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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/11/2025, n. 4549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4549 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 532/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, avv. Cosimina D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 532/2018
Promossa da
, rapp.ta e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Piero Lascaleia e Parte_1 presso il cui studio elett.te domicilia, sito in Battipaglia (SA), alla via Moncharmont,
6,
-opponente-
Contro
Controparte_1
rapp,ta e difesa dall'avv. Luigi Amendola, in virtù di procura speciale in
[...] calce alla comparsa di costituzione, e presso il cui studio elett.te domicilia sito in
Salerno, alla via G. A. Papio, 36,
-opposta-
Nonché
e per essa la in persona del Controparte_2 Controparte_3 dott. rapp.ta e difesa dall'avv. Fabio Forino, in virtù di procura in Controparte_4 calce alla comparsa ex art. 111 c.p.c e presso il cui studio elett.te domicilia, sito in
Nocera Inferiore, alla via Roma, 58, opposta- intervenuta ex art. 111 c.p.c
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come da verbale di udienza
Svolgimento del processo
pagina 1 di 5 Con atto di citazione notificato in data 15/01/2018 la sig.ra Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3556/17 del 30/11/2017 - r.g.
n. 10552/12, emesso in data 29/11/2017 con il quale veniva ingiunta al pagamento, in favore della Controparte_5
della somma di € 87.857,85, oltre interessi e
[...] spese di procedura.
A sostegno dell'opposizione, preliminarmente, contestava la veridicità dell'estratto conto, in quanto l'efficacia probatoria è limitata solo nella fase monitoria ma non nella fase a cognizione piena eccepiva, inoltre, l'applicazione di interessi contrastanti con le norme imperative di cui all'art. 1 L. 108/96, la illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, tanto esposto conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale di Salerno, la
[...]
in Controparte_5 persona del legale rapp.te p.t. per ivi sentir, in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 33556/2017 r.g. n. 10552/17 per carenza di prova scritta e, in caso di mancato accoglimento della preliminare eccezione, in via principale e nel merito, accogliere la proposta opposizione, fondata in fatto e diritto e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare inefficace il D. I. opposto, accertare e dichiarare la nullità ex art. 1815 II comma c.c., accertare e dichiarare l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
accertare e dichiarare, per l'effetto, previa rettifica del saldo contabile, l'esatto dare avere tra le parti con vittoria di spese di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.
Con comparsa del 27/06/2018 si costituiva la
[...] denominazione assunta dalla Controparte_6
Controparte_7
a seguito della incorporazione per fusione in essa
[...] della società che, quanto alla Controparte_8 prima eccezione sollevata dall'opponente, deduceva di aver provveduto sin dal deposito del ricorso piena prova della fondatezza e determinatezza del credito producendo contratto di conto corrente unitamente al documento di sintesi sottoscritto, con indicate le condizioni economiche più significative, nonché l'intera successione delle aperture di credito regolate in conto corrente concesse all'opponente oltre che agli estratti del conto corrente con decorrenza dall'apertura pagina 2 di 5 del rapporto fino alla chiusura, quanto alla illegittimità del tasso di interesse deduceva che tutte le condizioni economiche sono state regolate per iscritto ed approvate dal correntista, sottoscrivendo il contratto di conto corrente del 3/9/13 unitamente al documento di sintesi e al documento recante condizioni più significative regolanti il rapporto. Contestava l'eccepita applicazione degli interessi ultralegali in quanto risultano per iscritto l'avvenuta pattuizione di interessi, commissioni e spese, che destituita di fondamento è anche l'eccezione della illegittima applicazione della capitalizzazione degli interessi passivi, in quanto oltre che i rapporti risultano sorti successivamente alla delibera del CICR ma anche perché la capitalizzazione trimestrale degli interessi è una pratica bancaria legittima, contestava tutte le altre censure mosse concludeva, in via preliminare per la concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto, nel merito per il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata, non provata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare l'efficacia dell'opposto decreto ingiuntivo, con condanna dell'opponente al pagamento dell'importo ingiunto, con vittoria di spese di giudizio.
