Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 21/02/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
RE A PU BLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA
nella persona del giudice monocratico dott.ssa Federica Lorenzatti ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies III co. c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 3550/2023 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023 posta in decisione all'udienza del 19.02.2025
TRA
Codice Fiscale_1 nata a [...] il [...], Parte_1 c.f.
residente in [...],
-attrice-
Controparte 1 (p. iva P.IVA 1 ), con sede ad Arcole, in persona dell'Amministratore Delegato Signor CP 2 elettivamente domiciliata a Cuorgnè, in piazza della resistenza n. 5, presso l'Avv. Mara Grisolano, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Ferrati giusta delega in calce alla comparsa di risposta
-convenuta-
OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI delle parti
Come da verbale di udienza del 19.02.2025
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno 2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge
69/09, con omissione dello “svolgimento del processo" (salvo richiamarlo dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi).
Parte 1 ha convenuto in giudizio la soc. CP_1 CP 1 esponendo che il giorno
28.02.2022 alle ore 18.00, nel percorrere a piedi la corsia degli alimentari posta all'interno del
Supermercato LIDL di via Sant'Ulderico n. 3 era scivolata a terra a causa della presenza di una patina scivolosa e vischiosa presente sulla superficie del pavimento in prossimità delle casse.
Si è costituita la soc. Controparte 1 contestando la fondatezza delle domande avversarie.
La causa, istruita mediante acquisizione documentale e CTU medico -legale, è stata trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe previa precisazione delle conclusioni e discussione orale della controversia.
***
In via preliminare devono essere rigettate le istanze istruttorie reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni, con particolare riguardo al rigetto delle prove orali, essendo i capitoli dedotte dalle parti non decisivi ai fini del decidere.
Ritiene questo Giudice che, alla stregua dell'istruttoria compiuta, la domanda avanzata dall'attrice sia fondata.
L'attrice ha sostenuto che il sinistro oggetto di causa si sarebbe verificato a causa della presenza di sostanza viscida e scivolosa nella corsia del supermercato CP 1.
Il fatto nella sua narrazione appare comprovato dalla numerosa documentazione in atti e soprattutto non è contestato dalla convenuta la quale si limita ad appuntare le proprie difese in punto quantum debeatur.
In punto giova premettere che la fattispecie in esame appare certamente riconducibile alla ipotesi contemplata dall'art. 2051 c.c., in quanto l'attrice ha sostenuto che la caduta si sarebbe verificata per una particolare presenza di sostanza viscida sul pavimento del supermercato rappresentando una fonte di pericolo. Orbene, l'onere probatorio che incombe su chi intenda far valere la responsabilità da cose in custodia attiene all'esistenza oltre che del rapporto di custodia, consistente nella disponibilità giuridica e materiale della stessa che compete di regola al proprietario, il quale ha il potere-dovere di intervento su di essa, anche del rapporto eziologico tra cosa ed evento dannoso.
La natura oggettiva della responsabilità ex art. 2051 c.c. presuppone l'esistenza di un nesso causale tra la cosa ed il danno, la cui prova deve essere fornita dal danneggiato mediante la dimostrazione delle condizioni potenzialmente lesive possedute dalla cosa, da valutarsi alla stregua della normale utilizzazione di essa;
la responsabilità è perciò esclusa solo dalla prova del fortuito, nel quale può rientrare anche la condotta della stessa vittima, ma, nella valutazione dell'apporto causale da quest'ultima fornito alla produzione dell'evento, il giudice deve tenere conto della natura della cosa e delle modalità che in concreto e normalmente ne caratterizzano la fruizione.
Nella specie, è pacifico che la CP 3 convenuta sia custode della cosa, sia che il danno sia stato cagionato da questa. Né risulta provato che vi fosse una qualche segnaletica e/o cartellonistica apposta nelle limitrofe vicinanze ove è rovinata a terra l'attrice per avvisare del potenziale pericolo, con ciò escludendo qualsiasi ipotesi di caso fortuito e/o di concorso di colpa. CP Tirando le fila del ragionamento: in capo alla soc. - è configurabile la responsabilità ex art. 2051
c.c., perché l'attrice ha assolto il proprio onere probatorio e la convenuta non ha dimostrato il caso fortuito.
Tutto ciò detto in punto an, e venendo al quantum, è opportuno prendere in considerazione il danno non patrimoniale lamentato dalla sig.ra Parte 1
rispondendo al quesito formulato dal Giudice, ha accertato Il CTU dott.ssa Persona 1
quanto segue:
"Trattasi di caduta su pavimento reso scivoloso da alimento avvenuto in data 28 febbraio
Parte 1 ha riportato una frattura del rachide dorsale 2022 in seguito alla quale la signora a livello della D12.
Stante le caratteristiche della frattura non si è reso necessario l'intervento chirurgico ma solo il trattamento conservativo mediante l'applicazione di busto Jewett che la perizianda ha mantenuto continuamente per giorni 90, dopo di che ha provveduto allo svezzamento dello stesso.
Si è sottoposta alle cure riabilitative prescritte.
Attualmente, la lesione è pervenuta a guarigione, ma permangono esiti algodisfunzionali a carico del rachide."
"La stessa CTU ha poi concluso rassegnando le seguenti conclusioni: la durata della malattia conseguente la lesione è stata di 105 giorni di cui un giorno a totale, 45 giorni di inabilità biologica a parziale massima al 75%, 44 giorni di inabilità parziale massima al 50% e 15 giorni di inabilità parziale minima al 25% (...) sono derivati postumi di invalidità permanente quantificabili in un 12%
(dodici per cento) in riferimento a “Barèmes Medico Legali” di Genovese-Del Sordo-Mastroroberto-
Ronchi Giuffrè-Milano 2023". Le conclusioni della dott.ssa Per 1 sono congruamente e logicamente motivate, pertanto, meritano di essere integralmente recepite nella presente sentenza [anche in considerazione del fatto che il CTP di parte convenuta non ha effettuato repliche e/o osservazioni sulla bozza].
Acclarata la piena utilizzabilità dei dati esposti nella relazione peritale, la liquidazione del danno non patrimoniale deve avvenire facendo applicazione delle tabelle elaborate nel 2024 dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano.
Infatti la Suprema Corte ha più volte sottolineato come le tabelle in uso presso il Tribunale di
Milano risultino essere quelle statisticamente più collaudate, e pertanto le più idonee ad essere assunte quale criterio generale per una valutazione che, con l'apporto dei necessari ed opportuni correttivi ai fini della c.d. "personalizzazione” del ristoro, consenta di pervenire alla relativa determinazione in termini maggiormente congrui, sia sul piano dell'effettività del ristoro del pregiudizio che di quello della relativa perequazione – nel rispetto delle diversità proprie dei singoli casi concreti sul territorio nazionale (cfr. Cass., sentenza 14402/2011; Cass., sentenza n.
15760/2006).
Preso atto che le tabelle di Milano sono andate nel tempo assumendo e palesando una "vocazione nazionale", in quanto recanti i parametri maggiormente idonei a consentire di tradurre il concetto dell'equità valutativa, e ad evitare (o quantomeno ridurre) – al di là delle diversità delle condizioni
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economiche e sociali dei diversi contesti territoriali - ingiustificate disparità di trattamento che finiscano per profilarsi in termini di violazione dell'art. 3, comma 2, Cost., la Suprema Corte è pervenuta a ritenere le tabelle in questione valido criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. (si veda Cass., sentenza n. 12408/2011).
Le summenzionate tabelle sono state redatte nel rispetto dei principi enunciati dalle Sezioni Unite nel 2008, con le quali è stato riconosciuto il carattere monolitico alla figura del danno non patrimoniale.
In ossequio a tale autorevole dictum giurisprudenziale, l'Osservatorio ha rilevato l'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, proponendo quindi la liquidazione congiunta: del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale", sia nei suoi risvolti anatomo
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funzionali e relazionali medi ovvero peculiari;
del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore o sofferenza soggettiva, in via di presunzione con riferimento ad un dato tipo di lesione.
In sintesi, in base alle suesposte indicazioni occorre procedere alla liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di danno biologico “standard” e di danno morale. Le predette tabelle, dunque, prevedono la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di danno biologico standard, personalizzazione del danno biologico, danno morale.
La Suprema Corte, con precipuo riguardo al danno morale, ha rilevato che le successive tabelle del Tribunale di Milano modificate successivamente - e applicabili dai giudici di merito su tutto il territorio nazionale - non hanno "cancellato" il danno morale, bensì provveduto ad una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale derivante da lesione permanente all'integrità psicofisica e del danno non patrimoniale derivante dalla stessa lesione in termini di dolore e sofferenza soggettiva, e cioè "la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di danno biologico standard, personalizzazione del danno biologico, danno morale" (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 18641 del 12/09/2011).
Facendo, quindi, applicazione delle sopra citate tabelle, si perviene al seguente esito: età della danneggiata alla data dell'evento lesivo: anni 67 percentuale di invalidità permanente considerata: 12%
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E così dunque complessivamente per l'importo di Euro 29.349,00 di cui Euro 22.929,00 a titolo di biologico e l'incremento per il c.d. danno morale per l'importo di euro 6.420,00 Si è stimato congruo riconoscere anche il pregiudizio morale (liquidato unitariamente) tenuto conto dei principi ispiratori della liquidazione del danno non patrimoniale come dettati dalle recenti sentenze della Suprema Corte le quali hanno statuito che: "ai fini della liquidazione equitativa di un danno d'indole non patrimoniale, è necessario che il giudice di merito proceda, dapprima, all'individuazione di un parametro di natura quantitativa, in termini monetari, direttamente o indirettamente collegato alla natura degli interessi incisi dal fatto dannoso e, di seguito, all'adeguamento quantitativo di detto parametro monetario attraverso il riferimento a uno o più fattori oggettivi, controllabili e non manifestamente incongrui (né per eccesso, né per difetto), idonei a consentire a posteriori il controllo dell'intero percorso di specificazione dell'importo liquidato (Sez. 3, Sentenza n. 28429 del 11/10/2023, Rv. 668947 - 01; conf. Sez. 1, Ordinanza n.
20871 del 26/07/2024, Rv. 672085-0).
Nel caso di specie tenuto conto del grado di invalidità permanente riconosciuto all'attrice (non del tutto modesto) nonché avuto riguardo alla tipologia di dolore che normalmente insorge in seguito a quel tipo di lesione con permanere della sindrome algodisfunzionale (come riconosciuto dal CTU nell'esame obiettivo della periziata) si stima congrua la liquidazione del pregiudizio correlato al danno morale inteso quale sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, meritevole di un compenso aggiuntivo rispetto a quello previsto per "la compromissione degli aspetti puramente dinamico-relazionali della vita individuale attività".
Quanto all'invalidità temporanea, si richiamano ancora una volta i parametri individuati dall'Osservatorio per la Giustizia Civile di Milano, che in ossequio all'esigenza di consentire l'adeguamento del risarcimento alle caratteristiche del caso concreto ha elaborato una forbice di valori monetari.
Appare equo adottare come base di calcolo una somma giornaliera pari ad € 115,00
Ciò premesso, il danno da invalidità temporanea deve essere liquidato come segue:
• 1 gg. x euro 115,00 x 100% = euro 115,00
• 45 gg. × 75% = euro € 3.881,25 (invalidità temporanea al 75%);
44 gg. x 50% = euro € 2.530,00 (invalidità temporanea al 50%);
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15 gg. × 25% = euro € 431,25 (invalidità temporanea al 25%),
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per un importo totale di euro € 6.957,50
Sommando i due importi liquidati a titolo di danno non patrimoniale “permanente” e “temporaneo" si perviene, così, alla somma finale di euro € 36.306,50.
Rimanendo nell'ambito del danno non patrimoniale, l'attrice ha invocato la liquidazione di una ulteriore somma a titolo di “personalizzazione”.
È noto che l'Osservatorio per la Giustizia Civile ha elaborato delle percentuali di aumento dei valori monetari medi onde consentire una adeguata personalizzazione della liquidazione ove il caso concreto presenti determinate peculiarità, che però devono essere allegate e provate da chi pretende il risarcimento. Pronunciandosi sul punto, la Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: "Il grado di invalidità permanente indicato da un "barème" medico legale esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione si presume riverberi sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona;
in particolare, le conseguenze possono distinguersi in due gruppi: quelle necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare grado di invalidità e quelle peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili. Tanto le prime quanto le seconde costituiscono forme di manifestazione del danno non patrimoniale aventi identica natura che vanno tutte considerate in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento, senza, tuttavia, incorrere in duplicazioni computando lo stesso aspetto due o più volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni. Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali allegate dal danneggiato, che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione" (Cass., ordinanza n.
10912/2018).
A tale riguardo, nel caso di specie, non si ritiene di riconoscere la personalizzazione richiesta dalla difesa attorea, atteso che il lamentato danno risulta già inglobato nell'importo di invalidità biologica permanente e non vi sono evidenze agli atti per ritenere che la vita della danneggiata sia stata stravolta e la stessa attrice, in seguito al sinistro, abbia subito un grado di patimento e afflitività che merita autonomo e ulteriore ristoro rispetto a quanto già previsto e considerato nella liquidazione dalle tabelle di Milano.
Orbene, in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari
(tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento.( cfr. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5865 del 04/03/2021, Rv.
660926-01).
Negli stessi termini occorre muovere e ragionare anche per la richiesta personalizzazione per la perdita di capacità lavorativa generica inglobata nel danno biologico.
Sul punto vedasi quanto affermato dalla Suprema Corte, la quale ha ribadito che in tema di danno alla persona, la presenza di postumi macropermanenti (nella specie, peraltro molto elevati del
50%) non consente di desumere automaticamente, in via presuntiva, la diminuzione della capacità di produrre reddito della vittima, potendo per altro verso integrare un danno da lesione della capacità lavorativa generica il quale, risolvendosi in una menomazione dell'integrità psico-fisica dell'individuo, è risarcibile in seno alla complessiva liquidazione del danno biologico (cfr. Cass.
Sez. 3 , Ordinanza n. 12605 del 10/05/2023.
Il danno patrimoniale
Venendo al danno patrimoniale si osserva che il CTU, rispondendo a uno specifico punto del quesito formulato dal Giudice, ha rilevato quanto segue (cfr. pagg. 7 e 8 della relazione peritale):
"Sono state allegate spese mediche relative al sinistro per cui è causa per un totale di 1147,00 euro ritenute congrue e necessarie per la diagnosi e cura della lesione.
Per quanto riguarda le spese sostenute per la consulenza di parte (250,00 euro per la relazione medico legale) si rimanda alla competenza del Giudice non trattandosi di spese finalizzate alla cura e diagnosi della lesione, pur tuttavia necessaria per la quantificazione del danno."
In definitiva, la domanda concernente il danno patrimoniale può essere accolta nei limiti dell'importo di euro 1.147,00, somma ritenuta congrua dal CTU per le cure somministrate per la tipologia di lesione lamentata dall'attrice (e sorrette da prescrizione medico sanitaria) e giustificate con la produzione di tutta la documentazione versata da parte attrice (doc. 16 fasc. attore).
Il credito da risarcire, comprensivo di danno patrimoniale e non patrimoniale, è pari dunque ad
Euro 37.453,50.
