Ordinanza collegiale 22 novembre 2024
Ordinanza cautelare 20 febbraio 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 03/12/2025, n. 21798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21798 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21798/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11236/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11236 del 2024, proposto da
Pronto Strade s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Ugo Luca Savio De Luca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Anac – Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
Comune di Mugnano di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Amoruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l''annullamento, previa concessione di idonea tutela cautelare,
- del provvedimento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione Ufficio sanzioni SOA e operatori economici qualificati e annotazioni, reso nell’ambito del procedimento di cui al Fasc. Anac n. 239/2024/sd, trasmesso a mezzo p.e.c. in data 4 ottobre 2024, con il quale è stata disposta l’annotazione nel Casellario informatico della Società Pronto Strade;
- della nota acquisita al protocollo ANAC n. 97836 del 3 novembre 2023, con la quale il Comune di Mugnano di Napoli - Comando Polizia Municipale- ha segnalato di aver disposto l’annullamento in autotutela della procedura di gara per l’affidamento avente ad oggetto “ servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali a seguito del verificarsi di incidenti stradali per anni due – CIG ZA0386A3E1 ” per dichiarazioni inesatte e non conformi di tutte le imprese partecipanti;
- della nota prot. Anac n. 29100 del 29 febbraio 2024 recante la comunicazione di avvio del procedimento di inserimento dell’annotazione nel Casellario informatico;
- ove occorrer possa, nei limiti di interesse, del rigetto opposto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione alle deduzioni difensive segnalate dalla Società Pronto Strade con nota Anac prot. 41200 del 29 marzo 2024;
- della nota acquisita al protocollo Anac n. 41604 del 2 aprile 2024, con cui il Comune di Mugnano di Napoli – Comando Polizia municipale ha trasmesso controdeduzioni;
- di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e consequenziale riferito al procedimento di cui al Fasc. Anac n. 239/2024/sd, ancorché, allo stato, non conosciuto;
nonché per l’accertamento e la condanna
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e del Comune di Mugnano di Napoli al pagamento di tutti i danni subiti e subendi dalla ricorrente che saranno quantificati in corso di causa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Anac – Autorità Nazionale Anticorruzione e del Comune di Mugnano di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il dott. IN EP LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che con nota depositata in atti il 19 novembre 2025 l’Autorità resistente ha comunicato di aver « definitivamente proceduto in autotutela, in data 18 novembre 2025, alla cancellazione dell’annotazione già oscurata nel Casellario informatico a seguito dell’accoglimento dell’istanza cautelare » e ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la cessazione della materia del contendere;
Rilevato che all’udienza pubblica del 2 dicembre 2025 parte ricorrente ha preso atto di quanto sopra e ha insistito per la condanna di controparte al pagamento delle spese processuali;
Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di dover dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.;
Ritenuto che, con riferimento alle spese processuali, sussistano adeguate ragioni per disporre la compensazione delle spese tra tutte le parti (e ciò anche alla luce della peculiarità della vicenda che ha dato origine al procedimento di annotazione oggetto del presente giudizio, già rilevata – come motivo idoneo a giustificare eccezionalmente la compensazione delle spese – con sentenze Tar Lazio, I- quater, 26 novembre 2025, n. 21282 e 3 novembre 2025, n. 19395, relative alle annotazioni disposte nei confronti di altri operatori economici partecipanti alla procedura indetta dal Comune di Mugnano di Napoli), salvo il dovere ex lege di ANAC di rimborsare alla ricorrente il contributo unificato versato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate, salvo il dovere di ANAC di rifondere alla ricorrente quanto versato a titolo di contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RA CI, Presidente
IN EP LA, Referendario, Estensore
Dario Aragno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN EP LA | RA CI |
IL SEGRETARIO