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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 16/12/2025, n. 2535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2535 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VELLETRI
N. 2751/2021 R.G.
UDIENZA 16/12/2025
Il Giudice, dott. Renato Buzi premesso
- che è stata disposta la “trattazione scritta” della causa;
- che la modalità alternativa di celebrazione della stessa è stata comunicata alle parti costituite;
- che le parti hanno depositato note scritte;
- che il procedimento era stato già rinviato per la discussione (ex art. 281-sexies c.p.c.);
- che lo scrivente magistrato si è ritirato in camera di consiglio per la redazione della sentenza;
- che, all'esito della camera di consiglio, viene riaperto il verbale dell'odierna udienza a “trattazione scritta”; tanto premesso, il Giudice, in presenza dell'addetto all'Ufficio del Processo dott. Francesco Paolo
Cannizzaro, dà lettura virtuale del dispositivo e della motivazione della sentenza allegata al presente verbale.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione “trattazione scritta”.
Velletri, 16/12/2025
Il Giudice
(dott. Renato Buzi)
Pagina 1 Dott. Renato Buzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Velletri, in persona del dott. Renato Buzi, in funzione di giudice unico, ha pronunciato - ex art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2751, Ruolo Generale dell'anno 2021, all'udienza 16/12/2025, con contestuale lettura del dispositivo e della motivazione, vertente
TRA
e n.q. di esercenti la potestà Parte_1 Parte_2 genitoriale sul minorenne rappresentati, difesi Persona_1 ed elettivamente domiciliati presso Avv. Luca Ismaele Lodrini, in forza di procura speciale in atti;
attore
E
- e rappresentati, difesi ed Parte_3 Persona_2 elettivamente domiciliati presso Avv. Stefano Armati, in forza di procura speciale in atti;
- rappresentata, difesa ed elettivamente Controparte_1 domiciliate presso Avv. Andrea Ribotta, in forza di procura speciale in atti;
convenuti
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE;
CONCLUSIONI: COME IN ATTI.
Pagina 2 Dott. Renato Buzi MOTIVAZIONE
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 c.p.c., la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto di citazione, alle comparse di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
Gli attori e n.q. di esercenti la Parte_1 Parte_2 potestà genitoriale sul minorenne convenivano in Persona_1 giudizio e quali proprietario e Parte_3 Persona_2 conducente dell'autovettura investitrice, nonché Controparte_1
quale compagnia di assicurazione della stessa, al fine di
[...] sentirne pronunciare condanna solidale al risarcimento di tutti i danni subiti, in occasione dell'incidente stradale indicato in citazione.
A fondamento della domanda, i citanti allegavano quanto si interfoglia, per semplicità espositiva:
Pagina 3 Dott. Renato Buzi Pagina 4 Dott. Renato Buzi Pagina 5 Dott. Renato Buzi Concludevano così:
Si costituivano in giudizio e Parte_3 Persona_2 [...]
contestando l'avversa domanda e concludendo per Controparte_1 il rigetto.
Pagina 6 Dott. Renato Buzi La causa veniva istruita con produzione documentale, assunzione di prova orale ed ammissione di C.t.u. medico-legale; era risultata superflua ogni ulteriore attività istruttoria.
All'odierna udienza, mutato il giudice, le parti erano invitate a precisare le conclusioni ed era disposta la discussione orale della causa ex art. 281-sexies c.p.c.
In particolare, all'esito della c.d. Riforma TA (D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), deve continuare a ritenersi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.; tanto che, in conformità al principio di delega (legge 26 novembre 2021, n. 206, art. 1, comma 5, lettera L, n. 2), è stato inserito un terzo comma all'articolo 281-sexies c.p.c. al fine di prevedere che il giudice, in alternativa alla lettura contestuale della sentenza e del dispositivo ai sensi dei primi due commi, possa riservare il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni. D'altro canto, la S.C. (Cass. 37137/2022) ha ritenuto come l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), debba ritenersi una forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. anche Cass. 13735/2023, Cass.
32358/2023, Cass. 13176/2024, Cass. 17587/2024 e Cass. S.U. 17603/2025).
La domanda attorea è sostanzialmente fondata e va accolta nei limiti di cui in motivazione.
In ordine alla dinamica del sinistro ed alla esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura investitrice , non vi Persona_2 sono dubbi.
Pagina 7 Dott. Renato Buzi Invero, tenuto conto della ricostruzione dell'incidente come eseguita dalla Polizia Locale di Marino (cfr. documento 13 prodotto dall'attore), si può ritenere che effettivamente il sinistro si è verificato secondo la ricostruzione fornita in citazione.
