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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 08/05/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Urbino
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Paolo Grippa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al R.G. 293/2024 promossa da:
nata a [...], il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Francesco Gallo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Perugia, via
Oberdan n. 50
APPELLANTE
Contro
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.ta Tiziana Controparte_1
Siciliani ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Cassino, corso XX
Settembre n. 23
APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace n. 99/2023, emessa il 5 dicembre 2023.
Conclusioni:
Per parte appellante:
“CHIEDE che il Tribunale voglia accogliere il presente appello e riformare l'impugnata sentenza del giudice di Pace di Urbino, n. 99/23, del 05.12.23, nella persona della dr. depositata il CP_2
06.12.22 e mai notificata presso l'indirizzo PEC del sottoscritto legale, e soprattutto in Via
Preliminare: 1) sospendere il provvedimento;
Nel Merito 2) annullare la sentenza emessa dal GdP di
Perugia per i vizi spiegati in narrativa.”.
Per parte appellata:
“Piaccia all'Ecc.mo TRIBUNALE DI URBINO -in funzione di Giudice di Appello- alla luce di tutto quanto innanzi esposto dichiarare inammissibile l'appello e, per l'effetto, confermare la sentenza n.
99/2023 pronunciata in data 5 dicembre 2023 e depositata in Cancelleria il 25 settembre 2024. Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della preliminare eccezione, si insiste nel rigetto del gravame e nella conferma della sentenza n. 99/2023, pronunciata in data 5 dicembre 2023 e depositata in Cancelleria il 25 settembre 2024. In ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali (15%), CPA ed IVA, per il secondo grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che ivi si dichiara antistatario.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in appello depositato il 3 giugno 2024, ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 99/2023 emessa dal Giudice di Pace di Urbino con lettura del dispositivo a conclusione dell'udienza del 5 dicembre 2023, affermando che in data 3 settembre 2022 e 16 settembre
2022 le è stato notificato dal un verbale di accertamento della violazione dell'art. 142, Controparte_1
c. 8 c.d.s.., commessa in data 20 marzo 2022, e di aver pagato tale sanzione in data 3 maggio 2022, ma che, non avendo comunicato all'ente locale le generalità di chi conduceva il veicolo, gli è stata comminata un'ulteriore sanzione ai sensi dell'art. 126 bis c.d.s.. In via preliminare, parte appellante ha riferito che il Giudice di Pace ha deciso la causa nonostante all'udienza del 5 dicembre 2023 il difensore di non fosse presente per motivi di salute ed avesse perciò domandato Parte_1 il rinvio ad altra data. In punto di diritto, secondo l'appellante il Giudice di prime cure non ha tenuto in debita considerazione le difese dell'odierna appellante, la quale ha pagato la sanzione amministrativa comminatagli, ma inavvertitamente non ha preso contezza dell'obbligo di comunicare all'ente locale, ai sensi dell'art. 126 bis c.d.s., le generalità di chi conduceva il veicolo al momento della violazione. Secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, è onere dell'amministrazione quello di provare la sussistenza dei presupposti di legge per comminare la sanzione amministrativa, sicché è il
[...] che deve dimostrare di aver correttamente notificato a i verbali CP_1 Parte_1 contenenti l'ordine ex art. 126 bis c.d.s. di comunicare i dati identificativi del conducente della vettura al momento della violazione, di modo da permettere una valutazione della chiarezza di tale prescrizione. In secondo luogo, la mancata comunicazione imposta dall'art. 126 bis c.d.s. deve comunque considerarsi giustificata in ragione della buona fede dell'appellante, che incolpevolmente non ne ha colto in pieno il significato, convincendosi che la comunicazione delle generalità fosse necessaria esclusivamente nel caso in cui il conducente del veicolo fosse un terzo diverso da sé; tali argomenti sarebbero quindi idonei a condurre all'annullamento della sanzione. Per tali motivi,
[...] ha domandato la riforma della sentenza del Giudice di Pace. Parte_1
