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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 12/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 2, riunita in udienza il 06/11/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente e Relatore
BALDOVINI PAOLA, Giudice
MONACA GIOVANNI, Giudice
in data 06/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1376/2023 depositato il 10/03/2023
proposto da
Comune di Frosinone - Piazza Vi Dicembre 03100 Frosinone FR
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Via Piana N. 50 03100 Frosinone FR
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 347/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FROSINONE sez. 3
e pubblicata il 19/07/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 346 IMU 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Appellante: Comune di Frosinone - in accoglimento del presente ricorso in appello ed in riforma della sentenza impugnata n. 347/2022, voglia dichiarare la legittimità della tassazione operata dal Comune di Frosinone per l'anno 2015 relativo all'I.M.U. aree edificabili, nei confronti di Resistente_1 per le causali ed eccezioni di cui in narrativa. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel ricorso introduttivo Resistente_1, impugnava un avviso di accertamento per omesso versamento dell'IMU del 9 novembre 2020 per l'anno 2015, Deducendo , a sostegno dell'impugnazione, una omessa valutazione da parte dell'Ente impositore dei gravami insistenti sul terreno che di fatto ne limitavano e ne limitano al concreta utilizzazione edificatoria (esproprio ASL;
servitù di elettrodotto;
vincolo idrogeologico) come evidenziato, dalla perizia prodotta. Deduceva altresì erronea indicazione della superficie in eccesso.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto impugnato.
Il comune di Frosinone si costituiva deducendo di aver già operato la sottrazione della superficie tassata dell'area espropriata dalla ASL e, comunque, la non incidenza degli altri vincoli sulla edificabilità dell'area.
Chiedeva pertanto il rigettto del ricorso
La Commissione Tributaria di primo grado adita, con sentenza n. 347/22 emessa il 24 gennaio 2022 e depositata il 19 luglio 2022.ha accolto il ricorso della contribuente, annullando l'atto impositivo, motivando che il Comune non avesse fornito prove sufficienti riguardo alla superficie tassata.
Con l'odierno gravame il Comune di Frosinone appella la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone n. 347/22 contestandone l'erroneità per illogicità e contraddittorietà ed assumendo che:
L'atto impugnato fornirebbe sufficienti indicazioni sulla pretesa tributaria.
La motivazione dell'accertamento è considerata adeguata e comprensibile.
La giurisprudenza supporta l'adeguatezza della motivazione in ambito tributario.
Circa l'accertamento IMU afferma in atti che il Comune ha calcolato l'IMU sulla base di informazioni catastali.
La superficie tassata è stata ridotta a 10.600 mq, tenendo conto di espropri e vincoli.
La contribuente ha dichiarato che l'area espropriata non è stata regolarizzata al catasto.
Il Comune ha applicato una riduzione del 50% per la presenza di vincoli.
Il Comune chiede la riforma della sentenza e la legittimità della tassazione.
Nessuno si costituiva per l'appellata pur regolarmente citata.
All'odierna udienza il giudizio veniva trattenuto a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come già precisato dai primi giudici, le questioni proposte dalla controversia sono le medesime già portate nella impugnazione dell'avviso d'accertamento IMU relativi all'anno 2013 decisa con sentenza della CTP
Frosinone n.680 del 2.12.2019.
Il Comune di Frosinone appella la sentenza n. 347/2022 con cui è stato annullato l'avviso di accertamento
IMU 2015 relativo a un terreno sito in località "La Selvotta" (F. 43 part. 211). Il Comune lamenta l'erroneità della sentenza per aver ritenuto l'atto impositivo carente di motivazione e per aver sottostimato il valore venale dell'area, sostenendo che:
L'atto conteneva tutti gli elementi per la difesa del contribuente. La superficie era stata correttamente decurtata delle aree espropriate (10.600 mq invece di 11.935 mq).
I vincoli (idrogeologico ed elettrodotti) erano stati già considerati tramite riduzione del 50% del valore come da delibera C.C. 41/2011.
Tanto premesso, letti gli atti e documenti versati al fascicolo, ivi compreso di primo grado, l'appello è infondato e va respinto.
