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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 12/12/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Gela
sezione civile - settore lavoro
nella persona del Giudice G.O.P. AI IP, in funzione di G.L.
uscendo dalla camera di consiglio del giorno 11/12/2025 ha pronunziato pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo ordinario n. 987/2024 r.g.a.c. degli affari contenziosi civili settore lavoro
TRA
, nato a [...] il [...], CF: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Mariantonietta C.F._1
Salerno, presso il cui studio hanno eletto domicilio
ricorrente
E
(c.f.: , in persona del Suo legale rappresentante, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Russo e Dolce
resistente
oggetto: status di invalido civile L. 68/1999 e ss. modificazioni
(ud. 11 dicembre 2025): “...conclude il ricorrente richiamando le note depositate per la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 TER CPC, così,
per come disposto dal d.lgs. n. 149/2022…”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 445 co. VI bis c.p.c. regolarmente notificato l'istante ha chiesto per mezzo di questo Tribunale che venisse dichiarato lo status di invalido civile in capo alla ricorrente dalla data di presentazione della domanda (mese successivo), contestando le risultanze medico – legali a cui era pervenuto il CTU in sede di esperimento di ATP.
Si è costituita l' per mano dei propri difensori che ne ha chiesto il CP_1
rigetto, non essendoci i presupposti sanitari e proponendo questione pregiudiziale preliminare di decadenza del diritto al beneficio, chiedendo di verificare se lo stesso giudizio fosse stato promosso nei termini di 30
gg. dalla comunicazione del decreto di cui al comma V dell'art. 445
c.p.c.
È stato disposto, poi, il rinnovo della CTU. Il ricorrente ha concluso richiamandosi ai propri scritti difensivi all'udienza del 11 dicembre
2025.
MOTIVO SUCCINTO DELLA DECISIONE
La domanda del ricorrente appare fondata nei limiti infra descritti e,
pertanto, l'istanza deve essere accolta per i motivi cui in appresso.
Preliminarmente andrà disattesa la questione pregiudiziale di decadenza,
stante che il ricorrente avverso il decreto di cui all'art. 445 co. V c.p.c. ha proposto ricorso nei termini perentori preveduti dal decreto stesso.
Nel merito, invece, il ricorso dovrà accogliersi nei limiti per come spiegati di seguito. Ed appunto, disposto il rinnovo della CTU, la quale consulenza dovrà
intendersi qui fatta propria ed interamente riportata e trascritta, poiché
immune e scevra da vizio alcuno, il consulente nominato ha rinvenuto in capo alla ricorrente, sussistere i requisiti sanitari imposti dalla normativa vigente: <…soggetto affetto da ritardo mentale in scoliosi dorso
lombare ecc…>>.
Ha statuito il diritto a vedersi dichiarato invalido 68% e ciò per come precisato dalla data del 03 giugno 2025 (visita CTU).
A tal riguardo, dovrà intendersi quale minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, quella che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione della persona e che si tratti di persone invalide con disabilità al fine di permettere di valutare adeguatamente le persone nelle loro capacità
lavorative e di poterle inserire nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazioni.
Quanto alle spese e competenze di lite, queste saranno liquidate con separato decreto, disponendo il pagamento direttamente a favore dell'Erario a norma dell'art. 133 D.P.R. 115/2002 in quanto Pt_1
, nato a [...] il [...], CF:
[...] C.F._1
è ammesso al gratuito patrocinio. .
Le spese di CTU, tanto della fase di ATP, tanto che quella di ATPO
devono definitivamente porsi in parte a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella contumacia dell' disattesa ogni CP_1
contraria istanza deduzione ed eccezione, per l'effetto accoglie il ricorso e dichiara la sussistenza del presupposto sanitario per vedersi dichiarato invalido (68%) ai sensi della L. 68/1999, , nato a Parte_1
CI (PN) il 15/02/1980, CF: a fare data dal C.F._1
03/06/2025.
Quanto alle spese e competenze di lite, queste saranno liquidate con separato decreto, disponendo il pagamento direttamente a favore dell'Erario a norma dell'art. 133 D.P.R. 115/2002.
