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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/11/2025, n. 4734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4734 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1959/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1959/2021 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RI ZO, (c.f. ), C.F._2 Email_1
ATTORE
CONTRO
c.f. con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Giampaolo Greco, ( ), CodiceFiscale_3
.salerno.it CONVENUTA Email_2 CP_2
CONVENUTA CONTUMACE CP_3
Oggetto: lesione personale, responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, il sig. ha citato Parte_1 in giudizio la e la sig.ra al Controparte_4 CP_3 fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: «Accogliere la presente domanda e, per l'effetto, B) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente del Veicolo modello FIAT MULTIPLA Tg X8 nella causazione del sinistro de quo e per l'effetto, C) condannare i convenuti in solido al risarcimento delle lesioni subite dal attore per complessivi €
50.000,00 comprensivi del danno patrimoniale e non patrimoniale, e delle spese mediche sostenute e documentate, ovvero negli importi diversi minori o maggiori che il giudice riterrà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata dall'evento; D) il tutto
pagina 1 di 9 con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione, ivi compreso
l'onorario per la negoziazione assistita al sottoscritto procuratore antistatario».
A fondamento della propria domanda, la parte attorea ha dedotto che:
- in data 31.10.2019, alle ore 15.10, circa, veniva coinvolta in un sinistro stradale verificatosi nel Comune di Matinella di Albanella (SA) sulla S.P. 11 –
KM 2+400, allorquando, si trovava nella qualità di conducente del motoveicolo
Piaggio tg DE71619, di proprietà del sig. ; Persona_1
- il sinistro si verificava in quanto il predetto motoveicolo, nelle circostante di tempo e luogo sopra indicate, mentre compieva una manovra di sorpasso, un veicolo Fiat IP tg X8 che lo precedeva, svoltava bruscamente a sinistra senza azionare l'indicatore di direzione;
a seguito di ciò, il sig. perdeva il controllo del proprio motoveicolo andando a urtare Pt_1 dapprima la Fiat IP, per poi cadere al suolo;
- in conseguenza del sinistro, il sig. veniva trasportato, tramite Pt_1 ambulanza, al Pronto Soccorso dell'Ospedale Vallo della Lucania, con una diagnosi iniziale di “frattura omera e contusione polmonare multipla in politrauma della strada ferite lacero mentoniera e oculare sx con ricovero e degenza di almeno 7gg”;
- a causa del predetto evento, l'odierno attore riportava, quindi, postumi invalidanti quantificabili nella misura del 16%;
- aveva provveduto alla costituzione in mora e a richiedere il risarcimento dei danni alla che garantiva il veicolo Fiat Parte_2
IP tg X8 alla data del sinistro, nei cui confronti aveva anche provveduto a inviare invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita;
- l'Allianz Ass.ni S.p.A., società che garantiva il motoveicolo condotto dal sig.
aveva, inoltre, già provveduto a formulare offerta risarcitoria per i Pt_1 danni subiti dal motoveicolo tg DE71619.
Si è costituita in giudizio la in persona Controparte_4 del legale rappresentante p.t., con comparsa depositata in data 09.06.2021, la quale, impugnato l'avverso atto introduttivo, ha chiesto rigettarsi la domanda attorea deducendo che:
pagina 2 di 9 - preliminarmente, la domanda doveva essere ritenuta improponibile non avendo la parte attorea provveduto alla regolare costituzione in mora della
Società assicurativa, ai sensi dell'artt. 145 e 148 del Codice delle Assicurazioni;
- nel merito, ha evidenziato l'assenza di qualsiasi responsabilità a carico del conducente del veicolo Fiat IP tg X8, in quanto, la responsabilità dell'evento, è da attribuire esclusivamente al sig. , conducente Parte_1 del motoveicolo tg DE71619, che, nell'eseguire il sorpasso di alcuni veicoli che lo precedevano, urtava la parte laterale sinistra del primo veicolo intento a eseguire una manovra di svolta a sinistra, con indicatore di direzione azionato;
- tale dinamica, trova riscontro nel rapporto redatto dai Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro che avevano provveduto a raccogliere anche le testimonianze delle persone presenti al momento del sinistro, tra cui il sig.
; Persona_2
- il calcolo del danno biologico, del danno morale e della personalizzazione erano stati eseguiti in maniera esorbitante, sproporzionata, eccessiva e non commisurata all'evento, atteso che dalla perizia medico legale redatta dal medico fiduciario della Società assicurativa, il quale ha riscontrato che il danno biologico riportato dall'attore nell'evento del 31.10.2019 era quantificabile nel 7% con 40 giorni complessivi di invalidità temporanea;
- la procedura arbitrale CARD tra le due Compagnie assicurative coinvolte, si era conclusa con accertamento di responsabilità totale a carico del conducente del motoveicolo, per cui era stata formulata offerta risarcitoria nei confronti della sig.ra proprietaria del veicolo Fiat IP tg X8. CP_3
Pertanto ha concluso per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «Voglia
l'On.le Tribunale, contrariis reiectis, così provvedere: 1) in via preliminare, accertare la improponibilità della domanda per violazione degli artt. 145, 148
D. lgs. 209/2005; 2) nel merito, rigettare la domanda promossa da Parte_1
perché improponibile, inammissibile e, comunque non provata in fatto ed
[...] in diritto;
in ogni caso con vittoria di spese del presente giudizio ».
