Sentenza 6 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 06/12/2022, n. 1923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1923 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/12/2022
N. 01923/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00387/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 387 del 2020, proposto da
RG IA TI e DA RO, rappresentati e difesi dall'avvocato Giandomenico Daniele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l’ottemperanza
Esecuzione del Giudicato formatosi sul decreto N. 322/12 Rep. (N. 826/2011 RG; N. 1078/12 cron.) della Corte di Appello di Lecce, Sezione Promiscua
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visto l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Premesso che:
- con il decreto citato in epigrafe la Corte d’Appello di Lecce accoglieva il ricorso proposto ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, dalle ricorrenti e, per l’effetto, condannava il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in loro favore delle somme precisate in atti.
- avverso lo stesso decreto della Corte d’Appello è stato proposto ricorso in Cassazione dalle ricorrenti.
- con la sentenza della Corte di Cassazione n. 18857/2013, il decreto n. 322/2012 della Corte di Appello di Lecce veniva cassato solo in relazione alle spese di giudizio (lasciando quindi inalterata la condanna del Ministero dell’Economia e Finanze al pagamento, nei confronti delle ricorrenti, di un equo indennizzo per la eccessiva durata del processo quantificato in complessivi € 8.250,00 oltre interessi legali dalla data di attivazione del ricorso).
- nonostante la rituale notifica del decreto e della sentenza della Corte di Cassazione al suddetto Ministero quest’ultimo non vi dava esecuzione.
- veniva quindi proposto il presente ricorso, con cui le sigg.re TI e RO chiedono l’integrale esecuzione del giudicato formatosi sul decreto in oggetto.
2.- Ritenuto che:
- dalla documentazione versata in atti si evince che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha provveduto al pagamento di tutte le somme dovute alla parte ricorrente in virtù del Decreto VG 322/2012.
- in particolare, è stata emessa l’autorizzazione di pagamento n. 15271/2020, di importo lordo pari a euro 4.490,22, in favore della sig.ra DA RO, a cui è seguito il mandato di pagamento contraddistinto al Cron. n. 40927507312 del 14.09.2020, nonché l’autorizzazione di pagamento n. 15272/2020, di importo lordo pari a euro 4.490,22, in favore della sig.ra RG IA TI, a cui è seguito il mandato di pagamento contraddistinto al Cron. n. 40927438210 del 14.09.2020.
- deve pertanto essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- nell’ambito del giudizio di soccombenza virtuale, sussistono comunque giustificate ragioni per compensare le spese di lite, considerate le caratteristiche dell’attività defensionale prestata e dell’affare esaminato, e, comunque, l’elevatissimo numero di analoghe statuizioni da eseguire da parte del Ministero intimato e le conseguenti, obiettive difficoltà in cui lo stesso veniva a trovarsi (v., tra le ultime, Consiglio di Stato, Sez. IV, 09/10/2019, n. 6892, secondo cui “ Il TAR può […] anche tener conto del fatto che sia stata chiesta l’ottemperanza ad un giudicato basato sulla violazione della legge n. 89 del 2001, che notoriamente ha comportato l’insorgenza di un notevole contenzioso basato su ricorsi che per la loro semplicità possono essere presentati sulla base di schemi precostituiti, anche in assenza di particolari considerazioni di carattere giuridico. Il TAR - nel caso di accoglimento di un tale ricorso d’ottemperanza - può dunque compensare le spese del giudizio, con una valutazione insindacabile in sede d’appello, che di per sé non incide sul diritto alla effettività della tutela giurisdizionale (poiché le regole sulla statuizione sulle spese coesiste con le altre regole, miranti alla effettività della tutela) e neppure incide sulla dignità e sul decoro della professione forense: la decisione sulle spese non comporta di per sé una valutazione sull’operato del difensore o sulla qualità dei suoi scritti e attiene esclusivamente agli aspetti processuali sopra indicati ”; v., inoltre, Cons. Stato, Sez. IV, 06/12/2021, n. 8062; Cons. Stato, Sez. IV, 09/10/2019, n. 6888; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 06/09/2021, n. 1340; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 24/08/2021, n. 1287; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I- quater , 20/03/2019, n. 3685; 03/04/2018, n. 3644; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 07/02/2019, n. 1616).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO