TRIB
Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 10/02/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6735/2022
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
Sezione I Civile
composto dai sig.ri magistrati:
dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
dott.ssa Claudia Marra Giudice
dott.ssa Tania Monetti Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6735 del Registro Generale Affari Contenziosi
dell'anno 2022, vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Sabrina Antonella Parte_1 C.F._1
Numini e Mauro Germani, per procura in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Eleonora Controparte_1 C.F._2
Pontesilli, per procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: domande accessorie al divorzio
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: preliminarmente a modifica della precedente ordinanza insiste per l'ammissione
delle prove così come articolate nelle memorie 183 cpc. In difetto precisa le conclusioni riportandosi a
quelle rassegnate nei precedenti scritti difensivi con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. pagina 1 di 7 Per parte resistente: […] parte resistente, come in atti rappresentata, difesa e domiciliata, si riporta
agli scritti difensivi in atti, compresi i verbali di udienza insistendo per la revoca della precedente
ordinanza e per l'ammissione dei mezzi istruttoria articolati nelle memorie ex art. 183 cpc in atti. Ci si
oppone all'ammissione delle prove ex adverso articolate. In difetto di ammissione delle prove e di revoca
della precedente ordinanza, si precisano le conclusioni ripotandosi a quelle rassegnate nella memoria ex
art. 183 VI comma n. 1 cpc.
Si contestano e si impugnano le deduzioni della parte ricorrente rimaste prive di prova nel processo. Si
insiste infine affinché la causa venga trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190
cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
i fatti controversi
Con sentenza non definitiva n. 973/2024, pubblicata il 7.5.2024, il Tribunale di Latina
dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Parte_1
e in Albano Laziale (RM), il 9.10.2004.
[...] Controparte_1
Quindi, precisate le conclusioni delle parti, la causa veniva rimessa alla decisione collegiale,
con i termini di cui all'art.190 c.p.c.
il merito della lite
Essendo già stata pronunciata sentenza non definitiva di divorzio, in questa sede deve disporsi sulle domande accessorie.
Rimessione della causa in istruttoria
Preliminarmente, va rigettata la richiesta avanzata da ambedue le parti di ammissione delle prove così come articolate nelle memorie 183 cpc, previa remissione in istruttoria, essendo la causa sufficientemente istruita e matura per la decisione.
Statuizioni relative alla prole
Nulla deve statuirsi in ordine all'affidamento, al collocamento ed all'esercizio del diritto di visita relativamente ai figli delle parti (18.6.2005) e (19.10.2006), essendo gli Per_1 Per_2
stessi, nelle more del giudizio, divenuti maggiorenni, sebbene non ancora economicamente autosufficienti.
pagina 2 di 7 Con riferimento ai figli minorenni (17.9.2012) e (6.5.2015), va disposto Per_3 Per_4
l'affidamento condiviso dei ragazzi ad entrambi i genitori, come già previsto in sede di separazione e confermato con i provvedimenti provvisori ed urgenti.
Secondo costante orientamento della Cassazione, difatti, il diritto del minore alla bigenitorialità – alla cui realizzazione è tenuto il giudice del merito chiamato ad adottare i provvedimenti necessari in punto di affidamento e collocamento – rappresenta il fine ultimo di ogni disciplina che, comunque ispirata al rispetto di una crescita equilibrata ed armonica del figlio, può comportare la non applicazione del principio laddove nella formale sua attuazione, alle condizioni date, esso risulti di impedimento alla realizzazione dell'indicato equilibrio (Cass. n. 13454 del 2021; Cass. n. 6919 del 2016; Cass. n. 28244 del 2019).
Come, difatti, la Suprema Corte insegna, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può
derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario,
ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla alta conflittualità esistente tra i genitori, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (v. tra le tante Cass. n°16593 del 2008; Cass. Sez. I, 3 gennaio 2017 n. 27).
Nel caso di specie, in assenza di pregiudizio per i minori (non ravvisabile nelle prospettazioni di parte ricorrente), va disposto l'affidamento condiviso di e ad entrambi i Per_3 Per_4
genitori.