Con comparsa ex art. 111 c. p. c. del 12/12/2022 si costituiva la CP_9
e per essa la mandataria premettendo che in virtù di contratti di
[...] CP_3 cessione ha acquistato, pro solute, dalle banche cedenti tutti i crediti pecuniari individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo
Contratto di Cessione e che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza;
che sono stati, altresì, trasferiti i diritti accessori ai crediti e tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che assistono e garantiscono i Crediti od altrimenti ad essi inerenti, senza bisogno di ulteriore formalità o annotazione, come previsto dall'art. 7 comma 6, della legge sulla cartolarizzazione;
che, per effetto di tale cessioni, è succeduta nella titolarità dei Crediti già di titolarità delle cedenti;
che, tra i crediti ceduti dalla
[...]
Controparte_10
a è compreso anche quello di cui al presente atto, tanto
[...] CP_9 premesso interveniva, quale cessionaria del credito, originariamente vantato dalla
Controparte_10
nel presente giudizio e, nel contempo si costituiva in sostituzione della
[...] cedente facendo propria la posizione processuale della stessa nonché tutte le domande di merito e di rito, deduzioni, eccezioni conclusioni ed istanze formulate e rassegnate dalla cedente, chiedeva, pertanto, l'estromissione della cedente pagina 3 di 5 limitatamente alla posizione di credito eccependo, in ogni caso, la carenza di legittimazione passiva della in merito ad eventuali conseguenze CP_11 risarcitorie e resitutorie derivanti da condotte che sarebbero state tenute dall'originaria titolare del credito concludeva, pertanto, riportandosi a tutte difese, domande, eccezioni e conclusioni formulate nell'interesse della parte opposta.
Non veniva svolta attività istruttoria per cui la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, successivamente per la discussione, ex art. 281 sexies c.p.c.
Alla odierna udienza, sulle conclusioni di parte intervenuta opposta, la causa è stata decisa con contestuale deposito delle motivazioni.
Motivi della decisione
In data 13/06/2025 il difensore di parte opposta depositava nel fascicolo telematico dichiarazione di accettazione alla rinuncia agli atti del giudizio per intervenuto accordo transattivo.
All'udienza del 24/06/2025 il difensore di parte opposta, riportandosi alla documentazione in atti, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere.
La dichiarazione di cessata materia del contendere è di carattere meramente processuale ed inidonea a costituire giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere in giudizio;
pertanto, la stessa acquista efficacia di giudicato sostanziale solo con riferimento alla mancanza di interesse, espressa dalle parti in causa, alla prosecuzione del giudizio (Cass. Civ. 7185/2010) senza che neppure debba valutarsi “virtualmente” la fondatezza o meno delle richieste avanzate. Nel caso in cui, poi, sia intervenuta una transazione/accordo conciliativo nel corso del giudizio di merito, dovrà senz'altro essere emessa dal Giudice la pronuncia in questione, essendo venuto meno l'interesse ad agire ed a contraddire tra le parti, cioè l'interesse a conseguire un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avuto riguardo all'azione proposta dall'attore ed alle difese svolte dal convenuto (Cass. Civ. 4714/2006).
Tanto premesso la richiesta avanzata da parte opposta ed avente ad oggetto la declatoria di cessata materia del contendere merita senz'altro accoglimento, in quanto postula la sopravvenienza, nel corso del giudizio, di atti volontari delle parti idonei ad eliminare la posizione di contrasto e ogni interesse alla prosecuzione della causa.
Come, infatti, si evince dalla dichiarazione di accettazione alla rinuncia agli atti del pagina 4 di 5 giudizio le parti hanno raggiunto un accordo transattivo per cui la Banca opposta ha definitivamente rinunciato ad ogni pretesa creditoria nei confronti di controparte, rinunciando, così, agli atti del giudizio.
A fronte della declatoria di cessata materia del contendere, deve contestualmente disporsi la revoca del decreto ingiuntivo n. 3556/17 del 30/11/2017 r.g. n. 10552/12 emesso in data 29/11/2017.
Le spese processuali vengono interamente compensate tra le parti come da intervenuto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile- definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 532/2018 r.g. tra –opponente- e Parte_1 [...]
– Controparte_1 opposta- nonché e per essa la in Controparte_2 Controparte_3 persona del dott. –interventore ex art. 111 c.p.c -, ogni altra istanza, Controparte_4 eccezione, deduzione reietta o assorbita così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Revoca il decreto ingiuntivo n. 3556/17 del 30/11/2017 emesso in data 29/11/2017,
r.g. n. 10552/12;.
3) Compensa interamente tra le parti costituite le spese processuali del giudizio.
