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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 08/10/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 1785/2024 L.P.
Parte_1 contro
Controparte_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. MARTINANGELI MANUELA per la parte ricorrente e dell'Avv. MIGLIO SIMONA per parte resistente;
visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 08/10/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
nella causa iscritta al n. 1785 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA (C.F. = , Parte_1 C.F._1 nata a [...] il [...], ivi residente in [...], elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, in Viterbo (VT) Via Saragat n. 8, presso e nello studio dell'Avv. Manuela Martinangeli del Foro di Viterbo, C.F. , fax: 0761-1568093, pec: C.F._2
a e la difende, giusta Email_1 procura allegata in calce al ricorso introduttivo. RICORRENTE E C.F. = ) Controparte_2 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede centrale in Roma, via Ciro il Grande 21 (codice fiscale ), rappresentato e difeso dall'avv. Simona Miglio (c.f. P.IVA_1 ; indirizzo e-mail: fax n. 06.77382215; PEC: C.F._3 Email_2
t), i rale alle liti a rogito del dott. Email_3
Notaio in Fiumicino, Repertorio n. 37875 e Raccolta n. 7313 del 22.03.2024, Persona_1 miciliato presso la sede provinciale dell'Istituto sita in Viterbo, via Matteotti n. 29. RESISTENTE OGGETTO: riconoscimento handicap grave. CONCLUSIONI: I procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Stante l'esito negativo degli accertamenti eseguiti in via amministrativa (verbale di visita medica del 18.9.2023), la ricorrente ha agito proponendo ricorso per ATP al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario indispensabile al riconoscimento della condizione di handicap grave di cui all'art. 3 co. 3 L. 104/92 con decorrenza dalla data della revisione. All'esito del procedimento, nel quale il CTU all'uopo nominato aveva disconosciuto la fondatezza delle deduzioni attoree (accertando l'insussistenza del presupposto sanitario della prestazione), la ricorrente ha depositato tempestivamente la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445 bis c.p.c. così come modificato dall'art. 38 del D.L. 6 luglio 2011 , n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ed ha in seguito depositato nel successivo termine di legge il ricorso introduttivo del presente giudizio contestando l'esito della CTU medico legale. L' si è costituito chiedendo respingersi le domande attoree con vittoria di spese. CP_2 ito l'art. 3 co. 1 della l. n. 104/1992 dispone che “è persona handicappata colui che presenti una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”. Il successivo co. 3 stabilisce che la situazione assume connotazione di gravità “qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione …”. Tanto premesso, osserva il giudicante che l'espletata istruttoria ha fornito prova dei presupposti per il riconoscimento della condizione di gravità descritta da quest'ultima norma. La CTU espletata, le cui conclusioni paiono tratte alla luce di corretti criteri e di un iter logico irreprensibile, ha infatti ritenuto che il ricorrente è affetto da un complesso di patologie tale da porla in una condizione di handicap grave ai sensi dell'art. 3 co. 3 della L. 104/92 con decorrenza dal giugno 2025 e con revisione al settembre 2026. Alla luce di tali emergenze il ricorso deve quindi essere accolto dichiarando che il ricorrente è persona handicappata in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 co. 3 L. 104/92 dal maggio 2021 La decorrenza della prestazione come sopra determinata (successiva alla domanda amministrativa ed anche all'accertamento medico), indice di una sostanziale correttezza degli accertamenti svolti in sede amministrativa, giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio. Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dell' nella determinata con separato CP_2 provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: accoglie il ricorso proposto da nei confronti dell' accerta e dichiara che la Parte_1 CP_2 ricorrente è persona handicapp di gravità ai sensi . 3 co. 3 L. 104/92 senza soluzione di continuità dal giugno 2025 (con revisione a settembre 2026 compensa le spese;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU come separatamente CP_2 liquidate. Viterbo lì, 8 ottobre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO
Proc. R.G.L.P. n. 1785/2024 L.P.
Parte_1 contro
Controparte_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. MARTINANGELI MANUELA per la parte ricorrente e dell'Avv. MIGLIO SIMONA per parte resistente;
visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 08/10/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
nella causa iscritta al n. 1785 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA (C.F. = , Parte_1 C.F._1 nata a [...] il [...], ivi residente in [...], elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, in Viterbo (VT) Via Saragat n. 8, presso e nello studio dell'Avv. Manuela Martinangeli del Foro di Viterbo, C.F. , fax: 0761-1568093, pec: C.F._2
a e la difende, giusta Email_1 procura allegata in calce al ricorso introduttivo. RICORRENTE E C.F. = ) Controparte_2 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede centrale in Roma, via Ciro il Grande 21 (codice fiscale ), rappresentato e difeso dall'avv. Simona Miglio (c.f. P.IVA_1 ; indirizzo e-mail: fax n. 06.77382215; PEC: C.F._3 Email_2
t), i rale alle liti a rogito del dott. Email_3
Notaio in Fiumicino, Repertorio n. 37875 e Raccolta n. 7313 del 22.03.2024, Persona_1 miciliato presso la sede provinciale dell'Istituto sita in Viterbo, via Matteotti n. 29. RESISTENTE OGGETTO: riconoscimento handicap grave. CONCLUSIONI: I procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Stante l'esito negativo degli accertamenti eseguiti in via amministrativa (verbale di visita medica del 18.9.2023), la ricorrente ha agito proponendo ricorso per ATP al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario indispensabile al riconoscimento della condizione di handicap grave di cui all'art. 3 co. 3 L. 104/92 con decorrenza dalla data della revisione. All'esito del procedimento, nel quale il CTU all'uopo nominato aveva disconosciuto la fondatezza delle deduzioni attoree (accertando l'insussistenza del presupposto sanitario della prestazione), la ricorrente ha depositato tempestivamente la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445 bis c.p.c. così come modificato dall'art. 38 del D.L. 6 luglio 2011 , n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ed ha in seguito depositato nel successivo termine di legge il ricorso introduttivo del presente giudizio contestando l'esito della CTU medico legale. L' si è costituito chiedendo respingersi le domande attoree con vittoria di spese. CP_2 ito l'art. 3 co. 1 della l. n. 104/1992 dispone che “è persona handicappata colui che presenti una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”. Il successivo co. 3 stabilisce che la situazione assume connotazione di gravità “qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione …”. Tanto premesso, osserva il giudicante che l'espletata istruttoria ha fornito prova dei presupposti per il riconoscimento della condizione di gravità descritta da quest'ultima norma. La CTU espletata, le cui conclusioni paiono tratte alla luce di corretti criteri e di un iter logico irreprensibile, ha infatti ritenuto che il ricorrente è affetto da un complesso di patologie tale da porla in una condizione di handicap grave ai sensi dell'art. 3 co. 3 della L. 104/92 con decorrenza dal giugno 2025 e con revisione al settembre 2026. Alla luce di tali emergenze il ricorso deve quindi essere accolto dichiarando che il ricorrente è persona handicappata in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 co. 3 L. 104/92 dal maggio 2021 La decorrenza della prestazione come sopra determinata (successiva alla domanda amministrativa ed anche all'accertamento medico), indice di una sostanziale correttezza degli accertamenti svolti in sede amministrativa, giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio. Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dell' nella determinata con separato CP_2 provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: accoglie il ricorso proposto da nei confronti dell' accerta e dichiara che la Parte_1 CP_2 ricorrente è persona handicapp di gravità ai sensi . 3 co. 3 L. 104/92 senza soluzione di continuità dal giugno 2025 (con revisione a settembre 2026 compensa le spese;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU come separatamente CP_2 liquidate. Viterbo lì, 8 ottobre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO