con la quale convivono sin dalla separazione di fatto.
Quanto alle modalità di frequentazione padre-figli, ritiene il Collegio che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori previa intesa con la madre. In mancanza di accordo tra le parti, i tempi e le modalità degli incontri padre-figli saranno così regolamentati: il padre potrà vedere e tenere con sé i figli il lunedì, il mercoledì e il venerdì di ogni settimana, dalle ore 18:00 alle 21:00; b) la prima e la terza settimana di ogni mese dalle ore 14:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
c) nel periodo delle vacanza natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; d) nel periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto. La regola dell'alternanza sarà seguita per tutte le altre festività. Sono salvi diversi accordi tra le parti che non pregiudicano l'interesse dei minori.
Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, ritiene il
Tribunale che deve essere rigettata la domanda di mantenimento spiegata da parte ricorrente, con revoca dell'assegno disposto con l'ordinanza presidenziale.
Va richiamato, invero, l'art. 156 c.c. e, inoltre, per giurisprudenza prevalente della
Suprema Corte, che si ritiene di condividere, il coniuge cui è addebitata la separazione non ha diritto al mantenimento anche se si trova in condizioni di difficoltà economica, salvo il diritto agli alimenti.
Inoltre, la ricorrente non ha provato di essersi attivata nella ricerca di un lavoro, nonostante il tempo trascorso dalla separazione. Va ricordato il principio espresso dalla Corte di legittimità, secondo il quale “In materia di separazione dei coniugi, grava sul richiedente
l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno
a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156 c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo – Cass. Ordinanza n. 20866 del 21/07/2021-.
Nel caso in esame non vi sono dubbi sulla capacità lavorativa della resistente, la quale, peraltro, come emerge dai documenti allegati -messaggi WhatsApp, dichiarazioni testimoniali- ha lavorato quale organizzatrice di feste. La resistente avrebbe dovuto provare di essersi attivata e proposta sul mercato per reperire un'occupazione retribuita. Invero, il rilevante lasso temporale decorso dalla separazione di fatto e, comunque, dall'emissione dei provvedimenti presidenziali, in mancanza di specifiche prove, che era onere della richiedente produrre, di essersi attivata per reperire un'occupazione confacente, consentono di affermare la sua inerzia colpevole, in contrasto con l'obbligo di assistenza coniugale che persiste durante la separazione. La Corte di Cassazione ha chiarito, invero, che se il coniuge economicamente forte ha l'onere di prestare assistenza con la corresponsione dell'assegno di mantenimento, sull'altro grava l'obbligo di non chiedere quanto può diligentemente procurarsi con il proprio lavoro, in violazione dei doveri che nascono dal matrimonio -cfr Cassa. Ordinanza n. 20866 del 21/07/2021-.
Quanto alla domanda di parte ricorrente volta ad ottenere l'imposizione a carico di parte resistente di un contributo mensile al mantenimento dei figli e , tenuto conto Per_1 Per_2 dei criteri previsti dall'art. 337, comma 4 c.c., in particolare delle esigenze di vita e di relazione dei figli in ragione dell'età, del tempo di permanenza presso ciascun genitore, del reddito delle parti (il resistente percepisce il reddito complessivo lordo di circa € 42.000,00, tenuto conto altresì del canone di locazione a suo carico e delle ritenute che emergono dalla busta paga allegata, mentre la ricorrente, proprietaria di piccole quote di beni immobili, che anche in considerazione dell'età ha capacità lavorativa emerge dai messaggi in atti e dalle CP_2 dichiarazioni testimoniali-, si trova in una situazione economica deteriore), del contributo domestico della madre, della necessaria rivalutazione dell'ammontare dell'assegno, il Collegio ritiene congruo l'assegno mensile di € 750,00 – da dividere in egual misura tra i figli-
Detta somma dovrà essere corrisposta dal resistente alla ricorrente entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e automaticamente rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT-
F.O.I. Va posto a carico del resistente anche l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie per i figli, debitamente documentate.
