CASS
Sentenza 2 dicembre 2020
Sentenza 2 dicembre 2020
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/12/2020, n. 34306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34306 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2020 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: CC FA nato a [...] il [...] CI EP nato a [...] il [...] VA IM nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/11/2019 della CORTE APPELLO di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore EP LOCATELLI che ha concluso chiedendo il rigetto relativamente al ricorso di CC e l'inammissibilità dei ricorsi di CI' EP e VA IM udito il difensore L'avv. SALVINO MONDELLO, per AR, insiste nell'accoglimento del ricorso riportandosi anche ai motivi aggiunti;
L'avv. ROBERTO PALMISANO, per AR, insiste nell'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 34306 Anno 2020 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Data Udienza: 07/10/2020 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 27 novembre 2019, la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Brindisi, assolveva perché non punibile AB AR dal reato contestatogli al capo D (ai sensi dell'art. 372 cod. pen.), rideterminandone la pena complessiva per gli ulteriori reati ascrittigli ai capi A, B e C (ai sensi, rispettivamente degli artt. 476, 640 ed ancora 476 cod. pen.), e confermava la condanna di EP CI e OS BE per i delitti loro rispettivamente contestati (CI il falso descritto al capo A, BE il falso, la truffa e la falsa testimonianza di cui ai capi B, C e D). 1.1. I delitti contestati agli imputati erano così descritti. Al capo A, il falso aggravato, ai sensi dell'art. 476, comma 2, (e 61 n. 2) cod. pen. per avere, AR, quale vigile urbano in servizio presso il comando di Polizia Municipale di Villa Castelli, e CI, quale ausiliario del traffico del medesimo Comune e materiale sottoscrittore dell'atto, formato, il 10 aprile 2009, un rapporto di servizio ad apparente firma anche di un altro vigile urbano, del tutto falso, relativo ad un sinistro stradale in cui si diceva essere stata coinvolta l'autovettura condotta dalla moglie dello AR, MA Vittoria Lorusso. Al capo B, la tentata truffa aggravata, commessa da AR e BE (in data 4 febbraio 2013), consistita nell'avere simulato un sinistro stradale, in realtà mai avvenuto, in cui sarebbe stato coinvolto il BE a bordo del suo motociclo, determinato da una buca sul manto stradale e così imputando il danno al Comune di Villa Castelli (ed alla società che aveva assicurato l'ente per i danni da responsabilità civile) formando, il 10 ottobre 2009, AR su istigazione di BE, un falso rapporto di servizio (la cui non rispondenza al vero è oggetto della contestazione di cui al capo C), inducendo, poi, il legale del BE, ad inviare una missiva di contestazione del danno ed a citare a giudizio i presunti responsabili, rendendo, nel procedimento civile così instaurato, in tale procedimento, lo AR su istigazione del BE, il 13 luglio 2012, una falsa testimonianza sul fatto (contestata al capo D della rubrica). 1.1. In risposta ai motivi di appello, la Corte osservava che: - il rapporto di servizio del 10 aprile 2009, oggetto del capo A, risultava essere stato sottoscritto dall'imputato CI e, apparentemente, anche dal vigile ME AR che ne aveva però disconosciuto la firma, affermando che, al momento del denunciato sinistro, si trovava in un luogo diverso, in servizio alla processione del Venerdì Santo;
- il CI doveva rispondere del falso perché il suo diretto coinvolgimento emergeva dal fatto che egli era ritratto nelle foto in cui si era simulato il sinistro;
