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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/03/2025, n. 4246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4246 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11006/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione civile, in persona del Giudice unico dott.ssa Antonella Di Tullio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 11006/24 promossa da
(C.F. , nato in [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Stabilito Denis Ferri, d'intesa con l'Avv. Egidio Magno, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via F. Meda n.169;
- Ricorrente-
Contro
in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
-Resistente non costituito-
FATTO E DIRITTO
impugna il provvedimento di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare con il Parte_1
figlio ( nato in [...] il [...]) e con la moglie ( nata in Persona_1 Parte_2
Bangladesh il 21.10.1994) emesso e notificato in data 29.02.24 dallo Sportello Unico per l'immigrazione di Roma. Il diniego si fonda sulla carenza del requisito reddituale previsto dall'art. 29 del D.lgs. 286/98. Più precisamente, si legge nel provvedimento che “dai controlli effettuati sulla base del modello fiscale Persone Fisiche 2023 depositato si evince che il richiedente ha denunciato un
pagina 1 di 3 CP_ reddito pari a euro 13301,00 da cui bisogna detrarre i contributi previdenziali dovuti all' che, per la gestione commercianti e artigiani è del 24 per cento, con la conseguenza che il reddito a disposizione diverrebbe pari al massimo ad euro 10108,76, non sufficiente quindi al ricongiungimento con due familiari” e, inoltre, “non è stato dimostrato il possesso di un titolo giuridicamente rilevante
(proprietà, locazione, comodato) che riconosca il legittimo possesso o detenzione da parte del richiedente dell'alloggio indicato nell'istanza medesima (o suoi parenti o affini di I grado)”.
nell'atto introduttivo, contesta la mancata comunicazione dei preavvisi di rigetto ai sensi Parte_1 dell'art. 10 bis della l. 241/90 da parte dell'Amministrazione nonché l'errata ricostruzione del reddito fornita dalla Controparte_1
Il ricorrente, pertanto, chiede di “in via principale: visti gli artt. 29 e ss. D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento impugnato e conseguentemente accoglie il ricorso e disporre il rilascio di nulla osta in favore del sig. (figlio del ricorrente) e Persona_1
(moglie del ricorrente) sussistendone tutti i requisiti di legge”. Parte_2
È stata depositata la seguente documentazione: provvedimento impugnato e ricevuta della richiesta di nulla osta, dichiarazione dei redditi 2023, ricevuta della richiesta di idoneità alloggiativa, permesso di soggiorno, passaporto e tessera sanitaria del ricorrente, copia del passaporto di moglie e figlio, bilancio al 31.12.22 e al 31.08.23, visura camerale al 24.10.23.
Parte resistente, ritualmente notificata, non si è costituita in giudizio.
Il ricorso deve essere rigettato.
L'art. 29 comma 3 del d.lgs. 286/98 prevede che lo straniero, quando richiede il ricongiungimento,
“deve dimostrare la disponibilità: a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà; b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. […]” .
Dunque, il soggetto che richiede il ricongiungimento familiare deve anzitutto dimostrare la disponibilità di un alloggio mediante il possesso di un titolo che lo giustifichi e, al contempo, deve dimostrare che tale alloggio sia conforme ai requisiti igienico- sanitari e di idoneità mediante un certificato rilasciato dal Comune.
pagina 2 di 3 La Circolare del Ministero dell'Interno prot. 2805 del 31.07.2017 fornisce l'elencazione dei documenti necessari per dimostrare il requisito del reddito e dell'alloggio. Più precisamente, per quest'ultimo è necessario fornire anzitutto il contratto di affitto di durata non inferiore a sei mesi dalla data di presentazione della domanda o, in alternativa, dichiarazione di cessione fabbricato per ospitalità redatta dal titolare dell'immobile o contratto di compravendita.
Nel caso di specie, il ricorrente non fornisce alcuna documentazione che provi a che titolo goda della disponibilità dell'alloggio indicato. Invero, né negli scritti difensivi né nella documentazione prodotta,
a fronte della specifica contestazione dell'amministrazione, vi è alcuna indicazione a tal riguardo non essendo possibile evincere se il ricorrente sia il proprietario dell'immobile o sia titolare di un contratto diverso. Invero, non si può prescindere da tale informazione in quanto essa incide sull'ulteriore documentazione che il richiedente deve fornire (vedi ad esempio Modello S2 attestante il consenso del titolare ad ospitare i ricongiunti).
