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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/12/2025, n. 11477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11477 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16089/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pastori Andrea
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16089/2023 promossa da:
, nata a [...] il [...] (CF: ) Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore pro tempore, Avv. Giacomo Fattore
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la sig.ra agiva in giudizio Parte_1 per ivi ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 3817/2023, emesso dal Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in data 28.5.2023 e notificato il 01.6.2023, all'esito del procedimento n. 10990/2023 RG
pagina 1 di 5 in accoglimento del ricorso presentato in data 10.5.2023 dal Condominio di Napoli, via Manzoni n.
174, recante condanna dell'odierna attrice al pagamento della somma di € 20.506,99 oltre interessi in favore del ricorrente, e di ulteriori € 145,50 per spese ed € 567,00 per compensi oltre CP_1
C.P.A. ed I.V.A. in favore del procuratore antistatario.
Deduceva parte attrice, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per mancato avvio della mediazione ex art.5, comma 1 bis, d.lgs. 28/2010.
Nel merito, contestava la debenza delle somme ingiunte sostanzialmente sotto un duplice profilo:
- l'acquisto della proprietà sarebbe avvenuto con decreto di trasferimento emesso il 14.6.2019 dal
Tribunale di Napoli, Ufficio Esecuzioni civili, circostanza che renderebbe inopponibili ad essa gli oneri condominiali maturati in data antecedente l'acquisto della titolarità del bene;
- l'appartamento acquistato da parte attrice costituisce un corpo di fabbrica del tutto autonomo ed indipendente dall'attiguo palazzo condominiale: erroneamente, quindi, sarebbe stata fatta applicazione della normativa contrattuale recata dal Regolamento condominiale (peraltro formato con atto notarile del
21.1.1950, stipulato in un'epoca in cui era stato realizzato solo uno dei fabbricati dell'odierno complesso immobiliare) trovandosi invece di fronte ad un “condominio parziale” per cui sarebbero risultate dovute da parte attrice solamente le spese di gestione relative alle parti comuni.
Con comparsa di risposta del 29.09.2023 si costituiva in giudizio il opposto versando in atti CP_1 prova dell'avvenuta introduzione della domanda di mediazione obbligatoria contestando nel merito quanto ex adverso dedotto ed ulteriormente deducendo l'intervenuta decadenza della sig.ra Pt_1 dalle azioni in questa sede esperite, per mancata impugnazione delle delibere assembleari di approvazione dei rendiconti di esercizio nei termini previsti.
All'esito dell'udienza di prima comparizione il giudice, con ordinanza del 24 gennaio 2024, rigettate le richieste istruttorie e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5 luglio 2024, e, successivamente, a quella del 16 settembre 2025.
Con comparsa conclusionale del 17 luglio 2025, parte attrice formulava richiesta di rimessione della causa sul ruolo, con fissazione di nuovi termini per le conclusioni, stante il sopravvenuto accordo transattivo delle parti e la necessità di espletare gli incombenti necessari “allo scopo di favorire
l'attuazione degli adempimenti consequenziali alla transazione in atto fra le parti (adempimenti tra cui: la ratifica dell'accordo, medio tempore raggiunto, da parte dell'Assemblea)”, prospettando come, nelle more del giudizio, le parti fossero riuscite ad individuare una soluzione conciliativa che avrebbe permesso di contemperare le reciproche esigenze.
A detta richiesta non si opponeva il convenuto. CP_1 pagina 2 di 5 Con note scritte depositate il 15 settembre 2025, parte attrice chiedeva ulteriormente rimettersi la causa sul ruolo, per sopravvenuto accordo transattivo delle parti e incombenti necessari.
Con note depositate in pari data, il convenuto, dando atto che “Tra le parti sono intercorse CP_1 trattative di bonario componimento che non sono andate a buon fine in quanto la Signora Pt_1 dopo aver sottoscritto una formale transazione ha versato solo un primo acconto di € 9.500,00 trattenuto dal in acconto sulla maggior somma dovuta”, ha chiesto l'assegnazione della CP_1 causa in decisione.
