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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 09/07/2025, n. 1488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1488 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1153/2022 R.G
REPUBBLICA ITALIANA Tribunale Ordinario di Velletri Prima Sezione Civile
All'udienza del 09/07/2025 davanti al Giudice dott. IC MA è comparso per e per l'avv. Elena Di Palma in sostituzione dell'avv. Parte_1 Parte_2
RO ND, la quale precisa le conclusioni riportandosi a quelle anche istruttorie già rassegnate in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. il Giudice al termine dell'udienza si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia, dandone lettura in assenza delle parti, la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1153 R.G.A.C. dell'anno 2022 promossa da
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. ND RO;
C.F._2
- Appellanti - contro
(C.F. ); Controparte_1 P.IVA_1
- Appellato, contumace -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 1122/2021 del 18/08/2021 il Giudice di Pace di Velletri ha rigettato l'opposizione proposta da e avverso il verbale di Parte_3 Parte_1 accertamento di violazione al codice della strada n. 35046 della Polizia Locale del Comune di , notificato al primo in qualità di responsabile e al secondo quale proprietario del CP_1 veicolo tenuto in solido, per violazione dell'art. 122/5-8 c.d.s. perché «il giorno Pt_2
9.8.2020 alle ore 15,07 in Via dei Castelli Romani 2/L munito di valida CP_1 autorizzazione per esercitarsi, circolava alla guida del predetto motociclo in un luogo frequentato da altri veicoli, nello specifico di una SP all'interno dell'abitato di ». CP_1
A sostegno della decisione il Giudice di Pace ha osservato che:
pagina 1 di 4 - il rapporto di incidente stradale prot. n. 152/2020, sulla base del quale è stato emesso il verbale, non è stato impugnato con querela di falso;
- dal rapporto si evince che la sanzione è stata correttamente elevata, per avere condotto il motociclo su una strada molto frequentata che unisce all'area dei Castelli, di CP_1 limitata sezione trasversale, di andamento planimetrico caratterizzato da numerose curve, anche di raggio limitato, e da un andamento altimetrico con numerose salite e discese di elevata pendenza;
a nulla rileva la presenza di traffico moderato o meno al momento del sinistro, trattandosi di una valutazione ex ante, in base alle caratteristiche della strada stessa;
- il verbale contiene tutti gli elementi essenziali (oggettivi e soggettivi) per la sua validità ed
è stato tempestivamente redatto dalla Polizia Locale in forza dei rilievi effettuati sul luogo del sinistro dai verbalizzanti;
- che è comunque equo ridurre la sanzione al minimo edittale.
2. e hanno proposto tempestivo appello avverso la sentenza, Parte_1 Parte_2 non notificata, chiedendo l'annullamento del verbale di accertamento impugnato.
Il , ritualmente citato, non si è costituito e deve quindi essere dichiarato Controparte_1 contumace.
3. Con il primo motivo gli appellanti lamentano omessa pronuncia del Giudice di Pace sulla dedotta nullità del verbale per la mancata contestazione immediata dell'infrazione.
3.1. Il motivo è inammissibile e comunque infondato.
Il primo giudice non ha omesso di pronunciare sul motivo di ricorso ora indicato, ma l'ha ritenuto infondato osservando, come si è detto, che il verbale è stato tempestivamente redatto dalla Polizia Locale in forza dei rilievi effettuati sul luogo del sinistro dai verbalizzanti.
Al riguardo gli appellanti non hanno formulato alcuna specifica censura, così che tali valutazioni sono passate in giudicato. Per completezza, comunque, osserva il Tribunale che esse sono anche condivisibili, dal momento che il verbale, redatto il giorno successivo al sinistro, reca specifica indicazione del motivo per cui l'infrazione non è stata contestata immediatamente al trasgressore, il quale era «infortunato a condotto al pronto soccorso».
Dal verbale di rilevazione di incidente stradale, del resto, risulta che quando gli operanti sono intervenuti sul luogo del sinistro «il conducente del veicolo “B” [ovvero l'appellante
ndr] era già stato condotto al pronto soccorso ... in codice Rosso». Parte_2
4. Con il secondo motivo gli appellanti lamentano carente motivazione in ordine all'eccezione di inesistenza dell'infrazione contestata, ribadendo che l'art. 122 c.d.s.
pagina 2 di 4 prevede che le esercitazioni su veicoli nei quali non possa prendere posto oltre al conducente altra persona in funzione di istruttore sono consentite in luoghi poco frequentati;
che il tratto di strada in cui si è verificato il sinistro era in centro abitato, e considerato l'orario (15,00), il giorno (domenica) e il mese (agosto), non presentava flusso di traffico e risultava assolutamente poco frequentato;
che il testimone ha confermato Testimone_1 che il traffico era praticamente inesistente, tanto da non spiegarsi come il conducente dell'altro veicolo possa aver svoltato a sinistra senza vedere lo scooter condotto da
[...] che proveniva dal senso opposto;
che dalle foto allegate al rapporto e dalla Pt_2 ricostruzione del rapporto non si evince che la strada sia trafficata;
che a questo riguardo il verbale non ha fede privilegiata in quanto non si tratta di fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale che lo ha redatto;
che l'art. 122 c.d.s. non specifica su quali tipologie di strade sia possibile esercitarsi ma si limita a prevedere che si debba trattare di posti poco frequentati.