Alla prima udienza di comparizione, tenutasi in data 16.06.2021, in modalità cartolare, la parte attorea ha chiesto termine per la rinotifica dell'atto introduttivo nei confronti del responsabile civile. Integrato regolarmente il contraddittorio nei confronti della sig.ra quest'ultima è rimasta CP_3
pagina 3 di 9 contumace. Le parti alla successiva udienza del 12.01.2022, hanno chiesto la concessione dei termini ex art 183, VI comma c.p.c., che sono stati, quindi, concessi. La parte attorea e la compagnia assicurativa hanno depositato memorie istruttorie nelle quali è stata richiesta, da entrambe le parti,
l'ammissione della prova testimoniale con i testi ivi indicati.
Alla successiva udienza del 30.03.2023 è stato escusso il teste di parte attorea, mentre, all'udienza del 09.11.2023 e del 18.12.2024 sono stati, quindi, escussi i due testimoni indicati dalla parte convenuta.
All'esito della predetta udienza, la causa veniva rinviata per la discussione orale all'udienza del 05.11.2025, con la concessione di termine per il deposito di note conclusive, regolarmente depositate da entrambe le parti. La causa è stata quindi trattenuta in decisione con termini di cui all'art 281 sexies, ult.c.
******
1 Sulle eccezioni preliminari e sulla proponibilità del giudizio.
1.1. Il presente giudizio ha a oggetto la richiesta di risarcimento danni per le lesioni riportate dal sig. nel sinistro verificatosi in data Parte_1
31.10.2019, sulla S.P. 11, km 2+400 in Matinella di Albanella (SA). La domanda deve ritenersi proposta ai sensi dell'artt. 145 e 148 del D.Lgs. 209/2005, trattandosi di lesioni superiori al 9% per cui non risulta applicabile la disciplina dell'indennizzo diretto, prevista dall'art 149 del Codice della
Assicurazioni.
1.2. In via preliminare, seppur non risulta depositata la prima richiesta di risarcimento danni inviata dalla parte attorea, deve essere rigettata la richiesta di improponibilità della domanda formulata dalla convenuta società assicurativa. La comunicazione inviata via pec il 03.11.2020 presenta, invero, tutti gli elementi necessari per una valida costituzione in mora . Inoltre la medesima parte convenuta ha depositato agli atti relazione medica di parte eseguita dal dott. in data 14.09.2020 (quindi già prima della Persona_3 comunicazione del 03.11.2020) per conto della per cui Controparte_4 alcun dubbio può sussistere che la stessa abbia acquisito la documentazione medica completa, compreso il certificato di compiuta guarigione. La parte convenuta ha inoltre depositato una comunicazione del 21.09.2020 , con la quale informava il sig. di non poter procedere al risarcimento, Pt_1
pagina 4 di 9 ritenendolo responsabile dell'evento.
1.3. L'assenza della dichiarazione di cui all'art 142 Codice delle assicurazioni, così come evidenziato da parte convenuta, in ogni caso, non rende la domanda improponibile, atteso che la Suprema Corte ha più volte evidenziato che
“l'omissione della dichiarazione di cui si discorre, non essendo ostativa alla liquidazione del danno né recando pregiudizio alcuno all'assicuratore, non impedisce la formulazione dell'offerta e non rende improponibile la successiva domanda giudiziale” (su tutte Ord. 19354/2016). Peraltro tali informazioni risultano esser state assunte dal medico legale in sede di visita a cui l'attore si era regolarmente sottoposto. Risulta, inoltre, rispettato il termine di 90 giorni dall'invio della predetta comunicazione rispetto alla notifica dell'odierno atto introduttivo. La domanda è da considerarsi, pertanto, proponibile.
2. Nel merito
2.1. Analizzando il merito della domanda, è incontestato e pacifico tra le parti che, in data 31.10.2019, si sia verificato un sinistro tra il motoveicolo Piaggio tg DE71619, condotto nella circostanza dal sig. , e il veicolo Fiat Parte_1
IP tg X8 (v. anche “rapporto Carabinieri di Matinella” all.to al fascicolo , di proprietà della sig.ra e condotto dal CP_4 CP_3 sig. . Persona_4
2.2. Occorre, quindi, verificare le singole responsabilità dei conducenti dei due veicoli nella produzione del sinistro e se la parte attorea, nel caso di specie, ha provato l'assenza di qualsivoglia responsabilità a proprio carico nel predetto evento.
