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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 29/11/2025, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
RGL 1494 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Ivrea dott.ssa Meri PA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1494/2024 RGL, promossa da:
Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 10 ottobre 2024 rilevava di aver Parte_1
presentato domanda di pensione di vecchiaia in deroga che era stata erroneamente respinta dall' per assunta carenza del requisito contributivo in quanto il ricorrente aveva 35 CP_1 anni di anzianità assicurativa continuativa dal 1988 al 2023, sì che ai sensi dell'art. 2, comma 3 lett. b, del D. Lgs, 503/1992 l'elevazione dei requisiti di assicurazione e di contribuzione non operava trattandosi di lavoratore dipendente che poteva far valere un'anzianità assicurativa di almeno 25 anni e risultava occupato per almeno 10 anni, per
1 periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare da computarsi anche mediante l'accredito di contribuzione non obbligatoria quale, ad esempio, quella figurativa per percezione dell'indennità di disoccupazione. Domandava, quindi, la condanna della controparte al calcolo e liquidazione della prestazione pensionistica dal 8/2023, oltre accessori.
Con comparsa del 18 ottobre 2024 si costituiva in giudizio l' eccependo, in via CP_1 preliminare, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del ricorso al
Comitato Provinciale e, nel merito, rilevandone l'infondatezza in quanto il ricorrente non risultava occupato per almeno 10 anni per periodi inferiori a 52 settimane nell'anno solare, essendo gli anni computabili solo 6. Concludeva con la richiesta di reiezione della domanda di parte ricorrente.
Con ordinanza a verbale del 8 maggio 2025 il giudizio veniva sospeso con assegnazione del termine di 60 giorni a parte ricorrente per l'esperimento del ricorso avanti al Comitato
Provinciale.
All'udienza del 27 novembre 2025 parte ricorrente dava atto dell'intervenuto accoglimento della pretesa azionata nella presente sede giudiziaria per effetto del ricorso esperito al Comitato Provinciale, domandando dichiararsi l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
***
In primo luogo, deve dichiararsi l'intervenuta cessazione della materia del contendere in quanto la stessa parte ricorrente ha, da ultimo, dato conto dell'intervenuto accoglimento della propria domanda da parte dell' , a seguito del ricorso esperito, su provvedimento CP_1
del Giudice nel corso del giudizio.
In ordine alle spese di lite deve farsi applicazione dell'art. 92 c.p.c. ovvero non possono essere riconosciute a favore di le spese che egli ha Parte_1
ingenerato con il proprio comportamento processuale. In particolare, va evidenziato che il ricorso al Comitato Provinciale avverso il provvedimento di diniego della pensione di vecchiaia, non è una facoltà della parte ma un vero e proprio obbligo che condiziona la procedibilità della domanda. Tale ricorso va fisiologicamente avanzato nella fase stragiudiziale e prima di introdurre alcun giudizio avanti all'autorità giudiziaria. Secondo il principio della conservazione degli atti, il legislatore ha, poi, previsto che in caso di erronea azione giudiziaria in mancanza di preventivo esperimento del ricorso, il Giudice
2 proceda a sospendere il giudizio invitando la parte a sanare il relativo vizio di procedibilità, sì da evitare la conclusione di giudizi con pronunce di mero rito (quale quella di improcedibilità) che non producono alcuna soddisfazione del bene della vita sostanziale delle parti contendenti, ingenerando esclusivamente in capo ad esse spese di lite, destinate a proliferare per effetto di un secondo giudizio che non è, poi, precluso dalla pronuncia di mero rito, sì che la parte che si è vista dichiarare improcedibile una domanda la può riproporre previo assolvimento della condizione di procedibilità. E' evidente che la condizione di procedibilità posta dal legislatore nella materia pensionistica ha la ratio di contenere le spese in danno delle parti, necessarie all'instaurazione di un ordinario giudizio contenzioso, nonché favorire il rapido accoglimento della pretesa sostanziale consentendo all' una revisione del provvedimento di rigetto adottato. Ne consegue CP_1
che ove, come nel caso di specie, la parte veda accolta la propria pretesa per effetto del ricorso al Comitato Provinciale, di nulla può duolersi avverso la controparte in punto di spese giudiziali in quanto esse sono sorte per l'erronea instaurazione del contenzioso da parte del ricorrente e potevano essere evitate seguendo l'iter fisiologico di previa instaurazione della condizione di procedibilità che nel caso di specie il ricorrente non ha inteso assolvere se non su ordine del Giudice (provvedimento del 8 maggio 2025). Sul punto è bene precisare che nemmeno rileva l'assenza di nuovi documenti prodotti da parte del ricorrente in quanto la condizione di procedibilità del ricorso al Comitato Provinciale è funzionale a che l'autorità amministrativa ravveda la propria decisione anche in forza dei documenti già in precedenza allegati alla domanda presentata, senza che siano necessari nuovi fatti sopravvenuti. Ne consegue che le spese di lite maturate sono unicamente imputabili all'erronea azione giudiziaria intrapresa dal ricorrente in assenza del previo esperimento del ricorso, che avrebbe portato ad una più rapida soddisfazione del bene sostanziale della vita a cui egli aspirava e senza il maturare dei costi della lite giudiziaria.
Deve, quindi, concludersi con l'accoglimento della richiesta avanzata da parte resistente di integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
- spese di lite integralmente compensate tra le parti.