1. Sul difetto di motivazione e l'indeterminatezza dell'oggetto Il Collegio osserva che il primo giudice ha correttamente rilevato un deficit motivazionale insanabile. Sebbene il Comune affermi in sede di gravame di aver operato una decurtazione della superficie per tener conto degli espropri ASI, tale operazione non risulta chiaramente intelligibile dall'avviso di accertamento. In tema di tributi locali, l'atto deve permettere al contribuente di verificare immediatamente il calcolo della base imponibile. Nel caso di specie, la divergenza tra i dati catastali (11.935 mq) e quelli tassati (10.600 mq) non è supportata da una descrizione analitica delle porzioni sottratte, impedendo alla contribuente – e al Collegio- di verificare se l'area espropriata dall'ASI
(pari a 1.460 mq secondo nota prot. 120/2010) sia effettivamente coincidente con quella decurtata dall'ufficio.
2. Sul valore venale e i vincoli conformativi Il Comune sostiene che l'inclusione nel PRG in zona "D" sia sufficiente a radicare il presupposto dell'area fabbricabile. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità (Ordinanza
Cassazione Civile Sez. 5 n. 2066 Anno 2024) chiarisce che, sebbene il vincolo non escluda l'edificabilità astratta, esso deve incidere concretamente sulla determinazione del valore venale.
La perizia di parte depositata nel fascicolo di primo grado dalla Sig.ra Resistente_1 ha dimostrato che il terreno è gravato da:
-Vincolo idrogeologico e fascia di rispetto corsi d'acqua (150 mt).
-Servitù di elettrodotto.
-Mancata regolarizzazione catastale di espropri ventennali.
Ad avviso del Collegio L'applicazione acritica delle tabelle di cui alla delibera C.C. n. 41/2011 non è quindi sufficiente a superare la prova contraria offerta dal contribuente. I valori predeterminati dal Comune sono infatti mere presunzioni semplici;
di fronte a una perizia dettagliata che evidenzia una condizione di inedificabilità quasi totale e una base imponibile reale di € 40.000,00, l'Amministrazione non può limitarsi a richiamare i propri regolamenti generali, ma avrebbe dovuto fornire prova di transazioni di aree aventi le medesime e identiche limitazioni, cosa non avvenuta.
Ed anzi, questa Corte rileva che la delibera C.C. n. 41/2011, pur legittima nel suo iter di adozione, deve essere disapplicata nel caso di specie ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 546/92, in quanto il valore standard ivi previsto collide con l'effettiva realtà economica del cespite, caratterizzato da vincoli espropriativi e conformativi che ne erodono il valore venale in misura ben superiore alla riduzione forfettaria operata dall'ufficio.
3. La sentenza di primo grado appare dunque logicamente motivata e deve confermarsi laddove rileva che l'Ente non ha adeguatamente motivato né provato la consistenza reale dell'area effettivamente in possesso della contribuente, né ha confutato tecnicamente i vincoli documentati dalla perizia di parte.
4. Per quanto concerne le spese di lite del presente grado di giudizio, la Corte ne dispone la compensazione integrale tra le parti. Tale decisione trova fondamento, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (come richiamato dall'art. 15 D.Lgs. 546/92), in due ragioni concorrenti: quanto a ragioni di rito: la mancata costituzione dell'appellata nel presente grado di giudizio, pur vittoriosa nel merito, giustifica la deroga al principio della soccombenza, non avendo la parte sostenuto costi per attività difensive in appello. E ragioni di merito: la persistente incertezza interpretativa sulla valutazione delle aree vincolate e la complessità tecnica nel distinguere tra vincoli espropriativi e conformativi ai fini della determinazione della base imponibile IMU, profili che presentano margini di opinabilità tali da rendere equa la compensazione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio, sez. II, definitivamente pronunciando,
· Rigetta l'appello proposto dal Comune di Frosinone e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado della CTP Frosinone -sez. III- n. 347/2022;
· Dichiara la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti per il presente grado di giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio in Roma, 6 novembre 2025
La Presidente Giuliana Passero
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 2, riunita in udienza il 06/11/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente e Relatore
BALDOVINI PAOLA, Giudice
MONACA GIOVANNI, Giudice
in data 06/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1376/2023 depositato il 10/03/2023
proposto da
Comune di Frosinone - Piazza Vi Dicembre 03100 Frosinone FR
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Via Piana N. 50 03100 Frosinone FR
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 347/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FROSINONE sez. 3
e pubblicata il 19/07/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 346 IMU 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Appellante: Comune di Frosinone - in accoglimento del presente ricorso in appello ed in riforma della sentenza impugnata n. 347/2022, voglia dichiarare la legittimità della tassazione operata dal Comune di Frosinone per l'anno 2015 relativo all'I.M.U. aree edificabili, nei confronti di Resistente_1 per le causali ed eccezioni di cui in narrativa. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel ricorso introduttivo Resistente_1, impugnava un avviso di accertamento per omesso versamento dell'IMU del 9 novembre 2020 per l'anno 2015, Deducendo , a sostegno dell'impugnazione, una omessa valutazione da parte dell'Ente impositore dei gravami insistenti sul terreno che di fatto ne limitavano e ne limitano al concreta utilizzazione edificatoria (esproprio ASL;
servitù di elettrodotto;
vincolo idrogeologico) come evidenziato, dalla perizia prodotta. Deduceva altresì erronea indicazione della superficie in eccesso.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto impugnato.
Il comune di Frosinone si costituiva deducendo di aver già operato la sottrazione della superficie tassata dell'area espropriata dalla ASL e, comunque, la non incidenza degli altri vincoli sulla edificabilità dell'area.
Chiedeva pertanto il rigettto del ricorso
La Commissione Tributaria di primo grado adita, con sentenza n. 347/22 emessa il 24 gennaio 2022 e depositata il 19 luglio 2022.ha accolto il ricorso della contribuente, annullando l'atto impositivo, motivando che il Comune non avesse fornito prove sufficienti riguardo alla superficie tassata.
Con l'odierno gravame il Comune di Frosinone appella la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone n. 347/22 contestandone l'erroneità per illogicità e contraddittorietà ed assumendo che:
L'atto impugnato fornirebbe sufficienti indicazioni sulla pretesa tributaria.
La motivazione dell'accertamento è considerata adeguata e comprensibile.
La giurisprudenza supporta l'adeguatezza della motivazione in ambito tributario.
Circa l'accertamento IMU afferma in atti che il Comune ha calcolato l'IMU sulla base di informazioni catastali.
La superficie tassata è stata ridotta a 10.600 mq, tenendo conto di espropri e vincoli.
La contribuente ha dichiarato che l'area espropriata non è stata regolarizzata al catasto.
Il Comune ha applicato una riduzione del 50% per la presenza di vincoli.
Il Comune chiede la riforma della sentenza e la legittimità della tassazione.
Nessuno si costituiva per l'appellata pur regolarmente citata.
All'odierna udienza il giudizio veniva trattenuto a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come già precisato dai primi giudici, le questioni proposte dalla controversia sono le medesime già portate nella impugnazione dell'avviso d'accertamento IMU relativi all'anno 2013 decisa con sentenza della CTP
Frosinone n.680 del 2.12.2019.
Il Comune di Frosinone appella la sentenza n. 347/2022 con cui è stato annullato l'avviso di accertamento
IMU 2015 relativo a un terreno sito in località "La Selvotta" (F. 43 part. 211). Il Comune lamenta l'erroneità della sentenza per aver ritenuto l'atto impositivo carente di motivazione e per aver sottostimato il valore venale dell'area, sostenendo che:
L'atto conteneva tutti gli elementi per la difesa del contribuente. La superficie era stata correttamente decurtata delle aree espropriate (10.600 mq invece di 11.935 mq).
I vincoli (idrogeologico ed elettrodotti) erano stati già considerati tramite riduzione del 50% del valore come da delibera C.C. 41/2011.
Tanto premesso, letti gli atti e documenti versati al fascicolo, ivi compreso di primo grado, l'appello è infondato e va respinto.