1 - quanto all'ulteriore rapporto (o relazione) di servizio inerente il sinistro patito dal BE, oggetto degli capi di imputazione, se ne doveva ritenere la falsità perché lo stesso non era stato protocollato, non se ne era rinvenuto l'originale, il comandante dei vigili aveva escluso di avere inviato lo AR sul posto, il solo BE, il privato a vantaggio del quale era stato formato, ne disponeva di una copia. 2. Propongono ricorso gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori. 2.1. L'Avv. Roberto Palmisano, per AB AR, articola quattro motivi. 2.1.1. Con il primo eccepisce l'intervenuta prescrizione del delitto contestato al capo A, e consumato il 10 aprile 2009, in data antecedente alla pronuncia della sentenza impugnata. 2.1.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione, al delitto contestato al capo B, della fattispecie prevista dall'art. 49 cod. pen.. L'inesistenza presso il comando di Polizia Municipale del rapporto di servizio in questione rendeva fin dall'origine inidonea la condotta che si asseriva essere stata truffaldina. 2.1.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione dell'art. 238 bis cod. proc. pen. non avendo la Corte territoriale preso atto del fatto che l'effettività del sinistro, avvenuto il 10 ottobre 2009, era provata dalla sentenza definitiva del Giudice di pace. Neppure poi ammettendo la produzione della stessa. In tale pronuncia si era ritenuto effettivamente sussistente il sinistro pur escludendosi la responsabilità del Comune, perché dovuto alla condotta di guida tenuta dal BE. 2.1.4. Con il quarto motivo lamenta l'omessa valutazione della missiva di messa in mora e della citazione a giudizio davanti al Giudice di pace che anch'esse provano l'esistenza del rapporto, o relazione, di servizio redatto dallo AR. 2.2. L'Avv. Francesca Conte, per EP CI, deduce, con l'unico motivo, il vizio di motivazione non essendosi affatto accertato che il ricorrente avesse sottoscritto il falso rapporto. Il ricorrente poi quel giorno si trovava altrove ed il beneficiario del falso non era lui ma il BE. Irrilevante era poi il fatto che egli fosse stato ritratto nelle fotografie ritraenti il luogo del presunto sinistro. 2.3. L'Avv. Pierluigi D'Urso, per OS BE, articola tre motivi. 2 2.3.1. Con il primo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta colpevolezza del ricorrente in ordine al capo B della rubrica, la truffa aggravata. Non si era infatti valutata la sentenza del Giudice di pace, divenuta definitiva, con la quale si era accertata l'esistenza del sinistro, pur attribuendone la colpa al BE, rifiutandone anche la produzione. 2.3.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ed il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del prevenuto per il delitto di falsa testimonianza. Dalle risultanze del citato processo civile e dalle missive inviate era del tutto evidente come il sinistro in questione si fosse effettivamente verificato e come il rapporto di servizio fosse stato redatto ben prima che fosse proposta la domanda giudiziale del BE. 2.3.3. Con il terzo motivo denuncia la mancata attivazione dei poteri d'ufficio sollecitati con la memoria difensiva del 21 maggio 2019 in tema di giudizio di bilanciamento delle circostanze eterogenee. 3. Con successiva memoria il difensore del ricorrente AR deduce due nuovi motivi. 3.1. Con il primo lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla natura di atto pubblico fidefacente del rapporto di servizio indicato ai capi A e C. Si tratta in realtà di un mero atto interno non costituente neppure un atto tipico destinato ad attestare l'attività del pubblico ufficiale. L'indicazione fornita dal Comandante del corpo circa la natura di relazione di servizio ne era una riprova. L'atto era solo destinato a costituire un allegato alla domanda giudiziale del BE. 3.2. Con il secondo deduce la violazione di legge per avere la Corte territoriale formulato il giudizio di comparazione delle circostanze attenuanti con la sola aggravante del nesso teleologico, nulla affermando sulla ritenuta ipotesi, aggravata, del comma secondo dell'art. 476 cod. pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi promossi nell'interesse dei tre imputati sono tutti inammissibili. 1.1. Il primo motivo del ricorso di AB AR, sulla prescrizione del delitto di falso consumato il 10 aprile 2009, è manifestamente infondato perché non tiene conto dell'avvenuta contestazione del delitto di cui all'art. 476 cod. pen. nella forma aggravata prevista dal comma secondo, per cui il termine di prescrizione che assomma, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., ad anni dodici e mesi sei di reclusione, non era decorso al momento della pronuncia della sentenza impugnata, il 27 novembre 2019. Ed è irrilevante (in relazione a tutte le imputazioni ed a tutti i ricorrenti) il tempo decorso dopo tale pronuncia, considerando la dichiarata inammissibilità dei motivi di ricorso (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266). 1.2. Il secondo motivo del ricorso AR, sulla mancata applicazione dell'art. 49 cod. pen, che esclude la punibilità del reato impossibile, al contestato delitto di truffa, è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. perché non dedotto con i motivi di appello. Il motivo è anche manifestamente infondato perché il rapporto di servizio, formato dal prevenuto, unitamente alla successiva attività del difensore del BE ben potevano condurre, grazie a tale artificio, ad un ingiusto vantaggio del predetto a danno del Comune e della società assicuratrice. E ciò non necessariamente pervenendo ad una decisione giudiziale favorevole (che la giurisprudenza di questa Corte esclude possa concretare l'atto di disposizione patrimoniale che è elemento costitutivo del delitto di truffa, configurando, invece, sussistendone i termini, il diverso delitto di cui all'art. 374 cod. pen.), che peraltro non vi era stata, ma anche giungendo alla definizione stragiudiziale della controversia, a cui l'attività defensionale del BE tendeva, prima e parallelamente all'instaurazione del procedimento civile. 1.3. Il terzo motivo del ricorso AR, sulla mancata acquisizione e valutazione del portato della sentenza pronunciata nel già ricordato giudizio civile di danno relativo al sinistro asseritamente patito dal BE (che, preso atto dell'incidente, escludeva però la responsabilità dell'ente territoriale) è manifestamente infondato. Come è noto, ai sensi dell'art. 3 cod, proc. pen., ha efficacia nel processo penale la sola decisione definitiva del giudice civile in tema di stato di famiglia o di cittadinanza. A tale fattispecie si è aggiunta anche quella, di costruzione giurisprudenziale, relativa alla declaratoria civile del fallimento dell'imprenditore, nei processi penali per i delitti previsti dal R.d. 16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche. Il giudicato di danno sopra citato non poteva pertanto costituire la prova dell'effettivo esistenza del sinistro del BE. Né poteva costituire un congruo elemento di valutazione dal momento che non emerge neppure che, in quel procedimento, si sia trattata anche la questione della possibile falsità ideologica proprio di quel rapporto di servizio che era stato prodotto dal BE a fondamento della pretesa risarcitoria, così che lo stesso si era celebrato sul presupposto ritenuto, invece, falso da entrambi i giudici del merito penale che, invece, proprio di tale questione si erano occupati, divenendo così del tutto irrilevante, in questa sede, il decisum civile. 1.4. Il quarto motivo del ricorso AR, ancora sulla effettività del sinistro BE perché dedotto negli atti defensionali precedenti alla produzione del rapporto di servizio nel processo, è inammissibile perchè è versato in fatto e tende ad accreditare una ricostruzione dell'accaduto diversa da quella accertata dalla Corte territoriale con un percorso argomentativo privo di discrasie logiche manifeste. Se fosse stato anche vero, infatti, che del rapporto di servizio se ne era fatto cenno anche in atti defensionali precedenti alla produzione nel processo civile, a conforto del giudizio circa la sua falsità restavano tutte le ulteriori circostanze di fatto, non adeguatamente confutate nel ricorso: l'assenza di tale documento presso il Corpo di polizia municipale, ove, come atto pubblico inerente un servizio prestato da un suo componente, avrebbe dovuto inderogabilmente trovarsi, la smentita del comandante del Corpo di avere inviato sul posto il ricorrente, il possesso, esclusivo, dello stesso da parte del privato interessato al falso. 