L'affidamento condiviso dei minori risulta la scelta preferita dal legislatore come la più
conforme all'interesse della prole, soprattutto allo scopo di responsabilizzare entrambi i genitori, di renderli pienamente partecipi della crescita e dello sviluppo della prole, di consentire ai figli di mantenere rapporti continuativi con entrambe le famiglie di origine.
I genitori devono cooperare nell'esercizio della bigenitorialità: le decisioni di maggior interesse per il minore – riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della pagina 3 di 7 residenza abituale – devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del minore presso di sé.
e come richiesto da entrambe le parti, vanno collocati in via prevalente Per_3 Per_4
presso il padre, con il quale convivono da circa tre anni.
Tale modalità di collocamento risulta peraltro la più idonea a garantire oltre che la stabilità
dell'assetto a familiare dei minori anche il loro rapporto con i fratelli maggiorenni atteso che e dopo il raggiungimento della maggiore età, hanno scelto di rimanere Per_1 Per_2
prevalentemente collocati presso il padre nella casa familiare.
In forza del collocamento prevalente dei figli minorenni, e della convivenza con i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, la casa familiare va assegnata a Parte_1
(che ne è il proprietario esclusivo).
[...]
In ordine al diritto di visita materno, tenuto conto della distanza tra le abitazioni dei genitori,
avendo la dedotto di essersi trasferita presso l'abitazione del nuovo compagno – CP_1
residente presso il Comune di Campagnano di Roma (v. memoria difensiva, sub. Persona_5
pag. 8, sul punto), il Collegio reputa rispondente all'interesse dei minori, anche al fine di garantire, nonostante la distanza, un'assiduità di frequentazione tra e e la Per_3 Per_4
madre, prevedere che, salvo diverso accordo tra le parti e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici dei figli, possa avere con sé i figli minorenni: Controparte_1
a weekend alternati, dalle ore 15:00 del sabato fino alla domenica sera alle ore 21.30;
nella settimana che si conclude con il week end di spettanza paterno, la madre potrà avere con sé i figli due pomeriggi alla settimana, il mercoledì ed il venerdì, dalle ore 15.00 alle ore
21.00;
nella settimana che si conclude con il week end di spettanza materno, la madre potrà avere con sé i figli un pomeriggio infrasettimanale, il mercoledì (salvo diverso accordo tra le parti)
dalle ore 15.00 alle ore 21.00;
pagina 4 di 7 durante le vacanze estive, i minori trascorreranno con ciascun genitore un periodo di 15
giorni, anche non consecutivi, da concordare tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno;
durante le festività natalizie i minori trascorreranno ad anni alterni tra i genitori, con uno il periodo dal 24 al 30 dicembre, con l'altro il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività Pasquali i minori trascorreranno ad anni alterni tra i genitori, con uno il giorno di Pasqua, con l'altro il lunedì dell'Angelo;
tutte le altre festività, ivi compreso il compleanno dei minori, secondo il criterio dell'alternanza annuale.
Mantenimento per la prole
Sull'assegno di mantenimento per i figli giova premettere, in via generale, che - a seguito sia della separazione personale che del divorzio tra i coniugi - la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. (v. sul punto Cass. 19 febbraio 2018 n. 3922). Come insegna la Suprema Corte, “lo stato biologico di procreazione fa sorgere a carico del genitore,
legittimo o naturale, tutti i doveri di cui all'art. 147 c.c., compreso quello di mantenimento,
che unitamente ai doveri di educare ed istruire i figli, obbliga i genitori ex art. 148 c.c. a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale”(Cass. n. 2196/2003).
L'art. 30 Cost. prevede il “diritto e dovere dei genitori di mantenere ed istruire la prole” ed il codice civile richiama il dovere dei genitori al mantenimento dei figli negli artt. 147, 188,
261,155, 315 bis.
La crisi della coppia, quindi, non fa venire meno gli obblighi che i genitori hanno nei confronti dei figli, sin dalla loro nascita.
