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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/12/2025, n. 2831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2831 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto: RT EN Presidente Cecilia Pratesi Giudice rel. Stefania Ciani Giudice Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4212/2024 , vertente TRA
(PORTOGALLO, 17/08/1985), con il patrocinio dell'avv. CARLO. ARNULFO;
Parte_1
E (BARI, 31/07/1971), con il patrocinio dell'avv. DANIELE MAGRIS;
Controparte_1
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario Ragioni di fatto e di diritto della decisione I coniugi e hanno proposto in forma congiunta ricorso Parte_1 Controparte_1 cumulativo di separazione e divorzio;
in data 29.1.2025 è stata pronunciata con sentenza non definitiva la separazione personale delle parti;
divenuta procedibile la domanda di divorzio le parti hanno quindi ribadito le loro conclusioni congiunte, di seguito declinate:
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Roma
2. Confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Roma in Via delle Cave Fiscali n. 13 alla sig.ra
[...]
con tutti gli arredi nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi e fin tanto che gli stessi Parte_1 avranno raggiunto l'autosufficienza economica. Per_
3. Confermare l'affidamento dei figli e ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, i Per_2 quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Confermare gli obblighi assunti dal Sig. il quale si obbliga a corrispondere alla sig.ra Controparte_1 [...]
, entro il giorno 30 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, la somma di euro Parte_1 600,00 (seicento) da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota di 50 % delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, secondo protocollo di Roma da condividere e concretare preventivamente;
5. Confermare il piano genitoriale sottoscritto dalle parti.
6. Che l'istante rinuncia al tentativo di conciliazione, stante l'insussistenza dei presupposti per un esito positivo dello stesso;
7. Che l'istante dichiara di rinunciare all'impugnazione della sentenza conforme alle condizioni concordate non avendovi interesse;
8. Che altresì dichiara di rinunciare espressamente a comparire personalmente innanzi al Giudice all'udienza già fissata per il 14.10.2025
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, poiché è decorso il termine previsto dalla legge dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970, non è intervenuta riconciliazione e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono recepirsi le condizioni proposte, che appaiono conformi agli interessi delle parti e della prole, e non presentano criticità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni estranee al contenuto tipico del giudizio matrimoniale, di cui il collegio si limita a prendere atto. Spese compensate come da domanda
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4212/2024 R.G.A.C., così decide: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 18/06/2011 tra
[...]
(PORTOGALLO, 17/08/1985) e (BARI, 31/07/1971) trascritto nel Parte_1 Controparte_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00281, Parte II, Serie A04, Anno 2011, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in parte motiva. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp att cpc. Roma, 05/12/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente
RT EN
così composto: RT EN Presidente Cecilia Pratesi Giudice rel. Stefania Ciani Giudice Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4212/2024 , vertente TRA
(PORTOGALLO, 17/08/1985), con il patrocinio dell'avv. CARLO. ARNULFO;
Parte_1
E (BARI, 31/07/1971), con il patrocinio dell'avv. DANIELE MAGRIS;
Controparte_1
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario Ragioni di fatto e di diritto della decisione I coniugi e hanno proposto in forma congiunta ricorso Parte_1 Controparte_1 cumulativo di separazione e divorzio;
in data 29.1.2025 è stata pronunciata con sentenza non definitiva la separazione personale delle parti;
divenuta procedibile la domanda di divorzio le parti hanno quindi ribadito le loro conclusioni congiunte, di seguito declinate:
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Roma
2. Confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Roma in Via delle Cave Fiscali n. 13 alla sig.ra
[...]
con tutti gli arredi nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi e fin tanto che gli stessi Parte_1 avranno raggiunto l'autosufficienza economica. Per_
3. Confermare l'affidamento dei figli e ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, i Per_2 quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Confermare gli obblighi assunti dal Sig. il quale si obbliga a corrispondere alla sig.ra Controparte_1 [...]
, entro il giorno 30 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, la somma di euro Parte_1 600,00 (seicento) da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota di 50 % delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, secondo protocollo di Roma da condividere e concretare preventivamente;
5. Confermare il piano genitoriale sottoscritto dalle parti.
6. Che l'istante rinuncia al tentativo di conciliazione, stante l'insussistenza dei presupposti per un esito positivo dello stesso;
7. Che l'istante dichiara di rinunciare all'impugnazione della sentenza conforme alle condizioni concordate non avendovi interesse;
8. Che altresì dichiara di rinunciare espressamente a comparire personalmente innanzi al Giudice all'udienza già fissata per il 14.10.2025
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, poiché è decorso il termine previsto dalla legge dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970, non è intervenuta riconciliazione e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono recepirsi le condizioni proposte, che appaiono conformi agli interessi delle parti e della prole, e non presentano criticità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni estranee al contenuto tipico del giudizio matrimoniale, di cui il collegio si limita a prendere atto. Spese compensate come da domanda
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4212/2024 R.G.A.C., così decide: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 18/06/2011 tra
[...]
(PORTOGALLO, 17/08/1985) e (BARI, 31/07/1971) trascritto nel Parte_1 Controparte_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00281, Parte II, Serie A04, Anno 2011, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in parte motiva. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp att cpc. Roma, 05/12/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente
RT EN