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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/11/2025, n. 15305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15305 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 36268 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, all'esito dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 30.10.2025, con riserva del deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281 sexies u.c. c.p.c., vertente
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliata in Roma, in via Pisino n. 2, presso lo studio dell'avv. Stefano Ruggiero, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
-appellante –
E
l' , Controparte_1
elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, in via Pio XI n. 94/E, presso lo studio dell'avv. Maria
UR LA, che la rappresenta e difende giusta da procura in atti;
-appellata–
E
, CP_2
elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura Capitolina in Roma, Via del Tempio di
Giove n. 21, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Paolo Alaimo in virtù di procura in atti;
- appellata -
pagina 1 di 6
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2897/2024 emessa dal Giudice di Pace di Roma - opposizione avverso preavviso di fermo amministrativo - sanzioni amministrative per violazione del Codice della strada.
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 30.10.2025
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 2897/2024, con la quale il Giudice di Parte_1
Pace di Roma ha rigettato l'opposizione proposta avverso il preavviso di fermo n. 09780201900032632
e avverso alcune delle cartelle di pagamento ad esso sottese, n. 09720120289187172; n.
09720130252820721 e n. 09720130318235103, condannando l'opponente al rimborso delle spese di lite nei confronti dell' e di Controparte_3 CP_2
A fondamento del gravame, ha evidenziato l'erroneità della sentenza di prime cure Parte_1 per non aver dichiarato l'intervenuta cessazione della materia del contendere in relazione all'impugnazione delle cartelle di pagamento n. 09720120289187172; n. 09720130252820721 e n.
09720130318235103, ai sensi dell'art. 1 comma 222 legge n. 197/2022, avendo l'opponente già chiesto in corso di causa dichiararsi la cessazione della materia del contendere in relazione alle ulteriori cartelle di pagamento impugnate.
In ogni caso, nel merito, l'opponente ha evidenziato l'erroneità della sentenza di prime cure per aver ritenuto ritualmente notificati gli atti presupposti al preavviso di fermo impugnato e nella parte in cui ha posto a carico dell'opponente le spese processuali, nonostante l'intervento annullamento d'ufficio di cinque delle cartelle di pagamento impugnate. L'appellante ha altresì contestato la quantificazione delle spese processuali in favore dell' , liquidate in euro 900,00, di cui euro Controparte_3
870,00 per compensi, in quanto operata dal primo giudice in difformità rispetto ai parametri di cui al
D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 e ha censurato altresì la condanna al pagamento delle spese in favore di costituita mediante funzionario delegato, in difetto di nota CP_2 spese.
L' ha chiesto dichiararsi inammissibili le domande nuove proposte Controparte_3 dall'opponente, ha chiesto accertarsi il difetto di interesse dell'opponente, in quanto avrebbe potuto rilevare la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, in relazione a tutte le cartelle oggetto pagina 2 di 6 di impugnazione, sin dal primo grado di giudizio, e nel merito ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato. ha rilevato il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle contestazioni CP_2 afferenti agli atti di competenza del concessionario della riscossione e ha chiesto conseguentemente di non essere gravata dal carico delle spese processuali, in caso di accoglimento dell'opposizione.
2. Il primo motivo di ricorso è infondato
L'art. 1 comma 222 della legge 197/2022 - in base al quale sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali - non trova infatti applicazione in materia di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, che sono disciplinate dal successivo comma 228 dell'art. 1 della legge 197/2022, il quale stabilisce che:
“Relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”.
L'art. 1 comma 229 bis della legge n. 197/2022 prevede poi la facoltà per gli enti creditori diversi da quelli di cui al comma 222, di adottare un provvedimento con il quale stabiliscano l'applicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma 222.
Non risulta tuttavia che si sia avvalsa di tale facoltà. CP_2
Non risultando quindi l'annullamento ope legis dei crediti di cui alle cartelle di pagamento impugnate non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
3. Con il secondo motivo di gravame ha contestato la sentenza di prime cure nella Parte_1 parte in cui ha ritenuto ritualmente notificate le cartelle di pagamento impugnate.
