TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 26/03/2026, n. 5808
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Decreto cautelare 9 ottobre 2025
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Sentenza breve 26 marzo 2026

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  • Accolto
    Violazione di legge per riconduzione dell'agenesia renale tra le cause di inidoneità senza accertamento di alterazioni funzionali

    Il Tribunale ha ritenuto che la normativa di riferimento (D.M. 155/2000 e decreto attuativo del Comandante Generale) subordini l'inidoneità alla sussistenza di alterazioni funzionali. La verificazione ha accertato che l'agenesia renale destra con funzione renale conservata non comporta tali alterazioni, poiché il rene sinistro è pienamente funzionante e compensa l'assenza dell'altro organo. Pertanto, l'amministrazione ha emesso un giudizio di inidoneità in difetto del presupposto normativo richiesto.

  • Accolto
    Violazione di legge per riconduzione dell'agenesia renale tra le cause di inidoneità senza accertamento di alterazioni funzionali

    Il Tribunale ha ritenuto che la normativa di riferimento (D.M. 155/2000 e decreto attuativo del Comandante Generale) subordini l'inidoneità alla sussistenza di alterazioni funzionali. La verificazione ha accertato che l'agenesia renale destra con funzione renale conservata non comporta tali alterazioni, poiché il rene sinistro è pienamente funzionante e compensa l'assenza dell'altro organo. Pertanto, l'amministrazione ha emesso un giudizio di inidoneità in difetto del presupposto normativo richiesto.

  • Accolto
    Dipendenza dalla fondatezza delle domande principali

    L'accoglimento delle domande principali comporta l'annullamento dei provvedimenti impugnati, rendendo di conseguenza annullabili anche gli atti presupposti e connessi.

  • Accolto
    Illegittimità delle disposizioni regolamentari per introduzione di un automatismo escludente

    Il Tribunale ha ritenuto che la normativa di riferimento (D.M. 155/2000 e decreto attuativo del Comandante Generale) subordini l'inidoneità alla sussistenza di alterazioni funzionali. La verificazione ha accertato che l'agenesia renale destra con funzione renale conservata non comporta tali alterazioni, poiché il rene sinistro è pienamente funzionante e compensa l'assenza dell'altro organo. Pertanto, l'amministrazione ha emesso un giudizio di inidoneità in difetto del presupposto normativo richiesto. Questo motivo è assorbito dall'accoglimento del primo motivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 26/03/2026, n. 5808
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 5808
    Data del deposito : 26 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo