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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 23/12/2025, n. 1383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1383 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila
riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati Magistrati:
Dott. RB EL ON Presidente
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. AN FU Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in unico grado iscritta al n. 627/2025 del R.G.V.G. promossa da:
, nato a [...] il [...], ivi residente a[...]
n. 26, C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Sonia Reggi del foro di Teramo, C.F._1 come in atti;
ATTORE
Contro
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, residente a [...], Località Ponte Nina n. 13; C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
P.G., in sede.
OGGETTO dichiarazione di efficacia in Italia della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attore:
Voglia la Corte di Appello di L'Aquila adita, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, Voglia così provvedere:
1) dichiarare efficace ed esecutiva nella Repubblica Italiana la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario emessa il 12 novembre 2024 dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano
Abruzzese-Molisano di Chieti resa esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica con decreto del 24 aprile 2025;
2) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LB AT di annotare la nullità del matrimonio dichiarata inter partes con la predetta sentenza a margine dell'atto registrato al n. 9, parte
II, serie A dell'anno 2015, procedendo agli incombenti di cui alla legge n. 847 del 1929, ordinando agli Ufficiali di Stato civile di nascita, residenza ed anagrafe dei coniugi suddetti di apportare le prescritte annotazioni a norma di legge;
3) Condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CNA come da nota spese che si allega.
Per il P.G:
Si chiede, in accoglimento dell'atto di citazione di , che la Corte di Appello sede, Parte_1 ricorrendo i presupposti di cui al comma 2 dell'art. 8 legge n.121/85, voglia dichiarare l'efficacia nella Repubblica italiana della sentenza di nullità del matrimonio concordatario pronunciata dal
Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Abruzzese-Molisano con sentenza in data 20.11.2024 divenuta definitiva e resa esecutiva con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data 24.04.2025
Fatto e diritto
1. ha convenuto dinanzi all'intestata Corte ai fini della Parte_1 Controparte_1 dichiarazione di efficacia in Italia della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale emessa dal
Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Abruzzese-Molisano in data 20.11.2024, divenuta definitiva e resa esecutiva con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data 24.04.2025, che dichiarava la nullità del matrimonio contratto tra le parti con rito concordatario ad LB AT (TE) il 21.06.2015 nella Chiesa Parrocchiale “Santa Maria” in Villa Fiore (doc. 1), Diocesi di
Teramo-Atri, trascritto presso i registri dello stato civile di detto Comune al n. 9, parte II, serie A dell'anno 2015.
Ha rappresentato:
- che le parti avevano interrotto la convivenza coniugale il 23.10.2017 ed in pari data avevano sottoscritto il ricorso per la separazione legale in forma consensuale definito con decreto di omologa n. 2105/2018 del 07.02.2018 ;
- che dall'unione matrimoniale non erano nati figli;
- che il Sig. , con libello depositato il 07.03.2024 al Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Parte_1
Abruzzese-Molisano e di Appello, competente ratione loci celebrationis et domicilium actoris, aveva chiesto la dichiarazione di nullità del matrimonio “per grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri essenziali del matrimonio da dare e accettare reciprocamente da parte dell'uomo attore a norma del can. 1095, n. 2 del Codice di Diritto Canonico;
- che il 23.04.2024 era stata fissata la seguente formula del dubbio: “Se consti o no della nullità di matrimonio, in questo caso, per grave difetto di discrezione di giudizio, circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali, nell'uomo attore (can. 1095 n. 2 C.I.C.)” ;
- che la Sig.ra pur ricevuto il libello introduttivo del giudizio di nullità matrimoniale non aveva CP_1 manifestato alcuna volontà di partecipare al processo ed in data 23.10.2023 era stata dichiarata assente;
- che il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Abruzzese-Molisano con sentenza del 20.11.2024 aveva dichiarato la nullità del matrimonio de quo per “Grave difetto di discrezione di giudizio, circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali, nell'uomo attore (can. 1095 n. 2 C.I.C.)” ;
- che la predetta sentenza, notificata in data 30.12.2024 al Sig. , il 24.12.2024 alla Sig.ra Parte_1
e il 18.12.2024 al Difensore del Vincolo, non era stata impugnata nei termini Controparte_1 previsti dai cann. 1619 e 1640 C.J.C. ed era diventata esecutiva con decreto del 20.01.2025 emesso dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Abruzzese-Molisano ex can. 1679 C.J.C. (doc. 6);
-che ricorrevano nella specie tutte le condizioni previste dall'art. 8 comma II dell'accordo di modifica del Concordato Lateranense, sottoscritto tra lo Stato italiano e lo Stato Città del Vaticano a Roma in data 12.02.1984, e ratificato con L. n. 121 del 25.03.1985. 4) che la sentenza era stata resa da giudice competente ossia il Tribunale Ecclesiastico ed era conforme ai principi fondamentali previsti dall'ordinamento giuridico italiano, essendo stato rispettato nel procedimento il principio del contraddittorio e non contenendo la stessa disposizioni contrarie all'ordine pubblico vigente nello Stato italiano, precisandosi che il vizio di cui al capo di nullità invocato nella statuizione ecclesiastica (grave difetto di discrezione di giudizio ex can. 1095,
n.2 CIC) inficiando il matrimonio – atto, trova corrispondenza nell'ipotesi di invalidità contemplata dall'art.120 c.c.;
Il P.G., nella persona del Sostituto Procuratore Generale, ha chiesto di accogliere la domanda attorea.
