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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/12/2024, n. 2583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2583 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, composto da:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 613 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2023, promossa da
C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. LECIS INDRO che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrente
contro
, C.F. nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
23/10/1965,
convenuto contumace
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO,
intervenuto per legge
La causa è stata assegnata a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della ricorrente (ricorso introduttivo): “voglia il Tribunale adito:
- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Mandas in data 13 maggio 2006, annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Mandas al nr. 2, parte II, serie A, e per l'effetto ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Mandas di procedere alle annotazioni dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- Porre a carico del Sig. un assegno mensile, a titolo di Controparte_1
mantenimento dei figli minori e , dell'importo di € 400,00 Per_1 Persona_2
(euro quattrocento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat oltre al 50%
oltre spese straordinarie, preventivamente concordate e documentate, o quella minore o maggiore che il Tribunale riterrà di giustizia.
- Determinare il diritto di visita in favore del sig. all'esito della Controparte_1
comparizione personale dello stesso in udienza presidenziale.
- Con vittoria di spese documentate ed onorari di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25/01/2023, , premesso di avere contratto Parte_1
matrimonio con in data 13/05/2006 in MANDAS, in Controparte_1
regime di separazione dei beni, che dall'unione coniugale sono nati i figli Per_2
(27/12/2007) e (15/01/2010), che i coniugi sono legalmente separati in
[...] Per_1
virtù della sentenza n. 1187/2020 del tribunale di Cagliari, parzialmente riformata in appello con la sentenza n. 374/2021 che ha determinato in capo al convenuto l'assegno di euro 250 al mese per il mantenimento dei figli, che l'obbligato non ha mai versato alcunchè e non osserva la disciplina di visita dei figli, che non vi è stata riconciliazione fra le parti, ciò premesso, ha chiesto che sia pronunciato il divorzio con determinazione di un assegno di euro 400 per il mantenimento dei figli.
Il convenuto non è comparso e non si è costituito.
Sentita la ricorrente, il presidente f.f. ha, in via provvisoria, confermato le condizioni della separazione come modificate dalla Corte d'Appello.
Mutato il rito, il convenuto è rimasto contumace.
Senza ulteriore istruttoria, la causa è stata rimesso al Collegio per la decisione sulle
2 domande formulate.
La domanda di divorzio merita accoglimento in quanto fondata.
La ricorrente ha infatti provato, con i documenti prodotti in giudizio, che al momento della domanda di divorzio i coniugi erano legalmente separati e che, dalla loro comparizione davanti al Presidente del Tribunale in quella procedura alla data del deposito del ricorso introduttivo, erano decorsi i termini di legge.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), legge 1 dicembre 1970,
n. 898, e deve pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
[...]
e . Pt_1 Controparte_1
La domanda di incremento dell'assegno di mantenimento per i figli deve invece essere respinta.
La ricorrente infatti ha riproposto, invariati, gli stessi elementi posti a base della identica pretesa formulata nel giudizio di appello, vale a dire il mancato rispetto dei tempi di visita da parte del padre, senza fornire a tale generica affermazione (ora come allora: si veda la sentenza in atti) nessun supporto probatorio o idonea istanza istruttoria.
Ha soggiunto inoltre che il convenuto non ottempera al pagamento dell'assegno dovuto né contribuisce alle spese straordinarie per i figli.
Tuttavia, tale dedotto inadempimento, pur idoneo a giustificare l'attivazione dei rimedi previsti per il rimborso della metà delle spese straordinarie o in tema di esecuzione coattiva, non è indice di un mutamento dei presupposti in base ai quali l'assegno è stato determinato, non potendosi neppure procedere al surrettizio inserimento di costi riguardanti esigenze dei figli imprevedibili o eccezionali (per entità o periodicità)
nell'importo mensilmente dovuto a titolo di mantenimento ordinario, cioè stabilito per la copertura di esigenze al contrario prevedibili e costanti (si veda Cassazione,
ordinanza n. 7169/2024).
Le spese del giudizio devono essere compensate, vista la natura della causa e la mancata costituzione del convenuto.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e domanda:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
, nata a [...] il [...], e , Pt_1 Controparte_1
nato a [...] il [...], celebrato in MANDAS, in data
13/05/2006, iscritto al registro degli atti di matrimonio del Comune di
MANDAS, atto n. 2, parte II, serie A, anno 2006, ordinando al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza;
2. affida i minori a entrambi i genitori;
3. i minori sono collocati presso la madre con facoltà del padre di tenerli con sé
dalle ore 20.30 della domenica sino alle ore 17 del lunedì; dalle ore 20.30 del mercoledì sino alle ore 18.30 del giovedì; dalle ore 20.30 del giovedì sino alle ore 17.00 del venerdì;
4. il padre, inoltre, potrà tenere con sé i figli per cinque giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, compreso il giorno del Natale ovvero di Capodanno, per tre giorni durante le vacanze pasquali e per 20 giorni durante le vacanze estive,
salva la possibilità di diverso accordo tra le parti e tenuto sempre conto della volontà dei minori;
5. conferma il contributo di euro 250 al mese dovuto da CP_1
in favore di per il mantenimento dei figli, oltre
[...] Parte_1
alla rivalutazione annuale secondo ISTAT;
6. conferma il concorso delle parti, in ragione del 50% ciascuna, nel pagamento delle spese straordinarie per i figli;
7. compensa le spese del giudizio.
gliari, 04/12/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Francesca Lucchesi dott. Giorgio Latti
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