Con successiva ordinanza del 16 settembre 2025 il giudice, preso atto che le parti costituite avevano ritualmente depositato le rispettive note ed ivi rappresentato di essere addivenute ad un accordo transattivo, ha rinviato la causa all'udienza del 7 novembre 2025, onde verificare la persistenza dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio.
Con note del 4 novembre 2025, il convenuto insisteva per l'assegnazione della causa in CP_1 decisione, atteso l'esito negativo delle trattative medio tempore intercorse.
Con successive note del 6 novembre 2025, la difesa della sig.ra dato atto che della somma di Pt_1 euro 19.000,00 concordata aveva già versato il 50% (euro 9.500) in data 16.7.2025, e che, per contingenti esigenze di liquidità, non era riuscita ancora a far fronte al pagamento del residuo, pur garantendo l'imminente versamento della restante parte, chiedeva breve rinvio allo scopo di permettere a parte attrice di estinguere la parte residuale di debito, stante il sopravvenuto accordo transattivo delle parti.
***
Ritiene questo Tribunale che, nella definizione del presente giudizio, non possa prescindersi da un preliminare corretto inquadramento giuridico dell'accordo transattivo medio tempore intercorso fra le parti in causa.
Invero, la circostanza che la Signora abbia sottoscritto una formale transazione, per quanto Pt_1 non versata in atti, si può ritenere pacificamente provata, stante l'ammissione di ciò da parte del convenuto contenuta nelle note depositate in data 15 settembre 2025. CP_1
Parimenti pacifica è la circostanza che, in esecuzione di detto accordo, parte attrice abbia già provveduto al pagamento di una prima rata di debito ,dell'importo di € 9.500,00, circostanza anch'essa confermata dal convenuto.
Per l'effetto, occorre osservare che le successive doglianze del non afferiscono CP_1 all'esistenza giuridica di un accordo transattivo medio tempore intercorso fra le parti, ma, al più, al pagina 3 di 5 diverso profilo del non tempestivo adempimento delle obbligazioni assunte in detto successivo accordo.
Orbene, aderendo all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, da ultimo ribadito dalla Corte di
Cassazione con ordinanza della I sez. civ. n. 29717/2025 “la transazione, a prescindere dalla sua natura novativa o semplice, integra di per sé un fatto impeditivo all'accertamento dell'esistenza della pretesa azionata nella sua configurazione originaria”. Entrambe le tipologie di transazione, infatti, integrano, dal punto di vista processuale, fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto azionato, idonei ad eliminare la posizione di contrasto fra le parti e a far venir meno l'interesse delle stesse ad una pronuncia sulla domanda come proposta o come evolutasi in corso di causa, “correlativamente determinando l'inutilità della pronuncia medesima (Cass. n. 1950 del 2003)”.
Detta caratterizzazione dovrebbe escludersi soltanto in caso di accertamento, da parte del giudice, che un eventuale successivo inadempimento di detto accordo ne abbia determinato, con effetto retroattivo, la perdita di quell'efficacia estintiva e/o modificativa dell'originario rapporto sostanziale intercorrente tra le parti.
Peraltro, nel condurre detto accertamento, il giudice non dovrebbe reputare sufficiente la mera
“eccezione di inadempimento” per privare di effetti l'accordo transattivo nelle more intervento, dovendo verificare in concreto se l'inadempimento abbia effettivamente causato la “caducazione” del contratto, cioè la perdita retroattiva della sua efficacia. Questo accertamento non può quindi che essere condotto con riferimento a due profili: l'espressa previsione, nel contratto di transazione, di una clausola risolutiva espressa o di una condizione di adempimento volta a subordinare l'efficacia dell'intero accordo al puntuale pagamento e la formale proposizione in giudizio di una domanda di risoluzione del contratto di transazione.
In assenza di queste verifiche, il semplice inadempimento non è sufficiente a far “resuscitare” la pretesa originaria.