1. Sul difetto di motivazione e l'indeterminatezza dell'oggetto Il Collegio osserva che il primo giudice ha correttamente rilevato un deficit motivazionale insanabile. Sebbene il Comune affermi in sede di gravame di aver operato una decurtazione della superficie per tener conto degli espropri ASI, tale operazione non risulta chiaramente intelligibile dall'avviso di accertamento. In tema di tributi locali, l'atto deve permettere al contribuente di verificare immediatamente il calcolo della base imponibile. Nel caso di specie, la divergenza tra i dati catastali (11.935 mq) e quelli tassati (10.600 mq) non è supportata da una descrizione analitica delle porzioni sottratte, impedendo alla contribuente – e al Collegio- di verificare se l'area espropriata dall'ASI
(pari a 1.460 mq secondo nota prot. 120/2010) sia effettivamente coincidente con quella decurtata dall'ufficio.
2. Sul valore venale e i vincoli conformativi Il Comune sostiene che l'inclusione nel PRG in zona "D" sia sufficiente a radicare il presupposto dell'area fabbricabile. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità (Ordinanza
Cassazione Civile Sez. 5 n. 2066 Anno 2024) chiarisce che, sebbene il vincolo non escluda l'edificabilità astratta, esso deve incidere concretamente sulla determinazione del valore venale.
La perizia di parte depositata nel fascicolo di primo grado dalla Sig.ra Resistente_1 ha dimostrato che il terreno è gravato da:
-Vincolo idrogeologico e fascia di rispetto corsi d'acqua (150 mt).
-Servitù di elettrodotto.
-Mancata regolarizzazione catastale di espropri ventennali.
Ad avviso del Collegio L'applicazione acritica delle tabelle di cui alla delibera C.C. n. 41/2011 non è quindi sufficiente a superare la prova contraria offerta dal contribuente. I valori predeterminati dal Comune sono infatti mere presunzioni semplici;
di fronte a una perizia dettagliata che evidenzia una condizione di inedificabilità quasi totale e una base imponibile reale di € 40.000,00, l'Amministrazione non può limitarsi a richiamare i propri regolamenti generali, ma avrebbe dovuto fornire prova di transazioni di aree aventi le medesime e identiche limitazioni, cosa non avvenuta.
Ed anzi, questa Corte rileva che la delibera C.C. n. 41/2011, pur legittima nel suo iter di adozione, deve essere disapplicata nel caso di specie ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 546/92, in quanto il valore standard ivi previsto collide con l'effettiva realtà economica del cespite, caratterizzato da vincoli espropriativi e conformativi che ne erodono il valore venale in misura ben superiore alla riduzione forfettaria operata dall'ufficio.
3. La sentenza di primo grado appare dunque logicamente motivata e deve confermarsi laddove rileva che l'Ente non ha adeguatamente motivato né provato la consistenza reale dell'area effettivamente in possesso della contribuente, né ha confutato tecnicamente i vincoli documentati dalla perizia di parte.
4. Per quanto concerne le spese di lite del presente grado di giudizio, la Corte ne dispone la compensazione integrale tra le parti. Tale decisione trova fondamento, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (come richiamato dall'art. 15 D.Lgs. 546/92), in due ragioni concorrenti: quanto a ragioni di rito: la mancata costituzione dell'appellata nel presente grado di giudizio, pur vittoriosa nel merito, giustifica la deroga al principio della soccombenza, non avendo la parte sostenuto costi per attività difensive in appello. E ragioni di merito: la persistente incertezza interpretativa sulla valutazione delle aree vincolate e la complessità tecnica nel distinguere tra vincoli espropriativi e conformativi ai fini della determinazione della base imponibile IMU, profili che presentano margini di opinabilità tali da rendere equa la compensazione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio, sez. II, definitivamente pronunciando,
· Rigetta l'appello proposto dal Comune di Frosinone e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado della CTP Frosinone -sez. III- n. 347/2022;
· Dichiara la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti per il presente grado di giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio in Roma, 6 novembre 2025
La Presidente Giuliana Passero