Dispone che le spese di CTU siano definitivamente poste a carico dell' e che si liquidano come da separati decreti. CP_1
Il Giudice
AI IP
in nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Gela
sezione civile - settore lavoro
nella persona del Giudice G.O.P. AI IP, in funzione di G.L.
uscendo dalla camera di consiglio del giorno 11/12/2025 ha pronunziato pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo ordinario n. 987/2024 r.g.a.c. degli affari contenziosi civili settore lavoro
TRA
, nato a [...] il [...], CF: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Mariantonietta C.F._1
Salerno, presso il cui studio hanno eletto domicilio
ricorrente
E
(c.f.: , in persona del Suo legale rappresentante, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Russo e Dolce
resistente
oggetto: status di invalido civile L. 68/1999 e ss. modificazioni
(ud. 11 dicembre 2025): “...conclude il ricorrente richiamando le note depositate per la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 TER CPC, così,
per come disposto dal d.lgs. n. 149/2022…”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 445 co. VI bis c.p.c. regolarmente notificato l'istante ha chiesto per mezzo di questo Tribunale che venisse dichiarato lo status di invalido civile in capo alla ricorrente dalla data di presentazione della domanda (mese successivo), contestando le risultanze medico – legali a cui era pervenuto il CTU in sede di esperimento di ATP.
Si è costituita l' per mano dei propri difensori che ne ha chiesto il CP_1
rigetto, non essendoci i presupposti sanitari e proponendo questione pregiudiziale preliminare di decadenza del diritto al beneficio, chiedendo di verificare se lo stesso giudizio fosse stato promosso nei termini di 30
gg. dalla comunicazione del decreto di cui al comma V dell'art. 445
c.p.c.
È stato disposto, poi, il rinnovo della CTU. Il ricorrente ha concluso richiamandosi ai propri scritti difensivi all'udienza del 11 dicembre
2025.
MOTIVO SUCCINTO DELLA DECISIONE
La domanda del ricorrente appare fondata nei limiti infra descritti e,
pertanto, l'istanza deve essere accolta per i motivi cui in appresso.
Preliminarmente andrà disattesa la questione pregiudiziale di decadenza,
stante che il ricorrente avverso il decreto di cui all'art. 445 co. V c.p.c. ha proposto ricorso nei termini perentori preveduti dal decreto stesso.
Nel merito, invece, il ricorso dovrà accogliersi nei limiti per come spiegati di seguito. Ed appunto, disposto il rinnovo della CTU, la quale consulenza dovrà
intendersi qui fatta propria ed interamente riportata e trascritta, poiché
immune e scevra da vizio alcuno, il consulente nominato ha rinvenuto in capo alla ricorrente, sussistere i requisiti sanitari imposti dalla normativa vigente: <…soggetto affetto da ritardo mentale in scoliosi dorso
lombare ecc…>>.
Ha statuito il diritto a vedersi dichiarato invalido 68% e ciò per come precisato dalla data del 03 giugno 2025 (visita CTU).
A tal riguardo, dovrà intendersi quale minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, quella che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione della persona e che si tratti di persone invalide con disabilità al fine di permettere di valutare adeguatamente le persone nelle loro capacità
lavorative e di poterle inserire nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazioni.
Quanto alle spese e competenze di lite, queste saranno liquidate con separato decreto, disponendo il pagamento direttamente a favore dell'Erario a norma dell'art. 133 D.P.R. 115/2002 in quanto Pt_1
, nato a [...] il [...], CF:
[...] C.F._1
è ammesso al gratuito patrocinio. .
Le spese di CTU, tanto della fase di ATP, tanto che quella di ATPO
devono definitivamente porsi in parte a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella contumacia dell' disattesa ogni CP_1
contraria istanza deduzione ed eccezione, per l'effetto accoglie il ricorso e dichiara la sussistenza del presupposto sanitario per vedersi dichiarato invalido (68%) ai sensi della L. 68/1999, , nato a Parte_1
CI (PN) il 15/02/1980, CF: a fare data dal C.F._1
03/06/2025.
Quanto alle spese e competenze di lite, queste saranno liquidate con separato decreto, disponendo il pagamento direttamente a favore dell'Erario a norma dell'art. 133 D.P.R. 115/2002.
Dispone che le spese di CTU siano definitivamente poste a carico dell' e che si liquidano come da separati decreti. CP_1
Il Giudice
AI IP