Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 30/06/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
724/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 724/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. , rappresentato Parte_1 CodiceFiscale_1
e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato, dall'Avv. Daniela TORTELLI con studio in
Rieti, dei Salici n. 8
E da nata IA BI (RI) il 14.08.1984 (CF ) Parte_2 C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato, dall'Avv. Nicoletta
PIERVENANZI ricorrenti con l'intervento del PM
Oggetto: Domanda congiunta di separazione e scioglimento del matrimonio
Condizioni congiunte:
a)I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
b) La casa familiare rimarrà assegnata alla Sig.ra con tutto il mobilio ivi presente, il sig. Parte_2
se ne è già allontanato ed ha già trasferito la propria residenza;
Pt_1
c) Le figlie minori verranno affidate congiuntamente agli istanti e collocate presso la madre con possibilità, per il padre, di vederle quando vorrà, compatibilmente con le proprie esigenze lavorative e con le esigenze scolastiche e ricreative delle figlie, dandone comunicazione alla madre con preavviso di almeno 3 giorni.
In ogni caso, in mancanza di accordo le bambine trascorreranno:
1
1. Con il padre, il giovedì dall'uscita di scuola sino alle 21,30 nonché due fine settimana al mese alternati, a partire dall'uscita di scuola del venerdì fino alle 21,30 della domenica avendo cura di riconsegnarle alla madre pulite e cambiate, pronte per andare a dormire. A tal fine il Sig. provvederà ad acquistare per le minori alcuni capi di abbigliamento che tratterrà presso Pt_1
la propria abitazione.
2. Durante le festività Natalizie ad anni alternati con ciascun genitore secondo il seguente schema: il 24 dicembre ed il periodo dal 26 al 31 dicembre con un genitore, mentre trascorreranno con l'altro genitore il giorno di Natale ed il periodo dal 01 gennaio al 07 gennaio quando verranno riaccompagnate a scuola.
3. Durante le vacanze Pasquali le bambine trascorreranno con ciascun genitore dal Venerdì
Santo al giorno di Pasqua e dal Lunedì dell'Angelo sino al mercoledì successivo, sempre ad anni alternati;
la rotazione dei periodi inizierà con la madre.
4. Trascorreranno, altresì, rispettivamente con l'uno e l'altro genitore, 15 giorni (anche non consecutivi) nel periodo estivo, che verranno concordati tra i coniugi entro il 1° giugno di ogni anno.
I coniugi si comunicheranno reciprocamente, anche la località ove trascorreranno le vacanze con le figlie. Il padre potrà tenere con sé le ragazze il giorno del proprio compleanno, così come la madre, nonché rispettivamente il giorno della festa del papà e della mamma.
5. Il compleanno delle minori, come eventuale comunione e/o cresima verranno festeggiati, ove i rapporti lo consentano, insieme ad entrambi i genitori;
6. Fermo quanto sopra, i coniugi saranno comunque liberi di variare le modalità di visita e di collocazione delle figlie, previo accordo, compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambi nonché con le esigenze scolastiche e ricreative delle figlie;
7. Ciascun genitore, nei giorni di propria competenza provvederà ad accompagnare e riprendere le minori dai luoghi ove vengono svolte le attività scolastiche e extrascolastiche d) Entrambi i coniugi sono autosufficienti per cui ognuno provvederà al proprio sostentamento;
e) A decorrere dal mese di maggio 2025 il padre, con l'aiuto dei propri genitori, corrisponderà alla madre a titolo di contributo per il mantenimento, educazione ed istruzione delle figlie, la somma di
€ 200,00 mensili per ciascuna (€ 400,00 complessive), soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. L'importo suddetto verrà pagato, entro i primi dieci giorni del mese, mediante bonifico.
f) L'assegno unico continuerà ad essere interamente percepito dalla Sig,ra Parte_2
g) Sempre a decorrere dal mese di maggio 2025, faranno, altresì, carico al Sig. in misura Pt_1 pari al 50% dell'intero, il pagamento di tutte le spese straordinarie (mediche, scolastiche, etc. – nessuna esclusa - comunque relative ed inerenti all'istruzione ed educazione dei figli, a titolo
2 esemplificativo e non esaustivo gli eventuali viaggi studio, anche all'estero, le spese per la pratica di sport, eventuali baby sitter, centri estivi etc.). Le parti sin da ora concordano e prevedono che le spese scolastiche relative alla mensa e allo scuolabus verranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno. Ove lo stesso non provveda al pagamento diretto, rimborserà alla Sig.ra Parte_2
le somme dalla stessa sostenute nei 10 giorni successivi alla relativa richiesta e dietro presentazione di idonea documentazione. In merito alla suddivisione delle restanti spese straordinarie i coniugi dichiarano di volersi attenere a quanto disposto dal Protocollo in uso al Tribunale di Rieti, concordando sin d'ora che la spesa per una eventuale baby sitter o per il centro estivo/invernale è da considerarsi straordinaria;
h) Il Sig. salderà il bollo dell'auto Classe B, di cui si è servito fino a marzo 2025, e Pt_1
corrisponderà alla Sig.ra il 50% dei costi di rottamazione del predetto veicolo;
Parte_2
i) I coniugi si concedono reciprocamente l'autorizzazione per il rilascio del passaporto ed il permesso di espatrio sia per il lavoro che per finalità turistiche.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art.473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione e la successiva pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto in Torri in BI (RI) il 23.03.2013, iscritto nel Registro degli atti di matrimonio di detto Comune
(anno 2013, al numero 1, parte I) e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n.
11906/2023 pubblicata il 16.10.2023.
A tal fine, i ricorrenti hanno dedotto che: dall'unione coniugale, in data 18.12.2012, è nata Per_1
e in data 06.07.2018 la casa coniugale sita in Torri in BI (RI) alla Via
[...] CP_1
S. Egidio n. 37 è di proprietà della il. è titolare di una Azienda agricola, mentre la Parte_2 Pt_1 svolge l'attività di educatrice presso la Cooperativa Le Nuove Chimere;
è venuta meno Parte_2
l'unione e la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ragion per cui questi ultimi, onde evitare l'ulteriore deterioramento dei rapporti familiari arrecando pregiudizio alla educazione delle figlie minori, si sono determinati alla separazione consensuale.
Con note scritte depositate per la udienza del 29 maggio 2025, le parti hanno confermato la volontà di volersi separare alle condizioni riportate in epigrafe.
Il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM ex art. 70 e 71 c.p.c.
***
Nel merito, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che
3 costituisce il fondamento del matrimonio. Invero, la separazione dei coniugi deve trovare causa in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione anche di una sola delle parti.
Per cui, considerando l'oggettiva evidenza di tale stato di fatto, la domanda di separazione deve essere accolta.
Le condizioni concordate appaiono congrue e rispettose della legge.
Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di scioglimento del matrimonio.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2
[...]
- dichiara la separazione personale tra i detti coniugi per matrimonio civile contratto in Torri in BI
(RI) il 23.03.2013, iscritto nel Registro degli atti di matrimonio di detto Comune (anno 2013, al numero 1, parte I);
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Parte_3
(RI);
[...]
- recepisce le condizioni concordate riportate in epigrafe da intendersi qui integralmente trascritte;
- rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per l'udienza indicata nell'ordinanza emessa in data odierna.
Così deciso in Rieti, il 26.6.2025
Il giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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