Sentenza 19 ottobre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/10/2018, n. 47812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47812 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TU AL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/04/2018 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DELIA CARDIA che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. E presente l'avvocato LUCA BRUNO del foro di VELLETRI che deposita nomina a sostituto processuale dell'avv. PAOLI CESARE del foro di AREZZO difensore di NT.S0 AL. L'avvocato riportandosi ai motivi di ricorso ne chiede l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale di Arezzo che ha condannato ES TU per il reato di cui all'art. 187, comma 8, cod.strada (commesso in data 10 ottobre 2013) alla pena di mesi dieci di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda, con conversione della pena in lavoro di pubblica utilità.
2.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, l'imputato che ha dedotto 1) la violazione degli artt. 354 cod.proc.pen. e 144 norme attuazione cod.proc.pen., non essendo stato avvisato della facoltà di farsi assistere da un avvocato;
2) la violazione dell'art. 133 cod.pen. e la mancanza e/o insufficienza di motivazione in ordine ai criteri legali ai quali la Corte si è attenuta nella scelta tra il minimo ed il massimo della pena edittale;
3) la violazione dell'art. 131 bis cod.pen. e la mancanza e/o insufficienza di motivazione in ordine alla mancata applicazione di tale causa di non punibilità; 4) l'inosservanza della disciplina in ordine alla prescrizione del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto con esso4i tende a proporre tardivamente un'eccezione di nullità a regime intermedio. Difatti, come chiarito da Sez. U., n. 5396 del 29/01/2015 ud.- dep. 05/02/2015, Rv. 263023, la nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all'esame alcoolimetrico (o agli esami diretti all'accertamento dell'assunzione di sostanze stupefacenti), della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma secondo, secondo periodo, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado e ciò non risulta dall'esame dei verbali di udienza del giudizio di primo grado e non è stato neppure allegato dal ricorrente.
2.11 terzo motivo, da esaminare in via pregiudiziale rispetto a quello sul trattamento sanzionatorio, non risulta fondato, atteso che la Corte di appello ha congruamente motivato in ordine alla non ritenuta particolare tenuità del fatto, sottolineando che non sussistono e non sono stati indicati dalla difesa elementi che inducano a ritenere la condotta priva di offensività. In proposito deve sottolinearsi che, da un lato, il giudice di primo grado ha evidenziato la gravità della condotta, posta in essere da un soggetto seguito dal Sert e, quindi, assuntore di sostanze stupefacenti, il quale non solo si è posto alla guida, ma ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti, e, dall'altro, dall'ett-ro, il ricorrente, in sede di appello, ha individuato elementi relativi ad altra condotta di reato contestata e non a quella in esame.
3.11 secondo motivo risulta, invece, fondato, attesa la lacunosità e intrinseca contraddittorietà delle motivazioni delle sentenze di merito in ordine alla quantificazione della pena. Il primo giudice si è, difatti, limitato a richiamare i parametri di cui all'art. 133 cod.pen., e, pur concedendo le circostanze attenuanti generiche per adeguare il trattamento sanzionatorio al fatto concreto, ha determinato la pena detentiva in una misura prossima al massimo edittale di un anno e, cioè, dieci mesi. Il giudice dell'impugnazione ha rigettato il motivo di appello, semplicemente definendo la pena congrua e non particolarmente elevata, valutazione che è in contrasto con l'entità prossima al massimo edittale, nonostante la concessione delle attenuanti generiche.
4.In conclusione, la sentenza va annullata con rinvio per nuovo giudizio in ordine al solo trattamento sanzionatorio, fermo il giudicato, ai sensi dell'art. 624 cod.proc.pen., in ordine alla responsabilità penale del ricorrente (cfr. Sez.2, n. 45095 del 04/07/2017 Cc. - dep. 29/09/2017, Rv. 272260, secondo cui nell'ipotesi in cui il giudice di legittimità abbia disposto l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, deve ritenersi che si sia formato il giudicato sull'affermazione di responsabilità dell'imputato).
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia sul punto alla Corte di Appello di Firenze. Rigetta nel resto il ricorso. Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara irrevocabile l'affermazione di penale responsabilità di TU. Così deciso 9 ottobre 2018. Il Consigliere estensore Il Pre France