Inoltre, come precisato dalla Cassazione, a seguito della separazione personale dei coniugi,
nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle pagina 5 di 7 esigenze attuali del figlio ed del tenore di vita da lui goduto (v. sul punto, Cass. ord. 1 marzo
2018 n. 4811).
Con i provvedimenti provvisori ed urgenti è stato posto a carico di l'obbligo Controparte_1
di corrispondere a , a titolo di concorso al mantenimento dei quattro figli, Parte_2
l'importo di euro 100,00 mensili per ciascun figlio.
Attesa la richiesta congiunta, va confermato detto importo e, per l'effetto, va posto a carico della resistente l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento per i figli pari a complessivi 400,00 euro mensili (100,00 euro per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie per gli stessi, determinate secondo il Protocollo in uso al Tribunale di Latina.
Spese di lite
Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando, nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, ferma la sentenza parziale di divorzio n. 973/2024, pubblicata il 7.5.2024, così provvede:
AFFIDA i figli minorenni e in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_3 Per_4
collocamento prevalente presso il padre e diritto di visita della madre, come indicato in motivazione, qui da intendersi riportato e trascritto;
ASSEGNA la casa coniugale a;
Parte_1
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a , a titolo di Controparte_1 Parte_1
contributo al mantenimento dei figli e (maggiorenni non economicamente Per_1 Per_2
autosufficienti) ed e (minorenni), entro il 5 di ogni mese, la somma mensile Per_3 Per_4
di 400,00 euro (100,00 euro per ciascun figlio), oltre adeguamento ISTAT, indice F.O.I.;
PONE le spese straordinarie necessarie per i figli e (maggiorenni non Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti) ed e (minorenni), determinate come da Per_3 Per_4
Protocollo di questo Tribunale di Latina, a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%
ciascuno;
pagina 6 di 7 COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti
Così deciso in Latina, in camera di consiglio il 3.2.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Tania Monetti Dott. Pier Luigi De Cinti
pagina 7 di 7
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
Sezione I Civile
composto dai sig.ri magistrati:
dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
dott.ssa Claudia Marra Giudice
dott.ssa Tania Monetti Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6735 del Registro Generale Affari Contenziosi
dell'anno 2022, vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Sabrina Antonella Parte_1 C.F._1
Numini e Mauro Germani, per procura in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Eleonora Controparte_1 C.F._2
Pontesilli, per procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: domande accessorie al divorzio
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: preliminarmente a modifica della precedente ordinanza insiste per l'ammissione
delle prove così come articolate nelle memorie 183 cpc. In difetto precisa le conclusioni riportandosi a
quelle rassegnate nei precedenti scritti difensivi con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. pagina 1 di 7 Per parte resistente: […] parte resistente, come in atti rappresentata, difesa e domiciliata, si riporta
agli scritti difensivi in atti, compresi i verbali di udienza insistendo per la revoca della precedente
ordinanza e per l'ammissione dei mezzi istruttoria articolati nelle memorie ex art. 183 cpc in atti. Ci si
oppone all'ammissione delle prove ex adverso articolate. In difetto di ammissione delle prove e di revoca
della precedente ordinanza, si precisano le conclusioni ripotandosi a quelle rassegnate nella memoria ex
art. 183 VI comma n. 1 cpc.
Si contestano e si impugnano le deduzioni della parte ricorrente rimaste prive di prova nel processo. Si
insiste infine affinché la causa venga trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190
cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
i fatti controversi
Con sentenza non definitiva n. 973/2024, pubblicata il 7.5.2024, il Tribunale di Latina
dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Parte_1
e in Albano Laziale (RM), il 9.10.2004.
[...] Controparte_1
Quindi, precisate le conclusioni delle parti, la causa veniva rimessa alla decisione collegiale,
con i termini di cui all'art.190 c.p.c.
il merito della lite
Essendo già stata pronunciata sentenza non definitiva di divorzio, in questa sede deve disporsi sulle domande accessorie.
Rimessione della causa in istruttoria
Preliminarmente, va rigettata la richiesta avanzata da ambedue le parti di ammissione delle prove così come articolate nelle memorie 183 cpc, previa remissione in istruttoria, essendo la causa sufficientemente istruita e matura per la decisione.
Statuizioni relative alla prole
Nulla deve statuirsi in ordine all'affidamento, al collocamento ed all'esercizio del diritto di visita relativamente ai figli delle parti (18.6.2005) e (19.10.2006), essendo gli Per_1 Per_2
stessi, nelle more del giudizio, divenuti maggiorenni, sebbene non ancora economicamente autosufficienti.
pagina 2 di 7 Con riferimento ai figli minorenni (17.9.2012) e (6.5.2015), va disposto Per_3 Per_4
l'affidamento condiviso dei ragazzi ad entrambi i genitori, come già previsto in sede di separazione e confermato con i provvedimenti provvisori ed urgenti.
Secondo costante orientamento della Cassazione, difatti, il diritto del minore alla bigenitorialità – alla cui realizzazione è tenuto il giudice del merito chiamato ad adottare i provvedimenti necessari in punto di affidamento e collocamento – rappresenta il fine ultimo di ogni disciplina che, comunque ispirata al rispetto di una crescita equilibrata ed armonica del figlio, può comportare la non applicazione del principio laddove nella formale sua attuazione, alle condizioni date, esso risulti di impedimento alla realizzazione dell'indicato equilibrio (Cass. n. 13454 del 2021; Cass. n. 6919 del 2016; Cass. n. 28244 del 2019).
Come, difatti, la Suprema Corte insegna, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può
derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario,
ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla alta conflittualità esistente tra i genitori, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (v. tra le tante Cass. n°16593 del 2008; Cass. Sez. I, 3 gennaio 2017 n. 27).
Nel caso di specie, in assenza di pregiudizio per i minori (non ravvisabile nelle prospettazioni di parte ricorrente), va disposto l'affidamento condiviso di e ad entrambi i Per_3 Per_4
genitori.
L'affidamento condiviso dei minori risulta la scelta preferita dal legislatore come la più
conforme all'interesse della prole, soprattutto allo scopo di responsabilizzare entrambi i genitori, di renderli pienamente partecipi della crescita e dello sviluppo della prole, di consentire ai figli di mantenere rapporti continuativi con entrambe le famiglie di origine.
I genitori devono cooperare nell'esercizio della bigenitorialità: le decisioni di maggior interesse per il minore – riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della pagina 3 di 7 residenza abituale – devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del minore presso di sé.
e come richiesto da entrambe le parti, vanno collocati in via prevalente Per_3 Per_4
presso il padre, con il quale convivono da circa tre anni.
Tale modalità di collocamento risulta peraltro la più idonea a garantire oltre che la stabilità
dell'assetto a familiare dei minori anche il loro rapporto con i fratelli maggiorenni atteso che e dopo il raggiungimento della maggiore età, hanno scelto di rimanere Per_1 Per_2
prevalentemente collocati presso il padre nella casa familiare.
In forza del collocamento prevalente dei figli minorenni, e della convivenza con i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, la casa familiare va assegnata a Parte_1
(che ne è il proprietario esclusivo).
[...]
In ordine al diritto di visita materno, tenuto conto della distanza tra le abitazioni dei genitori,
avendo la dedotto di essersi trasferita presso l'abitazione del nuovo compagno – CP_1
residente presso il Comune di Campagnano di Roma (v. memoria difensiva, sub. Persona_5
pag. 8, sul punto), il Collegio reputa rispondente all'interesse dei minori, anche al fine di garantire, nonostante la distanza, un'assiduità di frequentazione tra e e la Per_3 Per_4
madre, prevedere che, salvo diverso accordo tra le parti e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici dei figli, possa avere con sé i figli minorenni: Controparte_1
a weekend alternati, dalle ore 15:00 del sabato fino alla domenica sera alle ore 21.30;
nella settimana che si conclude con il week end di spettanza paterno, la madre potrà avere con sé i figli due pomeriggi alla settimana, il mercoledì ed il venerdì, dalle ore 15.00 alle ore
21.00;
nella settimana che si conclude con il week end di spettanza materno, la madre potrà avere con sé i figli un pomeriggio infrasettimanale, il mercoledì (salvo diverso accordo tra le parti)
dalle ore 15.00 alle ore 21.00;
pagina 4 di 7 durante le vacanze estive, i minori trascorreranno con ciascun genitore un periodo di 15
giorni, anche non consecutivi, da concordare tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno;
durante le festività natalizie i minori trascorreranno ad anni alterni tra i genitori, con uno il periodo dal 24 al 30 dicembre, con l'altro il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività Pasquali i minori trascorreranno ad anni alterni tra i genitori, con uno il giorno di Pasqua, con l'altro il lunedì dell'Angelo;
tutte le altre festività, ivi compreso il compleanno dei minori, secondo il criterio dell'alternanza annuale.
Mantenimento per la prole
Sull'assegno di mantenimento per i figli giova premettere, in via generale, che - a seguito sia della separazione personale che del divorzio tra i coniugi - la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. (v. sul punto Cass. 19 febbraio 2018 n. 3922). Come insegna la Suprema Corte, “lo stato biologico di procreazione fa sorgere a carico del genitore,
legittimo o naturale, tutti i doveri di cui all'art. 147 c.c., compreso quello di mantenimento,
che unitamente ai doveri di educare ed istruire i figli, obbliga i genitori ex art. 148 c.c. a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale”(Cass. n. 2196/2003).
L'art. 30 Cost. prevede il “diritto e dovere dei genitori di mantenere ed istruire la prole” ed il codice civile richiama il dovere dei genitori al mantenimento dei figli negli artt. 147, 188,
261,155, 315 bis.
La crisi della coppia, quindi, non fa venire meno gli obblighi che i genitori hanno nei confronti dei figli, sin dalla loro nascita.
Inoltre, come precisato dalla Cassazione, a seguito della separazione personale dei coniugi,
nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle pagina 5 di 7 esigenze attuali del figlio ed del tenore di vita da lui goduto (v. sul punto, Cass. ord. 1 marzo
2018 n. 4811).
Con i provvedimenti provvisori ed urgenti è stato posto a carico di l'obbligo Controparte_1
di corrispondere a , a titolo di concorso al mantenimento dei quattro figli, Parte_2
l'importo di euro 100,00 mensili per ciascun figlio.
Attesa la richiesta congiunta, va confermato detto importo e, per l'effetto, va posto a carico della resistente l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento per i figli pari a complessivi 400,00 euro mensili (100,00 euro per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie per gli stessi, determinate secondo il Protocollo in uso al Tribunale di Latina.
Spese di lite
Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando, nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, ferma la sentenza parziale di divorzio n. 973/2024, pubblicata il 7.5.2024, così provvede:
AFFIDA i figli minorenni e in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_3 Per_4
collocamento prevalente presso il padre e diritto di visita della madre, come indicato in motivazione, qui da intendersi riportato e trascritto;
ASSEGNA la casa coniugale a;
Parte_1
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a , a titolo di Controparte_1 Parte_1
contributo al mantenimento dei figli e (maggiorenni non economicamente Per_1 Per_2
autosufficienti) ed e (minorenni), entro il 5 di ogni mese, la somma mensile Per_3 Per_4
di 400,00 euro (100,00 euro per ciascun figlio), oltre adeguamento ISTAT, indice F.O.I.;
PONE le spese straordinarie necessarie per i figli e (maggiorenni non Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti) ed e (minorenni), determinate come da Per_3 Per_4
Protocollo di questo Tribunale di Latina, a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%
ciascuno;
pagina 6 di 7 COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti
Così deciso in Latina, in camera di consiglio il 3.2.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Tania Monetti Dott. Pier Luigi De Cinti
pagina 7 di 7