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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/08/2025, n. 1275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1275 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
n. rg2456 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in
Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2456 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51
c.p.c.
[...]
rappresentato e difeso, giusta Parte_1
procura in atti, dall'avv. CAPUANO MIRKO presso il quale elettivamente domicilia,
E
rappresentata e difesa, giusta Controparte_1
procura in atti, dall'avv. CAPUANO MIRKO presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03/02/2025 e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio Controparte_1
1 in Napoli il 28/09/1996 e che dalla loro unione nasceva il minore il 22.11.2016, rappresentavano la volontà di separarsi in Per_1
quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. Le parti vivranno separatamente, con mutuo rispetto, ciascuna potrà fissare dove crederà opportuno la propria residenza, domicilio e/o dimora. In ogni caso essi si impegnano a comunicarsi a mezzo lett. racc. A/R ogni eventuale mutamento di residenza, domicilio e/o dimora, entro e non oltre sette giorni dall'effettivo mutamento;
2. Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori secondo le Per_1
modalità dell'affido condiviso, pur dimorando con la madre, con facoltà per il padre di vederlo e trattenerlo con sé, secondo le seguenti modalità temporali:
a week end alterni dalle 20,00 del venerdì alle ore 20,00 della domenica con pernotto, e due volte alla settimana e precisamente il martedì ed il giovedì dall'uscita della scuola fino alle ore 19,30, compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche del minore;
Per quanto riguarda le vacanze natalizie, il Sig. Per_1
terrà con sé il figlio minore, alternativamente, un Parte_1
anno, dalle ore 15,00 del 24 dicembre alle ore 21,00 del 28 dicembre,
e l'anno successivo, dalle ore 21,00 del 28 dicembre alle ore 21,00 del successivo 2 gennaio;
il minore, altresì, trascorrerà le festività di
2 Pasqua e Lunedì in Albis, ivi compresa la notte tra le medesime, alternativamente un anno con un genitore e 1'anno successivo con l'altro, iniziando con la madre per l'anno successivo;
infine,
trascorrerà con la madre, durante le vacanze scolastiche Per_2
estive, due settimane consecutive durante il mese di agosto, sempre dalle ore 10,00 del lunedì alle ore 21,00 della domenica successiva, la cui collocazione nei mesi di riferimento dovrà concordarsi preventivamente tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno;
3. I ricorrenti adotteranno autonomamente le decisioni di ordinaria amministrazione attinenti alla quotidianità del figlio minore mentre si impegnano a consultarsi reciprocamente e a decidere di comune accordo tutte le questioni di rilevante importanza attinente la salute,
l'educazione e l'istruzione del figlio minore , tenendo conto Per_2
delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso;
4. I coniugi, comunque, sono ben consapevoli della necessità per il figlio minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo, pertanto, gli accordi sopra indicati costituiscono il contenuto minimo dei rapporti genitori-figli, nel senso che si cercherà in ogni caso di favorire un'equa presenza del minore presso ciascun genitore;
5. Il Sig. si obbliga a versare, quale contributo per il Parte_1
mantenimento al figlio minore , la somma di € 250,00 Per_1
(duecentocinquanta/00) mensili. Altresì dette somme verranno adeguate annualmente secondo gli indici Istat;
Il Sig. Parte_1
si impegna a versare il 50% delle spese relative alla istruzione scolastica, mediche (se non convenzionate con il SSN), il tutto come previsto dal Protocollo d'intesa datato 07.03.2018 siglato tra
Magistrati del Tribunale di Napoli ed avvocati del foro di Napoli, al
3 quale le parti si richiamano per definire ogni vicenda relativa al figlio
; Per_1
6. La Sig. si impegna a trasferire la propria Controparte_1
residenza congiuntamente al figlio presso l'immobile sito in Per_1
Napoli, alla via Antonio Labriola, 112, mentre il sig. Parte_1
risiede in Napoli alla via Guido Calogero, 74, int. 34, immobile di proprietà dell'Acer di cui egli stesso risulta assegnatario;
7. Nulla stabilirsi a titolo di assegno di mantenimento per essi coniugi, in quanto autosufficienti sotto il profilo economico;
8. I coniugi, dichiarano altresì, d'aver già provveduto a regolare ogni eventuale aspetto patrimoniale tra loro e, fermo quanto ai punti che precedono, dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro;
9. i ricorrenti si scambiano sin d'ora reciproco consenso al rilascio da parte delle Autorità competenti del passaporto e di ogni altra autorizzazione;
10. le spese della presente procedura sono sostenute, in compensazione da entrambi i ricorrenti;
11. Tutte le questioni di carattere patrimoniale sono definite tra i coniugi pertanto nulla è dovuto dall'uno in favore dell'altro.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
4 Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia, la separazione personale dei coniugi
(atto Parte_2
n.223, parte II, s. A sez. X, reg. Atti Matrimonio anno
1996);
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 06/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in
Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2456 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51
c.p.c.