Al riguardo, si interfoglia, per semplicità espositiva, l'ordinanza
4/4/2024 del Giudice Onorario di Pace, delegato all'istruttoria:
Pagina 8 Dott. Renato Buzi Per completezza, è utile riportare anche quanto compendiato da parte attrice nella memoria conclusionale 13/11/2025:
Pagina 9 Dott. Renato Buzi “(…) In particolare è stato evidenziato che 1) il pedone aveva già iniziato l'attraversamento della strada, dopo essere sceso dal marciapiede (cfr. verbale della Polizia Locale, punto d'urto); 2) il pedone indossava un abbigliamento appariscente, in particolare uno zainetto rosso;
3) la visuale, sul tratto di strada interessato dall'incidente, era assolutamente libera (cfr. fotografie dei luoghi,
Pa doc. 15 del fascicolo di parte attrice e rapporto della;
4) il giorno del sinistro le condizioni ambientali garantivano una visibilità ottimale (ore 09:10 del mattino, di una giornata di sole); 5) l'area circostante la Via delle Calcare si caratterizza per la presenza della stazione ferroviaria di Marino, di numerose attività commerciali, abitazioni private, un campo da basket e, non ultimo, un parco giochi per bambini (cfr. fotografie dei luoghi, doc. 15 del fascicolo di parte attrice); 6) sul tratto di carreggiata interessato dal sinistro erano presenti “segnale verticale di pericolo che preannuncia dosso, segnale verticale di pericolo che preannuncia attraversamento pedonale, segnale verticale indicante limite di velocità di 30 KM/H e attraversamenti pedonali” (cfr. rapporto per incidente stradale, doc. 13); 7) l'urto fra il pedone ed il veicolo avveniva “nella parte anteriore destra e laterale destra” e non nella parte laterale, come sostenuto dal conducente, con la parte laterale quale conseguenza secondaria dell'impatto anteriore primario, come evidenziato anche dalle fotografie che mostrano i danni al faro destro anteriore (cfr. fotografia n. 12 del rapporto di incidente stradale, doc. 13) (…)”.
Ciò detto, vanno illustrati i principi di diritto da applicare alla presente fattispecie.
Anzitutto, il primo comma dell'art. 2054 c.c. stabilisce una presunzione di colpa a carico del conducente di un veicolo senza guida di rotaie per i danni causati a persone o a cose nella circolazione del medesimo se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Detta prova liberatoria consiste, poi, più che nell'indicare di aver utilizzato la massima prudenza, diligenza e perizia nella guida del veicolo, nell'individuare quel fatto anomalo occorso, quell'elemento disturbatore idoneo ad interrompere il nesso causale tra la condotta dell'agente e l'evento dannoso.
In caso di investimento di un pedone, la prova liberatoria per il conducente è molto severa: egli si libera da responsabilità soltanto se si dimostra che non vi era da parte di quest'ultimo alcuna possibilità
Pagina 10 Dott. Renato Buzi di prevenire l'evento, situazione questa ricorrente allorché il pedone tenga una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l'automobilista si trovi nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti (v. ex multis Cass. 12576/2018).
Tale situazione si verifica, ad esempio, quando il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza incidenti con nesso di causalità sul sinistro (v. Cass. 7922/1997). La repentinità e l'imprevedibilità del comportamento del pedone, mentre sono elementi necessari perché questo comportamento, se colposo, possa costituire causa esclusiva dell'evento dannoso, non sono, in ogni caso, una caratteristica essenziale della condotta colposa, solo concorrente (con quella del conducente), del pedone;
in tal modo, se la condotta del pedone ha concorso con quella dell'investitore nella produzione dell'evento dannoso a danno del pedone, e detta condotta del pedone è connotata da colpa, non vi è alcuna ragione per escludere l'operatività nella fattispecie dell' art. 1227, 1 comma, c.c. per il solo fatto che il comportamento del pedone, anche se colposo, non è stato anche repentino ed imprevedibile (v. Cass. 6168/2009). Ad ogni modo, nel caso di investimento del pedone, si presume la colpa del conducente al 100%, fatta salva la dimostrazione della colpa del pedone e la conseguente riduzione del risarcimento (v. Cass. 2241/2019). Il conducente del veicolo, comunque, per liberarsi da responsabilità, non può limitarsi a provare che la condotta colposa del pedone, ma deve anche dimostrare che esso, benché avvistato, non ha tenuto un comportamento che denunciasse il suo intento. In ogni caso, l'accertamento di un comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, 1° comma, c.c., dimostrando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (v. Cass. 8663/2017). Si è anche affermato che l'obbligo del conducente del veicolo di rallentare la velocità e, occorrendo, di fermarsi, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a spostarsi, non riguarda soltanto il pedone che abbia già manifestato incertezza o indecisione nell'attraversamento, ma comprende tutti i casi in cui una persona, ferma o in movimento, si trovi lungo il percorso e possa interferire sulla traiettoria del veicolo, in modo che