La condanna alle spese di lite segue la soccombenza con riguardo alla domanda di addebito, liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della domanda, delle fasi processuali, dell'attività professionale profusa, con attribuzione all'avv.to dichiaratosi antistatario
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronunzia la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c. con addebito esclusivo alla sig.ra ; Parte_1
• dispone l'affido condiviso dei figli e con collocazione privilegiata presso la Per_1 Per_2 madre;
• disciplina l'esercizio del diritto di visita come in parte motiva;
• rigetta la domanda di parte ricorrente volta all'imposizione a carico del coniuge di un contributo al mantenimento della stessa;
• pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, entro il Controparte_1 giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di euro 750,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli -da dividere in eguale misura-. Detta somma sarà annualmente e automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
pone carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie per i figli purché documentate;
• condanna la sig.ra alla refusione in favore del resistente delle spese Parte_1 del procedimento che liquida in € 170,00 per spese e in € 2.600,00 per onorario, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv.to;
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 24/01/2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Giovanna Caso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8348 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2020 , avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta Parte_1 procura in atti, dall'avv. FERRARA AMALIA, presso la quale elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 procura in atti, dall'avv. BOSCIA DELIA, presso la quale elettivamente domicilia
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Conclusioni come da udienza del 22/10/2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con il resistente e che dall'unione erano nati due figli nato il [...]; , nata il [...]), di non aver mai Per_1 Per_2 lavorato, chiedeva, per le ragioni indicate nell'atto introduttivo – solitudine e sconforto in cui si sarebbe ritrovata a causa della morte della madre e delle lunghe assenze lavorative del marito- pronunciare la separazione personale dei coniugi;
affidare i figli minori a entrambi i genitori con collocazione privilegiata presso la madre e regolamentare l'esercizio del diritto di visita padre- figli;
porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie con l'assegno mensile di € 300,00; porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con l'assegno mensile di € 1.200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
vittoria di spese e competenze di lite.
Il resistente, costituitosi in giudizio, deduceva che la fine del matrimonio era imputabile esclusivamente al comportamento della ricorrente, la quale nell'anno 2018, allorquando egli era impegnato in una missione in Iraq, aveva iniziato una relazione extraconiugale con un amico di famiglia, sperperato il denaro accreditato sul conto e lasciato la casa coniugale. Concludeva chiedendo di pronunciare la separazione personale dei coniugi con dichiarazione di addebito alla moglie;
disporre l'affido condiviso dei figli con residenza privilegiata presso la madre e regolamentare l'esercizio del diritto di visita padre-figli; porre a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori con l'assegno mensile di € 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie;
rigettare la domanda di mantenimento spiegata dalla moglie.
All'udienza del 24/03/21, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, il
Presidente d. del Tribunale adottava i provvedimenti urgenti ex art. 708 c.p.c. e rimetteva le parti dinnanzi al G.I. In particolare, il presidente affidava i figli minori ad entrambi i genitori con collocazione privilegiata presso la madre e regolamentava l'esercizio del diritto di visita padre- figli;
poneva a carico del resistente l'obbligo di corrispondere per il mantenimento della moglie l'assegno mensile di € 200,00 e per il contributo al mantenimento dei figli l'assegno mensile di
€ 650,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Nel corso del procedimento veniva emessa la sentenza sullo status.
Ritenuta superflua l'audizione dei minori, escussi i testi, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione con la concessione dei termini di legge.
Nell'atto introduttivo parte resistente ha chiesto l'addebito della separazione, sicché il
Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati attuati da parte della ricorrente comportamenti in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi e il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
A giudizio del collegio la domanda del resistente ha trovato adeguato riscontro nelle risultanze dell'espletata istruttoria ed è, pertanto, meritevole di accoglimento.
La domanda di addebito presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita); ed il nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri “sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. Corte di Cassazione, sez. 1, sentenza n. 14840 del 27.6.2006).