2.3. Per provare la dinamica del sinistro, le parti hanno articolato prova testimoniale indicando due diversi testimoni, oltre al conducente della Fiat
IP, di proprietà della sig.ra EN al riguardo, si CP_3 precisa che la decisione viene assunta senza considerare le dichiarazioni del sig. stante l'incapacità a testimoniare dello stesso, essendo il Persona_4 conducente di uno dei due veicoli coinvolti nell'evento. Anche se non portatore di un interesse concreto e diretto nel sinistro, non avendo riportato lesioni e non essendo proprietario del veicolo, si ritiene lo stesso incapace a testimoniare aderendo a quanto evidenziato dalla Corte di Cassazione in più riprese (in tal senso Ord. Cass. n. 14468/2021) ove ha affermato l'incapacità a pagina 5 di 9 testimoniare “anche quando il diritto del testimone sia prescritto o sia estinto, egli potrebbe intervenire nel giudizio per far valere il diritto al risarcimento di danni a “decorso occulto” o “lungolatenti” o sopravvenuti all'adempimento”.
2.4. Tuttavia, alla luce delle dichiarazioni dei testimoni escussi, nonché di quanto emerge dal rapporto redatto dai Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro, si ritiene che la responsabilità dell'evento del 31.10.2019 debba essere addebitata esclusivamente al sig. che, in fase di sorpasso, in Parte_1 tratto di strada con striscia continua, non si avvedeva di un altro veicolo che lo precedeva, una Fiat IP tg X8, intenta ad eseguire una manovra di svolta a sinistra, per la quale aveva azionato l'indicatore di direzione, finendo per colliderlo con la parte anteriore sul lato sinistro altezza porta sinistra.
2.5. Tale dinamica è confermata, innanzitutto dalle dichiarazioni rese dal teste sig. , all'udienza del 18.12.2024, il quale ha Persona_2 confermato la dinamica del sinistro indicata dalla parte convenuta, ovvero che il conducente della Fiat IP tg. X8 , giunto all'altezza dell'
[...] aveva azionato l'indicatore di direzione sinistro e Parte_3 intrapreso la manovra di svolta a sinistra, allorquando , era sopraggiunto da tergo il motoveicolo Piaggio, condotto da parte attorea, che aveva superato dapprima il veicolo condotto dal sig. e, poi, urtato il veicolo Fiat Persona_2
IP in fase di svolta a sinistra. Lo stesso ha, infatti, dichiarato : «sì, è vero, confermo la dinamica dell'incidente. Io ero proprio dietro la Fiat multipla, ero a una distanza, dalla stessa, di circa 5/10 m e ho visto distintamente lo scooter superarmi e urtare contro la , la quale aveva Pt_4 azionato l'indicatore di direzione a sinistra e aveva già iniziato la svolta»; lo stesso ha, altresì, confermato che l'urto è avvenuto allorquando il veicolo Fiat
IP aveva già invaso la corsia di marcia opposta e, quindi, eseguito la svolta. Lo stesso ha evidenziato, inoltre, che non vi erano ulteriori testimoni diretti dell'evento e che altre persone si erano fermate solo successivamente per prestare soccorso. La presenza del sig. sul luogo del Persona_2 sinistro è confermata dai Carabinieri intervenuti, pertanto non è possibile dubitarne, atteso che gli stessi hanno provveduto anche a raccogliere la sua dichiarazione. Quest'ultima è conforme a quella resa nel presente giudizio.
pagina 6 di 9 2.6. Non può ritenersi attendibile, invece, la dichiarazione del teste
[...] indicato dalla parte attorea, della cui presenza sul luogo del sinistro, Tes_1 non vi è certezza. Lo stesso, infatti, pur riferendo di esser amico fin dall'infanzia del sig. , ha dichiarato di aver assistito al sinistro Parte_1 ma di non aver atteso né l'arrivo dell'ambulanza, né di esser stato presente all'arrivo dei Carabinieri. Questi ultimi, infatti, nel rapporto d'incidente hanno indicato solo il sig. come testimone oculare dell'evento. Persona_2
Lo stesso ha dichiarato di essersi allontanato dal luogo del sinistro per andare personalmente a casa del padre del sig. e avvertirlo che il figlio Pt_1 aveva avuto un incidente. Lo stesso, poi, successivamente, pur essendo testimone dell'evento, non ha ritenuto opportuno recarsi presso la Stazione dei
Carabinieri per fornire la propria dinamica degli eventi.