1.5. I motivi aggiunti nella memoria depositata nell'interesse dello AR sono inammissibili per una pluralità di ragioni. Innanzitutto, perché gli stessi, spesi sulla configurabilità della fattispecie aggravata dell'art. 476 cod. pen. e sulla mancata ricomprensione nel giudizio di comparazione delle circostanze eterogenee dell'aggravante prevista dal comma secondo dell'art. 476 cod. pen., non hanno alcuna attinenza con i motivi di ricorso originari, come si sono sopra illustrati (da ultimo, sulla inammissibilità dei motivi nuovi quando non abbiano una connessione funzionale con i motivi originari, si veda Sez. 6, n. 6075 del 13/01/2015, Comitini, Rv. 262343). In secondo luogo, perché i medesimi non trovano corrispondenza alcuna neppure con i motivi dedotti in appello. In terzo luogo, per quanto riguarda la corretta qualificazione delle condotte descritti ai capi A e C dell'imputazione, perché sono manifestamente infondati posto che non vi è dubbio alcuno che gli atti formati dagli imputati costituissero degli atti pubblici fidefacenti (del tutto irrilevante, ai fini penalistici, è loro 5 definizione come "rapporti" o "relazioni", trattandosi comunque di atti attestativi di attività svolte), essendo stati formati da pubblici ufficiali per dare conto delle loro attività, in occasione dei presunti sinistri, riferendo su quanto gli stessi avevano potuto constatare sul luogo del fatto, e sulle ulteriori attività eventualmente svolte, ed erano così atti che, per tali loro caratteristiche, facevano fede fino a querela di falso di quanto, appunto, fatto e osservato da parte dei pubblici ufficiali che li avevano redatti. La Corte territoriale aveva così correttamente applicato il principio di diritto più volte formulato da questa Corte - da ultimo con Sez. 5, n. 50082 del 29/09/2017, Spada, Rv. 271625 - secondo cui le "relazioni di servizio" redatte dal pubblico ufficiale sono atti pubblici fidefacenti poiché con esse il pubblico ufficiale attesta l'attività espletata nell'esercizio delle sue funzioni e i fatti caduti sotto la sua diretta percezione (proprio in una fattispecie concernente un verbale di sopralluogo redatto dal comandante della Polizia municipale contenente circostanze false). 2. L'unico motivo del ricorso presentato nell'interesse di EP CI è inammissibile perché versato in fatto e perché difetta di specificità non affrontando gli argomenti spesi dalla Corte territoriale per confermare la condanna di prime cure del prevenuto per l'unico delitto ascrittogli, il concorso nella redazione dell'atto, ideologicamente falso, descritto al capo A della rubrica. Dimentica infatti, la difesa, che il medesimo era stato sottoscritto proprio dal ricorrente, che se ne era dimostrata la sua falsità ideologica e che il ricorrente era stato ritratto nelle fotografie che avrebbero dovuto avvalorare il sinistro. Nel ricorso poi si aggiungono rilievi che attengono al diverso falso ideologico consumato a vantaggio del BE, imputazione che mai è stata ascritta al ricorrente. 3.1. Il primo ed il secondo motivo del ricorso di OS BE, spesi sulla mancata utilizzazione delle emergenze della decisione definitiva del Giudice • di pace nel processo civile di danno, sono manifestamente infondatt per le medesime ragioni già illustrate nell'affrontare le identiche censure formulate dallo AR. Si deve infatti ribadire come nel processo in questione non risulta sia stata affrontata la questione della falsità della relazione di servizio redatta dallo AR, che faceva appunto fede fino a querela di falso in tale procedimento, così che il giudizio di quel Giudice non aveva potuto che dare per attestate le circostanze rivelatesi, invece, nell'odierno processo, non rispondere al vero. 3.2. Il terzo motivo del ricorso BE è inammissibile perché la censura difetta di specificità in quanto ricollega la medesima ad una diversa posizione processuale, quella dello AR, il cui trattamento sanzionatorio era stato, in prime cure, ben più grave di quello comminato al ricorrente — che pure ne era stato il concorrente, e diretto beneficiario delle condotte ascrittegli ai capi B, C e D - così da non potersi meccanicamente dedurre dal medesimo fatto, l'avvenuto risarcimento della parte civile, una parallela ragione di diminuzione della pena. 4. All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 7 ottobre 2020.
udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore EP LOCATELLI che ha concluso chiedendo il rigetto relativamente al ricorso di CC e l'inammissibilità dei ricorsi di CI' EP e VA IM udito il difensore L'avv. SALVINO MONDELLO, per AR, insiste nell'accoglimento del ricorso riportandosi anche ai motivi aggiunti;
L'avv. ROBERTO PALMISANO, per AR, insiste nell'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 34306 Anno 2020 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Data Udienza: 07/10/2020 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 27 novembre 2019, la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Brindisi, assolveva perché non punibile AB AR dal reato contestatogli al capo D (ai sensi dell'art. 372 cod. pen.), rideterminandone la pena complessiva per gli ulteriori reati ascrittigli ai capi A, B e C (ai sensi, rispettivamente degli artt. 476, 640 ed ancora 476 cod. pen.), e confermava la condanna di EP CI e OS BE per i delitti loro rispettivamente contestati (CI il falso descritto al capo A, BE il falso, la truffa e la falsa testimonianza di cui ai capi B, C e D). 1.1. I delitti contestati agli imputati erano così descritti. Al capo A, il falso aggravato, ai sensi dell'art. 476, comma 2, (e 61 n. 2) cod. pen. per avere, AR, quale vigile urbano in servizio presso il comando di Polizia Municipale di Villa Castelli, e CI, quale ausiliario del traffico del medesimo Comune e materiale sottoscrittore dell'atto, formato, il 10 aprile 2009, un rapporto di servizio ad apparente firma anche di un altro vigile urbano, del tutto falso, relativo ad un sinistro stradale in cui si diceva essere stata coinvolta l'autovettura condotta dalla moglie dello AR, MA Vittoria Lorusso. Al capo B, la tentata truffa aggravata, commessa da AR e BE (in data 4 febbraio 2013), consistita nell'avere simulato un sinistro stradale, in realtà mai avvenuto, in cui sarebbe stato coinvolto il BE a bordo del suo motociclo, determinato da una buca sul manto stradale e così imputando il danno al Comune di Villa Castelli (ed alla società che aveva assicurato l'ente per i danni da responsabilità civile) formando, il 10 ottobre 2009, AR su istigazione di BE, un falso rapporto di servizio (la cui non rispondenza al vero è oggetto della contestazione di cui al capo C), inducendo, poi, il legale del BE, ad inviare una missiva di contestazione del danno ed a citare a giudizio i presunti responsabili, rendendo, nel procedimento civile così instaurato, in tale procedimento, lo AR su istigazione del BE, il 13 luglio 2012, una falsa testimonianza sul fatto (contestata al capo D della rubrica). 1.1. In risposta ai motivi di appello, la Corte osservava che: - il rapporto di servizio del 10 aprile 2009, oggetto del capo A, risultava essere stato sottoscritto dall'imputato CI e, apparentemente, anche dal vigile ME AR che ne aveva però disconosciuto la firma, affermando che, al momento del denunciato sinistro, si trovava in un luogo diverso, in servizio alla processione del Venerdì Santo;
- il CI doveva rispondere del falso perché il suo diretto coinvolgimento emergeva dal fatto che egli era ritratto nelle foto in cui si era simulato il sinistro;
1 - quanto all'ulteriore rapporto (o relazione) di servizio inerente il sinistro patito dal BE, oggetto degli capi di imputazione, se ne doveva ritenere la falsità perché lo stesso non era stato protocollato, non se ne era rinvenuto l'originale, il comandante dei vigili aveva escluso di avere inviato lo AR sul posto, il solo BE, il privato a vantaggio del quale era stato formato, ne disponeva di una copia. 2. Propongono ricorso gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori. 2.1. L'Avv. Roberto Palmisano, per AB AR, articola quattro motivi. 2.1.1. Con il primo eccepisce l'intervenuta prescrizione del delitto contestato al capo A, e consumato il 10 aprile 2009, in data antecedente alla pronuncia della sentenza impugnata. 2.1.