Ritiene questo giudice che la convergenza dei seguenti elementi:
- la mancata proposizione di una formale eccezione di risoluzione per inadempimento dell'accordo transattivo medio tempore intercorso tra le parti;
- l'ammontare dell'importo del credito transatto e quindi riconosciuto come dovuto da parte attrice (19.000,00 €), che è a quasi totale copertura dell'ammontare oggetto di ingiunzione di pagamento (20.506,99 €);
- l'avvenuto pagamento, già nel mese di luglio 2025, di una prima rata di debito (peraltro pari alla pagina 4 di 5 metà dell'intera somma) da parte dell'odierna attrice (€ 9.500,00);
- la condotta complessivamente tenuta da parte attrice, che testimonia l'attualità e la serietà dell'intendimento di addivenire alla corresponsione degli importi transatti, come dimostrato dal già avvenuto pagamento di una cifra di considerevole importo (€ 9.500,00),
debba portare a qualificare di lieve entità l'inadempimento di parte attrice, potendo dirsi un eventuale eccezione di inadempimento “validamente opposta solo in presenza di un inadempimento della controparte proporzionato e di non scarsa importanza, valutato oggettivamente in relazione all'intero equilibrio contrattuale e alla buona fede" (cfr. Tribunale di Marsala, sentenza n.
684/2020 del 28-11-2020)
Il lieve ritardo maturato nel pagamento del saldo di ulteriori 9.500,00 €, stigmatizzato dal convenuto già a partire dal mese di settembre, nonostante l'importanza della cifra CP_1 complessivamente dovuta in pagamento della (€ 19.000,00), a fronte dell'avvenuto Pt_1 pagamento, solo due mesi prima, già di una consistente rata di € 9.500,00, non appare idoneo a compromettere l'equilibrio del contratto di transazione, sì da determinarne una caducazione dei relativi effetti.
L'emananda sentenza, stante le reciproche posizioni sopra illustrate e l'esito della causa stessa, porterà come corollario la pronuncia di compensazione delle spese del presente giudizio, attesa appunto la cessazione della materia del contendere insita nell'accordo transattivo sopravvenuto in corso di causa tra le parti e allo stato non caducabile, per quanto sopra esposto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara cessata la materia del contendere e per l'effetto dichiara l'estinzione del presente processo.
- Rigetta ogni diversa domanda.
- Spese compensate.
Napoli, 6 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Pastori Andrea
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pastori Andrea
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16089/2023 promossa da:
, nata a [...] il [...] (CF: ) Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore pro tempore, Avv. Giacomo Fattore
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la sig.ra agiva in giudizio Parte_1 per ivi ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 3817/2023, emesso dal Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in data 28.5.2023 e notificato il 01.6.2023, all'esito del procedimento n. 10990/2023 RG
pagina 1 di 5 in accoglimento del ricorso presentato in data 10.5.2023 dal Condominio di Napoli, via Manzoni n.
174, recante condanna dell'odierna attrice al pagamento della somma di € 20.506,99 oltre interessi in favore del ricorrente, e di ulteriori € 145,50 per spese ed € 567,00 per compensi oltre CP_1
C.P.A. ed I.V.A. in favore del procuratore antistatario.
Deduceva parte attrice, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per mancato avvio della mediazione ex art.5, comma 1 bis, d.lgs. 28/2010.
Nel merito, contestava la debenza delle somme ingiunte sostanzialmente sotto un duplice profilo:
- l'acquisto della proprietà sarebbe avvenuto con decreto di trasferimento emesso il 14.6.2019 dal
Tribunale di Napoli, Ufficio Esecuzioni civili, circostanza che renderebbe inopponibili ad essa gli oneri condominiali maturati in data antecedente l'acquisto della titolarità del bene;
- l'appartamento acquistato da parte attrice costituisce un corpo di fabbrica del tutto autonomo ed indipendente dall'attiguo palazzo condominiale: erroneamente, quindi, sarebbe stata fatta applicazione della normativa contrattuale recata dal Regolamento condominiale (peraltro formato con atto notarile del
21.1.1950, stipulato in un'epoca in cui era stato realizzato solo uno dei fabbricati dell'odierno complesso immobiliare) trovandosi invece di fronte ad un “condominio parziale” per cui sarebbero risultate dovute da parte attrice solamente le spese di gestione relative alle parti comuni.