Con comparsa di risposta del 29 ottobre 2024, si è costituito in giudizio il che Controparte_1 ha in via preliminare eccepito l'inammissibilità dell'appello, posto che l'appellante avrebbe impugnato esclusivamente il dispositivo di udienza, emesso in data 5 dicembre 2023, mentre la sentenza è stata depositata solo il 25 settembre 2024. Dalla lettura del provvedimento decisorio, infatti, si ricaverebbe l'infondatezza di quanto riferito dall'appellante, secondo cui il Giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto delle difese avverse spiegate in primo grado;
al contrario, nella sentenza è offerto un inquadramento della sanzione di cui all'art. 126 bis c.d.s. e si afferma in modo esplicito che la buona fede di non può in alcun modo valere come esimente della sanzione. Né può Parte_1 parlarsi di contraddittoria o di insufficiente motivazione, dal momento che, come già detto, l'appello è stato proposto avverso il dispositivo, che non ha alcuna motivazione. Quanto alla lamentata celebrazione dell'udienza di decisione nonostante la richiesta di rinvio presentata dal difensore di parte appellata ha riferito che il legittimo impedimento non è causa di rinvio Parte_2 dell'udienza. Riguardo l'onere della prova, parte appellata ha depositato in giudizio i verbali con cui è stata contestata la violazione ed è stata ordinata la comunicazione delle generalità di chi conduceva il veicolo;
trattandosi di una sanzione verso una condotta omissiva, spetterebbe proprio all'appellante fornire la prova dell'avvenuta comunicazione delle generalità, secondo il disposto di cui all'art. 126 bis
c.d.s.. Da ultimo, la buona fede non può in alcun modo considerarsi un'esimente che permette di annullare la sanzione comminata, in virtù del principio compendiato nel brocardo ignorantia legis non excusat; nel merito, è la Cassazione a ritenere che l'obbligo di comunicazione ex art. 126 bis c.d.s. non viene meno né a seguito del pagamento della sanzione, né a seguito della proposizione dell'opposizione alla citata sanzione amministrativa. In conclusione, il ha domandato il rigetto Controparte_1 dell'appello. All'udienza dell'8 maggio 2025, le parti hanno discusso oralmente la causa, che è stata decisa con il deposito della presente sentenza.
---
L'appello è inammissibile.
Occorre in primo luogo precisare che l'art. 6 L. 150/2011 stabilisce che ai giudizi di opposizione a sanzione amministrativa di cui all'art. 22 L. 689/1981 si applica il rito del lavoro (artt.
409 e ss. c.p.c.). Al presente giudizio di appello, dunque, si applica anche l'art. 433 c.p.c., che al secondo comma stabilisce espressamente che “Ove l'esecuzione sia iniziata prima della notificazione della sentenza, l'appello può essere proposto con riserva dei motivi che dovranno essere presentati nel termine di cui all'articolo 434”. Tale norma stabilisce una deroga al principio generale sotteso agli artt.
342 e ss. c.p.c., secondo cui l'impugnazione deve avere ad oggetto la sentenza, permettendo alla parte soccombente, in via facoltativa, di proporre appello avverso il solo dispositivo pronunciato dal Giudice del lavoro all'esito della discussione orale ed ai sensi dell'art. 429 c.p.c., solo qualora l'esecuzione forzata abbia già preso abbrivio. L'intento della norma è coerente con il principio secondo cui il mezzo di gravame non può che atteggiarsi a strumento di contestazione dell'iter logico e giuridico cristallizzatosi nel titolo giudiziale conclusivo del giudizio, non potendo altrimenti comprendersi se la decisione in esso contenuto si presti a critica. Evidenti ragioni di tutela degli interessi sottesi alla materia governata dal rito giuslavoristico permettono però di derogare, in modo invero eccezionale, a tale principio, permettendo di avviare il giudizio di gravame anche prima della conoscenza delle ragioni sottese alla decisione, purché l'esecuzione – che certamente rappresenta un profilo di pericolo per la condizione di una delle parti – sia già stata avviata con l'atto di pignoramento (che, ai sensi dell'art. 491 c.p.c., è l'atto sul quale si fonda l'esecuzione forzata). In relazione all'art. 433 c.p.c. è noto come la giurisprudenza di legittimità, con orientamento pacifico e condivisibile, ha affermato sin dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n.
12261/1993 (confermata successivamente da Cass. SS.UU. 5617/1998 e Cass. 13617/2004), che l'appello avverso il dispositivo, proposto prima del deposito della sentenza, è da ritenersi inammissibile nel caso in cui l'esecuzione forzata non abbia ancora preso avvio, fermo restando che la dichiarazione di inammissibilità del gravame non preclude la possibilità di proporre un nuovo appello (o specificandone i motivi di gravame nel giudizio impugnatorio già introdotto) a seguito dell'emanazione della sentenza, purché depositato prima che il relativo termine decadenziale sia inesorabilmente elasso.
Ebbene, nel caso in esame, ha proposto appello mediante il deposito del Parte_1 ricorso in data 3 giugno 2024, quando il Giudice di prime cure aveva esclusivamente deciso il giudizio depositando il dispositivo di udienza, avendo invero emanato la sentenza solo in data 25 settembre
2024; tuttavia, l'appellante non ha dedotto e provato l'inizio dell'esecuzione da parte del CP_1 appellato e, conseguentemente, deve ritenersi insussistente il presupposto esplicitamente richiesto dall'art. 433 c.p.c. per considerare rituale la proposizione del gravame.
Per altro verso, i motivi posti alla base del ricorso devono considerarsi tamquam non esset, dal momento che essi si rivolgono ad un atto, quale il dispositivo di udienza, che non è motivato: in assenza dell'argomentazione logico-giuridica posta alla base della decisione, sono del tutto incomprensibili le doglianze avanzate dall'appellante, che invero ha promosso un giudizio di impugnazione “al buio”, senza curarsi delle ragioni sottese alla decisione del Giudice di Pace e contraddicendo la norma poc'anzi citata, che, come visto, presuppone che i motivi del ricorso debbano essere proposti successivamente al deposito della sentenza impugnata. non ha Parte_1 neanche presentato i motivi di appello entro il termine di trenta giorni dal deposito della sentenza previsto dagli artt. 433, c. 2 e 434 c.p.c., circostanza questa che, alla luce della giurisprudenza di legittimità già richiamata, avrebbe reso l'impugnazione del tutto ammissibile.
Per tali motivi, l'appello va dichiarato inammissibile.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da separato dispositivo, visti i parametri di cui al D.M. 55/2014 per i giudizi di valore sino ad €1.101,00 ed applicati i valori medi per la fase di studio ed introduttiva, i valori minimi per la fase di decisione ed esclusa la fase di trattazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara l'appello inammissibile;
2. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi €362,00, oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a., da distrarsi a favore del difensore di parte appellata, dichiaratosi antistatario.
Urbino, 8 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Paolo Grippa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Urbino
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Paolo Grippa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al R.G. 293/2024 promossa da:
nata a [...], il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Francesco Gallo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Perugia, via
Oberdan n. 50
APPELLANTE
Contro
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.ta Tiziana Controparte_1
Siciliani ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Cassino, corso XX
Settembre n. 23
APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace n. 99/2023, emessa il 5 dicembre 2023.
Conclusioni:
Per parte appellante:
“CHIEDE che il Tribunale voglia accogliere il presente appello e riformare l'impugnata sentenza del giudice di Pace di Urbino, n. 99/23, del 05.12.23, nella persona della dr. depositata il CP_2
06.12.22 e mai notificata presso l'indirizzo PEC del sottoscritto legale, e soprattutto in Via
Preliminare: 1) sospendere il provvedimento;
Nel Merito 2) annullare la sentenza emessa dal GdP di
Perugia per i vizi spiegati in narrativa.”.
Per parte appellata:
“Piaccia all'Ecc.mo TRIBUNALE DI URBINO -in funzione di Giudice di Appello- alla luce di tutto quanto innanzi esposto dichiarare inammissibile l'appello e, per l'effetto, confermare la sentenza n.
99/2023 pronunciata in data 5 dicembre 2023 e depositata in Cancelleria il 25 settembre 2024. Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della preliminare eccezione, si insiste nel rigetto del gravame e nella conferma della sentenza n. 99/2023, pronunciata in data 5 dicembre 2023 e depositata in Cancelleria il 25 settembre 2024. In ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali (15%), CPA ed IVA, per il secondo grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che ivi si dichiara antistatario.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in appello depositato il 3 giugno 2024, ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 99/2023 emessa dal Giudice di Pace di Urbino con lettura del dispositivo a conclusione dell'udienza del 5 dicembre 2023, affermando che in data 3 settembre 2022 e 16 settembre
2022 le è stato notificato dal un verbale di accertamento della violazione dell'art. 142, Controparte_1
c. 8 c.d.s.., commessa in data 20 marzo 2022, e di aver pagato tale sanzione in data 3 maggio 2022, ma che, non avendo comunicato all'ente locale le generalità di chi conduceva il veicolo, gli è stata comminata un'ulteriore sanzione ai sensi dell'art. 126 bis c.d.s.. In via preliminare, parte appellante ha riferito che il Giudice di Pace ha deciso la causa nonostante all'udienza del 5 dicembre 2023 il difensore di non fosse presente per motivi di salute ed avesse perciò domandato Parte_1 il rinvio ad altra data. In punto di diritto, secondo l'appellante il Giudice di prime cure non ha tenuto in debita considerazione le difese dell'odierna appellante, la quale ha pagato la sanzione amministrativa comminatagli, ma inavvertitamente non ha preso contezza dell'obbligo di comunicare all'ente locale, ai sensi dell'art. 126 bis c.d.s., le generalità di chi conduceva il veicolo al momento della violazione. Secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, è onere dell'amministrazione quello di provare la sussistenza dei presupposti di legge per comminare la sanzione amministrativa, sicché è il
[...] che deve dimostrare di aver correttamente notificato a i verbali CP_1 Parte_1 contenenti l'ordine ex art. 126 bis c.d.s. di comunicare i dati identificativi del conducente della vettura al momento della violazione, di modo da permettere una valutazione della chiarezza di tale prescrizione. In secondo luogo, la mancata comunicazione imposta dall'art. 126 bis c.d.s. deve comunque considerarsi giustificata in ragione della buona fede dell'appellante, che incolpevolmente non ne ha colto in pieno il significato, convincendosi che la comunicazione delle generalità fosse necessaria esclusivamente nel caso in cui il conducente del veicolo fosse un terzo diverso da sé; tali argomenti sarebbero quindi idonei a condurre all'annullamento della sanzione. Per tali motivi,
[...] ha domandato la riforma della sentenza del Giudice di Pace. Parte_1
Con comparsa di risposta del 29 ottobre 2024, si è costituito in giudizio il che Controparte_1 ha in via preliminare eccepito l'inammissibilità dell'appello, posto che l'appellante avrebbe impugnato esclusivamente il dispositivo di udienza, emesso in data 5 dicembre 2023, mentre la sentenza è stata depositata solo il 25 settembre 2024. Dalla lettura del provvedimento decisorio, infatti, si ricaverebbe l'infondatezza di quanto riferito dall'appellante, secondo cui il Giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto delle difese avverse spiegate in primo grado;
al contrario, nella sentenza è offerto un inquadramento della sanzione di cui all'art. 126 bis c.d.s. e si afferma in modo esplicito che la buona fede di non può in alcun modo valere come esimente della sanzione. Né può Parte_1 parlarsi di contraddittoria o di insufficiente motivazione, dal momento che, come già detto, l'appello è stato proposto avverso il dispositivo, che non ha alcuna motivazione. Quanto alla lamentata celebrazione dell'udienza di decisione nonostante la richiesta di rinvio presentata dal difensore di parte appellata ha riferito che il legittimo impedimento non è causa di rinvio Parte_2 dell'udienza. Riguardo l'onere della prova, parte appellata ha depositato in giudizio i verbali con cui è stata contestata la violazione ed è stata ordinata la comunicazione delle generalità di chi conduceva il veicolo;
trattandosi di una sanzione verso una condotta omissiva, spetterebbe proprio all'appellante fornire la prova dell'avvenuta comunicazione delle generalità, secondo il disposto di cui all'art. 126 bis
c.d.s.. Da ultimo, la buona fede non può in alcun modo considerarsi un'esimente che permette di annullare la sanzione comminata, in virtù del principio compendiato nel brocardo ignorantia legis non excusat; nel merito, è la Cassazione a ritenere che l'obbligo di comunicazione ex art. 126 bis c.d.s. non viene meno né a seguito del pagamento della sanzione, né a seguito della proposizione dell'opposizione alla citata sanzione amministrativa. In conclusione, il ha domandato il rigetto Controparte_1 dell'appello. All'udienza dell'8 maggio 2025, le parti hanno discusso oralmente la causa, che è stata decisa con il deposito della presente sentenza.
---
L'appello è inammissibile.
Occorre in primo luogo precisare che l'art. 6 L. 150/2011 stabilisce che ai giudizi di opposizione a sanzione amministrativa di cui all'art. 22 L. 689/1981 si applica il rito del lavoro (artt.
409 e ss. c.p.c.). Al presente giudizio di appello, dunque, si applica anche l'art. 433 c.p.c., che al secondo comma stabilisce espressamente che “Ove l'esecuzione sia iniziata prima della notificazione della sentenza, l'appello può essere proposto con riserva dei motivi che dovranno essere presentati nel termine di cui all'articolo 434”. Tale norma stabilisce una deroga al principio generale sotteso agli artt.
342 e ss. c.p.c., secondo cui l'impugnazione deve avere ad oggetto la sentenza, permettendo alla parte soccombente, in via facoltativa, di proporre appello avverso il solo dispositivo pronunciato dal Giudice del lavoro all'esito della discussione orale ed ai sensi dell'art. 429 c.p.c., solo qualora l'esecuzione forzata abbia già preso abbrivio. L'intento della norma è coerente con il principio secondo cui il mezzo di gravame non può che atteggiarsi a strumento di contestazione dell'iter logico e giuridico cristallizzatosi nel titolo giudiziale conclusivo del giudizio, non potendo altrimenti comprendersi se la decisione in esso contenuto si presti a critica. Evidenti ragioni di tutela degli interessi sottesi alla materia governata dal rito giuslavoristico permettono però di derogare, in modo invero eccezionale, a tale principio, permettendo di avviare il giudizio di gravame anche prima della conoscenza delle ragioni sottese alla decisione, purché l'esecuzione – che certamente rappresenta un profilo di pericolo per la condizione di una delle parti – sia già stata avviata con l'atto di pignoramento (che, ai sensi dell'art. 491 c.p.c., è l'atto sul quale si fonda l'esecuzione forzata). In relazione all'art. 433 c.p.c. è noto come la giurisprudenza di legittimità, con orientamento pacifico e condivisibile, ha affermato sin dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n.
12261/1993 (confermata successivamente da Cass. SS.UU. 5617/1998 e Cass. 13617/2004), che l'appello avverso il dispositivo, proposto prima del deposito della sentenza, è da ritenersi inammissibile nel caso in cui l'esecuzione forzata non abbia ancora preso avvio, fermo restando che la dichiarazione di inammissibilità del gravame non preclude la possibilità di proporre un nuovo appello (o specificandone i motivi di gravame nel giudizio impugnatorio già introdotto) a seguito dell'emanazione della sentenza, purché depositato prima che il relativo termine decadenziale sia inesorabilmente elasso.
Ebbene, nel caso in esame, ha proposto appello mediante il deposito del Parte_1 ricorso in data 3 giugno 2024, quando il Giudice di prime cure aveva esclusivamente deciso il giudizio depositando il dispositivo di udienza, avendo invero emanato la sentenza solo in data 25 settembre
2024; tuttavia, l'appellante non ha dedotto e provato l'inizio dell'esecuzione da parte del CP_1 appellato e, conseguentemente, deve ritenersi insussistente il presupposto esplicitamente richiesto dall'art. 433 c.p.c. per considerare rituale la proposizione del gravame.
Per altro verso, i motivi posti alla base del ricorso devono considerarsi tamquam non esset, dal momento che essi si rivolgono ad un atto, quale il dispositivo di udienza, che non è motivato: in assenza dell'argomentazione logico-giuridica posta alla base della decisione, sono del tutto incomprensibili le doglianze avanzate dall'appellante, che invero ha promosso un giudizio di impugnazione “al buio”, senza curarsi delle ragioni sottese alla decisione del Giudice di Pace e contraddicendo la norma poc'anzi citata, che, come visto, presuppone che i motivi del ricorso debbano essere proposti successivamente al deposito della sentenza impugnata. non ha Parte_1 neanche presentato i motivi di appello entro il termine di trenta giorni dal deposito della sentenza previsto dagli artt. 433, c. 2 e 434 c.p.c., circostanza questa che, alla luce della giurisprudenza di legittimità già richiamata, avrebbe reso l'impugnazione del tutto ammissibile.
Per tali motivi, l'appello va dichiarato inammissibile.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da separato dispositivo, visti i parametri di cui al D.M. 55/2014 per i giudizi di valore sino ad €1.101,00 ed applicati i valori medi per la fase di studio ed introduttiva, i valori minimi per la fase di decisione ed esclusa la fase di trattazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara l'appello inammissibile;
2. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi €362,00, oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a., da distrarsi a favore del difensore di parte appellata, dichiaratosi antistatario.
Urbino, 8 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Paolo Grippa