Decreto cautelare 9 ottobre 2025
Ordinanza collegiale 31 ottobre 2025
Ordinanza collegiale 21 novembre 2025
Ordinanza collegiale 19 gennaio 2026
Sentenza breve 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 26/03/2026, n. 5808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5808 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05808/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11792/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 11792 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Lieggi e Mario Sicolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'economia e delle finanze, Comando generale della Guardia di finanza, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento della sottocommissione per la visita medica di revisione relativa al bando di concorso per il reclutamento di n. 1198 allievi marescialli della Guardia di Finanza, comunicato in data 26 settembre 2025, con cui il ricorrente è stato giudicato non idoneo all'accertamento dell'idoneità psico-fisica, con la motivazione: “agenesia renale destra” di cui al titolo xiv lettera a) n.113 dell'allegato 1 al decreto n. 61772 del 25/02/2016 del Comandante Generale della Guardia di Finanza”;
- del presupposto provvedimento della sottocommissione per la visita medica di primo accertamento relativa al bando di concorso per il reclutamento di n. 1198 allievi marescialli della Guardia di Finanza, comunicato in data 28 agosto 2025, con cui il ricorrente è stato giudicato non idoneo al servizio nella Guardia di Finanza, con la motivazione: “agenesia renale destra”, di cui al titolo xiv, lettera a), n.113 dell'allegato 1 al decreto n. 61772 del 25/02/2016 del Comandante Generale della Guardia di Finanza”;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto e segnatamente:
- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, dell'Allegato 1, punto 14, lett. a), del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 17 maggio 2000, n. 155;
- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, dell'Allegato, punto 14, lett. a), del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 16 dicembre 2014, n. 197;
- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, dell'Allegato 1, titolo xiv, lettera a), punto n.113, del Decreto del Comandante Generale della Guardia di Finanza 25 febbraio 2016, n. 61772;
- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, del bando di concorso per il reclutamento di n. 1198 allievi marescialli al 97° corso presso la scuola ispettori e sovrintendente della Guardia di Finanza, per l'anno accademico 2025/2026;
- di ogni altro ulteriore atto generale, ancorché non conosciuto o citato dall'Amministrazione resistente, recante direttive sulle imperfezioni ed infermità che sono causa di inidoneità al servizio nella Guardia di finanza e sui criteri per delineare il profilo sanitario del personale della Guardia di finanza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa IA La AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1 - L’odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento, reso nell’ambito della procedura concorsuale indetta dal Comandante generale della Guardia di finanza per il reclutamento di 1198 allievi marescialli, con cui è stato giudicato “non idoneo” dalla Sottocommissione per la visita medica di revisione in quanto affetto da agenesia renale destra, di cui al titolo XIV lettera a) n.113 dell'allegato 1 al decreto n. 61772 del 25/02/2016 del Comandante generale della Guardia di finanza.
Il ricorso è affidato a due motivi di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta, in sintesi:
i) la violazione del d.m. 17 maggio 2000, n. 155, per avere l’Amministrazione ricondotto l’agenesia renale tra le cause di inidoneità, in assenza sia di una espressa previsione in tal senso sia, comunque, di un accertamento circa la sussistenza di alterazioni funzionali;
ii) in via subordinata, l’illegittimità delle disposizioni regolamentari applicate, ove interpretate nel senso di introdurre un automatismo escludente in presenza della suddetta patologia.
2 - Resiste in giudizio il Ministero dell’economia e delle finanze, insistendo nel merito per il rigetto del gravame.
3 - Con ordinanza interlocutoria n. -OMISSIS- del 2025, questa Sezione ha ritenuto necessario disporre una verificazione, al fine di accertare se l’imperfezione sia causa alterazione funzionale e se, ove compensata dall’altro rene, possa nondimeno giustificare un giudizio di inidoneità.
In data 13 gennaio 2026, il verificatore ha depositato la relazione tecnica, concludendo nel senso che “ la condizione di “agenesia renale destra con funzione renale conservata”, non rientra tra le cause di inidoneità , “in quanto non sussistono le alterazioni funzionali condizionanti il giudizio di inidoneità”.
4 - All’udienza camerale del 25 marzo 2026, fissata per l’esame della domanda cautelare, il ricorso – previo avviso alle parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a. – è stato quindi trattenuto in decisione.
5 - Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
6 - Occorre muovere, in via preliminare, dalla corretta interpretazione della disciplina di riferimento.
L’assunto dell’Amministrazione, secondo cui il decreto del Comandante generale n. 61772/2016 configurerebbe l’agenesia renale quale causa automatica di inidoneità, prescindendo da ogni valutazione in concreto, non può essere condiviso.