Fissata l'udienza del 23.12.2025 per la trattazione cartolare del procedimento non si è costituita la parte convenuta pur regolarmente citata e sulle conclusioni rassegnate dalla sola parte attorea, la causa viene decisa nei termini di seguito esposti.
Ricorrono i presupposti per la delibazione della sentenza ecclesiastica sussistendo nella specie tutte le condizioni previste dall'art. 8, n. 2, dell'Accordo firmato in Roma il 18 febbraio 1984, ratificato con legge 25 marzo 1985 n. 121 (Accordo la cui applicazione non è stata pregiudicata dalle disposizioni della legge 31 maggio 1995 n. 218: cfr. art. 2 di tale legge), atteso che:
- i giudici ecclesiastici erano competenti a conoscere della causa, trattandosi di matrimonio concordatario;
- nel relativo procedimento risulta essere stato assicurato alle parti il più ampio diritto di agire e di resistere in giudizio, in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano;
- tra le stesse parti non risulta pronunciata altra decisione del giudice italiano sul medesimo oggetto, né pendente analogo giudizio;
- le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico.
Infatti, quanto alla corrispondenza dell'evento riconosciuto nella sentenza ecclesiastica (grave difetto di discrezione di giudizio ex can. 1095, n.2 CIC ) di cui si chiede la delibazione, con l'unico motivo di nullità riconosciuto dal nostro ordinamento che è quello della incapacità ai sensi dell'art. 120 c.c, non può che rilevarsi come già nella sentenza della Corte di Cassazione n.16051/2009 si è affermato che "in tema di delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità di un matrimonio concordatario per difetto di consenso , le situazioni di vizio psichico assunte dal giudice ecclesiastico come comportanti inettitudine del soggetto al momento della manifestazione del consenso a contrarre il matrimonio, non si discostano sostanzialmente dall'ipotesi di invalidità contemplata dall'art. 120
c.c., sicché è da escludere che il riconoscimento dell'efficacia di una tale sentenza trovi ostacolo in principi fondamentali dell'ordinamento italiano. In particolare tale contrasto non è ravvisabile sotto il profilo del difetto di tutela dell'affidamento della controparte, essendo a tal fine sufficiente rilevare che, mentre la disciplina generale dell'incapacità naturale, da rilievo, in tema di contratti, alla buona o alla mala fede dell'altra parte (art. 428 secondo comma c.c.), tale aspetto è invece del tutto ignorato nella disciplina dell'incapacità naturale, vista quale causa di invalidità del matrimonio, essendo preminente, in tal caso, l'esigenza di rimuovere il vincolo coniugale inficiato da vizio psichico"( sul punto anche Cass. 2015 n. 6611 e n. 13883).
Peraltro l'omessa costituzione della convenuta nel presente giudizio di delibazione, non consente di apprezzare circostanze diverse ed eventualmente apprezzabili ai fini della valutazione della insussistenza del pur dedotto vizio inficiante la volontà o di ulteriori cause ostative, considerato pure che le parti non hanno avuto figli e che la convivenza tra loro si è interrotta prima dei tre anni dalla contrazione del vincolo coniugale.
Non ricorrono ostacoli, pertanto, alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio.
Le spese di lite considerata la natura della decisione e la non opposizione della convenuta, vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la contumacia della convenuta;
2) dichiara efficace ed esecutiva nella Repubblica italiana la sentenza emessa Tribunale Ecclesiastico
Interdiocesano Abruzzese-Molisano in data 20.11.2024, divenuta definitiva e resa esecutiva con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data 24.04.2025, che dichiarava la nullità del matrimonio contratto tra e con rito concordatario ad Parte_1 Controparte_1
LB AT (TE) il 21.06.2015 nella Chiesa Parrocchiale “Santa Maria” in Villa Fiore , Diocesi di
Teramo-Atri, trascritto presso i registri dello stato civile di detto Comune al n. 9, parte II, serie A dell'anno 2015.
3) conseguentemente ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LB AT di annotare la nullità del matrimonio dichiarata inter partes con la predetta sentenza a margine dell'atto registrato al n. 18, parte 2, serie B dell'anno 2017, procedendo agli incombenti di cui alla legge n. 847 del 1929, ordinando agli Ufficiali di Stato civile di nascita, residenza ed anagrafe dei coniugi suddetti di apportare le prescritte annotazioni a norma di legge.
4) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di consiglio del 23.12.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE AN FU
IL PRESIDENTE
RB EL ON