TRIB
Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 28/03/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 32/2022 promossa da:
C.F. e P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio degli avv.ti GIUSEPPE CARDONE, GIOVANNI GOMEZ PALOMA, MICHELE DEL
BENE e PAOLO BONALUME;
ATTRICE contro
(C.F. ), in persona del sindaco pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, con il patrocinio dell'avv. SALVATORE MEZZASALMA
CONVENUTO
OGGETTO
Cessione dei crediti di fornitura di beni essenziali
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“…IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente dei seguenti crediti e, per l'effetto, Parte_1 condannare l'Ente al relativo pagamento in favore di I. € 383.956,50 per sorte Parte_1 capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 2; II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale: − “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 2 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
− si precisa che alla data del 20 dicembre 2021 gli interessi moratori ammontano ad € 23.815,74; III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: − nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, − con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
IV. €
pagina 1 di 11 5.953,95 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, indicati nelle presenti conclusioni sub II – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta indicata nelle presenti conclusioni sub I;
V. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note
Debito, interessi di mora che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. : − nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, − con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
• IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, Parte_1 condannare l'Ente al pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse Parte_1 ritenuta dovuta a per: − sorte capitale, − interessi moratori maturati e maturandi Parte_1 sulla sorte capitale: “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs.
n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale, − interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
− importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
− interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
• IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto di Parte_1 ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, condannare l'Ente al pagamento in
[...] favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per Parte_1 Parte_1 capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; • IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”.
Per parte convenuta:
“–accogliere le difese, eccezioni ed istanze tutte dell'ente convenuto per come dedotte negli atti di causa;
e per l'effetto, –rigettare la complessiva domanda giudiziaria proposta da in Parte_1 quanto sia sull'an che sul quantum debeatur del tutto inammissibile ed infondata in fatto e in diritto;
quel minor importo se ed in quanto sarà provato dalla predetta attrice con decurtazione comunque della somma di € 206.151,240 s.e. & o. già versata e di quella ulteriore versanda in corso di causa dall'ente a EN e EL LI S.p.A. e senza debito di interessi ed accessori;
– CP_2 emanare ogni conseguente statuizione e pronuncia a favore e tutela delle ragioni dell'amm.ne com.le convenuta. Vittoria di spese e compensi di giudizio e salvo ogni altro diritto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 27.12.2021 la società quale Parte_1 cessionaria dei crediti vantati da e EL LI S.p.A. - per fatture emesse nel Controparte_3 periodo 13.7.2020/11.10.2021 (v. all.2) - evocava in giudizio dinnanzi all'intestato Tribunale il al fine di sentirlo condannare al pagamento in suo favore di: “i. € Controparte_1
383.956,50 per sorte capitale, portati dalle fatture emesse dalle società e EL Controparte_3 LI S.p.A. e riepilogate nell'elenco che si produce sub doc. 2….(vds. conclusioni sopra riportate).
pagina 2 di 11 L'attrice esponeva di essere divenuta titolare del credito domandato in virtù di contratti di cessione dei crediti redatti in forma di scrittura privata autenticata (v. all.6), deducendo altresì che tali cessioni comprendevano anche i relativi interessi maturati e maturandi.
Si costituiva in giudizio, con apposita comparsa di costituzione e risposta del 2.4.2022, il
[...]
il quale eccepiva, in primo luogo, il difetto di legittimazione attiva della società Controparte_1 siccome prive di efficacia, nei confronti del debitore, le cessioni di credito azionate, Parte_1 in quanto non notificate nelle forme degli atti giudiziari né accettate;
anzi, la cessione di credito sottoscritta tra EN e registrata il 30.6.2021, è stata espressamente rifiutata con Pt_1
Deliberazione della Giunta Municipale n.208/2021, comunicata sia alla società cedente sia alla società cessionaria;
deduceva inoltre essere assolutamente generica, nell'oggetto, la cessione sottoscritta in data 30.7.2021 tra EL LI e l'odierna attrice. Il eccepiva, ancora, la mancata produzione del contratto di fornitura, Controparte_1 nonché la mancanza dell'impegno contabile ai sensi dell'art.191, comma 1, l'infondatezza della Pt_2 domanda di parte attrice a titolo di interessi ed a titolo di ingiustificato arricchimento ex art.2041 c.c., per difetto dei relativi presupposti;
il divieto di frazionamento dei crediti;
al riguardo precisava di avere ricevuto in data 27.12.2021 la notifica dell'atto di citazione introduttiva del giudizio in oggetto e, in data 10.2.2022, la notifica di un ulteriore atto di citazione, iscritto a ruolo al n.643/2022 R.G., sempre sulla base della medesima cessione di credito sottoscritta tra l'attrice e EL LI S.p.A. in data
30.7.2021 e registrata il dì 2.8.2021 al n.70842. L'Ente convenuto deduceva, in ogni caso, l'infondatezza della domanda attorea per l'intervenuto pagamento, direttamente ad entrambe le società cedenti, di gran parte delle fatture domandate, chiedendo, pertanto, in via subordinata, che fosse ritenuto dovuto un minor credito in favore della società attrice, in ragione della decurtazione delle somme corrisposte;
produceva relativi mandati di pagamento, per un importo complessivo pari ad € 206.151,240 (doc. n.8). In seno alla propria prima memoria ex art.183, comma 6, c.p.c., depositata in data 12.1.2023, la società attrice riduceva l'importo domandato ab initio, chiedendo la condanna dell'Ente convenuto alla minore somma, quale sorte capitale, pari ad € 125.717,25, oltre agli ulteriori interessi moratori ed anatocistici;
contestava, inoltre, le eccezioni del segnatamente deducendo, Controparte_1 quanto all'eccepita mancanza del contratto intercorso con EN, che in realtà l'attività di somministrazione era stata resa da in regime di Salvaguardia per la Regione Sicilia Controparte_3 sicché non era da ritenersi necessaria la sottoscrizione di un contratto scritto. contestava altresì il lamentato difetto di legittimazione attiva, esponendo di avere Parte_1 regolarmente notificato al Comune gli atti di cessione e che non era necessario il rifiuto o l'omessa adesione alla cessione da parte dell'Amministrazione interessata, non avendo, tra l'altro, quest'ultima, fornito la prova circa l'esecuzione ancora in corso (al momento della notifica della cessione) dei contratti originari. Quanto, invece, all'eccepita violazione del divieto di frazionamento del credito, Parte_1 deduceva che l'odierno giudizio era stato instaurato in data antecedente a quello iscritto al n. 643/2022 R.G. e che, pertanto, il Comune convenuto avrebbe dovuto sollevare tale eccezione in seno a quest'ultimo procedimento, poiché successivo;
in ogni caso, contestava la fondatezza dell'eccezione sollevata attenendo i due giudizi a diverse tipologie di crediti nonché a diversi soggetti cedenti. In seno alle proprie note scritte ex art.127-ter c.p.c., depositate in data 31.10.2024, per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 6.11.2024, la società attrice deduceva che residuava ancora dovuta una sorte capitale pari ad € 116.447,42, oltre interessi di mora ed anatocistici.
Prima di esaminare le singole cessioni e l'esistenza dei crediti fatti valere da parte attrice, devono essere disattese le eccezioni sollevate da parte convenuta sul perfezionamento e l'opponibilità delle cessioni.
pagina 3 di 11 Sia le cessioni da a sia quelle da EL LI S.p.A. a Controparte_4 Parte_1 [...] sono state debitamente notificate a mezzo pec sicché alcun profilo di illegittimità si Parte_1 rinviene nella forma di comunicazione delle medesime. Anche se, infatti, la legge utilizza il termine
“notifica” della cessione, è sufficiente che il cedente o il cessionario portino in qualsiasi modo a conoscenza del debitore ceduto la notizia dell'avvenuta cessione, anche attraverso un atto a forma libera, una lettera raccomandata, un atto di citazione da parte del cessionario, un ricorso per decreto ingiuntivo (cfr. Cass. n.1684/2012; Cass., n. 20143/2005; Cass. n.14610/2004)
Tanto premesso, la domanda della società parzialmente fondata e, dunque, merita Parte_1 di essere accolta nei limiti di seguito specificati.
Com'è noto, nelle azioni contrattuali di adempimento, risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.) incombe sull'attore soltanto l'onere di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto d'inadempimento, gravando poi sul debitore di allegare e dimostrare l'esistenza di fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (così per tutte, Cass. n.15659/2011, secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”; conf. Cass. n.3373.2010; Cass. n.9351.2007; Cass. Sezioni Unite n.13533.2001).
Per i crediti in origine vantati da EL LI/Tim S.p.A., fondata – e dunque assorbente - risulta l'eccezione sollevata da parte convenuta circa la mancanza del titolo negoziale e della prova del credito azionato. Ed invero, ai sensi degli artt.16 e 17 del R.D. n.2440/1923, per i contratti stipulati dalla Pubblica
Amministrazione è prescritta la forma scritta ad substantiam, quale strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa nell'interesse del cittadino e della collettività, agevolando l'espletamento della funzione di controllo, con conseguente espressione dei principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione ex art.97 Cost. (cfr. Cass. n.9219/2014). Dunque, “in tema di contratti con la Pubblica Amministrazione, (…), la relativa stipulazione deve avere luogo, a pena di nullità, in forma scritta, ai fini della quale è necessaria la redazione un apposito documento, recante la sottoscrizione della controparte e della persona fisica titolare dell'organo cui spetta il potere di rappresentare l'ente pubblico nei confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto, con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere e al compenso da corrispondere”; “tale regime formale, funzionale all'attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione, in quanto volto ad agevolare l'esercizio dei controlli e rispondente all'esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro l'assunzione d'impegni finanziari privi di adeguata copertura e non sorretti da una preventiva valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere trova applicazione ai fini non solo dell'instaurazione del rapporto, ma anche di eventuali successive modificazioni” (v. Cass., n.5996/2022).
Tanto detto, non può dirsi assolto l'onere probatorio a carico della società attrice circa la stipulazione di un valido ed efficace contratto di somministrazione tra EL LI e l'Amministrazione convenuta;
dall'esame della produzione documentale emerge, in primo luogo, la genericità dell'atto di cessione registrato il 2.8.2021 (avente ad oggetto l'originario credito vantato da EL Controparte_5 nei confronti del Comune di ), difettando di qualsivoglia indicazione degli
[...] Controparte_1
pagina 4 di 11 estremi identificativi del contratto originario tra Ente e fornitore (numero e data del contratto) nello spazio appositamente dedicato alla voce descrizione dei crediti. Inoltre, , con riguardo ai Pt_1 crediti originariamente vantati da EL LI/Tim S.p.A., si è limitata a produrre in giudizio un
“elenco sorte capitale” unilateralmente predisposto, contratti di noleggio e manutenzione di apparecchiature del 2013 – peraltro aventi durata di sei anni (dunque fino al 2019) - nonché preventivi di spesa ed “ordine diretto di acquisto” (doc.12 allegato alla memoria ex art.183, 1° termine, c.p.c.) che non possono ritenersi sufficienti ai fini della prova della stipulazione di un contratto inter partes, perché non sottoscritti dalle parti.
Tale carenza, peraltro, non può essere superata attraverso il ricorso a presunzioni – posto che “...per i negozi giuridici per i quali la legge prescrive la forma scritta ad substantiam, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti, che abbiano concordemente ammesso l'esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito…” (Cass., n. 1452/2019) – né l'avvenuto pagamento delle fatture (comunque avvenuto, sempre per quanto attiene al credito vantato originariamente EL LI/Tim, prima della notifica dell'atto di citazione de quo) può ritenersi dimostrativa dell'avvenuta sottoscrizione dei contratti relativi ai crediti dedotti in giudizio poiché non possono rappresentare la forma scritta dell'accordo e non sono suscettibili di rappresentare un comportamento processuale implicitamente ammissivo del diritto sorto dall'atto negoziale non esibito (Cass., n.1614/2009).
Da quanto detto, ne deriva che la domanda di condanna del al Controparte_1 pagamento dell'importo domandato a titolo di credito originariamente vantato da EL LI S.p.A. va rigettata.
Parimenti, deve respingersi la domanda attorea di arricchimento senza giusta causa avanzata in via subordinata.
Ed invero, l'azione di arricchimento, in quanto azione avente carattere sussidiario, non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare dal pregiudizio subito. Pertanto, l'esercizio di tale azione è subordinato all'impossibilità di avvalersi di altra azione specifica prevista dalla legge per il raggiungimento della medesima finalità.
Nel caso in esame, la società aveva a disposizione l'azione contrattuale, che ha Parte_1 effettivamente esercitato in via principale, sicché l'azione generale di arricchimento le è preclusa, e ciò anche se l'azione contrattuale è stata respinta, atteso che il requisito della sussidiarietà deve valutarsi non in concreto bensì in astratto, non essendo l'azione di arricchimento esperibile in via alternativa e subordinata a quella contrattuale per eluderne gli esiti sfavorevoli (Cass., n. 5222/2023).
Ad abundantiam si rileva, in ogni caso, che parte attrice non ha allegato né provato la sussistenza dei presupposti dell'azione ex art.2041 c.c.
Quanto, invece, alla domanda di condanna del convenuto al pagamento dei crediti CP_1 originariamente vantati da può dirsi assolto l'onere probatorio a carico della Controparte_3 società attrice circa l'allegato inadempimento del - consistente Controparte_1 appunto nel mancato pagamento della fornitura di gas ed energia elettrica - non incombendo sulla stessa anche l'onere di dimostrare un contratto scritto per le attività di somministrazione erogate in regime di Salvaguardia, siccome aventi queste fonte legale e non convenzionale (così ha tempestivamente dedotto la società attrice in seno alla prima memoria ex art.183, comma 1 c.p.c.); per contro, parte convenuta non ha dimostrato né dedotto di intrattenere un rapporto contrattuale per la pagina 5 di 11 fornitura di energia elettrica nel mercato libero nel periodo oggetto delle fatture azionate né, ancora, ha fornito adeguata prova circa l'integrale adempimento della prestazione domandata.
Se l'erogazione dell'energia elettrica o del gas avviene in “regime di salvaguardia”, il rapporto di fornitura trae fondamento direttamente dal D.L. 18 giugno 2007 n. 73 (“Misure urgenti per il rispetto di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione di mercati dell'energia”), convertito in l. 3 agosto 2007 n. 125, con cui il legislatore ha inteso garantire la somministrazione di energia a quei clienti (per lo più clienti privati non domestici o pubbliche amministrazioni) che, per qualsivoglia ragione (soprattutto pregresse morosità, cessazione improvvisa dell'attività del fornitore), fossero privi di fornitore ovvero non avessero ancora esercitato il diritto di sceglierne uno sul mercato libero e non possano restare senza energia elettrica. Il rapporto di somministrazione di energia che si instaura tra fornitore individuato per un determinato territorio dall'Acquirente Unico ed il cliente finale del servizio di salvaguardia non ha, quindi, fonte convenzionale, bensì legale, derivando dalle previsioni di legge, e non necessita quindi della sottoscrizione di un contratto;
le relative condizioni economiche sono stabilite in base alle disposizioni dell'ARERA e secondo le modalità di calcolo fissate con decreto del
Ministro dello Sviluppo Economico.
Ora è stato rilevato che “il rapporto di somministrazione di energia elettrica instaurato tra il fornitore ed il cliente finale, per effetto dell'aggiudicazione del servizio nel c.d. regime di salvaguardia, non ha una fonte convenzionale, ma legale, trovando fondamento nelle previsioni del D.L. 18 giugno 2007 n.
73 e sulla base di condizioni economiche e prezzi stabiliti dalle aziende esercenti il servizio di salvaguardia con le modalità di calcolo statuite dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, per tutti gli enti pubblici e le imprese che non abbiano scelto il proprio fornitore sul mercato libero.
Tale rapporto, alla stregua della normativa richiamata, può essere interrotto in qualsiasi momento.