2.7. Oltre a tali perplessità sul comportamento del teste, si evidenzia che le dichiarazioni rese appaiono, in ogni caso, alquanto contraddittorie laddove lo stesso afferma che: «all'improvviso ho visto una allargarsi verso Pt_4 destra e poi svoltare a sinistra verso la fabbrica, proprio per entrare in fabbrica. era in fase di sorpasso della macchina e preciso che la Pt_1
, per quel che ho potuto vedere io, non aveva acceso alcun indicatore Pt_4 di direzione»; dopo di ché afferma che «Voglio, però, precisare che quando
ha sorpassato, la era del tutto sulla destra, come ho detto si Pt_1 Pt_4 stava allargando per svoltare». Tuttavia a domanda precisa sul punto in cui sarebbe avvenuto l'urto e se la avesse già impegnato l'altra corsia, lo Pt_4 stesso risponde: «La macchina era al centro della carreggiata, con il muso già sulla corsia opposta. È proprio nel momento in cui la macchina ha svoltato che è avvenuto l'impatto». Quindi il teste afferma che l'impatto sarebbe avvenuto nella corsia di marcia opposta a quella percorsa dai due veicoli, e, in poche parole, in quella percorsa dal sig. (che viaggiava nella corsia di Tes_1 marcia opposta a quella percorsa dai veicoli). Senonché successivamente, lo stesso afferma: «Riconosco che quella rappresentata è la posizione della
immediatamente dopo lo scontro. Preciso che lo scontro è avvenuto Pt_4 nella loro corsia e dopo l'urto la ha trascinato il motorino nell'altra Pt_4 corsia». EN, dalle dichiarazioni rese sorgono dubbi su quanto possa aver visto effettivamente quest'ultimo, atteso che lo stesso non ha nemmeno pagina 7 di 9 menzionato che il sig. prima di tentare il sorpasso del veicolo Fiat Pt_1
IP, aveva già sorpassato almeno un altro veicolo, ovvero quello del sig.
, della cui presenza non è possibile dubitare. Persona_2
2.8. La dinamica prospettata da parte convenuta, quindi, confermata dal teste, escusso, dal rapporto d'incidente stradale e dalle foto dei veicoli dopo l'evento, appare essere quella maggiormente verisimile e che trova riscontro negli elementi istruttori raccolti.
2.9. Da ciò, ne consegue l'assenza di responsabilità in capo al conducente del veicolo di proprietà della sig.ra che aveva azionato l'indicatore CP_3 di direzione per la svolta a sinistra allorquando, in fase di svolta già intrapresa, era stato urtato dal motoveicolo condotto dal sig. che in Pt_1 manovra di sorpasso di più veicoli, non si era reso conto del veicolo Fiat
IP atto a intraprendere una manovra di svolta a sinistra (per entrare in un'azienda, si precisa che solo in quel tratto la striscia non è continua e consente, quindi, la svolta). Il sig. invece, ha eseguito un sorpasso Pt_1 di più veicoli in una strada con striscia continua. Lo stesso ai sensi dell'art. 148 del Codice della Strada avrebbe dovuto sincerarsi di poter eseguire il sorpasso del veicolo che lo precedeva, ovvero quello condotto dal sig.
, in condizioni di sicurezza e di visibilità. L'art. 148, infatti, recita Persona_2
“Il conducente che intende sorpassare deve preventivamente accertarsi: a) che la visibilità sia tale da consentire la manovra e che la stessa possa compiersi senza costituire pericolo o intralcio;
d) che la strada sia libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione del sorpasso, tenuto anche conto della differenza tra la propria velocità e quella dell'utente da sorpassare, nonché della presenza di utenti che sopraggiungono dalla direzione contraria
o che precedono l'utente da sorpassare”.
Il sig. nell'eseguire il sorpasso dei veicoli che lo precedevano, Pt_1 avrebbe dovuto assicurarsi della possibilità di rientrare e di aver una visibilità libera. A ciò si aggiunga che la strada, peraltro con carreggiata alquanto ristretta, era munita di striscia continua, per cui n on era consentito superare la linea per eseguire sorpassi. L'urto, infatti, risulta essere avvenuto nell'opposta corsia di marcia. Infine il motoveicolo condotto dal sig. non era Pt_1 stato sottoposto a revisione come prescritto dalla legge (revisione scaduta da pagina 8 di 9 circa otto anni).
2.10. Pertanto, la domanda proposta dal sig. non può essere Pt_1 accolta, ritenendo la sua condotta di guida determinante alla produzione dell'evento del 31.10.2019. L'attore non ha provato la responsabilità, quanto meno concorsuale, del conducente del veicolo di proprietà della sig.ra nel predetto evento, per cui non ha assolto all'onere probatorio CP_3 su di lui incombente ex art 2697 c.c.
3. Sulle spese giudiziali.
3.1. Tenendo conto della natura della controversia, del comportamento processuale delle parti e delle attività espletate, si ritiene corretta la compensazione integrale delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dal sig.
nei confronti della e della Parte_1 Controparte_4 sig.ra , ogni altra richiesta assorbita e rigettata ogni diversa CP_3 istanza, così provvede:
A) Accertata la responsabilità dell'attore, quale conducente del motoveicolo tg
DE71619, nella causazione del sinistro del 31.10.2019;
B) rigetta la domanda attorea di risarcimento del danno;
C) compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti.