Siffatta violazione costituisce, dunque, causa sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile, salvo che, all'esito della valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, ne risulti l'irrilevanza, per mancanza del nesso di causalità tra essa e la crisi coniugale già in atto.
Peraltro, l'inesistenza del nesso di causalità deve costituire oggetto di un accertamento rigoroso, che permetta di affermare la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale
Nel caso in esame, parte resistente ha dedotto di aver scoperto nell'ottobre dell'anno
2018, mentre era ancora in missione all'estero, che la ricorrente aveva iniziato una relazione extraconiugale con un amico di famiglia, tale sig. , che aveva determinato, poi, Persona_3
l'allontanamento della ricorrente dalla casa coniugale. La teste escussa, amica di famiglia e moglie del sig. , ha riferito che lo stesso coniuge gli confessò di intrattenere una Persona_3 relazione con la sig.ra Ha dichiarato, inoltre, di aver visto più volte la sig.ra a Pt_1 Pt_1
Pinerolo, ove il sig. viveva, anche dopo la rottura dell'amicizia di famiglia, e che il marito Per_3 ingiustificatamente si recava spesso a Casagiove accampando scuse varie. Tali dichiarazioni vanno valutate unitamente al successivo allontanamento della ricorrente della casa coniugale. Invero, la ricorrente ha allegato di essersi allontanata dalla casa coniugale per lo sconforto determinato dalla morte della madre e dalla lontananza del marito e, tuttavia, non ha provato le specifiche cause che avrebbero determinato l'intollerabilità della convivenza. Siffatta violazione costituisce di per sé causa sufficiente a giustificare l'addebito e corrobora le dichiarazioni rese dalla teste. Né può sostenersi l'irrilevanza, per mancanza del nesso di causalità, tra i comportamenti della ricorrente e la crisi coniugale già in atto. Invero, l'inesistenza del nesso di causalità deve costituire oggetto di un accertamento rigoroso, che permetta di affermare la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
La ricorrente ha dedotto che dalle allegazioni del resistente poteva evincersi che egli era intenzionato a proseguire la relazione matrimoniale nonostante l'asserita relazione extraconiugale, con elisione del nesso causale. Tuttavia, va rilevato che il resistente ha allegato, altresì, che, a seguito della relazione, la moglie si era allontanata dalla casa coniugale. Tale allontanamento rendendo impossibile la prosecuzione della convivenza, consente di ritenere provato il nesso causale tra il comportamento della ricorrente e la crisi familiare, in mancanza della prova di specifici comportamenti del resistente in violazione degli obblighi scaturenti dal matrimonio ex art. 143 c.c..
La separazione personale dei coniugi va, dunque, dichiarata ai sensi dell'art. 151, comma
2 c.c. con addebito esclusivo alla sig.ra Parte_1
Per ciò che concerne l'affidamento dei figli e , non essendo emerse Per_1 Per_2 controindicazioni, i minori vanno affidati in forma condivisa a entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre con la quale convivono sin dalla separazione di fatto.
Quanto alle modalità di frequentazione padre-figli, ritiene il Collegio che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori previa intesa con la madre. In mancanza di accordo tra le parti, i tempi e le modalità degli incontri padre-figli saranno così regolamentati: il padre potrà vedere e tenere con sé i figli il lunedì, il mercoledì e il venerdì di ogni settimana, dalle ore 18:00 alle 21:00; b) la prima e la terza settimana di ogni mese dalle ore 14:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
c) nel periodo delle vacanza natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; d) nel periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto. La regola dell'alternanza sarà seguita per tutte le altre festività. Sono salvi diversi accordi tra le parti che non pregiudicano l'interesse dei minori.
Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, ritiene il
Tribunale che deve essere rigettata la domanda di mantenimento spiegata da parte ricorrente, con revoca dell'assegno disposto con l'ordinanza presidenziale.