Trattasi quindi di fonte legale del rapporto, per cui sussiste il presupposto per l'attivazione della ” (Tribunale di Bologna, sent. n. 2976/2022 del 30.11.2022; Tribunale di Bologna, Parte_3 sent. n. 707/2022 del 21.3.2022; Tribunale di Catanzaro, n. 1553/22). Ed ancora, “…quando un Ente esercente un'attività di pubblico servizio rimane privo di un contratto di somministrazione del gas, pur continuando a prelevarlo dalla rete, non potendo l'utenza essere disalimentata (per evidenti ragioni di interesse pubblico), la fornitura di gas viene mantenuta in essere attraverso il servizio di ultima istanza che viene assegnato a uno specifico “fornitore di ultima istanza” (FUI), selezionato dall'Acquirente Unico attraverso una gara…Non vi è quindi alcun contratto che regola questa fornitura, ma essa è attivata automaticamente proprio per effetto della normativa citata e proprio nei casi in cui il contratto di fornitura per qualche ragione è venuto meno” (Tribunale di Alessandria, n.607/2023).
Tanto esposto, va rilevato che la società attrice ha adempiuto all'onere probatorio sulla stessa incombente, offrendo in produzione, unitamente alla prima memoria depositata ai sensi dell'art.183, VI comma, c.p.c., le “CONDIZIONI CONTRATTUALI DI FORNITURA- Servizio di Salvaguardia”-
Periodo di applicazione 1 gennaio 2019/31 dicembre 2020”; le “CONDIZIONI CONTRATTUALI DI
FORNITURA- Servizio di Salvaguardia”- Periodo di applicazione 1 gennaio 2021/31 dicembre 2022” nonché le relative fatture per il periodo di interesse, ove appare la dicitura “Salvaguardia Sicilia” alla voce “Denominazione contratto”.
A ciò si aggiunga che ha altresì prodotto n.2 atti di cessione dei crediti (uno Parte_1 sottoscritto in data 24.6.2021 ed avente ad oggetto il credito portato dalle fatture emesse nel periodo
3.8.2020/5.7.2021; l'altro, sottoscritto in data 22.9.2021 e relativo al credito portato dalle fatture emesse nel periodo 29.7.2021/4.10.2021) riferiti alle fatture azionate, oltre che le ricevute di notifica dei suddetti atti di cessione, eseguita a mezzo pec il 5.7.2021 ed il 5.10.2021, mediante la quale
[...]
a dato notizia al convenuto dell'intervenuta cessione del credito in parola. Parte_1
pagina 6 di 11 Di contro, non ha il dato prova di avere pagato tutte le somme domandate e non ha contestato CP_1
l'esecuzione delle relative prestazioni. In ordine al quantum, si rammenti che la rilevazione dei consumi mediante contatori è assistita da una presunzione semplice di veridicità, sicché, non avendo il fruitore dato prova, né tantomeno contestato, il malfunzionamento degli stessi nonché l'eventuale non corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta, le fatture poste a fondamento della domanda sono da ritenersi fondanti il credito vantato.
La Suprema Corte ha ripetutamente affermato che la fattura emessa da somministrante non costituisce prova dell'esistenza del credito, e tuttavia tale affermazione si deve coordinare, nel caso di contratti di somministrazione di utenze in cui i consumi sono contabilizzati mediante un contatore, con il valore di attendibilità riconosciuto dall'ordinamento al sistema di lettura a contatore “ (Cass. sez. 3, sent. 22 novembre 2016 n. 23699). In particolare - si è sostenuto - deve muoversi dalla premessa che il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, sicché di fronte alla pretesa creditoria avanzata dal somministrante è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ. (vds. in motivazione, Cass. sez. 3, ord. 21 maggio 2019 n. 13605; Cass. sez. 6-3, ord. 9 gennaio 2020 n. 297).
Nondimeno, l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta, con la conseguenza che la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità (così da ultimo, Cass. sez. 3, ord. 18 ottobre
2023 n. 28984 che richiama oltre i precedenti sopra citati, anche Cass.. sez. 3, sent. 23699/2016, cit.; Cass. sez. 3, ord. 19 luglio 2018 n. 19154).
Si tratta di un criterio di ripartizione dell'onere probatorio fedele al principio c.d. di vicinanza della prova, che onera l'utente - debitore di denunciare l'inesattezza, l'abnormità o straordinarietà dei consumi e che tale eccessività è dovuta a fattori esterni al suo controllo (come il malfunzionamento del misuratore dell'energia consumata) e, dinanzi a tale puntuale allegazione, addossa al fornitore l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi era invece regolarmente funzionante. Allegazioni del tutto generiche, puramente stilistiche, del tutto avulse dalla disamina dei dati riportati nelle fatture prodotte (disamina che, occorrendo, avrebbe potuto anche essere compiuta a campione, tanto essendo sufficiente per contrastarne in maniera plausibile la veridicità) non sono evidentemente idonee a riversare sulla creditrice la prova dell'effettiva corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e quello trascritto nella fattura ovvero, a fortiori, della corretta contabilizzazione dei corrispettivi pretesi.
Né, del resto, possono accogliersi le doglianze di parte convenuta circa la mancata produzione in giudizio degli impegni di spesa ed il difetto di legittimazione attiva della cessionaria per non avere l'ente pubblico espresso formale adesione ed anzi per avere espressamente opposto rifiuto alla cessione sottoscritta in data 22.9.2021. Ciò in quanto gli artt.183, 191 e 192 t.u.e.l. (sui quali dette eccezioni fanno leva) non possono conciliarsi con la natura legale dell'obbligazione dedotta in giudizio. Come detto, infatti, il servizio di salvaguardia è stato istituito allo scopo di garantire la continuità della fornitura dell'energia elettrica ai clienti che, dopo la liberalizzazione del mercato dell'energia, non hanno scelto un fornitore nel mercato libero e che, per qualsiasi motivo, sono rimasti senza fornitore. Inoltre, l'impegno di spesa ex art.183 t.u.e.l. è conseguente alla determinazione dirigenziale a contrarre di cui all'art.192 c.c.; tuttavia, essendo, l'Ente locale un cliente non disalimentabile, poiché svolge pagina 7 di 11 servizi di pubblica utilità, e mancando, dunque, nella fattispecie alcun contratto, non occorre alcuna determinazione né il relativo impegno di spesa.
Sotto altri profili si osserva che l'art. 191 d.lgs 267 del 2000 dispone che “Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5. Il responsabile del servizio, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa, comunica al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria contestualmente all'ordinazione della prestazione, con
l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.
2. Per le spese previste dai regolamenti economali l'ordinazione fatta a terzi contiene il riferimento agli stessi regolamenti, all'intervento o capitolo di bilancio ed all'impegno.
3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile,
l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, a pena di decadenza entro trenta giorni e comunque entro il
31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente alla regolarizzazione.
L'impegno di spesa costituisce, a mente dell'art. 183 TUEL, la prima fase del procedimento di spesa, con cui, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'art. 151.
Per le obbligazioni derivanti da “contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative”, il cui importo non sia definito contrattualmente - com'è spesso per le utenze di luce e gas - l'art. 183 co. 2 lett. C) prevede, però, che la spesa possa essere semplicemente “prenotata” al momento dell'approvazione del bilancio per un importo pari al consumo dell'ultimo esercizio per il quale l'informazione è disponibile. L'impegno di spesa è in tal caso necessariamente presunto e determinato dall'amministrazione secondo una regola di corretta gestione contabile e buona amministrazione.
Appare allora che nessun impegno di spesa potesse pretendere il creditore originario al momento in cui assunse ex lege il servizio di salvaguardia anche nei confronti del convenuto. CP_1
Non può ritenersi necessaria l'adesione dell'Ente convenuto alla cessione dei crediti, giacché i crediti ceduti attengono a rapporti già esauriti, peraltro forniti in regime di salvaguardia, regime che in quanto tale elimina in radice il rischio di un'interruzione del servizio di fornitura di beni essenziali in favore dell'ente pubblico.