24 novembre 2025
Il GOP
TO AF
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1959/2021 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RI ZO, (c.f. ), C.F._2 Email_1
ATTORE
CONTRO
c.f. con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Giampaolo Greco, ( ), CodiceFiscale_3
.salerno.it CONVENUTA Email_2 CP_2
CONVENUTA CONTUMACE CP_3
Oggetto: lesione personale, responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, il sig. ha citato Parte_1 in giudizio la e la sig.ra al Controparte_4 CP_3 fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: «Accogliere la presente domanda e, per l'effetto, B) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente del Veicolo modello FIAT MULTIPLA Tg X8 nella causazione del sinistro de quo e per l'effetto, C) condannare i convenuti in solido al risarcimento delle lesioni subite dal attore per complessivi €
50.000,00 comprensivi del danno patrimoniale e non patrimoniale, e delle spese mediche sostenute e documentate, ovvero negli importi diversi minori o maggiori che il giudice riterrà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata dall'evento; D) il tutto
pagina 1 di 9 con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione, ivi compreso
l'onorario per la negoziazione assistita al sottoscritto procuratore antistatario».
A fondamento della propria domanda, la parte attorea ha dedotto che:
- in data 31.10.2019, alle ore 15.10, circa, veniva coinvolta in un sinistro stradale verificatosi nel Comune di Matinella di Albanella (SA) sulla S.P. 11 –
KM 2+400, allorquando, si trovava nella qualità di conducente del motoveicolo
Piaggio tg DE71619, di proprietà del sig. ; Persona_1
- il sinistro si verificava in quanto il predetto motoveicolo, nelle circostante di tempo e luogo sopra indicate, mentre compieva una manovra di sorpasso, un veicolo Fiat IP tg X8 che lo precedeva, svoltava bruscamente a sinistra senza azionare l'indicatore di direzione;
a seguito di ciò, il sig. perdeva il controllo del proprio motoveicolo andando a urtare Pt_1 dapprima la Fiat IP, per poi cadere al suolo;
- in conseguenza del sinistro, il sig. veniva trasportato, tramite Pt_1 ambulanza, al Pronto Soccorso dell'Ospedale Vallo della Lucania, con una diagnosi iniziale di “frattura omera e contusione polmonare multipla in politrauma della strada ferite lacero mentoniera e oculare sx con ricovero e degenza di almeno 7gg”;
- a causa del predetto evento, l'odierno attore riportava, quindi, postumi invalidanti quantificabili nella misura del 16%;
- aveva provveduto alla costituzione in mora e a richiedere il risarcimento dei danni alla che garantiva il veicolo Fiat Parte_2
IP tg X8 alla data del sinistro, nei cui confronti aveva anche provveduto a inviare invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita;
- l'Allianz Ass.ni S.p.A., società che garantiva il motoveicolo condotto dal sig.
aveva, inoltre, già provveduto a formulare offerta risarcitoria per i Pt_1 danni subiti dal motoveicolo tg DE71619.
Si è costituita in giudizio la in persona Controparte_4 del legale rappresentante p.t., con comparsa depositata in data 09.06.2021, la quale, impugnato l'avverso atto introduttivo, ha chiesto rigettarsi la domanda attorea deducendo che:
pagina 2 di 9 - preliminarmente, la domanda doveva essere ritenuta improponibile non avendo la parte attorea provveduto alla regolare costituzione in mora della
Società assicurativa, ai sensi dell'artt. 145 e 148 del Codice delle Assicurazioni;
- nel merito, ha evidenziato l'assenza di qualsiasi responsabilità a carico del conducente del veicolo Fiat IP tg X8, in quanto, la responsabilità dell'evento, è da attribuire esclusivamente al sig. , conducente Parte_1 del motoveicolo tg DE71619, che, nell'eseguire il sorpasso di alcuni veicoli che lo precedevano, urtava la parte laterale sinistra del primo veicolo intento a eseguire una manovra di svolta a sinistra, con indicatore di direzione azionato;
- tale dinamica, trova riscontro nel rapporto redatto dai Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro che avevano provveduto a raccogliere anche le testimonianze delle persone presenti al momento del sinistro, tra cui il sig.
; Persona_2
- il calcolo del danno biologico, del danno morale e della personalizzazione erano stati eseguiti in maniera esorbitante, sproporzionata, eccessiva e non commisurata all'evento, atteso che dalla perizia medico legale redatta dal medico fiduciario della Società assicurativa, il quale ha riscontrato che il danno biologico riportato dall'attore nell'evento del 31.10.2019 era quantificabile nel 7% con 40 giorni complessivi di invalidità temporanea;
- la procedura arbitrale CARD tra le due Compagnie assicurative coinvolte, si era conclusa con accertamento di responsabilità totale a carico del conducente del motoveicolo, per cui era stata formulata offerta risarcitoria nei confronti della sig.ra proprietaria del veicolo Fiat IP tg X8. CP_3
Pertanto ha concluso per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «Voglia
l'On.le Tribunale, contrariis reiectis, così provvedere: 1) in via preliminare, accertare la improponibilità della domanda per violazione degli artt. 145, 148
D. lgs. 209/2005; 2) nel merito, rigettare la domanda promossa da Parte_1
perché improponibile, inammissibile e, comunque non provata in fatto ed
[...] in diritto;
in ogni caso con vittoria di spese del presente giudizio ».