[...]
rappresentato e difeso, giusta Parte_1
procura in atti, dall'avv. CAPUANO MIRKO presso il quale elettivamente domicilia,
E
rappresentata e difesa, giusta Controparte_1
procura in atti, dall'avv. CAPUANO MIRKO presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03/02/2025 e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio Controparte_1
1 in Napoli il 28/09/1996 e che dalla loro unione nasceva il minore il 22.11.2016, rappresentavano la volontà di separarsi in Per_1
quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. Le parti vivranno separatamente, con mutuo rispetto, ciascuna potrà fissare dove crederà opportuno la propria residenza, domicilio e/o dimora. In ogni caso essi si impegnano a comunicarsi a mezzo lett. racc. A/R ogni eventuale mutamento di residenza, domicilio e/o dimora, entro e non oltre sette giorni dall'effettivo mutamento;
2. Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori secondo le Per_1
modalità dell'affido condiviso, pur dimorando con la madre, con facoltà per il padre di vederlo e trattenerlo con sé, secondo le seguenti modalità temporali:
a week end alterni dalle 20,00 del venerdì alle ore 20,00 della domenica con pernotto, e due volte alla settimana e precisamente il martedì ed il giovedì dall'uscita della scuola fino alle ore 19,30, compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche del minore;
Per quanto riguarda le vacanze natalizie, il Sig. Per_1
terrà con sé il figlio minore, alternativamente, un Parte_1
anno, dalle ore 15,00 del 24 dicembre alle ore 21,00 del 28 dicembre,
e l'anno successivo, dalle ore 21,00 del 28 dicembre alle ore 21,00 del successivo 2 gennaio;
il minore, altresì, trascorrerà le festività di
2 Pasqua e Lunedì in Albis, ivi compresa la notte tra le medesime, alternativamente un anno con un genitore e 1'anno successivo con l'altro, iniziando con la madre per l'anno successivo;
infine,
trascorrerà con la madre, durante le vacanze scolastiche Per_2
estive, due settimane consecutive durante il mese di agosto, sempre dalle ore 10,00 del lunedì alle ore 21,00 della domenica successiva, la cui collocazione nei mesi di riferimento dovrà concordarsi preventivamente tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno;
3. I ricorrenti adotteranno autonomamente le decisioni di ordinaria amministrazione attinenti alla quotidianità del figlio minore mentre si impegnano a consultarsi reciprocamente e a decidere di comune accordo tutte le questioni di rilevante importanza attinente la salute,
l'educazione e l'istruzione del figlio minore , tenendo conto Per_2
delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso;
4. I coniugi, comunque, sono ben consapevoli della necessità per il figlio minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo, pertanto, gli accordi sopra indicati costituiscono il contenuto minimo dei rapporti genitori-figli, nel senso che si cercherà in ogni caso di favorire un'equa presenza del minore presso ciascun genitore;
5. Il Sig. si obbliga a versare, quale contributo per il Parte_1
mantenimento al figlio minore , la somma di € 250,00 Per_1
(duecentocinquanta/00) mensili. Altresì dette somme verranno adeguate annualmente secondo gli indici Istat;
Il Sig. Parte_1
si impegna a versare il 50% delle spese relative alla istruzione scolastica, mediche (se non convenzionate con il SSN), il tutto come previsto dal Protocollo d'intesa datato 07.03.2018 siglato tra
Magistrati del Tribunale di Napoli ed avvocati del foro di Napoli, al
3 quale le parti si richiamano per definire ogni vicenda relativa al figlio
; Per_1
6. La Sig. si impegna a trasferire la propria Controparte_1
residenza congiuntamente al figlio presso l'immobile sito in Per_1
Napoli, alla via Antonio Labriola, 112, mentre il sig. Parte_1
risiede in Napoli alla via Guido Calogero, 74, int. 34, immobile di proprietà dell'Acer di cui egli stesso risulta assegnatario;
7. Nulla stabilirsi a titolo di assegno di mantenimento per essi coniugi, in quanto autosufficienti sotto il profilo economico;
8. I coniugi, dichiarano altresì, d'aver già provveduto a regolare ogni eventuale aspetto patrimoniale tra loro e, fermo quanto ai punti che precedono, dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro;
9. i ricorrenti si scambiano sin d'ora reciproco consenso al rilascio da parte delle Autorità competenti del passaporto e di ogni altra autorizzazione;
10. le spese della presente procedura sono sostenute, in compensazione da entrambi i ricorrenti;
11. Tutte le questioni di carattere patrimoniale sono definite tra i coniugi pertanto nulla è dovuto dall'uno in favore dell'altro.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
4 Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia, la separazione personale dei coniugi
(atto Parte_2
n.223, parte II, s. A sez. X, reg. Atti Matrimonio anno
1996);
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 06/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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