Salerno, lì 11/11/2025
Il GOP
Avv. Cosimina D'Ambrosio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, avv. Cosimina D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 532/2018
Promossa da
, rapp.ta e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Piero Lascaleia e Parte_1 presso il cui studio elett.te domicilia, sito in Battipaglia (SA), alla via Moncharmont,
6,
-opponente-
Contro
Controparte_1
rapp,ta e difesa dall'avv. Luigi Amendola, in virtù di procura speciale in
[...] calce alla comparsa di costituzione, e presso il cui studio elett.te domicilia sito in
Salerno, alla via G. A. Papio, 36,
-opposta-
Nonché
e per essa la in persona del Controparte_2 Controparte_3 dott. rapp.ta e difesa dall'avv. Fabio Forino, in virtù di procura in Controparte_4 calce alla comparsa ex art. 111 c.p.c e presso il cui studio elett.te domicilia, sito in
Nocera Inferiore, alla via Roma, 58, opposta- intervenuta ex art. 111 c.p.c
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come da verbale di udienza
Svolgimento del processo
pagina 1 di 5 Con atto di citazione notificato in data 15/01/2018 la sig.ra Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3556/17 del 30/11/2017 - r.g.
n. 10552/12, emesso in data 29/11/2017 con il quale veniva ingiunta al pagamento, in favore della Controparte_5
della somma di € 87.857,85, oltre interessi e
[...] spese di procedura.
A sostegno dell'opposizione, preliminarmente, contestava la veridicità dell'estratto conto, in quanto l'efficacia probatoria è limitata solo nella fase monitoria ma non nella fase a cognizione piena eccepiva, inoltre, l'applicazione di interessi contrastanti con le norme imperative di cui all'art. 1 L. 108/96, la illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, tanto esposto conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale di Salerno, la
[...]
in Controparte_5 persona del legale rapp.te p.t. per ivi sentir, in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 33556/2017 r.g. n. 10552/17 per carenza di prova scritta e, in caso di mancato accoglimento della preliminare eccezione, in via principale e nel merito, accogliere la proposta opposizione, fondata in fatto e diritto e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare inefficace il D. I. opposto, accertare e dichiarare la nullità ex art. 1815 II comma c.c., accertare e dichiarare l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
accertare e dichiarare, per l'effetto, previa rettifica del saldo contabile, l'esatto dare avere tra le parti con vittoria di spese di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.
Con comparsa del 27/06/2018 si costituiva la
[...] denominazione assunta dalla Controparte_6
Controparte_7
a seguito della incorporazione per fusione in essa
[...] della società che, quanto alla Controparte_8 prima eccezione sollevata dall'opponente, deduceva di aver provveduto sin dal deposito del ricorso piena prova della fondatezza e determinatezza del credito producendo contratto di conto corrente unitamente al documento di sintesi sottoscritto, con indicate le condizioni economiche più significative, nonché l'intera successione delle aperture di credito regolate in conto corrente concesse all'opponente oltre che agli estratti del conto corrente con decorrenza dall'apertura pagina 2 di 5 del rapporto fino alla chiusura, quanto alla illegittimità del tasso di interesse deduceva che tutte le condizioni economiche sono state regolate per iscritto ed approvate dal correntista, sottoscrivendo il contratto di conto corrente del 3/9/13 unitamente al documento di sintesi e al documento recante condizioni più significative regolanti il rapporto. Contestava l'eccepita applicazione degli interessi ultralegali in quanto risultano per iscritto l'avvenuta pattuizione di interessi, commissioni e spese, che destituita di fondamento è anche l'eccezione della illegittima applicazione della capitalizzazione degli interessi passivi, in quanto oltre che i rapporti risultano sorti successivamente alla delibera del CICR ma anche perché la capitalizzazione trimestrale degli interessi è una pratica bancaria legittima, contestava tutte le altre censure mosse concludeva, in via preliminare per la concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto, nel merito per il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata, non provata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare l'efficacia dell'opposto decreto ingiuntivo, con condanna dell'opponente al pagamento dell'importo ingiunto, con vittoria di spese di giudizio.
Con comparsa ex art. 111 c. p. c. del 12/12/2022 si costituiva la CP_9
e per essa la mandataria premettendo che in virtù di contratti di
[...] CP_3 cessione ha acquistato, pro solute, dalle banche cedenti tutti i crediti pecuniari individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo
Contratto di Cessione e che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza;
che sono stati, altresì, trasferiti i diritti accessori ai crediti e tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che assistono e garantiscono i Crediti od altrimenti ad essi inerenti, senza bisogno di ulteriore formalità o annotazione, come previsto dall'art. 7 comma 6, della legge sulla cartolarizzazione;
che, per effetto di tale cessioni, è succeduta nella titolarità dei Crediti già di titolarità delle cedenti;
che, tra i crediti ceduti dalla
[...]
Controparte_10
a è compreso anche quello di cui al presente atto, tanto
[...] CP_9 premesso interveniva, quale cessionaria del credito, originariamente vantato dalla
Controparte_10
nel presente giudizio e, nel contempo si costituiva in sostituzione della
[...] cedente facendo propria la posizione processuale della stessa nonché tutte le domande di merito e di rito, deduzioni, eccezioni conclusioni ed istanze formulate e rassegnate dalla cedente, chiedeva, pertanto, l'estromissione della cedente pagina 3 di 5 limitatamente alla posizione di credito eccependo, in ogni caso, la carenza di legittimazione passiva della in merito ad eventuali conseguenze CP_11 risarcitorie e resitutorie derivanti da condotte che sarebbero state tenute dall'originaria titolare del credito concludeva, pertanto, riportandosi a tutte difese, domande, eccezioni e conclusioni formulate nell'interesse della parte opposta.
Non veniva svolta attività istruttoria per cui la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, successivamente per la discussione, ex art. 281 sexies c.p.c.
Alla odierna udienza, sulle conclusioni di parte intervenuta opposta, la causa è stata decisa con contestuale deposito delle motivazioni.
Motivi della decisione
In data 13/06/2025 il difensore di parte opposta depositava nel fascicolo telematico dichiarazione di accettazione alla rinuncia agli atti del giudizio per intervenuto accordo transattivo.
All'udienza del 24/06/2025 il difensore di parte opposta, riportandosi alla documentazione in atti, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere.
La dichiarazione di cessata materia del contendere è di carattere meramente processuale ed inidonea a costituire giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere in giudizio;
pertanto, la stessa acquista efficacia di giudicato sostanziale solo con riferimento alla mancanza di interesse, espressa dalle parti in causa, alla prosecuzione del giudizio (Cass. Civ. 7185/2010) senza che neppure debba valutarsi “virtualmente” la fondatezza o meno delle richieste avanzate. Nel caso in cui, poi, sia intervenuta una transazione/accordo conciliativo nel corso del giudizio di merito, dovrà senz'altro essere emessa dal Giudice la pronuncia in questione, essendo venuto meno l'interesse ad agire ed a contraddire tra le parti, cioè l'interesse a conseguire un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avuto riguardo all'azione proposta dall'attore ed alle difese svolte dal convenuto (Cass. Civ. 4714/2006).
Tanto premesso la richiesta avanzata da parte opposta ed avente ad oggetto la declatoria di cessata materia del contendere merita senz'altro accoglimento, in quanto postula la sopravvenienza, nel corso del giudizio, di atti volontari delle parti idonei ad eliminare la posizione di contrasto e ogni interesse alla prosecuzione della causa.
Come, infatti, si evince dalla dichiarazione di accettazione alla rinuncia agli atti del pagina 4 di 5 giudizio le parti hanno raggiunto un accordo transattivo per cui la Banca opposta ha definitivamente rinunciato ad ogni pretesa creditoria nei confronti di controparte, rinunciando, così, agli atti del giudizio.
A fronte della declatoria di cessata materia del contendere, deve contestualmente disporsi la revoca del decreto ingiuntivo n. 3556/17 del 30/11/2017 r.g. n. 10552/12 emesso in data 29/11/2017.
Le spese processuali vengono interamente compensate tra le parti come da intervenuto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile- definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 532/2018 r.g. tra –opponente- e Parte_1 [...]
– Controparte_1 opposta- nonché e per essa la in Controparte_2 Controparte_3 persona del dott. –interventore ex art. 111 c.p.c -, ogni altra istanza, Controparte_4 eccezione, deduzione reietta o assorbita così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Revoca il decreto ingiuntivo n. 3556/17 del 30/11/2017 emesso in data 29/11/2017,
r.g. n. 10552/12;.
3) Compensa interamente tra le parti costituite le spese processuali del giudizio.
Salerno, lì 11/11/2025
Il GOP
Avv. Cosimina D'Ambrosio
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