Alla prima udienza di comparizione, tenutasi in data 16.06.2021, in modalità cartolare, la parte attorea ha chiesto termine per la rinotifica dell'atto introduttivo nei confronti del responsabile civile. Integrato regolarmente il contraddittorio nei confronti della sig.ra quest'ultima è rimasta CP_3
pagina 3 di 9 contumace. Le parti alla successiva udienza del 12.01.2022, hanno chiesto la concessione dei termini ex art 183, VI comma c.p.c., che sono stati, quindi, concessi. La parte attorea e la compagnia assicurativa hanno depositato memorie istruttorie nelle quali è stata richiesta, da entrambe le parti,
l'ammissione della prova testimoniale con i testi ivi indicati.
Alla successiva udienza del 30.03.2023 è stato escusso il teste di parte attorea, mentre, all'udienza del 09.11.2023 e del 18.12.2024 sono stati, quindi, escussi i due testimoni indicati dalla parte convenuta.
All'esito della predetta udienza, la causa veniva rinviata per la discussione orale all'udienza del 05.11.2025, con la concessione di termine per il deposito di note conclusive, regolarmente depositate da entrambe le parti. La causa è stata quindi trattenuta in decisione con termini di cui all'art 281 sexies, ult.c.
******
1 Sulle eccezioni preliminari e sulla proponibilità del giudizio.
1.1. Il presente giudizio ha a oggetto la richiesta di risarcimento danni per le lesioni riportate dal sig. nel sinistro verificatosi in data Parte_1
31.10.2019, sulla S.P. 11, km 2+400 in Matinella di Albanella (SA). La domanda deve ritenersi proposta ai sensi dell'artt. 145 e 148 del D.Lgs. 209/2005, trattandosi di lesioni superiori al 9% per cui non risulta applicabile la disciplina dell'indennizzo diretto, prevista dall'art 149 del Codice della
Assicurazioni.
1.2. In via preliminare, seppur non risulta depositata la prima richiesta di risarcimento danni inviata dalla parte attorea, deve essere rigettata la richiesta di improponibilità della domanda formulata dalla convenuta società assicurativa. La comunicazione inviata via pec il 03.11.2020 presenta, invero, tutti gli elementi necessari per una valida costituzione in mora . Inoltre la medesima parte convenuta ha depositato agli atti relazione medica di parte eseguita dal dott. in data 14.09.2020 (quindi già prima della Persona_3 comunicazione del 03.11.2020) per conto della per cui Controparte_4 alcun dubbio può sussistere che la stessa abbia acquisito la documentazione medica completa, compreso il certificato di compiuta guarigione. La parte convenuta ha inoltre depositato una comunicazione del 21.09.2020 , con la quale informava il sig. di non poter procedere al risarcimento, Pt_1
pagina 4 di 9 ritenendolo responsabile dell'evento.
1.3. L'assenza della dichiarazione di cui all'art 142 Codice delle assicurazioni, così come evidenziato da parte convenuta, in ogni caso, non rende la domanda improponibile, atteso che la Suprema Corte ha più volte evidenziato che
“l'omissione della dichiarazione di cui si discorre, non essendo ostativa alla liquidazione del danno né recando pregiudizio alcuno all'assicuratore, non impedisce la formulazione dell'offerta e non rende improponibile la successiva domanda giudiziale” (su tutte Ord. 19354/2016). Peraltro tali informazioni risultano esser state assunte dal medico legale in sede di visita a cui l'attore si era regolarmente sottoposto. Risulta, inoltre, rispettato il termine di 90 giorni dall'invio della predetta comunicazione rispetto alla notifica dell'odierno atto introduttivo. La domanda è da considerarsi, pertanto, proponibile.
2. Nel merito
2.1. Analizzando il merito della domanda, è incontestato e pacifico tra le parti che, in data 31.10.2019, si sia verificato un sinistro tra il motoveicolo Piaggio tg DE71619, condotto nella circostanza dal sig. , e il veicolo Fiat Parte_1
IP tg X8 (v. anche “rapporto Carabinieri di Matinella” all.to al fascicolo , di proprietà della sig.ra e condotto dal CP_4 CP_3 sig. . Persona_4
2.2. Occorre, quindi, verificare le singole responsabilità dei conducenti dei due veicoli nella produzione del sinistro e se la parte attorea, nel caso di specie, ha provato l'assenza di qualsivoglia responsabilità a proprio carico nel predetto evento.