Pagina 11 Dott. Renato Buzi ne appaiano ragionevolmente prevedibili inavvertenze, perplessità e pericolose iniziative;
in particolare, il comportamento del pedone che, mentre attraversa la carreggiata, si fermi momentaneamente a metà della stessa non autorizza affatto il conducente a ritenere libera la strada, ma gli impone di rallentare ed eventualmente fermarsi, ben potendo ed essendo prevedibile che il pedone riprenda l'attraversamento dopo la breve sosta (v. Cass. Pen. 16400/1990). In tema di investimento pedonale, la mera violazione, da parte del pedone, dell'obbligo di concedere la precedenza ai veicoli in transito quando attraversi la strada al di fuori dei passaggi pedonali, non basta di per sé ad escludere in toto la colpa del conducente (v. Cass. 24472/2014). La giurisprudenza di merito, poi, ha ritenuto che, in caso di investimento di pedoni, a carico dell'investitore vige la responsabilità presunta di cui all'art. 2054, comma 1, c.c. per mitigare la quale, facendo applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c., occorre che la condotta del pedone sia stata del tutto straordinaria ed imprevedibile (v. A. Milano,
5/9/2019).
Nel caso in esame, sussistendo la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054, comma 1, c.c. (v. citata
Cass. 2241/19), spettava ai convenuti eccipienti comprovare il dedotto concorso del pedone investito;
invece, essi non hanno assolutamente fornito prova idonea a vincere la presunzione, non dimostrando eventuale percentuale di colpa a carico del minore . Persona_1
A questo punto si tratta di accertare l'ammontare del danno risarcibile.
Nel corso del giudizio è stata ammessa C.t.u. medico-legale e l'Ausiliare del Giudice ha concluso come si interfoglia, per semplicità espositiva:
Pagina 12 Dott. Renato Buzi Pagina 13 Dott. Renato Buzi La suddetta C.t.u., esaustiva ed immune da vizi logici o scientifici, è pienamente condivisa da questo Giudice nelle conclusioni, in quanto perfettamente basata sul quadro clinico del danneggiato.
Sul punto, a fronte delle osservazioni svolte dalle parti interessate,
l'Ausiliario, dopo averle congruamente analizzate, ha replicato quanto scritto in relazione (v. pag. 22-23 della C.t.u. medico-legale). Come discorso di carattere generale, va ricordato che, ai sensi dell'art. 196
c.p.c., la rinnovazione della C.t.u., con sostituzione del consulente, deve essere giustificata dalla sussistenza di gravi motivi, ovvero dal riscontro di rilevanti inadempienze nello svolgimento, da parte del medesimo, dell'incarico conferitogli;
l'istanza di rinnovo, in altre parole, non può basarsi unicamente sulla sussistenza di palesi divergenze tra i contenuti dell'elaborato peritale del C.t.u. e quelli della relazione del tecnico di parte, tanto più se, come nel caso di specie, è stato offerto ampio spazio, alle parti interessate, per il deposito di osservazioni, cui è stata fornita adeguata risposta. Va pertanto esclusa ogni ipotesi di rinnovazione e/o riconvocazione del
C.t.u.
Dovendosi fare riferimento alle tabelle in uso presso il Tribunale di
Milano - anno 2024 – (Cass. 14402/2011), si ritiene che, tenuto conto dell'età del danneggiato (13 anni alla data dell'incidente), dell'invalidità temporanea e permanente accertata, in difetto di allegazione di profili soggettivi particolari, vada liquidata, a titolo di danno biologico e ai valori attuali, la somma complessiva di €
69.670,00, come dalla seguente tabella.
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024:
Danno non patrimoniale risarcibile € 59.320,00
Invalidità temporanea parziale € 10.350,00
TOTALE GENERALE: € 69.670,00.
Per inciso si rammenta che nel c.d. biologico rientra il danno estetico e il danno alla capacità lavorativa generica nonché alla vita di relazione, come emerge dalla definizione legislativa che privilegia una valutazione in chiave dinamica e non statica del bene salute (cfr. Cass.