La cessione dei crediti verso lo Stato, derivanti da contratti di somministrazione, fornitura o appalto, può avvenire, quando detti contratti sono "in corso", solo previa adesione dell'amministrazione (art. 70
R.D. n. 2440 del 1923 che richiama gli artt. 9 all. E e 351 e 355 all. F legge n. 2248 del 1865), in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti senza il consenso del debitore (art. 1260 cod. civ.), allo scopo di garantire la regolare esecuzione dei contratti, evitando che, durante la medesima, possano venir meno i mezzi finanziari al soggetto obbligato verso lo Stato. Ne deriva che l'inefficacia, verso l'amministrazione, di detta cessione può essere pronunziata dal giudice quando accerti, non solo che la notifica della cessione non seguita dall'adesione della p.a. sia avvenuta durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, ma anche che questo sia ancora "in corso" all'epoca della decisione, in quanto l'esaurimento dell'esecuzione del contratto determina l'insussistenza della causa d'inefficacia della cessione (Cass. 9789/1994; 8222/96). Per i crediti dello Stato e degli enti pubblici territoriali (in pagina 8 di 11 fattispecie relativa ad appalto di opere pubbliche sottratto, "ratione temporis", alla disciplina introdotta dalla legge n. 109 del 1994) il principio della generale cedibilità anche senza il consenso del creditore, sancito dall'art. 1260 cod.civ., è derogato dall'art. 9 legge n. 2248 all. E del 1865, che in tali casi richiede la previa adesione dell'amministrazione interessata;
tale deroga, tuttavia, essendo intesa ad evitare che, durante l'esecuzione del contratto, possano venire a mancare i mezzi finanziari al soggetto obbligato alla prestazione in favore della pubblica amministrazione, sussiste solo fino a quando il contatto è in "corso" e cessa alla conclusione del rapporto contrattuale, con la conseguenza che restano opponibili alla pubblica amministrazione le cessioni di crediti verso questa vantati e realizzati senza la sua preventiva adesione, purché intervenuta dopo la conclusione del rapporto contrattuale (Cass.
13261/2000; 268/2006).
Più in radice, va osservato che la disciplina speciale prevista per la cessione dei crediti nei confronti dell'Amministrazione statale (artt. 69 e 70 del R.D. n. 2440/1923, art. 9 della legge 2248/1965), in quanto derogatoria rispetto alla disciplina codicistica e come tale insuscettibile di applicazione analogica e/o estensiva, non si applica indiscriminatamente a tutte le cessioni ma riguarda solo i crediti vantati verso le amministrazioni dello Stato (in questo senso, tra le tante, Cass. 20 gennaio 2021 n. 996;
Cass. 15 ottobre 2020 n. 22315; Cass. 13 dicembre 2019 n. 32788; Cass. 21 dicembre 2017 n. 30658; Cass. 12 febbraio 2015 n. 2760; nella giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Napoli, 13 febbraio 2023 n.
1565; Trib. Verbania, 24 gennaio 2023 n. 21; Trib. Palermo, sez. 3, 21 novembre 2023 n. 5222; trib.
Como, sez. 2, 12 settembre 2023 n. 972, trib. Benevento, sez. 2, 8 novembre 2022).
Così testualmente Cass 996/21 in motivazione (si trattava di amministrazione regionale): La costante giurisprudenza di questa Corte ritiene che il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 69, comma 3, che richiede la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e la notificazione alla P.A. della cessione del credito, riguardi la sola Amministrazione statale e sia insuscettibile di trovare applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse (si vedano in questo senso Cass. 32788/2019, Cass. 30658/2017, Cass. 21747/2016, Cass. 20739/2015, Cass.
2760/2015 e Cass. 23273/2014). Quest'ultima, Cass 23273/2014, riguarda un ente locale e si afferma il principio, enunciato da questa Corte e che si deve qui ribadire, secondo cui alla cessione dei crediti da corrispettivo di appalto vantati nei confronti degli enti locali, effettuata prima dell'entrata in vigore del
D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 - che all'art. 115 (abrogato dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dal
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) prevedeva espressamente la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e la notifica alle "amministrazioni pubbliche" debitrici (con previsione, tra l'altro, di efficacia e opponibilità della cessione in mancanza di tempestivo rifiuto da parte dell'amministrazione) - non si applica il R.D. n. 2440 del 1923, art. 69, comma 3, che pure richiede la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, in quanto tale norma riguarda la sola amministrazione statale, stante il mancato esplicito richiamo nell'ordinamento degli enti locali, e non può essere applicata in via analogica, in ragione del carattere eccezionale rispetto al regime generale della cessione dei crediti di cui agli artt. 1260 e segg. c.c. (v. Cass. n. 17496/2008, n. 6038/2010).
Questa conclusione trova indiretta conferma nell'aggiunta, nel citato art. 69, di un comma 5 decies con il quale il legislatore (v. L. 11 novembre 2005, n. 231, di conversione del D.L. 9 settembre 2005, n.
182) ha precisato che tra le amministrazioni dello Stato (alle quali soltanto, implicitamente ma chiaramente, si riferisce la norma) sono comprese le Agenzie da esso istituite anche quando dotate di personalità giuridica (ivi comprese le Agenzie del demanio e per le erogazioni in agricoltura).
Neppure, infine, può parlarsi di abuso del processo, che è astrattamente ravvisabile nell'ipotesi di frazionamento processuale di un unico diritto di credito, nonché in ipotesi di frazionamento processuale di una pluralità di diritti di credito derivanti da un rapporto giuridico unitario, e nella fattispecie in esame non ricorre nessuno di questi casi, per non avere il convenuto fornito elementi in tal CP_1 senso.
pagina 9 di 11 In conclusione, la domanda di condanna di parte convenuta al pagamento, in favore di Parte_1
dei crediti originariamente vantati da EN deve essere accolta nella misura,
[...] CP_2 ridotta rispetto a quella inizialmente azionata, pari ad € 99.597,01 (escluso il credito preteso per crediti
EL LI S.p.A.).
Parte convenuta deve essere altresì condannata al pagamento degli interessi moratori che, ai sensi dell'art.4 D.Lgs. n.231/2002 “…decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento” (emergendo con tutta evidenza il ritardato pagamento), nonché al pagamento degli interessi anatocistici sugli interessi moratori dovuti almeno per sei mesi, con decorrenza dalla domanda giudiziale, stante il principio secondo cui gli interessi sugli interessi (anatocistici) sono dovuti ove siano contemporaneamente dovuti anche gli interessi principali, il credito sia esigibile, il debitore sia in mora e sia stata, altresì, proposta la domanda giudiziale, avente non solo il ruolo di condizione, alternativa alla convenzione tra le parti, dell'anatocismo, ma anche il ruolo di termine iniziale per la produzione di interessi secondari (v. Cass. civ., Sez. I, n. 1164/17; n. 12512/15; n. 12043/04); condizioni, tutte, ricorrenti nel caso di specie.
Ne consegue che il deve essere condannato a corrispondere, in Controparte_1 favore della società attrice, gli interessi moratori che devono calcolarsi, ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. n.231/2002, a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento delle singole fatture e sino alla data della decisione, oltre a quelli successivi maturati e maturandi sino al pagamento, da maggiorarsi degli interessi anatocistici sugli interessi di mora scaduti da sei mesi, ai sensi dell'art.1283 c.c., determinati nella misura prevista dall'art. 5 del D.Lgs. n.231/2002.
Quanto, infine, alla domanda di condanna al pagamento degli importi a titolo di interessi di mora, maturati a causa del tardivo pagamento da parte della convenuta di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale, si ritiene sia infondata e, dunque, va rigettata. Invero, rispetto a tale domanda, risultano agli atti solo un “elenco note di debito” e “note di debito” che, tuttavia, non possono assurgere a prova del preteso credito poiché manca la prova della cessione delle relative fatture tardivamente pagate.
Le spese di lite, dato il suo esito, per metà vanno compensate e per metà poste a carico del CP_1 convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione:
CONDANNA il al pagamento, in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di € 99.597,01 a titolo di sorte capitale riguardante i crediti originariamente vantati da
[...]
, oltre al pagamento degli interessi moratori ai sensi dell'art.5 D. Lgs. n.231/2002 ed al CP_3 pagamento degli interessi anatocistici sugli interessi scaduti da oltre sei mesi anteriori alla proposizione domanda giudiziale, con decorrenza dalla notifica della citazione e al tasso legale ex art. 1284 co. 4
c.c.;
RIGETTA nel resto le domande di Parte_1
CONDANNA il Comune di a rimborsare a metà delle spese Controparte_1 Parte_1 di lite, che si liquidano nell'intero in complessivi € 13.200,00 (compresi gli esborsi), oltre IVA, CPA e pagina 10 di 11 spese generali al 15%; le compensa nella restante parte.
Ragusa, 28/03/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 32/2022 promossa da:
C.F. e P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio degli avv.ti GIUSEPPE CARDONE, GIOVANNI GOMEZ PALOMA, MICHELE DEL
BENE e PAOLO BONALUME;
ATTRICE contro
(C.F. ), in persona del sindaco pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, con il patrocinio dell'avv. SALVATORE MEZZASALMA
CONVENUTO
OGGETTO
Cessione dei crediti di fornitura di beni essenziali
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“…IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente dei seguenti crediti e, per l'effetto, Parte_1 condannare l'Ente al relativo pagamento in favore di I. € 383.956,50 per sorte Parte_1 capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 2; II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale: − “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 2 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
− si precisa che alla data del 20 dicembre 2021 gli interessi moratori ammontano ad € 23.815,74; III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: − nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, − con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
IV. €
pagina 1 di 11 5.953,95 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, indicati nelle presenti conclusioni sub II – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta indicata nelle presenti conclusioni sub I;
V. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note
Debito, interessi di mora che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. : − nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, − con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
• IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, Parte_1 condannare l'Ente al pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse Parte_1 ritenuta dovuta a per: − sorte capitale, − interessi moratori maturati e maturandi Parte_1 sulla sorte capitale: “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs.
n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale, − interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
− importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
− interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
• IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto di Parte_1 ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, condannare l'Ente al pagamento in
[...] favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per Parte_1 Parte_1 capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; • IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”.
Per parte convenuta:
“–accogliere le difese, eccezioni ed istanze tutte dell'ente convenuto per come dedotte negli atti di causa;
e per l'effetto, –rigettare la complessiva domanda giudiziaria proposta da in Parte_1 quanto sia sull'an che sul quantum debeatur del tutto inammissibile ed infondata in fatto e in diritto;
quel minor importo se ed in quanto sarà provato dalla predetta attrice con decurtazione comunque della somma di € 206.151,240 s.e. & o. già versata e di quella ulteriore versanda in corso di causa dall'ente a EN e EL LI S.p.A. e senza debito di interessi ed accessori;
– CP_2 emanare ogni conseguente statuizione e pronuncia a favore e tutela delle ragioni dell'amm.ne com.le convenuta. Vittoria di spese e compensi di giudizio e salvo ogni altro diritto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 27.12.2021 la società quale Parte_1 cessionaria dei crediti vantati da e EL LI S.p.A. - per fatture emesse nel Controparte_3 periodo 13.7.2020/11.10.2021 (v. all.2) - evocava in giudizio dinnanzi all'intestato Tribunale il al fine di sentirlo condannare al pagamento in suo favore di: “i. € Controparte_1
383.956,50 per sorte capitale, portati dalle fatture emesse dalle società e EL Controparte_3 LI S.p.A. e riepilogate nell'elenco che si produce sub doc. 2….(vds. conclusioni sopra riportate).
pagina 2 di 11 L'attrice esponeva di essere divenuta titolare del credito domandato in virtù di contratti di cessione dei crediti redatti in forma di scrittura privata autenticata (v. all.6), deducendo altresì che tali cessioni comprendevano anche i relativi interessi maturati e maturandi.
Si costituiva in giudizio, con apposita comparsa di costituzione e risposta del 2.4.2022, il
[...]
il quale eccepiva, in primo luogo, il difetto di legittimazione attiva della società Controparte_1 siccome prive di efficacia, nei confronti del debitore, le cessioni di credito azionate, Parte_1 in quanto non notificate nelle forme degli atti giudiziari né accettate;
anzi, la cessione di credito sottoscritta tra EN e registrata il 30.6.2021, è stata espressamente rifiutata con Pt_1
Deliberazione della Giunta Municipale n.208/2021, comunicata sia alla società cedente sia alla società cessionaria;
deduceva inoltre essere assolutamente generica, nell'oggetto, la cessione sottoscritta in data 30.7.2021 tra EL LI e l'odierna attrice. Il eccepiva, ancora, la mancata produzione del contratto di fornitura, Controparte_1 nonché la mancanza dell'impegno contabile ai sensi dell'art.191, comma 1, l'infondatezza della Pt_2 domanda di parte attrice a titolo di interessi ed a titolo di ingiustificato arricchimento ex art.2041 c.c., per difetto dei relativi presupposti;
il divieto di frazionamento dei crediti;
al riguardo precisava di avere ricevuto in data 27.12.2021 la notifica dell'atto di citazione introduttiva del giudizio in oggetto e, in data 10.2.2022, la notifica di un ulteriore atto di citazione, iscritto a ruolo al n.643/2022 R.G., sempre sulla base della medesima cessione di credito sottoscritta tra l'attrice e EL LI S.p.A. in data
30.7.2021 e registrata il dì 2.8.2021 al n.70842. L'Ente convenuto deduceva, in ogni caso, l'infondatezza della domanda attorea per l'intervenuto pagamento, direttamente ad entrambe le società cedenti, di gran parte delle fatture domandate, chiedendo, pertanto, in via subordinata, che fosse ritenuto dovuto un minor credito in favore della società attrice, in ragione della decurtazione delle somme corrisposte;
produceva relativi mandati di pagamento, per un importo complessivo pari ad € 206.151,240 (doc. n.8). In seno alla propria prima memoria ex art.183, comma 6, c.p.c., depositata in data 12.1.2023, la società attrice riduceva l'importo domandato ab initio, chiedendo la condanna dell'Ente convenuto alla minore somma, quale sorte capitale, pari ad € 125.717,25, oltre agli ulteriori interessi moratori ed anatocistici;
contestava, inoltre, le eccezioni del segnatamente deducendo, Controparte_1 quanto all'eccepita mancanza del contratto intercorso con EN, che in realtà l'attività di somministrazione era stata resa da in regime di Salvaguardia per la Regione Sicilia Controparte_3 sicché non era da ritenersi necessaria la sottoscrizione di un contratto scritto. contestava altresì il lamentato difetto di legittimazione attiva, esponendo di avere Parte_1 regolarmente notificato al Comune gli atti di cessione e che non era necessario il rifiuto o l'omessa adesione alla cessione da parte dell'Amministrazione interessata, non avendo, tra l'altro, quest'ultima, fornito la prova circa l'esecuzione ancora in corso (al momento della notifica della cessione) dei contratti originari. Quanto, invece, all'eccepita violazione del divieto di frazionamento del credito, Parte_1 deduceva che l'odierno giudizio era stato instaurato in data antecedente a quello iscritto al n. 643/2022 R.G. e che, pertanto, il Comune convenuto avrebbe dovuto sollevare tale eccezione in seno a quest'ultimo procedimento, poiché successivo;
in ogni caso, contestava la fondatezza dell'eccezione sollevata attenendo i due giudizi a diverse tipologie di crediti nonché a diversi soggetti cedenti. In seno alle proprie note scritte ex art.127-ter c.p.c., depositate in data 31.10.2024, per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 6.11.2024, la società attrice deduceva che residuava ancora dovuta una sorte capitale pari ad € 116.447,42, oltre interessi di mora ed anatocistici.
Prima di esaminare le singole cessioni e l'esistenza dei crediti fatti valere da parte attrice, devono essere disattese le eccezioni sollevate da parte convenuta sul perfezionamento e l'opponibilità delle cessioni.
pagina 3 di 11 Sia le cessioni da a sia quelle da EL LI S.p.A. a Controparte_4 Parte_1 [...] sono state debitamente notificate a mezzo pec sicché alcun profilo di illegittimità si Parte_1 rinviene nella forma di comunicazione delle medesime. Anche se, infatti, la legge utilizza il termine
“notifica” della cessione, è sufficiente che il cedente o il cessionario portino in qualsiasi modo a conoscenza del debitore ceduto la notizia dell'avvenuta cessione, anche attraverso un atto a forma libera, una lettera raccomandata, un atto di citazione da parte del cessionario, un ricorso per decreto ingiuntivo (cfr. Cass. n.1684/2012; Cass., n. 20143/2005; Cass. n.14610/2004)
Tanto premesso, la domanda della società parzialmente fondata e, dunque, merita Parte_1 di essere accolta nei limiti di seguito specificati.