2.3. Per provare la dinamica del sinistro, le parti hanno articolato prova testimoniale indicando due diversi testimoni, oltre al conducente della Fiat
IP, di proprietà della sig.ra EN al riguardo, si CP_3 precisa che la decisione viene assunta senza considerare le dichiarazioni del sig. stante l'incapacità a testimoniare dello stesso, essendo il Persona_4 conducente di uno dei due veicoli coinvolti nell'evento. Anche se non portatore di un interesse concreto e diretto nel sinistro, non avendo riportato lesioni e non essendo proprietario del veicolo, si ritiene lo stesso incapace a testimoniare aderendo a quanto evidenziato dalla Corte di Cassazione in più riprese (in tal senso Ord. Cass. n. 14468/2021) ove ha affermato l'incapacità a pagina 5 di 9 testimoniare “anche quando il diritto del testimone sia prescritto o sia estinto, egli potrebbe intervenire nel giudizio per far valere il diritto al risarcimento di danni a “decorso occulto” o “lungolatenti” o sopravvenuti all'adempimento”.
2.4. Tuttavia, alla luce delle dichiarazioni dei testimoni escussi, nonché di quanto emerge dal rapporto redatto dai Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro, si ritiene che la responsabilità dell'evento del 31.10.2019 debba essere addebitata esclusivamente al sig. che, in fase di sorpasso, in Parte_1 tratto di strada con striscia continua, non si avvedeva di un altro veicolo che lo precedeva, una Fiat IP tg X8, intenta ad eseguire una manovra di svolta a sinistra, per la quale aveva azionato l'indicatore di direzione, finendo per colliderlo con la parte anteriore sul lato sinistro altezza porta sinistra.
2.5. Tale dinamica è confermata, innanzitutto dalle dichiarazioni rese dal teste sig. , all'udienza del 18.12.2024, il quale ha Persona_2 confermato la dinamica del sinistro indicata dalla parte convenuta, ovvero che il conducente della Fiat IP tg. X8 , giunto all'altezza dell'
[...] aveva azionato l'indicatore di direzione sinistro e Parte_3 intrapreso la manovra di svolta a sinistra, allorquando , era sopraggiunto da tergo il motoveicolo Piaggio, condotto da parte attorea, che aveva superato dapprima il veicolo condotto dal sig. e, poi, urtato il veicolo Fiat Persona_2
IP in fase di svolta a sinistra. Lo stesso ha, infatti, dichiarato : «sì, è vero, confermo la dinamica dell'incidente. Io ero proprio dietro la Fiat multipla, ero a una distanza, dalla stessa, di circa 5/10 m e ho visto distintamente lo scooter superarmi e urtare contro la , la quale aveva Pt_4 azionato l'indicatore di direzione a sinistra e aveva già iniziato la svolta»; lo stesso ha, altresì, confermato che l'urto è avvenuto allorquando il veicolo Fiat
IP aveva già invaso la corsia di marcia opposta e, quindi, eseguito la svolta. Lo stesso ha evidenziato, inoltre, che non vi erano ulteriori testimoni diretti dell'evento e che altre persone si erano fermate solo successivamente per prestare soccorso. La presenza del sig. sul luogo del Persona_2 sinistro è confermata dai Carabinieri intervenuti, pertanto non è possibile dubitarne, atteso che gli stessi hanno provveduto anche a raccogliere la sua dichiarazione. Quest'ultima è conforme a quella resa nel presente giudizio.
pagina 6 di 9 2.6. Non può ritenersi attendibile, invece, la dichiarazione del teste
[...] indicato dalla parte attorea, della cui presenza sul luogo del sinistro, Tes_1 non vi è certezza. Lo stesso, infatti, pur riferendo di esser amico fin dall'infanzia del sig. , ha dichiarato di aver assistito al sinistro Parte_1 ma di non aver atteso né l'arrivo dell'ambulanza, né di esser stato presente all'arrivo dei Carabinieri. Questi ultimi, infatti, nel rapporto d'incidente hanno indicato solo il sig. come testimone oculare dell'evento. Persona_2
Lo stesso ha dichiarato di essersi allontanato dal luogo del sinistro per andare personalmente a casa del padre del sig. e avvertirlo che il figlio Pt_1 aveva avuto un incidente. Lo stesso, poi, successivamente, pur essendo testimone dell'evento, non ha ritenuto opportuno recarsi presso la Stazione dei
Carabinieri per fornire la propria dinamica degli eventi.