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione, al delitto contestato al capo B, della fattispecie prevista dall'art. 49 cod. pen.. L'inesistenza presso il comando di Polizia Municipale del rapporto di servizio in questione rendeva fin dall'origine inidonea la condotta che si asseriva essere stata truffaldina. 2.1.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione dell'art. 238 bis cod. proc. pen. non avendo la Corte territoriale preso atto del fatto che l'effettività del sinistro, avvenuto il 10 ottobre 2009, era provata dalla sentenza definitiva del Giudice di pace. Neppure poi ammettendo la produzione della stessa. In tale pronuncia si era ritenuto effettivamente sussistente il sinistro pur escludendosi la responsabilità del Comune, perché dovuto alla condotta di guida tenuta dal BE. 2.1.4. Con il quarto motivo lamenta l'omessa valutazione della missiva di messa in mora e della citazione a giudizio davanti al Giudice di pace che anch'esse provano l'esistenza del rapporto, o relazione, di servizio redatto dallo AR. 2.2. L'Avv. Francesca Conte, per EP CI, deduce, con l'unico motivo, il vizio di motivazione non essendosi affatto accertato che il ricorrente avesse sottoscritto il falso rapporto. Il ricorrente poi quel giorno si trovava altrove ed il beneficiario del falso non era lui ma il BE. Irrilevante era poi il fatto che egli fosse stato ritratto nelle fotografie ritraenti il luogo del presunto sinistro. 2.3. L'Avv. Pierluigi D'Urso, per OS BE, articola tre motivi. 2 2.3.1. Con il primo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta colpevolezza del ricorrente in ordine al capo B della rubrica, la truffa aggravata. Non si era infatti valutata la sentenza del Giudice di pace, divenuta definitiva, con la quale si era accertata l'esistenza del sinistro, pur attribuendone la colpa al BE, rifiutandone anche la produzione. 2.3.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ed il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del prevenuto per il delitto di falsa testimonianza. Dalle risultanze del citato processo civile e dalle missive inviate era del tutto evidente come il sinistro in questione si fosse effettivamente verificato e come il rapporto di servizio fosse stato redatto ben prima che fosse proposta la domanda giudiziale del BE. 2.3.3. Con il terzo motivo denuncia la mancata attivazione dei poteri d'ufficio sollecitati con la memoria difensiva del 21 maggio 2019 in tema di giudizio di bilanciamento delle circostanze eterogenee. 3. Con successiva memoria il difensore del ricorrente AR deduce due nuovi motivi. 3.1. Con il primo lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla natura di atto pubblico fidefacente del rapporto di servizio indicato ai capi A e C. Si tratta in realtà di un mero atto interno non costituente neppure un atto tipico destinato ad attestare l'attività del pubblico ufficiale. L'indicazione fornita dal Comandante del corpo circa la natura di relazione di servizio ne era una riprova. L'atto era solo destinato a costituire un allegato alla domanda giudiziale del BE. 3.2. Con il secondo deduce la violazione di legge per avere la Corte territoriale formulato il giudizio di comparazione delle circostanze attenuanti con la sola aggravante del nesso teleologico, nulla affermando sulla ritenuta ipotesi, aggravata, del comma secondo dell'art. 476 cod. pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi promossi nell'interesse dei tre imputati sono tutti inammissibili. 1.1. Il primo motivo del ricorso di AB AR, sulla prescrizione del delitto di falso consumato il 10 aprile 2009, è manifestamente infondato perché non tiene conto dell'avvenuta contestazione del delitto di cui all'art. 476 cod. pen. nella forma aggravata prevista dal comma secondo, per cui il termine di prescrizione che assomma, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., ad anni dodici e mesi sei di reclusione, non era decorso al momento della pronuncia della sentenza impugnata, il 27 novembre 2019. Ed è irrilevante (in relazione a tutte le imputazioni ed a tutti i ricorrenti) il tempo decorso dopo tale pronuncia, considerando la dichiarata inammissibilità dei motivi di ricorso (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266). 