Com'è noto, nelle azioni contrattuali di adempimento, risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.) incombe sull'attore soltanto l'onere di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto d'inadempimento, gravando poi sul debitore di allegare e dimostrare l'esistenza di fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (così per tutte, Cass. n.15659/2011, secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”; conf. Cass. n.3373.2010; Cass. n.9351.2007; Cass. Sezioni Unite n.13533.2001).
Per i crediti in origine vantati da EL LI/Tim S.p.A., fondata – e dunque assorbente - risulta l'eccezione sollevata da parte convenuta circa la mancanza del titolo negoziale e della prova del credito azionato. Ed invero, ai sensi degli artt.16 e 17 del R.D. n.2440/1923, per i contratti stipulati dalla Pubblica
Amministrazione è prescritta la forma scritta ad substantiam, quale strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa nell'interesse del cittadino e della collettività, agevolando l'espletamento della funzione di controllo, con conseguente espressione dei principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione ex art.97 Cost. (cfr. Cass. n.9219/2014). Dunque, “in tema di contratti con la Pubblica Amministrazione, (…), la relativa stipulazione deve avere luogo, a pena di nullità, in forma scritta, ai fini della quale è necessaria la redazione un apposito documento, recante la sottoscrizione della controparte e della persona fisica titolare dell'organo cui spetta il potere di rappresentare l'ente pubblico nei confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto, con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere e al compenso da corrispondere”; “tale regime formale, funzionale all'attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione, in quanto volto ad agevolare l'esercizio dei controlli e rispondente all'esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro l'assunzione d'impegni finanziari privi di adeguata copertura e non sorretti da una preventiva valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere trova applicazione ai fini non solo dell'instaurazione del rapporto, ma anche di eventuali successive modificazioni” (v. Cass., n.5996/2022).
Tanto detto, non può dirsi assolto l'onere probatorio a carico della società attrice circa la stipulazione di un valido ed efficace contratto di somministrazione tra EL LI e l'Amministrazione convenuta;
dall'esame della produzione documentale emerge, in primo luogo, la genericità dell'atto di cessione registrato il 2.8.2021 (avente ad oggetto l'originario credito vantato da EL Controparte_5 nei confronti del Comune di ), difettando di qualsivoglia indicazione degli
[...] Controparte_1
pagina 4 di 11 estremi identificativi del contratto originario tra Ente e fornitore (numero e data del contratto) nello spazio appositamente dedicato alla voce descrizione dei crediti. Inoltre, , con riguardo ai Pt_1 crediti originariamente vantati da EL LI/Tim S.p.A., si è limitata a produrre in giudizio un
“elenco sorte capitale” unilateralmente predisposto, contratti di noleggio e manutenzione di apparecchiature del 2013 – peraltro aventi durata di sei anni (dunque fino al 2019) - nonché preventivi di spesa ed “ordine diretto di acquisto” (doc.12 allegato alla memoria ex art.183, 1° termine, c.p.c.) che non possono ritenersi sufficienti ai fini della prova della stipulazione di un contratto inter partes, perché non sottoscritti dalle parti.
Tale carenza, peraltro, non può essere superata attraverso il ricorso a presunzioni – posto che “...per i negozi giuridici per i quali la legge prescrive la forma scritta ad substantiam, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti, che abbiano concordemente ammesso l'esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito…” (Cass., n. 1452/2019) – né l'avvenuto pagamento delle fatture (comunque avvenuto, sempre per quanto attiene al credito vantato originariamente EL LI/Tim, prima della notifica dell'atto di citazione de quo) può ritenersi dimostrativa dell'avvenuta sottoscrizione dei contratti relativi ai crediti dedotti in giudizio poiché non possono rappresentare la forma scritta dell'accordo e non sono suscettibili di rappresentare un comportamento processuale implicitamente ammissivo del diritto sorto dall'atto negoziale non esibito (Cass., n.1614/2009).
Da quanto detto, ne deriva che la domanda di condanna del al Controparte_1 pagamento dell'importo domandato a titolo di credito originariamente vantato da EL LI S.p.A. va rigettata.
Parimenti, deve respingersi la domanda attorea di arricchimento senza giusta causa avanzata in via subordinata.
Ed invero, l'azione di arricchimento, in quanto azione avente carattere sussidiario, non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare dal pregiudizio subito. Pertanto, l'esercizio di tale azione è subordinato all'impossibilità di avvalersi di altra azione specifica prevista dalla legge per il raggiungimento della medesima finalità.
Nel caso in esame, la società aveva a disposizione l'azione contrattuale, che ha Parte_1 effettivamente esercitato in via principale, sicché l'azione generale di arricchimento le è preclusa, e ciò anche se l'azione contrattuale è stata respinta, atteso che il requisito della sussidiarietà deve valutarsi non in concreto bensì in astratto, non essendo l'azione di arricchimento esperibile in via alternativa e subordinata a quella contrattuale per eluderne gli esiti sfavorevoli (Cass., n. 5222/2023).
Ad abundantiam si rileva, in ogni caso, che parte attrice non ha allegato né provato la sussistenza dei presupposti dell'azione ex art.2041 c.c.
Quanto, invece, alla domanda di condanna del convenuto al pagamento dei crediti CP_1 originariamente vantati da può dirsi assolto l'onere probatorio a carico della Controparte_3 società attrice circa l'allegato inadempimento del - consistente Controparte_1 appunto nel mancato pagamento della fornitura di gas ed energia elettrica - non incombendo sulla stessa anche l'onere di dimostrare un contratto scritto per le attività di somministrazione erogate in regime di Salvaguardia, siccome aventi queste fonte legale e non convenzionale (così ha tempestivamente dedotto la società attrice in seno alla prima memoria ex art.183, comma 1 c.p.c.); per contro, parte convenuta non ha dimostrato né dedotto di intrattenere un rapporto contrattuale per la pagina 5 di 11 fornitura di energia elettrica nel mercato libero nel periodo oggetto delle fatture azionate né, ancora, ha fornito adeguata prova circa l'integrale adempimento della prestazione domandata.
Se l'erogazione dell'energia elettrica o del gas avviene in “regime di salvaguardia”, il rapporto di fornitura trae fondamento direttamente dal D.L. 18 giugno 2007 n. 73 (“Misure urgenti per il rispetto di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione di mercati dell'energia”), convertito in l. 3 agosto 2007 n. 125, con cui il legislatore ha inteso garantire la somministrazione di energia a quei clienti (per lo più clienti privati non domestici o pubbliche amministrazioni) che, per qualsivoglia ragione (soprattutto pregresse morosità, cessazione improvvisa dell'attività del fornitore), fossero privi di fornitore ovvero non avessero ancora esercitato il diritto di sceglierne uno sul mercato libero e non possano restare senza energia elettrica. Il rapporto di somministrazione di energia che si instaura tra fornitore individuato per un determinato territorio dall'Acquirente Unico ed il cliente finale del servizio di salvaguardia non ha, quindi, fonte convenzionale, bensì legale, derivando dalle previsioni di legge, e non necessita quindi della sottoscrizione di un contratto;
le relative condizioni economiche sono stabilite in base alle disposizioni dell'ARERA e secondo le modalità di calcolo fissate con decreto del
Ministro dello Sviluppo Economico.
Ora è stato rilevato che “il rapporto di somministrazione di energia elettrica instaurato tra il fornitore ed il cliente finale, per effetto dell'aggiudicazione del servizio nel c.d. regime di salvaguardia, non ha una fonte convenzionale, ma legale, trovando fondamento nelle previsioni del D.L. 18 giugno 2007 n.
73 e sulla base di condizioni economiche e prezzi stabiliti dalle aziende esercenti il servizio di salvaguardia con le modalità di calcolo statuite dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, per tutti gli enti pubblici e le imprese che non abbiano scelto il proprio fornitore sul mercato libero.
Tale rapporto, alla stregua della normativa richiamata, può essere interrotto in qualsiasi momento.
Trattasi quindi di fonte legale del rapporto, per cui sussiste il presupposto per l'attivazione della ” (Tribunale di Bologna, sent. n. 2976/2022 del 30.11.2022; Tribunale di Bologna, Parte_3 sent. n. 707/2022 del 21.3.2022; Tribunale di Catanzaro, n. 1553/22). Ed ancora, “…quando un Ente esercente un'attività di pubblico servizio rimane privo di un contratto di somministrazione del gas, pur continuando a prelevarlo dalla rete, non potendo l'utenza essere disalimentata (per evidenti ragioni di interesse pubblico), la fornitura di gas viene mantenuta in essere attraverso il servizio di ultima istanza che viene assegnato a uno specifico “fornitore di ultima istanza” (FUI), selezionato dall'Acquirente Unico attraverso una gara…Non vi è quindi alcun contratto che regola questa fornitura, ma essa è attivata automaticamente proprio per effetto della normativa citata e proprio nei casi in cui il contratto di fornitura per qualche ragione è venuto meno” (Tribunale di Alessandria, n.607/2023).
Tanto esposto, va rilevato che la società attrice ha adempiuto all'onere probatorio sulla stessa incombente, offrendo in produzione, unitamente alla prima memoria depositata ai sensi dell'art.183, VI comma, c.p.c., le “CONDIZIONI CONTRATTUALI DI FORNITURA- Servizio di Salvaguardia”-
Periodo di applicazione 1 gennaio 2019/31 dicembre 2020”; le “CONDIZIONI CONTRATTUALI DI
FORNITURA- Servizio di Salvaguardia”- Periodo di applicazione 1 gennaio 2021/31 dicembre 2022” nonché le relative fatture per il periodo di interesse, ove appare la dicitura “Salvaguardia Sicilia” alla voce “Denominazione contratto”.
A ciò si aggiunga che ha altresì prodotto n.2 atti di cessione dei crediti (uno Parte_1 sottoscritto in data 24.6.2021 ed avente ad oggetto il credito portato dalle fatture emesse nel periodo
3.8.2020/5.7.2021; l'altro, sottoscritto in data 22.9.2021 e relativo al credito portato dalle fatture emesse nel periodo 29.7.2021/4.10.2021) riferiti alle fatture azionate, oltre che le ricevute di notifica dei suddetti atti di cessione, eseguita a mezzo pec il 5.7.2021 ed il 5.10.2021, mediante la quale
[...]
a dato notizia al convenuto dell'intervenuta cessione del credito in parola. Parte_1
pagina 6 di 11 Di contro, non ha il dato prova di avere pagato tutte le somme domandate e non ha contestato CP_1
l'esecuzione delle relative prestazioni. In ordine al quantum, si rammenti che la rilevazione dei consumi mediante contatori è assistita da una presunzione semplice di veridicità, sicché, non avendo il fruitore dato prova, né tantomeno contestato, il malfunzionamento degli stessi nonché l'eventuale non corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta, le fatture poste a fondamento della domanda sono da ritenersi fondanti il credito vantato.
La Suprema Corte ha ripetutamente affermato che la fattura emessa da somministrante non costituisce prova dell'esistenza del credito, e tuttavia tale affermazione si deve coordinare, nel caso di contratti di somministrazione di utenze in cui i consumi sono contabilizzati mediante un contatore, con il valore di attendibilità riconosciuto dall'ordinamento al sistema di lettura a contatore “ (Cass. sez. 3, sent. 22 novembre 2016 n. 23699). In particolare - si è sostenuto - deve muoversi dalla premessa che il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, sicché di fronte alla pretesa creditoria avanzata dal somministrante è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ. (vds. in motivazione, Cass. sez. 3, ord. 21 maggio 2019 n. 13605; Cass. sez. 6-3, ord. 9 gennaio 2020 n. 297).
Nondimeno, l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta, con la conseguenza che la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità (così da ultimo, Cass. sez. 3, ord. 18 ottobre
2023 n. 28984 che richiama oltre i precedenti sopra citati, anche Cass.. sez. 3, sent. 23699/2016, cit.; Cass. sez. 3, ord. 19 luglio 2018 n. 19154).
Si tratta di un criterio di ripartizione dell'onere probatorio fedele al principio c.d. di vicinanza della prova, che onera l'utente - debitore di denunciare l'inesattezza, l'abnormità o straordinarietà dei consumi e che tale eccessività è dovuta a fattori esterni al suo controllo (come il malfunzionamento del misuratore dell'energia consumata) e, dinanzi a tale puntuale allegazione, addossa al fornitore l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi era invece regolarmente funzionante. Allegazioni del tutto generiche, puramente stilistiche, del tutto avulse dalla disamina dei dati riportati nelle fatture prodotte (disamina che, occorrendo, avrebbe potuto anche essere compiuta a campione, tanto essendo sufficiente per contrastarne in maniera plausibile la veridicità) non sono evidentemente idonee a riversare sulla creditrice la prova dell'effettiva corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e quello trascritto nella fattura ovvero, a fortiori, della corretta contabilizzazione dei corrispettivi pretesi.
Né, del resto, possono accogliersi le doglianze di parte convenuta circa la mancata produzione in giudizio degli impegni di spesa ed il difetto di legittimazione attiva della cessionaria per non avere l'ente pubblico espresso formale adesione ed anzi per avere espressamente opposto rifiuto alla cessione sottoscritta in data 22.9.2021. Ciò in quanto gli artt.183, 191 e 192 t.u.e.l. (sui quali dette eccezioni fanno leva) non possono conciliarsi con la natura legale dell'obbligazione dedotta in giudizio. Come detto, infatti, il servizio di salvaguardia è stato istituito allo scopo di garantire la continuità della fornitura dell'energia elettrica ai clienti che, dopo la liberalizzazione del mercato dell'energia, non hanno scelto un fornitore nel mercato libero e che, per qualsiasi motivo, sono rimasti senza fornitore. Inoltre, l'impegno di spesa ex art.183 t.u.e.l. è conseguente alla determinazione dirigenziale a contrarre di cui all'art.192 c.c.; tuttavia, essendo, l'Ente locale un cliente non disalimentabile, poiché svolge pagina 7 di 11 servizi di pubblica utilità, e mancando, dunque, nella fattispecie alcun contratto, non occorre alcuna determinazione né il relativo impegno di spesa.
Sotto altri profili si osserva che l'art. 191 d.lgs 267 del 2000 dispone che “Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5. Il responsabile del servizio, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa, comunica al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria contestualmente all'ordinazione della prestazione, con
l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.
2. Per le spese previste dai regolamenti economali l'ordinazione fatta a terzi contiene il riferimento agli stessi regolamenti, all'intervento o capitolo di bilancio ed all'impegno.
3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile,
l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, a pena di decadenza entro trenta giorni e comunque entro il
31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente alla regolarizzazione.
L'impegno di spesa costituisce, a mente dell'art. 183 TUEL, la prima fase del procedimento di spesa, con cui, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'art. 151.
Per le obbligazioni derivanti da “contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative”, il cui importo non sia definito contrattualmente - com'è spesso per le utenze di luce e gas - l'art. 183 co. 2 lett. C) prevede, però, che la spesa possa essere semplicemente “prenotata” al momento dell'approvazione del bilancio per un importo pari al consumo dell'ultimo esercizio per il quale l'informazione è disponibile. L'impegno di spesa è in tal caso necessariamente presunto e determinato dall'amministrazione secondo una regola di corretta gestione contabile e buona amministrazione.
Appare allora che nessun impegno di spesa potesse pretendere il creditore originario al momento in cui assunse ex lege il servizio di salvaguardia anche nei confronti del convenuto. CP_1
Non può ritenersi necessaria l'adesione dell'Ente convenuto alla cessione dei crediti, giacché i crediti ceduti attengono a rapporti già esauriti, peraltro forniti in regime di salvaguardia, regime che in quanto tale elimina in radice il rischio di un'interruzione del servizio di fornitura di beni essenziali in favore dell'ente pubblico.