11950/2013: “Poiché il danno biologico ha natura non patrimoniale, ed il danno non patrimoniale ha natura unitaria, è corretto l'operato del giudice di merito che liquidi il risarcimento del danno biologico in una somma omnicomprensiva, posto che le varie voci di danno non patrimoniale elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza (danno estetico, danno
Pagina 14 Dott. Renato Buzi esistenziale, danno alla vita di relazione, ecc.) non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili”).
In relazione al richiesto risarcimento del danno morale, esso deve ritenersi liquidato congiuntamente al danno biologico secondo le tabelle
"milanesi" (cfr. Cass. 18641/2011).
Dunque, i convenuti vanno condannati in solido al pagamento, in favore di e n.q. di esercenti la potestà Parte_1 Parte_2 genitoriale sul minorenne della complessiva Persona_1 somma, ai valori attuali e a titolo di danno non patrimoniale, di €
69.670,00, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo.
Incidentalmente si evidenzia che sul debito di valore, liquidato ai valori attuali, non vengono riconosciuti, in aggiunta alla rivalutazione monetaria, gli interessi compensativi fin dal sinistro per difetto di allegazione e prova su di un eventuale danno da ritardo ulteriore e maggiore rispetto a quello risarcito con la rivalutazione (cfr. Cass.
12452/2003).
Relativamente alla capacità lavorativa specifica e quindi di guadagno, non è stato provato che le lesioni riportate abbiano avuto effettiva ripercussione sull'attività lavorativa del minore, per cui nulla è dovuto a tale titolo.
In particolare, non è stata offerta prova di contrazione dell'eventuale reddito prodotto dal danneggiato in forza del sinistro: “Il grado di invalidità permanente determinato da una lesione all'integrità psico- fisica non si riflette automaticamente, né tanto meno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica, sicché è onere del danneggiato - per consentire al giudice di procedere ad una liquidazione del danno patrimoniale futuro con criteri presuntivi, e ciò anche nei casi in cui la ricorrenza dello stesso risulti altamente probabile per l'elevata percentuale di invalidità permanente - supportare la richiesta risarcitoria con elementi idonei alla prova del pregresso effettivo svolgimento di attività economica, ovvero del possesso di una qualificazione professionale acquisita e non ancora esercitata” (Cass. 14517/2015; Cass. 4673/2016).
In ordine alle spese mediche sostenute, il C.t.u. medico-legale ne ha confermato la congruità; quindi, va riconosciuta a parte citante la somma di € 2.865,52 per spese mediche sostenute in ragione del sinistro per cui è causa.
Pagina 15 Dott. Renato Buzi Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti ex art. 91, comma
1, c.p.c. e si liquidano, applicati parametri tariffari mediani fra i valori minimi e medi, in dispositivo in favore di parte citante, ai sensi del D.M. 55/2014.
Le spese di C.t.u., liquidate con separato decreto, vanno poste per l'intero definitivamente a carico dei convenuti in solido, tenuti a rimborsare a parte attrice quanto dallo stesso eventualmente versato in acconto all'Ausiliario.
Visto l'art. 281-sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara l'esclusiva responsabilità di conducente Persona_2 dell'autovettura Volkswagen Polo targata FF563KV, nella determinazione del sinistro per cui è causa;
2) condanna in solido e (nella qualità di Parte_3 Persona_2 proprietario e conducente dell'autovettura investitrice) e
[...]
(compagnia di assicurazione dell'autovettura Controparte_1 stessa) al pagamento, in favore di e Parte_1 Parte_2
n.q. di esercenti la potestà genitoriale sul minorenne Persona_1
ed ai valori attuali, della complessiva somma di € 69.670,00, a
[...] titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi legali fino al saldo effettivo;
3) condanna altresì i convenuti al pagamento, in favore di parte attrice, della complessiva somma di € 2.865,52 per spese mediche sostenute in ragione del sinistro per cui è causa, con rivalutazione monetaria in base agli indici Istat dai singoli esborsi fino alla presente sentenza e interessi legali, calcolati sulla somma così attualizzata, dalla presente sentenza fino al saldo effettivo;
4) rigetta la domanda attrice quanto al resto;
5) condanna i convenuti in solido al pagamento della spese di lite, che liquida in complessivi € 9.000,00 per compenso e in € 796,00 per spese, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta;
7) pone le spese di C.t.u., liquidate con separato decreto, definitivamente per intero a carico dei convenuti in solido, tenuti a rimborsare a parte attrice quanto dalla stessa eventualmente versato in acconto all'Ausiliario.
Pagina 16 Dott. Renato Buzi Velletri, 16/12/2025
Il Giudice
Dott. Renato Buzi
Pagina 17 Dott. Renato Buzi