Art. 5.
A decorrere dal 1 gennaio 1975, le quote spettanti all'Italia degli utili derivanti dalle attivita' delle unioni internazionali di cui al precedente articolo saranno interamente versate in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata statale.
A decorrere dal 1 gennaio 1975, le quote spettanti all'Italia degli utili derivanti dalle attivita' delle unioni internazionali di cui al precedente articolo saranno interamente versate in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata statale.