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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/07/2025, n. 1032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1032 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2371/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in PALERMO, VIALE LAZIO n. 36, presso lo studio dell'Avv. DI CARLO FRANCESCO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], CP_1 elettivamente domiciliato in PALERMO, VIALE LAZIO n. 36, presso lo studio dell'Avv. DI CARLO FRANCESCO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 12/5/2025 (matrimonio celebrato in Palermo, il 04/03/2006).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 14/7/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo, così come riportato integralmente nelle note unitamente ai dati catastali dell'immobile per mera svista non indicati in ricorso.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1 - I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2 - I figli minori e resteranno affidati ad entrambi i genitori in Per_1 Per_2 regime di affido condiviso ma con domicilio prevalente presso la madre.
3 - I figli pernotteranno con il padre, a settimane alterne, il martedì e il giovedì, in un caso, e il martedì e dal venerdì fino alla domenica a pranzo, nell'altro caso;
inoltre trascorreranno con il padre due settimane continuative d'estate nel periodo più confacente per entrambi i genitori.
Per il resto, potranno stare insieme ogni qual volta lo vorranno, avendo le superiori indicazioni la mera funzione di stabilire dei punti fermi per una migliore gestione degli impegni delle parti coinvolte.
4 - Ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento disponendo di adeguati redditi propri.
5 - A titolo di contributo al mantenimento dei figli, il marito verserà alla moglie, entro il giorno cinque di ogni mese, l'importo di € 1.300,00, da aggiornarsi annualmente, con decorrenza dalla data della emananda sentenza, secondo gli indici istat per le famiglie edi operai ed impiegati.
6 - Entrambi i coniugi concorreranno al 50% nelle spese straordinarie
(mediche, scolastiche, sportive e del tempo libero) per i figli, nell'accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto dal Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo il 2 luglio 2019.
7 - Riguardo alla casa familiare,
a) - nelle more dell'attuazione dell'accordo che segue, resterà assegnata alla moglie.
b) - Il marito si obbliga a cedere alla moglie con atto notarile, da stipularsi
2 entro 30 gg. dalla pubblicazione dell'emananda sentenza di omologazione, la propria quota indivisa di comproprietà di 1/2 dell'appartamento in Palermo,
Via delle Croci n. 47, scala B int. 20, iscritto in catasto al foglio 33 part. 721 sub 60.
c) - La moglie, quale corrispettivo del suddetto trasferimento, si obbliga a corrispondere al marito la somma di € 100.000,00 (centomila) ed inoltre assumerà a proprio carico la quota di 1/2 del residuo mutuo a carico del marito, a far data dalla prima rata successiva alla stipula del rogito notarile.
Essa, dunque, assumerà su sè medesima l'intera obbligazione residua del mutuo gravante sull'immobile suddetto, obbligandosi a tenere indenne il marito da ogni obbligo relativo al pagamento del residuo debito nascente dal mutuo.
E ciò, dunque, con effetto liberatorio del cedente Dott. da CP_1 parte dell'Istituto bancario creditore ed a fronte di una riduzione della residua esposizione collegata al mutuo mercè estinzione parziale della stessa da parte della moglie nella misura di € 150.000,00 immediatamente dopo la stipula, affinchè l'anticipata estinzione vada a suo esclusivo beneficio, ma nel medesimo contesto.
Dichiarano concordemente i coniugi che il superiore accordo relativo alla casa familiare costituisce elemento funzionale ed indispensabile alla soluzione della crisi matrimoniale in punto, senza il quale non si sarebbero determinati alla presente separazione consensuale.
Conseguentemente l'atto notarile di trasferimento dovrà essere tassato in esenzione da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19 L. n.74/1987.
8 – Dare atto che sussistono i presupposti di legge perché il trasferimento della quota della casa coniugale da parte di in favore di CP_1 Parte_1
sia tassato in esenzione da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19 L.
[...]
n. 74/1987”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
3 Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 7 P. 2, S. A, Anno 2006) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 17/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2371/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in PALERMO, VIALE LAZIO n. 36, presso lo studio dell'Avv. DI CARLO FRANCESCO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], CP_1 elettivamente domiciliato in PALERMO, VIALE LAZIO n. 36, presso lo studio dell'Avv. DI CARLO FRANCESCO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 12/5/2025 (matrimonio celebrato in Palermo, il 04/03/2006).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 14/7/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo, così come riportato integralmente nelle note unitamente ai dati catastali dell'immobile per mera svista non indicati in ricorso.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1 - I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2 - I figli minori e resteranno affidati ad entrambi i genitori in Per_1 Per_2 regime di affido condiviso ma con domicilio prevalente presso la madre.
3 - I figli pernotteranno con il padre, a settimane alterne, il martedì e il giovedì, in un caso, e il martedì e dal venerdì fino alla domenica a pranzo, nell'altro caso;
inoltre trascorreranno con il padre due settimane continuative d'estate nel periodo più confacente per entrambi i genitori.
Per il resto, potranno stare insieme ogni qual volta lo vorranno, avendo le superiori indicazioni la mera funzione di stabilire dei punti fermi per una migliore gestione degli impegni delle parti coinvolte.
4 - Ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento disponendo di adeguati redditi propri.
5 - A titolo di contributo al mantenimento dei figli, il marito verserà alla moglie, entro il giorno cinque di ogni mese, l'importo di € 1.300,00, da aggiornarsi annualmente, con decorrenza dalla data della emananda sentenza, secondo gli indici istat per le famiglie edi operai ed impiegati.
6 - Entrambi i coniugi concorreranno al 50% nelle spese straordinarie
(mediche, scolastiche, sportive e del tempo libero) per i figli, nell'accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto dal Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo il 2 luglio 2019.
7 - Riguardo alla casa familiare,
a) - nelle more dell'attuazione dell'accordo che segue, resterà assegnata alla moglie.
b) - Il marito si obbliga a cedere alla moglie con atto notarile, da stipularsi
2 entro 30 gg. dalla pubblicazione dell'emananda sentenza di omologazione, la propria quota indivisa di comproprietà di 1/2 dell'appartamento in Palermo,
Via delle Croci n. 47, scala B int. 20, iscritto in catasto al foglio 33 part. 721 sub 60.
c) - La moglie, quale corrispettivo del suddetto trasferimento, si obbliga a corrispondere al marito la somma di € 100.000,00 (centomila) ed inoltre assumerà a proprio carico la quota di 1/2 del residuo mutuo a carico del marito, a far data dalla prima rata successiva alla stipula del rogito notarile.
Essa, dunque, assumerà su sè medesima l'intera obbligazione residua del mutuo gravante sull'immobile suddetto, obbligandosi a tenere indenne il marito da ogni obbligo relativo al pagamento del residuo debito nascente dal mutuo.
E ciò, dunque, con effetto liberatorio del cedente Dott. da CP_1 parte dell'Istituto bancario creditore ed a fronte di una riduzione della residua esposizione collegata al mutuo mercè estinzione parziale della stessa da parte della moglie nella misura di € 150.000,00 immediatamente dopo la stipula, affinchè l'anticipata estinzione vada a suo esclusivo beneficio, ma nel medesimo contesto.
Dichiarano concordemente i coniugi che il superiore accordo relativo alla casa familiare costituisce elemento funzionale ed indispensabile alla soluzione della crisi matrimoniale in punto, senza il quale non si sarebbero determinati alla presente separazione consensuale.
Conseguentemente l'atto notarile di trasferimento dovrà essere tassato in esenzione da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19 L. n.74/1987.
8 – Dare atto che sussistono i presupposti di legge perché il trasferimento della quota della casa coniugale da parte di in favore di CP_1 Parte_1
sia tassato in esenzione da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19 L.
[...]
n. 74/1987”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
3 Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 7 P. 2, S. A, Anno 2006) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 17/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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