Con comparsa di risposta del 29.09.2023 si costituiva in giudizio il opposto versando in atti CP_1 prova dell'avvenuta introduzione della domanda di mediazione obbligatoria contestando nel merito quanto ex adverso dedotto ed ulteriormente deducendo l'intervenuta decadenza della sig.ra Pt_1 dalle azioni in questa sede esperite, per mancata impugnazione delle delibere assembleari di approvazione dei rendiconti di esercizio nei termini previsti.
All'esito dell'udienza di prima comparizione il giudice, con ordinanza del 24 gennaio 2024, rigettate le richieste istruttorie e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5 luglio 2024, e, successivamente, a quella del 16 settembre 2025.
Con comparsa conclusionale del 17 luglio 2025, parte attrice formulava richiesta di rimessione della causa sul ruolo, con fissazione di nuovi termini per le conclusioni, stante il sopravvenuto accordo transattivo delle parti e la necessità di espletare gli incombenti necessari “allo scopo di favorire
l'attuazione degli adempimenti consequenziali alla transazione in atto fra le parti (adempimenti tra cui: la ratifica dell'accordo, medio tempore raggiunto, da parte dell'Assemblea)”, prospettando come, nelle more del giudizio, le parti fossero riuscite ad individuare una soluzione conciliativa che avrebbe permesso di contemperare le reciproche esigenze.
A detta richiesta non si opponeva il convenuto. CP_1 pagina 2 di 5 Con note scritte depositate il 15 settembre 2025, parte attrice chiedeva ulteriormente rimettersi la causa sul ruolo, per sopravvenuto accordo transattivo delle parti e incombenti necessari.
Con note depositate in pari data, il convenuto, dando atto che “Tra le parti sono intercorse CP_1 trattative di bonario componimento che non sono andate a buon fine in quanto la Signora Pt_1 dopo aver sottoscritto una formale transazione ha versato solo un primo acconto di € 9.500,00 trattenuto dal in acconto sulla maggior somma dovuta”, ha chiesto l'assegnazione della CP_1 causa in decisione.
Con successiva ordinanza del 16 settembre 2025 il giudice, preso atto che le parti costituite avevano ritualmente depositato le rispettive note ed ivi rappresentato di essere addivenute ad un accordo transattivo, ha rinviato la causa all'udienza del 7 novembre 2025, onde verificare la persistenza dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio.
Con note del 4 novembre 2025, il convenuto insisteva per l'assegnazione della causa in CP_1 decisione, atteso l'esito negativo delle trattative medio tempore intercorse.
Con successive note del 6 novembre 2025, la difesa della sig.ra dato atto che della somma di Pt_1 euro 19.000,00 concordata aveva già versato il 50% (euro 9.500) in data 16.7.2025, e che, per contingenti esigenze di liquidità, non era riuscita ancora a far fronte al pagamento del residuo, pur garantendo l'imminente versamento della restante parte, chiedeva breve rinvio allo scopo di permettere a parte attrice di estinguere la parte residuale di debito, stante il sopravvenuto accordo transattivo delle parti.
***
Ritiene questo Tribunale che, nella definizione del presente giudizio, non possa prescindersi da un preliminare corretto inquadramento giuridico dell'accordo transattivo medio tempore intercorso fra le parti in causa.
Invero, la circostanza che la Signora abbia sottoscritto una formale transazione, per quanto Pt_1 non versata in atti, si può ritenere pacificamente provata, stante l'ammissione di ciò da parte del convenuto contenuta nelle note depositate in data 15 settembre 2025. CP_1
Parimenti pacifica è la circostanza che, in esecuzione di detto accordo, parte attrice abbia già provveduto al pagamento di una prima rata di debito ,dell'importo di € 9.500,00, circostanza anch'essa confermata dal convenuto.
Per l'effetto, occorre osservare che le successive doglianze del non afferiscono CP_1 all'esistenza giuridica di un accordo transattivo medio tempore intercorso fra le parti, ma, al più, al pagina 3 di 5 diverso profilo del non tempestivo adempimento delle obbligazioni assunte in detto successivo accordo.