L'appellante ha quindi evidenziato la nullità della notificazione delle cartelle di pagamento impugnate e degli ulteriori atti prodromici al preavviso di fermo n. 09780201900032632.
Si tratta di contestazione sollevata per la prima volta in sede di appello.
Nel giudizio di prime cure l'attrice aveva infatti eccepito esclusivamente: “indipendentemente dalla notifica delle cartelle di pagamento richiamate, l'avvenuto ormai decorso della prescrizione quinquennale”. pagina 3 di 6 Ai sensi dell'art. 345 c.p.c. la doglianza deve pertanto essere dichiarata inammissibile.
4. Con il terzo e il quarto motivo di appello l'appellante ha contestato la statuizione del primo giudice in ordine alla regolamentazione delle spese processuali in favore dell' Controparte_3
, nonostante l'intervenuta parziale cessazione della materia del contendere, dolendosi altresì
[...] della quantificazione delle stesse.
La censura è solo parzialmente fondata.
Sebbene in forza dell'intervento legislativo introdotto in corso di causa sia intervenuta una parziale cessazione della materia del contendere, nelle note difensive conclusive depositate nel giudizio di primo grado l'attrice ha insistito nelle proprie conclusioni con riferimento alle cartelle di pagamento n.
09720120289187172; n. 09720130252820721 e n. 09720130318235103, instando per l'accoglimento dell'opposizione
Il rigetto delle domande proposte ha determinato la soccombenza dell'opponente, rilevante ai fini della regolamentazione delle spese processuali.
E' appena il caso di osservare che a diversa conclusione non potrebbe giungersi neppure in base al principio della soccombenza virtuale, ossia valutando la fondatezza dell'opposizione con riferimento alle ulteriori cartelle di pagamento, oggetto dell'annullamento ope legis.
L' ha infatti prodotto in atti l'intimazione di pagamento n. Controparte_3
09720179021583419000, alla quale risultano sottese anche le cartelle di pagamento oggetto del preavviso di fermo n. 09780201900032632 e impugnate con il ricorso introduttivo del giudizio di prime cure.
La notificazione dell'intimazione di pagamento risulta eseguita nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c. e si
è perfezionata il 10.07.2017, con la ricezione della raccomandata informativa.
Nessuna contestazione in ordine alla validità della notifica risulta prospettata nel primo grado di giudizio dall'opponente.
Da quanto precede, discende che alla data della notificazione del preavviso di fermo n.
09780201900032632, il 18.10.2019, il termine di prescrizione di cinque anni al quale sono assoggettate le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada non era ancora decorso, con conseguente infondatezza dell'opposizione anche in relazione alle cartelle di pagamento per le quali è risultata cessata la materia del contendere.
La sentenza di prime cure deve tuttavia essere riformata con riferimento alla misura delle spese, determinate nella somma di euro 900,00 di cui euro 870,00 per compensi,.
Le spese processuali vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, nella formulazione applicabile ratione temporis, per le cause di valore sino al 1.100,00 tenuto conto del credito di cui alle pagina 4 di 6 sole tre cartelle non oggetto dell'annullamento ope legis e, pertanto, in euro 65,00 per la fase di studio, in euro 65,00 per la fase introduttiva, in euro 65,00 per la fase di trattazione e in euro 135,00 per la fase decisoria, per complessivi euro 330,00, oltre accessori di legge.
Non risulta proposta impugnazione in ordine alla liquidazione da parte del primo giudice degli esborsi, nella misura di euro 30,00.
5. Con l'ultimo motivo di gravame, l'appellante ha contestato la sentenza di prime cure in relazione alla statuizione relativa al rimborso delle spese vive in favore di disposto nonostante CP_2 quest'ultima fosse costituita nel giudizio di primo grado mediante un funzionario delegato, in difetto di produzione di nota spese.
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “L'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota” (Cass. n. 30597/2017).
Si è quindi affermato che appartiene alla discrezionalità del giudice del merito la determinazione dell'importo liquidabile a tale titolo, secondo un criterio di maggiore elasticità quando la nota rechi importi esigui con riguardo alle spese di cancelleria e per il deposito della memoria di costituzione ovvero per il trasporto del funzionario delegato, a prescindere da una puntuale giustificazione documentale degli esborsi, non necessaria, ovvero da uno specifico obbligo di motivazione da parte del giudice del merito, il quale può limitarsi ad una valutazione di congruità in rapporto alla tipologia dell'attività svolta e degli oneri ragionevolmente sostenuti (Cass. n. 11389/2011).
In sostanza, l'unico requisito che si richiede per la liquidazione delle spese vive, che rappresentano un qualcosa di diverso dalle spese generali di organizzazione del servizio per la difesa della singola amministrazione nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa, è che le stesse siano indicate in una apposita nota da parte dell'ente che ne chiede la liquidazione (Cass. n. 11389/2011).
Nella specie ha omesso di depositare la nota delle spese vive sostenute per la CP_2 costituzione e la difesa in giudizio mediante un funzionario.
Ne discende che il giudice di prime cure non avrebbe potuto liquidare in suo favore neppure gli esborsi sostenuti.
6. L'accoglimento parziale del gravame impone la compensazione integrale delle spese del giudizio di appello. pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 2897/2024 ogni contraria Parte_1 istanza ed eccezione disattesa così provvede: accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, condanna al rimborso delle spese Parte_1 del giudizio di prime cure in favore dell' , liquidandole in euro Controparte_3
360,00, di cui euro 330,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
dichiara irripetibili le spese sostenute da nel primo grado di giudizio;
CP_2 rigetta nel resto il gravame;
compensa integralmente le spese di lite del giudizio di appello.
Così deciso in Roma, 31.10.2025
Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 36268 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, all'esito dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 30.10.2025, con riserva del deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281 sexies u.c. c.p.c., vertente
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliata in Roma, in via Pisino n. 2, presso lo studio dell'avv. Stefano Ruggiero, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
-appellante –
E
l' , Controparte_1
elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, in via Pio XI n. 94/E, presso lo studio dell'avv. Maria
UR LA, che la rappresenta e difende giusta da procura in atti;
-appellata–
E
, CP_2
elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura Capitolina in Roma, Via del Tempio di
Giove n. 21, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Paolo Alaimo in virtù di procura in atti;
- appellata -
pagina 1 di 6
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2897/2024 emessa dal Giudice di Pace di Roma - opposizione avverso preavviso di fermo amministrativo - sanzioni amministrative per violazione del Codice della strada.
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 30.10.2025
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 2897/2024, con la quale il Giudice di Parte_1
Pace di Roma ha rigettato l'opposizione proposta avverso il preavviso di fermo n. 09780201900032632
e avverso alcune delle cartelle di pagamento ad esso sottese, n. 09720120289187172; n.
09720130252820721 e n. 09720130318235103, condannando l'opponente al rimborso delle spese di lite nei confronti dell' e di Controparte_3 CP_2
A fondamento del gravame, ha evidenziato l'erroneità della sentenza di prime cure Parte_1 per non aver dichiarato l'intervenuta cessazione della materia del contendere in relazione all'impugnazione delle cartelle di pagamento n. 09720120289187172; n. 09720130252820721 e n.
09720130318235103, ai sensi dell'art. 1 comma 222 legge n. 197/2022, avendo l'opponente già chiesto in corso di causa dichiararsi la cessazione della materia del contendere in relazione alle ulteriori cartelle di pagamento impugnate.