Va richiamato, invero, l'art. 156 c.c. e, inoltre, per giurisprudenza prevalente della
Suprema Corte, che si ritiene di condividere, il coniuge cui è addebitata la separazione non ha diritto al mantenimento anche se si trova in condizioni di difficoltà economica, salvo il diritto agli alimenti.
Inoltre, la ricorrente non ha provato di essersi attivata nella ricerca di un lavoro, nonostante il tempo trascorso dalla separazione. Va ricordato il principio espresso dalla Corte di legittimità, secondo il quale “In materia di separazione dei coniugi, grava sul richiedente
l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno
a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156 c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo – Cass. Ordinanza n. 20866 del 21/07/2021-.
Nel caso in esame non vi sono dubbi sulla capacità lavorativa della resistente, la quale, peraltro, come emerge dai documenti allegati -messaggi WhatsApp, dichiarazioni testimoniali- ha lavorato quale organizzatrice di feste. La resistente avrebbe dovuto provare di essersi attivata e proposta sul mercato per reperire un'occupazione retribuita. Invero, il rilevante lasso temporale decorso dalla separazione di fatto e, comunque, dall'emissione dei provvedimenti presidenziali, in mancanza di specifiche prove, che era onere della richiedente produrre, di essersi attivata per reperire un'occupazione confacente, consentono di affermare la sua inerzia colpevole, in contrasto con l'obbligo di assistenza coniugale che persiste durante la separazione. La Corte di Cassazione ha chiarito, invero, che se il coniuge economicamente forte ha l'onere di prestare assistenza con la corresponsione dell'assegno di mantenimento, sull'altro grava l'obbligo di non chiedere quanto può diligentemente procurarsi con il proprio lavoro, in violazione dei doveri che nascono dal matrimonio -cfr Cassa. Ordinanza n. 20866 del 21/07/2021-.
Quanto alla domanda di parte ricorrente volta ad ottenere l'imposizione a carico di parte resistente di un contributo mensile al mantenimento dei figli e , tenuto conto Per_1 Per_2 dei criteri previsti dall'art. 337, comma 4 c.c., in particolare delle esigenze di vita e di relazione dei figli in ragione dell'età, del tempo di permanenza presso ciascun genitore, del reddito delle parti (il resistente percepisce il reddito complessivo lordo di circa € 42.000,00, tenuto conto altresì del canone di locazione a suo carico e delle ritenute che emergono dalla busta paga allegata, mentre la ricorrente, proprietaria di piccole quote di beni immobili, che anche in considerazione dell'età ha capacità lavorativa emerge dai messaggi in atti e dalle CP_2 dichiarazioni testimoniali-, si trova in una situazione economica deteriore), del contributo domestico della madre, della necessaria rivalutazione dell'ammontare dell'assegno, il Collegio ritiene congruo l'assegno mensile di € 750,00 – da dividere in egual misura tra i figli-
Detta somma dovrà essere corrisposta dal resistente alla ricorrente entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e automaticamente rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT-
F.O.I. Va posto a carico del resistente anche l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie per i figli, debitamente documentate.
La condanna alle spese di lite segue la soccombenza con riguardo alla domanda di addebito, liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della domanda, delle fasi processuali, dell'attività professionale profusa, con attribuzione all'avv.to dichiaratosi antistatario
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronunzia la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c. con addebito esclusivo alla sig.ra ; Parte_1
• dispone l'affido condiviso dei figli e con collocazione privilegiata presso la Per_1 Per_2 madre;
• disciplina l'esercizio del diritto di visita come in parte motiva;
• rigetta la domanda di parte ricorrente volta all'imposizione a carico del coniuge di un contributo al mantenimento della stessa;
• pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, entro il Controparte_1 giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di euro 750,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli -da dividere in eguale misura-. Detta somma sarà annualmente e automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
pone carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie per i figli purché documentate;
• condanna la sig.ra alla refusione in favore del resistente delle spese Parte_1 del procedimento che liquida in € 170,00 per spese e in € 2.600,00 per onorario, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv.to;
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 24/01/2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Giovanna Caso