Orbene, aderendo all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, da ultimo ribadito dalla Corte di
Cassazione con ordinanza della I sez. civ. n. 29717/2025 “la transazione, a prescindere dalla sua natura novativa o semplice, integra di per sé un fatto impeditivo all'accertamento dell'esistenza della pretesa azionata nella sua configurazione originaria”. Entrambe le tipologie di transazione, infatti, integrano, dal punto di vista processuale, fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto azionato, idonei ad eliminare la posizione di contrasto fra le parti e a far venir meno l'interesse delle stesse ad una pronuncia sulla domanda come proposta o come evolutasi in corso di causa, “correlativamente determinando l'inutilità della pronuncia medesima (Cass. n. 1950 del 2003)”.
Detta caratterizzazione dovrebbe escludersi soltanto in caso di accertamento, da parte del giudice, che un eventuale successivo inadempimento di detto accordo ne abbia determinato, con effetto retroattivo, la perdita di quell'efficacia estintiva e/o modificativa dell'originario rapporto sostanziale intercorrente tra le parti.
Peraltro, nel condurre detto accertamento, il giudice non dovrebbe reputare sufficiente la mera
“eccezione di inadempimento” per privare di effetti l'accordo transattivo nelle more intervento, dovendo verificare in concreto se l'inadempimento abbia effettivamente causato la “caducazione” del contratto, cioè la perdita retroattiva della sua efficacia. Questo accertamento non può quindi che essere condotto con riferimento a due profili: l'espressa previsione, nel contratto di transazione, di una clausola risolutiva espressa o di una condizione di adempimento volta a subordinare l'efficacia dell'intero accordo al puntuale pagamento e la formale proposizione in giudizio di una domanda di risoluzione del contratto di transazione.
In assenza di queste verifiche, il semplice inadempimento non è sufficiente a far “resuscitare” la pretesa originaria.
Ritiene questo giudice che la convergenza dei seguenti elementi:
- la mancata proposizione di una formale eccezione di risoluzione per inadempimento dell'accordo transattivo medio tempore intercorso tra le parti;
- l'ammontare dell'importo del credito transatto e quindi riconosciuto come dovuto da parte attrice (19.000,00 €), che è a quasi totale copertura dell'ammontare oggetto di ingiunzione di pagamento (20.506,99 €);
- l'avvenuto pagamento, già nel mese di luglio 2025, di una prima rata di debito (peraltro pari alla pagina 4 di 5 metà dell'intera somma) da parte dell'odierna attrice (€ 9.500,00);
- la condotta complessivamente tenuta da parte attrice, che testimonia l'attualità e la serietà dell'intendimento di addivenire alla corresponsione degli importi transatti, come dimostrato dal già avvenuto pagamento di una cifra di considerevole importo (€ 9.500,00),
debba portare a qualificare di lieve entità l'inadempimento di parte attrice, potendo dirsi un eventuale eccezione di inadempimento “validamente opposta solo in presenza di un inadempimento della controparte proporzionato e di non scarsa importanza, valutato oggettivamente in relazione all'intero equilibrio contrattuale e alla buona fede" (cfr. Tribunale di Marsala, sentenza n.
684/2020 del 28-11-2020)
Il lieve ritardo maturato nel pagamento del saldo di ulteriori 9.500,00 €, stigmatizzato dal convenuto già a partire dal mese di settembre, nonostante l'importanza della cifra CP_1 complessivamente dovuta in pagamento della (€ 19.000,00), a fronte dell'avvenuto Pt_1 pagamento, solo due mesi prima, già di una consistente rata di € 9.500,00, non appare idoneo a compromettere l'equilibrio del contratto di transazione, sì da determinarne una caducazione dei relativi effetti.
L'emananda sentenza, stante le reciproche posizioni sopra illustrate e l'esito della causa stessa, porterà come corollario la pronuncia di compensazione delle spese del presente giudizio, attesa appunto la cessazione della materia del contendere insita nell'accordo transattivo sopravvenuto in corso di causa tra le parti e allo stato non caducabile, per quanto sopra esposto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara cessata la materia del contendere e per l'effetto dichiara l'estinzione del presente processo.
- Rigetta ogni diversa domanda.
- Spese compensate.
Napoli, 6 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Pastori Andrea
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