La cessione dei crediti verso lo Stato, derivanti da contratti di somministrazione, fornitura o appalto, può avvenire, quando detti contratti sono "in corso", solo previa adesione dell'amministrazione (art. 70
R.D. n. 2440 del 1923 che richiama gli artt. 9 all. E e 351 e 355 all. F legge n. 2248 del 1865), in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti senza il consenso del debitore (art. 1260 cod. civ.), allo scopo di garantire la regolare esecuzione dei contratti, evitando che, durante la medesima, possano venir meno i mezzi finanziari al soggetto obbligato verso lo Stato. Ne deriva che l'inefficacia, verso l'amministrazione, di detta cessione può essere pronunziata dal giudice quando accerti, non solo che la notifica della cessione non seguita dall'adesione della p.a. sia avvenuta durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, ma anche che questo sia ancora "in corso" all'epoca della decisione, in quanto l'esaurimento dell'esecuzione del contratto determina l'insussistenza della causa d'inefficacia della cessione (Cass. 9789/1994; 8222/96). Per i crediti dello Stato e degli enti pubblici territoriali (in pagina 8 di 11 fattispecie relativa ad appalto di opere pubbliche sottratto, "ratione temporis", alla disciplina introdotta dalla legge n. 109 del 1994) il principio della generale cedibilità anche senza il consenso del creditore, sancito dall'art. 1260 cod.civ., è derogato dall'art. 9 legge n. 2248 all. E del 1865, che in tali casi richiede la previa adesione dell'amministrazione interessata;
tale deroga, tuttavia, essendo intesa ad evitare che, durante l'esecuzione del contratto, possano venire a mancare i mezzi finanziari al soggetto obbligato alla prestazione in favore della pubblica amministrazione, sussiste solo fino a quando il contatto è in "corso" e cessa alla conclusione del rapporto contrattuale, con la conseguenza che restano opponibili alla pubblica amministrazione le cessioni di crediti verso questa vantati e realizzati senza la sua preventiva adesione, purché intervenuta dopo la conclusione del rapporto contrattuale (Cass.
13261/2000; 268/2006).
Più in radice, va osservato che la disciplina speciale prevista per la cessione dei crediti nei confronti dell'Amministrazione statale (artt. 69 e 70 del R.D. n. 2440/1923, art. 9 della legge 2248/1965), in quanto derogatoria rispetto alla disciplina codicistica e come tale insuscettibile di applicazione analogica e/o estensiva, non si applica indiscriminatamente a tutte le cessioni ma riguarda solo i crediti vantati verso le amministrazioni dello Stato (in questo senso, tra le tante, Cass. 20 gennaio 2021 n. 996;
Cass. 15 ottobre 2020 n. 22315; Cass. 13 dicembre 2019 n. 32788; Cass. 21 dicembre 2017 n. 30658; Cass. 12 febbraio 2015 n. 2760; nella giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Napoli, 13 febbraio 2023 n.
1565; Trib. Verbania, 24 gennaio 2023 n. 21; Trib. Palermo, sez. 3, 21 novembre 2023 n. 5222; trib.
Como, sez. 2, 12 settembre 2023 n. 972, trib. Benevento, sez. 2, 8 novembre 2022).
Così testualmente Cass 996/21 in motivazione (si trattava di amministrazione regionale): La costante giurisprudenza di questa Corte ritiene che il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 69, comma 3, che richiede la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e la notificazione alla P.A. della cessione del credito, riguardi la sola Amministrazione statale e sia insuscettibile di trovare applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse (si vedano in questo senso Cass. 32788/2019, Cass. 30658/2017, Cass. 21747/2016, Cass. 20739/2015, Cass.
2760/2015 e Cass. 23273/2014). Quest'ultima, Cass 23273/2014, riguarda un ente locale e si afferma il principio, enunciato da questa Corte e che si deve qui ribadire, secondo cui alla cessione dei crediti da corrispettivo di appalto vantati nei confronti degli enti locali, effettuata prima dell'entrata in vigore del
D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 - che all'art. 115 (abrogato dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dal
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) prevedeva espressamente la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e la notifica alle "amministrazioni pubbliche" debitrici (con previsione, tra l'altro, di efficacia e opponibilità della cessione in mancanza di tempestivo rifiuto da parte dell'amministrazione) - non si applica il R.D. n. 2440 del 1923, art. 69, comma 3, che pure richiede la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, in quanto tale norma riguarda la sola amministrazione statale, stante il mancato esplicito richiamo nell'ordinamento degli enti locali, e non può essere applicata in via analogica, in ragione del carattere eccezionale rispetto al regime generale della cessione dei crediti di cui agli artt. 1260 e segg. c.c. (v. Cass. n. 17496/2008, n. 6038/2010).
Questa conclusione trova indiretta conferma nell'aggiunta, nel citato art. 69, di un comma 5 decies con il quale il legislatore (v. L. 11 novembre 2005, n. 231, di conversione del D.L. 9 settembre 2005, n.
182) ha precisato che tra le amministrazioni dello Stato (alle quali soltanto, implicitamente ma chiaramente, si riferisce la norma) sono comprese le Agenzie da esso istituite anche quando dotate di personalità giuridica (ivi comprese le Agenzie del demanio e per le erogazioni in agricoltura).
Neppure, infine, può parlarsi di abuso del processo, che è astrattamente ravvisabile nell'ipotesi di frazionamento processuale di un unico diritto di credito, nonché in ipotesi di frazionamento processuale di una pluralità di diritti di credito derivanti da un rapporto giuridico unitario, e nella fattispecie in esame non ricorre nessuno di questi casi, per non avere il convenuto fornito elementi in tal CP_1 senso.
pagina 9 di 11 In conclusione, la domanda di condanna di parte convenuta al pagamento, in favore di Parte_1
dei crediti originariamente vantati da EN deve essere accolta nella misura,
[...] CP_2 ridotta rispetto a quella inizialmente azionata, pari ad € 99.597,01 (escluso il credito preteso per crediti
EL LI S.p.A.).
Parte convenuta deve essere altresì condannata al pagamento degli interessi moratori che, ai sensi dell'art.4 D.Lgs. n.231/2002 “…decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento” (emergendo con tutta evidenza il ritardato pagamento), nonché al pagamento degli interessi anatocistici sugli interessi moratori dovuti almeno per sei mesi, con decorrenza dalla domanda giudiziale, stante il principio secondo cui gli interessi sugli interessi (anatocistici) sono dovuti ove siano contemporaneamente dovuti anche gli interessi principali, il credito sia esigibile, il debitore sia in mora e sia stata, altresì, proposta la domanda giudiziale, avente non solo il ruolo di condizione, alternativa alla convenzione tra le parti, dell'anatocismo, ma anche il ruolo di termine iniziale per la produzione di interessi secondari (v. Cass. civ., Sez. I, n. 1164/17; n. 12512/15; n. 12043/04); condizioni, tutte, ricorrenti nel caso di specie.
Ne consegue che il deve essere condannato a corrispondere, in Controparte_1 favore della società attrice, gli interessi moratori che devono calcolarsi, ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. n.231/2002, a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento delle singole fatture e sino alla data della decisione, oltre a quelli successivi maturati e maturandi sino al pagamento, da maggiorarsi degli interessi anatocistici sugli interessi di mora scaduti da sei mesi, ai sensi dell'art.1283 c.c., determinati nella misura prevista dall'art. 5 del D.Lgs. n.231/2002.
Quanto, infine, alla domanda di condanna al pagamento degli importi a titolo di interessi di mora, maturati a causa del tardivo pagamento da parte della convenuta di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale, si ritiene sia infondata e, dunque, va rigettata. Invero, rispetto a tale domanda, risultano agli atti solo un “elenco note di debito” e “note di debito” che, tuttavia, non possono assurgere a prova del preteso credito poiché manca la prova della cessione delle relative fatture tardivamente pagate.
Le spese di lite, dato il suo esito, per metà vanno compensate e per metà poste a carico del CP_1 convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione:
CONDANNA il al pagamento, in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di € 99.597,01 a titolo di sorte capitale riguardante i crediti originariamente vantati da
[...]
, oltre al pagamento degli interessi moratori ai sensi dell'art.5 D. Lgs. n.231/2002 ed al CP_3 pagamento degli interessi anatocistici sugli interessi scaduti da oltre sei mesi anteriori alla proposizione domanda giudiziale, con decorrenza dalla notifica della citazione e al tasso legale ex art. 1284 co. 4
c.c.;
RIGETTA nel resto le domande di Parte_1
CONDANNA il Comune di a rimborsare a metà delle spese Controparte_1 Parte_1 di lite, che si liquidano nell'intero in complessivi € 13.200,00 (compresi gli esborsi), oltre IVA, CPA e pagina 10 di 11 spese generali al 15%; le compensa nella restante parte.
Ragusa, 28/03/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 11 di 11