1.2. Il secondo motivo del ricorso AR, sulla mancata applicazione dell'art. 49 cod. pen, che esclude la punibilità del reato impossibile, al contestato delitto di truffa, è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. perché non dedotto con i motivi di appello. Il motivo è anche manifestamente infondato perché il rapporto di servizio, formato dal prevenuto, unitamente alla successiva attività del difensore del BE ben potevano condurre, grazie a tale artificio, ad un ingiusto vantaggio del predetto a danno del Comune e della società assicuratrice. E ciò non necessariamente pervenendo ad una decisione giudiziale favorevole (che la giurisprudenza di questa Corte esclude possa concretare l'atto di disposizione patrimoniale che è elemento costitutivo del delitto di truffa, configurando, invece, sussistendone i termini, il diverso delitto di cui all'art. 374 cod. pen.), che peraltro non vi era stata, ma anche giungendo alla definizione stragiudiziale della controversia, a cui l'attività defensionale del BE tendeva, prima e parallelamente all'instaurazione del procedimento civile. 1.3. Il terzo motivo del ricorso AR, sulla mancata acquisizione e valutazione del portato della sentenza pronunciata nel già ricordato giudizio civile di danno relativo al sinistro asseritamente patito dal BE (che, preso atto dell'incidente, escludeva però la responsabilità dell'ente territoriale) è manifestamente infondato. Come è noto, ai sensi dell'art. 3 cod, proc. pen., ha efficacia nel processo penale la sola decisione definitiva del giudice civile in tema di stato di famiglia o di cittadinanza. A tale fattispecie si è aggiunta anche quella, di costruzione giurisprudenziale, relativa alla declaratoria civile del fallimento dell'imprenditore, nei processi penali per i delitti previsti dal R.d. 16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche. Il giudicato di danno sopra citato non poteva pertanto costituire la prova dell'effettivo esistenza del sinistro del BE. Né poteva costituire un congruo elemento di valutazione dal momento che non emerge neppure che, in quel procedimento, si sia trattata anche la questione della possibile falsità ideologica proprio di quel rapporto di servizio che era stato prodotto dal BE a fondamento della pretesa risarcitoria, così che lo stesso si era celebrato sul presupposto ritenuto, invece, falso da entrambi i giudici del merito penale che, invece, proprio di tale questione si erano occupati, divenendo così del tutto irrilevante, in questa sede, il decisum civile. 1.4. Il quarto motivo del ricorso AR, ancora sulla effettività del sinistro BE perché dedotto negli atti defensionali precedenti alla produzione del rapporto di servizio nel processo, è inammissibile perchè è versato in fatto e tende ad accreditare una ricostruzione dell'accaduto diversa da quella accertata dalla Corte territoriale con un percorso argomentativo privo di discrasie logiche manifeste. Se fosse stato anche vero, infatti, che del rapporto di servizio se ne era fatto cenno anche in atti defensionali precedenti alla produzione nel processo civile, a conforto del giudizio circa la sua falsità restavano tutte le ulteriori circostanze di fatto, non adeguatamente confutate nel ricorso: l'assenza di tale documento presso il Corpo di polizia municipale, ove, come atto pubblico inerente un servizio prestato da un suo componente, avrebbe dovuto inderogabilmente trovarsi, la smentita del comandante del Corpo di avere inviato sul posto il ricorrente, il possesso, esclusivo, dello stesso da parte del privato interessato al falso. 1.5. I motivi aggiunti nella memoria depositata nell'interesse dello AR sono inammissibili per una pluralità di ragioni. Innanzitutto, perché gli stessi, spesi sulla configurabilità della fattispecie aggravata dell'art. 476 cod. pen. e sulla mancata ricomprensione nel giudizio di comparazione delle circostanze eterogenee dell'aggravante prevista dal comma secondo dell'art. 476 cod. pen., non hanno alcuna attinenza con i motivi di ricorso originari, come si sono sopra illustrati (da ultimo, sulla inammissibilità dei motivi nuovi quando non abbiano una connessione funzionale con i motivi originari, si veda Sez. 6, n. 6075 del 13/01/2015, Comitini, Rv. 262343). In secondo luogo, perché i medesimi non trovano corrispondenza alcuna neppure con i motivi dedotti in appello. In terzo luogo, per quanto riguarda la corretta qualificazione delle condotte descritti ai capi A e C dell'imputazione, perché sono manifestamente infondati posto che non vi è dubbio alcuno che gli atti formati dagli imputati costituissero degli atti pubblici fidefacenti (del tutto irrilevante, ai fini penalistici, è loro 5 definizione come "rapporti" o "relazioni", trattandosi comunque di atti attestativi di attività svolte), essendo stati formati da pubblici ufficiali per dare conto delle loro attività, in occasione dei presunti sinistri, riferendo su quanto gli stessi avevano potuto constatare sul luogo del fatto, e sulle ulteriori attività eventualmente svolte, ed erano così atti che, per tali loro caratteristiche, facevano fede fino a querela di falso di quanto, appunto, fatto e osservato da parte dei pubblici ufficiali che li avevano redatti. La Corte territoriale aveva così correttamente applicato il principio di diritto più volte formulato da questa Corte - da ultimo con Sez. 5, n. 50082 del 29/09/2017, Spada, Rv. 271625 - secondo cui le "relazioni di servizio" redatte dal pubblico ufficiale sono atti pubblici fidefacenti poiché con esse il pubblico ufficiale attesta l'attività espletata nell'esercizio delle sue funzioni e i fatti caduti sotto la sua diretta percezione (proprio in una fattispecie concernente un verbale di sopralluogo redatto dal comandante della Polizia municipale contenente circostanze false). 2. L'unico motivo del ricorso presentato nell'interesse di EP CI è inammissibile perché versato in fatto e perché difetta di specificità non affrontando gli argomenti spesi dalla Corte territoriale per confermare la condanna di prime cure del prevenuto per l'unico delitto ascrittogli, il concorso nella redazione dell'atto, ideologicamente falso, descritto al capo A della rubrica. Dimentica infatti, la difesa, che il medesimo era stato sottoscritto proprio dal ricorrente, che se ne era dimostrata la sua falsità ideologica e che il ricorrente era stato ritratto nelle fotografie che avrebbero dovuto avvalorare il sinistro. Nel ricorso poi si aggiungono rilievi che attengono al diverso falso ideologico consumato a vantaggio del BE, imputazione che mai è stata ascritta al ricorrente. 3.1. Il primo ed il secondo motivo del ricorso di OS BE, spesi sulla mancata utilizzazione delle emergenze della decisione definitiva del Giudice • di pace nel processo civile di danno, sono manifestamente infondatt per le medesime ragioni già illustrate nell'affrontare le identiche censure formulate dallo AR. Si deve infatti ribadire come nel processo in questione non risulta sia stata affrontata la questione della falsità della relazione di servizio redatta dallo AR, che faceva appunto fede fino a querela di falso in tale procedimento, così che il giudizio di quel Giudice non aveva potuto che dare per attestate le circostanze rivelatesi, invece, nell'odierno processo, non rispondere al vero. 3.2. Il terzo motivo del ricorso BE è inammissibile perché la censura difetta di specificità in quanto ricollega la medesima ad una diversa posizione processuale, quella dello AR, il cui trattamento sanzionatorio era stato, in prime cure, ben più grave di quello comminato al ricorrente — che pure ne era stato il concorrente, e diretto beneficiario delle condotte ascrittegli ai capi B, C e D - così da non potersi meccanicamente dedurre dal medesimo fatto, l'avvenuto risarcimento della parte civile, una parallela ragione di diminuzione della pena. 4. All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 7 ottobre 2020.