Su tale importo, già liquidato in moneta attuale, vanno calcolati gli interessi legali.
Alla complessiva somma liquidata in conto capitale deve essere, inoltre, aggiunto, a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante un ulteriore importo, per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento.
A tal uopo, quanto al calcolo degli interessi compensativi, occorre applicare il criterio messo a punto nella nota sentenza della Corte di Cassazione a Sezione Unite 17.2.1995 n. 1712, secondo il quale gli interessi sui debiti di valore vanno calcolati sulla somma corrispondente al valore della somma al momento dell'illecito, via via rivalutata anno per anno sulla base dei citati indici ISTAT.
In applicazione di tale criterio, al fine del calcolo degli interessi la somma capitale come sopra determinata deve essere devalutata dalla data della pubblicazione della sentenza alla data dell'illecito, e sulla somma così ottenuta, progressivamente rivalutata anno per anno in base agli indici ISTAT fino alla data della pubblicazione della sentenza, devono calcolarsi gli interessi al tasso legale.
Sulle spese di lite
Le spese di lite devono essere poste, in ragione del principio della soccombenza, a carico della parte convenuta e sono liquidate, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, così come aggiornati dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura delle questioni trattate, dello svolgimento della consulenza tecnica e del valore del giudizio relativo al decisum (€ 26.000-
52.000).
Le spese inerenti alla fase stragiudiziale possono essere liquidate quale aumento prossimo al 25% sulla "fase di studio” atteso da un lato che l'attività stragiudiziale, di cui in atti non vi è altra prova se non la lettera di negoziazione assistita, non rivesta una autonoma rilevanza rispetto all'attività giudiziale con particolare riguardo alla voce "fase di studio” (cfr. art. 20 D.M. 55/14) e, dall'altro, che non appare revocabile in dubbio che sotto un profilo ontologico non vi sia differenza tra lo studio della controversia svolto dal legale in sede stragiudiziale da quello effettuato in funzione dell'introduzione del giudizio, investendo sostanzialmente le medesime questioni.
Sono, inoltre, rimborsabili le spese sostenute da parte attrice per la consulenza tecnica di parte nella misura complessiva di 250,00 attesa la documentazione prodotta a supporto (cfr. doc. 16
fasc. attoreo).
In tema, la Suprema Corte ha affermato a più riprese che le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'articolo
92 c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue
(Cass., Sezione II, Sentenza 18 maggio 2015, n. 10173; Cass. 3-1-2013 n. 84; Cass. 16-6-1990 n.
6056; Cass. 11-6-1980 n. 3716).
Non vi sono, infine, gli estremi per accogliere la domanda ex art. 96 c.p.c. a carico di parte convenuta non ravvisandosi ipotesi né di dolo, né di colpa grave ancorché la linea difensiva sposata si sia rivelata sostanzialmente infondata.
Vengono poste, altresì, a carico della parte convenuta le spese per la consulenza tecnica così come liquidate in corso di causa.
PQM
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile recante n. 3550/2023 R.G., così provvede: Parte 1 condanna [...] a) in parziale accoglimento della domanda spiegata da P.IVA 1 al pagamento in favore dell'attrice della somma di '(p. iva Controparte_1 euro 37.453,50, oltre interessi nei limiti di cui in motivazione;
'(p. iva P.IVA 1 al pagamento in b) condanna la convenuta Controparte_1
favore dell'attrice delle spese di lite che si liquidano in euro 8.041,25 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, C.A. ed IVA come per legge, euro 786,00 per spese vive ed € 250,00 a titolo di rimborso delle spese inerenti alla consulenza tecnica di parte;
c) pone definitivamente le spese di CTU come liquidate in corso di causa a carico di parte convenuta;
d) rigetta e/o dichiara assorbita ogni altra domanda formulata dalle parti
Così deciso in Ivrea, il 20.02.2025
IL GIUDICE
(Dott.ssa Federica Lorenzatti)