3 Motivazione entro 60 giorni.
Ivrea, 27 novembre 2025
Il giudice
Meri PA
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Ivrea dott.ssa Meri PA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1494/2024 RGL, promossa da:
Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 10 ottobre 2024 rilevava di aver Parte_1
presentato domanda di pensione di vecchiaia in deroga che era stata erroneamente respinta dall' per assunta carenza del requisito contributivo in quanto il ricorrente aveva 35 CP_1 anni di anzianità assicurativa continuativa dal 1988 al 2023, sì che ai sensi dell'art. 2, comma 3 lett. b, del D. Lgs, 503/1992 l'elevazione dei requisiti di assicurazione e di contribuzione non operava trattandosi di lavoratore dipendente che poteva far valere un'anzianità assicurativa di almeno 25 anni e risultava occupato per almeno 10 anni, per
1 periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare da computarsi anche mediante l'accredito di contribuzione non obbligatoria quale, ad esempio, quella figurativa per percezione dell'indennità di disoccupazione. Domandava, quindi, la condanna della controparte al calcolo e liquidazione della prestazione pensionistica dal 8/2023, oltre accessori.
Con comparsa del 18 ottobre 2024 si costituiva in giudizio l' eccependo, in via CP_1 preliminare, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del ricorso al
Comitato Provinciale e, nel merito, rilevandone l'infondatezza in quanto il ricorrente non risultava occupato per almeno 10 anni per periodi inferiori a 52 settimane nell'anno solare, essendo gli anni computabili solo 6. Concludeva con la richiesta di reiezione della domanda di parte ricorrente.
Con ordinanza a verbale del 8 maggio 2025 il giudizio veniva sospeso con assegnazione del termine di 60 giorni a parte ricorrente per l'esperimento del ricorso avanti al Comitato
Provinciale.
All'udienza del 27 novembre 2025 parte ricorrente dava atto dell'intervenuto accoglimento della pretesa azionata nella presente sede giudiziaria per effetto del ricorso esperito al Comitato Provinciale, domandando dichiararsi l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
***
In primo luogo, deve dichiararsi l'intervenuta cessazione della materia del contendere in quanto la stessa parte ricorrente ha, da ultimo, dato conto dell'intervenuto accoglimento della propria domanda da parte dell' , a seguito del ricorso esperito, su provvedimento CP_1
del Giudice nel corso del giudizio.
In ordine alle spese di lite deve farsi applicazione dell'art. 92 c.p.c. ovvero non possono essere riconosciute a favore di le spese che egli ha Parte_1
ingenerato con il proprio comportamento processuale. In particolare, va evidenziato che il ricorso al Comitato Provinciale avverso il provvedimento di diniego della pensione di vecchiaia, non è una facoltà della parte ma un vero e proprio obbligo che condiziona la procedibilità della domanda. Tale ricorso va fisiologicamente avanzato nella fase stragiudiziale e prima di introdurre alcun giudizio avanti all'autorità giudiziaria. Secondo il principio della conservazione degli atti, il legislatore ha, poi, previsto che in caso di erronea azione giudiziaria in mancanza di preventivo esperimento del ricorso, il Giudice
2 proceda a sospendere il giudizio invitando la parte a sanare il relativo vizio di procedibilità, sì da evitare la conclusione di giudizi con pronunce di mero rito (quale quella di improcedibilità) che non producono alcuna soddisfazione del bene della vita sostanziale delle parti contendenti, ingenerando esclusivamente in capo ad esse spese di lite, destinate a proliferare per effetto di un secondo giudizio che non è, poi, precluso dalla pronuncia di mero rito, sì che la parte che si è vista dichiarare improcedibile una domanda la può riproporre previo assolvimento della condizione di procedibilità. E' evidente che la condizione di procedibilità posta dal legislatore nella materia pensionistica ha la ratio di contenere le spese in danno delle parti, necessarie all'instaurazione di un ordinario giudizio contenzioso, nonché favorire il rapido accoglimento della pretesa sostanziale consentendo all' una revisione del provvedimento di rigetto adottato. Ne consegue CP_1
che ove, come nel caso di specie, la parte veda accolta la propria pretesa per effetto del ricorso al Comitato Provinciale, di nulla può duolersi avverso la controparte in punto di spese giudiziali in quanto esse sono sorte per l'erronea instaurazione del contenzioso da parte del ricorrente e potevano essere evitate seguendo l'iter fisiologico di previa instaurazione della condizione di procedibilità che nel caso di specie il ricorrente non ha inteso assolvere se non su ordine del Giudice (provvedimento del 8 maggio 2025). Sul punto è bene precisare che nemmeno rileva l'assenza di nuovi documenti prodotti da parte del ricorrente in quanto la condizione di procedibilità del ricorso al Comitato Provinciale è funzionale a che l'autorità amministrativa ravveda la propria decisione anche in forza dei documenti già in precedenza allegati alla domanda presentata, senza che siano necessari nuovi fatti sopravvenuti. Ne consegue che le spese di lite maturate sono unicamente imputabili all'erronea azione giudiziaria intrapresa dal ricorrente in assenza del previo esperimento del ricorso, che avrebbe portato ad una più rapida soddisfazione del bene sostanziale della vita a cui egli aspirava e senza il maturare dei costi della lite giudiziaria.
Deve, quindi, concludersi con l'accoglimento della richiesta avanzata da parte resistente di integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
- spese di lite integralmente compensate tra le parti.
3 Motivazione entro 60 giorni.
Ivrea, 27 novembre 2025
Il giudice
Meri PA
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