Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 12/01/2026, n. 124
CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Omessa notifica atto presupposto

    Il giudice ha ritenuto fondata l'eccezione relativa all'intervenuta prescrizione delle pretese tributarie.

  • Accolto
    Prescrizione dei crediti tributari

    Il giudice ha ritenuto che l'intimazione di pagamento dell'agente di riscossione, pur interrompendo la prescrizione, non fosse un atto previsto tra quelli impugnabili obbligatoriamente ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 546/1992, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione. Pertanto, la prescrizione era maturata e fondatamente eccepita.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 12/01/2026, n. 124
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 124
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

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