Invero, il d.m. n. 155 del 2000 individua, all’art. 2, le condizioni generali di idoneità al servizio, stabilendo che non sono idonei i soggetti affetti dalle infermità indicate nell’allegato. Con specifico riguardo all’apparato urogenitale, tale allegato – come modificato dal d.m. n. 197 del 2014 – circoscrive le cause di esclusione alle sole patologie “ che sono causa di alterazioni funzionali ”.
In attuazione dell’art. 3, comma 4, del d.m. n. 155 del 2000 (ai sensi del quale “ Con decreto dirigenziale del Comandante Generale della Guardia di finanza sono adottate, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, le direttive tecniche riguardanti le avvertenze ed i criteri diagnostici applicativi relativi alle imperfezioni ed infermità di cui all'articolo 2, comma 3, ed i criteri per delineare il profilo sanitario ”), il Comandante generale della Guardia di Finanza ha emanato il decreto n. 61772 del 25 febbraio 2016 recante le “direttive tecniche” attuative del d.m.
Il decreto attuativo si pone in linea di continuità con la disciplina regolamentare, limitandosi a declinare, per ciascuna area, specifiche ipotesi di inidoneità. In particolare, il Titolo XIV, lett. a), dell’Allegato 1 individua, quale presupposto generale, le sole “ malformazioni, malposizioni, patologie o loro esiti […] che sono causa di alterazioni funzionali ”, ricomprendendo, al punto n. 113, tra le anomalie di numero, l’agenesia renale.
Come la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha già avuto modo di chiarire, “ Poiché, dunque, […] il d.m. qualifica come cause di non idoneità esclusivamente quelle che sono l’Amministrazione non può in radice ascrivere valenza di inidoneità al servizio a patologie che, pur strutturalmente rientranti in quelle previste dal d.m., tuttavia non determinino i pregiudizi estetico-morfologici o funzionali cui fa riferimento il medesimo decreto: l’Amministrazione, infatti, non è investita, in subiecta materia, di un potere autenticamente normativo, ma della mera funzione di specificare nel dettaglio, con il ricorso a criteri tratti dal sapere tecnico-scientifico, il contenuto concreto e puntuale di previsioni generali di inidoneità già fissate a monte in via definitiva” (Cons. di Stato, 30 marzo 2018, n. 2026).
Ne deriva che l’elencazione delle singole patologie ha carattere di mera specificazione della corrispondente previsione normativa e deve essere letta alla luce del criterio funzionale che permea l’intera disciplina, già fissato dal d.m. n. 155 del 2000 ed espressamente recepito nel decreto di attuazione del Comandante generale.
7 - Ciò posto, nel caso di specie, le risultanze istruttorie acquisite nel corso del giudizio depongono in senso univoco per l’assenza di qualsivoglia compromissione funzionale.
In particolare, la verificazione disposta da questa Sezione ha accertato che il ricorrente è affetto da “agenesia renale destra con funzione renale conservata” e ha concluso che tale condizione non rientra nelle ipotesi di cui al Titolo XIV, lett. a), n. 113, del decreto n. 61772/2016, proprio in quanto non sussistono le alterazioni funzionali richieste dalla norma quale presupposto per il giudizio di inidoneità.
Dalla relazione tecnica emerge, infatti, che l’intera documentazione medica esaminata, corroborata dagli accertamenti integrativi svolti in sede peritale, evidenzia come la condizione del ricorrente non comporti alcuna apprezzabile alterazione della funzione emuntoria renale nel suo complesso, atteso che il rene sinistro è pienamente funzionante e “ vicaria completamente l’assenza dell’organo controlateral e”.
Deve, pertanto, escludersi la sussistenza di quelle alterazioni funzionali che, sole, giustificano – secondo la disciplina di riferimento – il giudizio di inidoneità.
Il primo motivo di ricorso è, dunque, fondato, avendo l’Amministrazione espresso un giudizio negativo in difetto del presupposto normativo richiesto, senza procedere ad alcuna effettiva valutazione in concreto circa la sussistenza di un’alterazione funzionale.
8 - L’accoglimento di tale censura comporta l’annullamento del provvedimento impugnato, con conseguente assorbimento del secondo motivo, formulato in via meramente subordinata.
9 - Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 66, comma 4, c.p.a. sono poste altresì a carico del Ministero dell’economia e delle finanze le spese di verificazione, che si liquidano nella misura richiesta di euro 400,00.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento gravato.
Condanna il Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in via forfettaria in euro 2.000,00, oltre accessori di legge.
Pone definitivamente a carico dell’Amministrazione le spese della verificazione, liquidate nella misura di euro 400,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ES LE, Presidente
Giuseppe Grauso, Primo Referendario
IA La AL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA La AL | ES LE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.