4.1. Anche il secondo motivo è inammissibile.
L'art. 342 c.p.c., nel testo vigente al momento della proposizione dell'impugnazione quale risultante dalle modifiche introdotte con d.l. n. 83 del 2012, prevede che l'atto di appello debba contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle «parti del provvedimento che si intende appellare» e delle «modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado», (art. 342, primo comma, n. 1), nonché «delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata».
Ebbene, secondo la costante giurisprudenza di legittimità «Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata»
(Cass. Sez. Un. 27199 del 16/11/2017); di conseguenza, «Non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende pagina 3 di 4 processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata» (Cass. n. 7675 del 19/03/2019).
Nel caso in esame parte appellante si è limitata a riproporre le proprie contestazioni circa la configurabilità della violazione contestata, ma non si è in alcun modo confrontata con l'affermazione del primo giudice secondo cui il concetto di «luoghi poco frequentati», nei quali l'art. 122, comma 5, c.d.s. (nel testo vigente all'epoca del fatto) consente di condurre le esercitazioni di guida su veicoli nei quali non possa prendere posto una persona in funzione di istruttore, non deve essere individuato facendo riferimento alle condizioni del traffico nel momento in cui si svolge l'esercitazione bensì, con valutazione ex ante, sulla base delle condizioni e della natura stessa della strada;
condizioni e natura che nel caso in esame non consentono di ritenerla «luogo poco frequentato», alla luce delle considerazioni riportate al paragrafo 1. Il motivo di gravame è perciò inammissibile.
5. Con il terzo motivo gli appellanti lamentano che il Giudice di Pace non abbia posto le spese del giudizio a carico del , ma il motivo non deve in questa sede Controparte_1 essere esaminato perché presuppone l'accoglimento del gravame nel merito.
6. L'appello deve pertanto essere respinto.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che il è rimasto contumace, CP_1 ma deve darsi atto che ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, gli appellanti sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e dà atto che parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Il Giudice
IC MA
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA Tribunale Ordinario di Velletri Prima Sezione Civile
All'udienza del 09/07/2025 davanti al Giudice dott. IC MA è comparso per e per l'avv. Elena Di Palma in sostituzione dell'avv. Parte_1 Parte_2
RO ND, la quale precisa le conclusioni riportandosi a quelle anche istruttorie già rassegnate in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. il Giudice al termine dell'udienza si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia, dandone lettura in assenza delle parti, la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1153 R.G.A.C. dell'anno 2022 promossa da
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. ND RO;
C.F._2
- Appellanti - contro
(C.F. ); Controparte_1 P.IVA_1
- Appellato, contumace -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 1122/2021 del 18/08/2021 il Giudice di Pace di Velletri ha rigettato l'opposizione proposta da e avverso il verbale di Parte_3 Parte_1 accertamento di violazione al codice della strada n. 35046 della Polizia Locale del Comune di , notificato al primo in qualità di responsabile e al secondo quale proprietario del CP_1 veicolo tenuto in solido, per violazione dell'art. 122/5-8 c.d.s. perché «il giorno Pt_2
9.8.2020 alle ore 15,07 in Via dei Castelli Romani 2/L munito di valida CP_1 autorizzazione per esercitarsi, circolava alla guida del predetto motociclo in un luogo frequentato da altri veicoli, nello specifico di una SP all'interno dell'abitato di ». CP_1
A sostegno della decisione il Giudice di Pace ha osservato che:
pagina 1 di 4 - il rapporto di incidente stradale prot. n. 152/2020, sulla base del quale è stato emesso il verbale, non è stato impugnato con querela di falso;
- dal rapporto si evince che la sanzione è stata correttamente elevata, per avere condotto il motociclo su una strada molto frequentata che unisce all'area dei Castelli, di CP_1 limitata sezione trasversale, di andamento planimetrico caratterizzato da numerose curve, anche di raggio limitato, e da un andamento altimetrico con numerose salite e discese di elevata pendenza;
a nulla rileva la presenza di traffico moderato o meno al momento del sinistro, trattandosi di una valutazione ex ante, in base alle caratteristiche della strada stessa;
- il verbale contiene tutti gli elementi essenziali (oggettivi e soggettivi) per la sua validità ed
è stato tempestivamente redatto dalla Polizia Locale in forza dei rilievi effettuati sul luogo del sinistro dai verbalizzanti;
- che è comunque equo ridurre la sanzione al minimo edittale.
2. e hanno proposto tempestivo appello avverso la sentenza, Parte_1 Parte_2 non notificata, chiedendo l'annullamento del verbale di accertamento impugnato.
Il , ritualmente citato, non si è costituito e deve quindi essere dichiarato Controparte_1 contumace.
3. Con il primo motivo gli appellanti lamentano omessa pronuncia del Giudice di Pace sulla dedotta nullità del verbale per la mancata contestazione immediata dell'infrazione.
3.1. Il motivo è inammissibile e comunque infondato.
Il primo giudice non ha omesso di pronunciare sul motivo di ricorso ora indicato, ma l'ha ritenuto infondato osservando, come si è detto, che il verbale è stato tempestivamente redatto dalla Polizia Locale in forza dei rilievi effettuati sul luogo del sinistro dai verbalizzanti.
Al riguardo gli appellanti non hanno formulato alcuna specifica censura, così che tali valutazioni sono passate in giudicato. Per completezza, comunque, osserva il Tribunale che esse sono anche condivisibili, dal momento che il verbale, redatto il giorno successivo al sinistro, reca specifica indicazione del motivo per cui l'infrazione non è stata contestata immediatamente al trasgressore, il quale era «infortunato a condotto al pronto soccorso».
Dal verbale di rilevazione di incidente stradale, del resto, risulta che quando gli operanti sono intervenuti sul luogo del sinistro «il conducente del veicolo “B” [ovvero l'appellante
ndr] era già stato condotto al pronto soccorso ... in codice Rosso». Parte_2
4. Con il secondo motivo gli appellanti lamentano carente motivazione in ordine all'eccezione di inesistenza dell'infrazione contestata, ribadendo che l'art. 122 c.d.s.
pagina 2 di 4 prevede che le esercitazioni su veicoli nei quali non possa prendere posto oltre al conducente altra persona in funzione di istruttore sono consentite in luoghi poco frequentati;
che il tratto di strada in cui si è verificato il sinistro era in centro abitato, e considerato l'orario (15,00), il giorno (domenica) e il mese (agosto), non presentava flusso di traffico e risultava assolutamente poco frequentato;
che il testimone ha confermato Testimone_1 che il traffico era praticamente inesistente, tanto da non spiegarsi come il conducente dell'altro veicolo possa aver svoltato a sinistra senza vedere lo scooter condotto da
[...] che proveniva dal senso opposto;
che dalle foto allegate al rapporto e dalla Pt_2 ricostruzione del rapporto non si evince che la strada sia trafficata;
che a questo riguardo il verbale non ha fede privilegiata in quanto non si tratta di fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale che lo ha redatto;
che l'art. 122 c.d.s. non specifica su quali tipologie di strade sia possibile esercitarsi ma si limita a prevedere che si debba trattare di posti poco frequentati.
4.1. Anche il secondo motivo è inammissibile.
L'art. 342 c.p.c., nel testo vigente al momento della proposizione dell'impugnazione quale risultante dalle modifiche introdotte con d.l. n. 83 del 2012, prevede che l'atto di appello debba contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle «parti del provvedimento che si intende appellare» e delle «modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado», (art. 342, primo comma, n. 1), nonché «delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata».
Ebbene, secondo la costante giurisprudenza di legittimità «Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata»
(Cass. Sez. Un. 27199 del 16/11/2017); di conseguenza, «Non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende pagina 3 di 4 processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata» (Cass. n. 7675 del 19/03/2019).
Nel caso in esame parte appellante si è limitata a riproporre le proprie contestazioni circa la configurabilità della violazione contestata, ma non si è in alcun modo confrontata con l'affermazione del primo giudice secondo cui il concetto di «luoghi poco frequentati», nei quali l'art. 122, comma 5, c.d.s. (nel testo vigente all'epoca del fatto) consente di condurre le esercitazioni di guida su veicoli nei quali non possa prendere posto una persona in funzione di istruttore, non deve essere individuato facendo riferimento alle condizioni del traffico nel momento in cui si svolge l'esercitazione bensì, con valutazione ex ante, sulla base delle condizioni e della natura stessa della strada;
condizioni e natura che nel caso in esame non consentono di ritenerla «luogo poco frequentato», alla luce delle considerazioni riportate al paragrafo 1. Il motivo di gravame è perciò inammissibile.
5. Con il terzo motivo gli appellanti lamentano che il Giudice di Pace non abbia posto le spese del giudizio a carico del , ma il motivo non deve in questa sede Controparte_1 essere esaminato perché presuppone l'accoglimento del gravame nel merito.
6. L'appello deve pertanto essere respinto.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che il è rimasto contumace, CP_1 ma deve darsi atto che ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, gli appellanti sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e dà atto che parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Il Giudice
IC MA
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