2.7. Oltre a tali perplessità sul comportamento del teste, si evidenzia che le dichiarazioni rese appaiono, in ogni caso, alquanto contraddittorie laddove lo stesso afferma che: «all'improvviso ho visto una allargarsi verso Pt_4 destra e poi svoltare a sinistra verso la fabbrica, proprio per entrare in fabbrica. era in fase di sorpasso della macchina e preciso che la Pt_1
, per quel che ho potuto vedere io, non aveva acceso alcun indicatore Pt_4 di direzione»; dopo di ché afferma che «Voglio, però, precisare che quando
ha sorpassato, la era del tutto sulla destra, come ho detto si Pt_1 Pt_4 stava allargando per svoltare». Tuttavia a domanda precisa sul punto in cui sarebbe avvenuto l'urto e se la avesse già impegnato l'altra corsia, lo Pt_4 stesso risponde: «La macchina era al centro della carreggiata, con il muso già sulla corsia opposta. È proprio nel momento in cui la macchina ha svoltato che è avvenuto l'impatto». Quindi il teste afferma che l'impatto sarebbe avvenuto nella corsia di marcia opposta a quella percorsa dai due veicoli, e, in poche parole, in quella percorsa dal sig. (che viaggiava nella corsia di Tes_1 marcia opposta a quella percorsa dai veicoli). Senonché successivamente, lo stesso afferma: «Riconosco che quella rappresentata è la posizione della
immediatamente dopo lo scontro. Preciso che lo scontro è avvenuto Pt_4 nella loro corsia e dopo l'urto la ha trascinato il motorino nell'altra Pt_4 corsia». EN, dalle dichiarazioni rese sorgono dubbi su quanto possa aver visto effettivamente quest'ultimo, atteso che lo stesso non ha nemmeno pagina 7 di 9 menzionato che il sig. prima di tentare il sorpasso del veicolo Fiat Pt_1
IP, aveva già sorpassato almeno un altro veicolo, ovvero quello del sig.
, della cui presenza non è possibile dubitare. Persona_2
2.8. La dinamica prospettata da parte convenuta, quindi, confermata dal teste, escusso, dal rapporto d'incidente stradale e dalle foto dei veicoli dopo l'evento, appare essere quella maggiormente verisimile e che trova riscontro negli elementi istruttori raccolti.
2.9. Da ciò, ne consegue l'assenza di responsabilità in capo al conducente del veicolo di proprietà della sig.ra che aveva azionato l'indicatore CP_3 di direzione per la svolta a sinistra allorquando, in fase di svolta già intrapresa, era stato urtato dal motoveicolo condotto dal sig. che in Pt_1 manovra di sorpasso di più veicoli, non si era reso conto del veicolo Fiat
IP atto a intraprendere una manovra di svolta a sinistra (per entrare in un'azienda, si precisa che solo in quel tratto la striscia non è continua e consente, quindi, la svolta). Il sig. invece, ha eseguito un sorpasso Pt_1 di più veicoli in una strada con striscia continua. Lo stesso ai sensi dell'art. 148 del Codice della Strada avrebbe dovuto sincerarsi di poter eseguire il sorpasso del veicolo che lo precedeva, ovvero quello condotto dal sig.
, in condizioni di sicurezza e di visibilità. L'art. 148, infatti, recita Persona_2
“Il conducente che intende sorpassare deve preventivamente accertarsi: a) che la visibilità sia tale da consentire la manovra e che la stessa possa compiersi senza costituire pericolo o intralcio;
d) che la strada sia libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione del sorpasso, tenuto anche conto della differenza tra la propria velocità e quella dell'utente da sorpassare, nonché della presenza di utenti che sopraggiungono dalla direzione contraria
o che precedono l'utente da sorpassare”.
Il sig. nell'eseguire il sorpasso dei veicoli che lo precedevano, Pt_1 avrebbe dovuto assicurarsi della possibilità di rientrare e di aver una visibilità libera. A ciò si aggiunga che la strada, peraltro con carreggiata alquanto ristretta, era munita di striscia continua, per cui n on era consentito superare la linea per eseguire sorpassi. L'urto, infatti, risulta essere avvenuto nell'opposta corsia di marcia. Infine il motoveicolo condotto dal sig. non era Pt_1 stato sottoposto a revisione come prescritto dalla legge (revisione scaduta da pagina 8 di 9 circa otto anni).
2.10. Pertanto, la domanda proposta dal sig. non può essere Pt_1 accolta, ritenendo la sua condotta di guida determinante alla produzione dell'evento del 31.10.2019. L'attore non ha provato la responsabilità, quanto meno concorsuale, del conducente del veicolo di proprietà della sig.ra nel predetto evento, per cui non ha assolto all'onere probatorio CP_3 su di lui incombente ex art 2697 c.c.
3. Sulle spese giudiziali.
3.1. Tenendo conto della natura della controversia, del comportamento processuale delle parti e delle attività espletate, si ritiene corretta la compensazione integrale delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dal sig.
nei confronti della e della Parte_1 Controparte_4 sig.ra , ogni altra richiesta assorbita e rigettata ogni diversa CP_3 istanza, così provvede:
A) Accertata la responsabilità dell'attore, quale conducente del motoveicolo tg
DE71619, nella causazione del sinistro del 31.10.2019;
B) rigetta la domanda attorea di risarcimento del danno;
C) compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti.
24 novembre 2025
Il GOP
TO AF
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