In ogni caso, nel merito, l'opponente ha evidenziato l'erroneità della sentenza di prime cure per aver ritenuto ritualmente notificati gli atti presupposti al preavviso di fermo impugnato e nella parte in cui ha posto a carico dell'opponente le spese processuali, nonostante l'intervento annullamento d'ufficio di cinque delle cartelle di pagamento impugnate. L'appellante ha altresì contestato la quantificazione delle spese processuali in favore dell' , liquidate in euro 900,00, di cui euro Controparte_3
870,00 per compensi, in quanto operata dal primo giudice in difformità rispetto ai parametri di cui al
D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 e ha censurato altresì la condanna al pagamento delle spese in favore di costituita mediante funzionario delegato, in difetto di nota CP_2 spese.
L' ha chiesto dichiararsi inammissibili le domande nuove proposte Controparte_3 dall'opponente, ha chiesto accertarsi il difetto di interesse dell'opponente, in quanto avrebbe potuto rilevare la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, in relazione a tutte le cartelle oggetto pagina 2 di 6 di impugnazione, sin dal primo grado di giudizio, e nel merito ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato. ha rilevato il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle contestazioni CP_2 afferenti agli atti di competenza del concessionario della riscossione e ha chiesto conseguentemente di non essere gravata dal carico delle spese processuali, in caso di accoglimento dell'opposizione.
2. Il primo motivo di ricorso è infondato
L'art. 1 comma 222 della legge 197/2022 - in base al quale sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali - non trova infatti applicazione in materia di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, che sono disciplinate dal successivo comma 228 dell'art. 1 della legge 197/2022, il quale stabilisce che:
“Relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”.
L'art. 1 comma 229 bis della legge n. 197/2022 prevede poi la facoltà per gli enti creditori diversi da quelli di cui al comma 222, di adottare un provvedimento con il quale stabiliscano l'applicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma 222.
Non risulta tuttavia che si sia avvalsa di tale facoltà. CP_2
Non risultando quindi l'annullamento ope legis dei crediti di cui alle cartelle di pagamento impugnate non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
3. Con il secondo motivo di gravame ha contestato la sentenza di prime cure nella Parte_1 parte in cui ha ritenuto ritualmente notificate le cartelle di pagamento impugnate.
L'appellante ha quindi evidenziato la nullità della notificazione delle cartelle di pagamento impugnate e degli ulteriori atti prodromici al preavviso di fermo n. 09780201900032632.
Si tratta di contestazione sollevata per la prima volta in sede di appello.
Nel giudizio di prime cure l'attrice aveva infatti eccepito esclusivamente: “indipendentemente dalla notifica delle cartelle di pagamento richiamate, l'avvenuto ormai decorso della prescrizione quinquennale”. pagina 3 di 6 Ai sensi dell'art. 345 c.p.c. la doglianza deve pertanto essere dichiarata inammissibile.
4. Con il terzo e il quarto motivo di appello l'appellante ha contestato la statuizione del primo giudice in ordine alla regolamentazione delle spese processuali in favore dell' Controparte_3
, nonostante l'intervenuta parziale cessazione della materia del contendere, dolendosi altresì
[...] della quantificazione delle stesse.
La censura è solo parzialmente fondata.
Sebbene in forza dell'intervento legislativo introdotto in corso di causa sia intervenuta una parziale cessazione della materia del contendere, nelle note difensive conclusive depositate nel giudizio di primo grado l'attrice ha insistito nelle proprie conclusioni con riferimento alle cartelle di pagamento n.
09720120289187172; n. 09720130252820721 e n. 09720130318235103, instando per l'accoglimento dell'opposizione
Il rigetto delle domande proposte ha determinato la soccombenza dell'opponente, rilevante ai fini della regolamentazione delle spese processuali.
E' appena il caso di osservare che a diversa conclusione non potrebbe giungersi neppure in base al principio della soccombenza virtuale, ossia valutando la fondatezza dell'opposizione con riferimento alle ulteriori cartelle di pagamento, oggetto dell'annullamento ope legis.
L' ha infatti prodotto in atti l'intimazione di pagamento n. Controparte_3
09720179021583419000, alla quale risultano sottese anche le cartelle di pagamento oggetto del preavviso di fermo n. 09780201900032632 e impugnate con il ricorso introduttivo del giudizio di prime cure.
La notificazione dell'intimazione di pagamento risulta eseguita nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c. e si
è perfezionata il 10.07.2017, con la ricezione della raccomandata informativa.
Nessuna contestazione in ordine alla validità della notifica risulta prospettata nel primo grado di giudizio dall'opponente.
Da quanto precede, discende che alla data della notificazione del preavviso di fermo n.
09780201900032632, il 18.10.2019, il termine di prescrizione di cinque anni al quale sono assoggettate le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada non era ancora decorso, con conseguente infondatezza dell'opposizione anche in relazione alle cartelle di pagamento per le quali è risultata cessata la materia del contendere.
La sentenza di prime cure deve tuttavia essere riformata con riferimento alla misura delle spese, determinate nella somma di euro 900,00 di cui euro 870,00 per compensi,.
Le spese processuali vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, nella formulazione applicabile ratione temporis, per le cause di valore sino al 1.100,00 tenuto conto del credito di cui alle pagina 4 di 6 sole tre cartelle non oggetto dell'annullamento ope legis e, pertanto, in euro 65,00 per la fase di studio, in euro 65,00 per la fase introduttiva, in euro 65,00 per la fase di trattazione e in euro 135,00 per la fase decisoria, per complessivi euro 330,00, oltre accessori di legge.
Non risulta proposta impugnazione in ordine alla liquidazione da parte del primo giudice degli esborsi, nella misura di euro 30,00.
5. Con l'ultimo motivo di gravame, l'appellante ha contestato la sentenza di prime cure in relazione alla statuizione relativa al rimborso delle spese vive in favore di disposto nonostante CP_2 quest'ultima fosse costituita nel giudizio di primo grado mediante un funzionario delegato, in difetto di produzione di nota spese.
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “L'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota” (Cass. n. 30597/2017).
Si è quindi affermato che appartiene alla discrezionalità del giudice del merito la determinazione dell'importo liquidabile a tale titolo, secondo un criterio di maggiore elasticità quando la nota rechi importi esigui con riguardo alle spese di cancelleria e per il deposito della memoria di costituzione ovvero per il trasporto del funzionario delegato, a prescindere da una puntuale giustificazione documentale degli esborsi, non necessaria, ovvero da uno specifico obbligo di motivazione da parte del giudice del merito, il quale può limitarsi ad una valutazione di congruità in rapporto alla tipologia dell'attività svolta e degli oneri ragionevolmente sostenuti (Cass. n. 11389/2011).
In sostanza, l'unico requisito che si richiede per la liquidazione delle spese vive, che rappresentano un qualcosa di diverso dalle spese generali di organizzazione del servizio per la difesa della singola amministrazione nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa, è che le stesse siano indicate in una apposita nota da parte dell'ente che ne chiede la liquidazione (Cass. n. 11389/2011).
Nella specie ha omesso di depositare la nota delle spese vive sostenute per la CP_2 costituzione e la difesa in giudizio mediante un funzionario.
Ne discende che il giudice di prime cure non avrebbe potuto liquidare in suo favore neppure gli esborsi sostenuti.
6. L'accoglimento parziale del gravame impone la compensazione integrale delle spese del giudizio di appello. pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 2897/2024 ogni contraria Parte_1 istanza ed eccezione disattesa così provvede: accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, condanna al rimborso delle spese Parte_1 del giudizio di prime cure in favore dell' , liquidandole in euro Controparte_3
360,00, di cui euro 330,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
dichiara irripetibili le spese sostenute da nel primo grado di giudizio;
CP_2 rigetta nel resto il gravame;
compensa integralmente le spese di lite del giudizio di appello.
Così deciso in Roma, 31.10.2025
Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
pagina 6 di 6