Nonostante nel provvedimento impugnato lo Sportello Unico per l'immigrazione di Roma abbia rilevato la mancata prova del possesso di un titolo giuridicamente rilevante da parte del richiedente, nell'atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente non ha fornito alcuna specifica allegazione circa il requisito alloggiativo, limitandosi a produrre la ricevuta della richiesta di idoneità alloggiativa da cui si evincerebbe solo l'esito positivo (doc.2).
Pertanto, deve ritenersi legittimo il diniego del nulla osta e il ricorso deve essere rigettato in assenza di tale essenziale requisito.
Nulla sulle spese in ragione della mancata costituzione della resistente
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese.
Roma 19 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Di Tullio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione civile, in persona del Giudice unico dott.ssa Antonella Di Tullio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 11006/24 promossa da
(C.F. , nato in [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Stabilito Denis Ferri, d'intesa con l'Avv. Egidio Magno, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via F. Meda n.169;
- Ricorrente-
Contro
in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
-Resistente non costituito-
FATTO E DIRITTO
impugna il provvedimento di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare con il Parte_1
figlio ( nato in [...] il [...]) e con la moglie ( nata in Persona_1 Parte_2
Bangladesh il 21.10.1994) emesso e notificato in data 29.02.24 dallo Sportello Unico per l'immigrazione di Roma. Il diniego si fonda sulla carenza del requisito reddituale previsto dall'art. 29 del D.lgs. 286/98. Più precisamente, si legge nel provvedimento che “dai controlli effettuati sulla base del modello fiscale Persone Fisiche 2023 depositato si evince che il richiedente ha denunciato un
pagina 1 di 3 CP_ reddito pari a euro 13301,00 da cui bisogna detrarre i contributi previdenziali dovuti all' che, per la gestione commercianti e artigiani è del 24 per cento, con la conseguenza che il reddito a disposizione diverrebbe pari al massimo ad euro 10108,76, non sufficiente quindi al ricongiungimento con due familiari” e, inoltre, “non è stato dimostrato il possesso di un titolo giuridicamente rilevante
(proprietà, locazione, comodato) che riconosca il legittimo possesso o detenzione da parte del richiedente dell'alloggio indicato nell'istanza medesima (o suoi parenti o affini di I grado)”.
nell'atto introduttivo, contesta la mancata comunicazione dei preavvisi di rigetto ai sensi Parte_1 dell'art. 10 bis della l. 241/90 da parte dell'Amministrazione nonché l'errata ricostruzione del reddito fornita dalla Controparte_1
Il ricorrente, pertanto, chiede di “in via principale: visti gli artt. 29 e ss. D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento impugnato e conseguentemente accoglie il ricorso e disporre il rilascio di nulla osta in favore del sig. (figlio del ricorrente) e Persona_1
(moglie del ricorrente) sussistendone tutti i requisiti di legge”. Parte_2
È stata depositata la seguente documentazione: provvedimento impugnato e ricevuta della richiesta di nulla osta, dichiarazione dei redditi 2023, ricevuta della richiesta di idoneità alloggiativa, permesso di soggiorno, passaporto e tessera sanitaria del ricorrente, copia del passaporto di moglie e figlio, bilancio al 31.12.22 e al 31.08.23, visura camerale al 24.10.23.
Parte resistente, ritualmente notificata, non si è costituita in giudizio.
Il ricorso deve essere rigettato.
L'art. 29 comma 3 del d.lgs. 286/98 prevede che lo straniero, quando richiede il ricongiungimento,
“deve dimostrare la disponibilità: a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà; b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. […]” .
Dunque, il soggetto che richiede il ricongiungimento familiare deve anzitutto dimostrare la disponibilità di un alloggio mediante il possesso di un titolo che lo giustifichi e, al contempo, deve dimostrare che tale alloggio sia conforme ai requisiti igienico- sanitari e di idoneità mediante un certificato rilasciato dal Comune.
pagina 2 di 3 La Circolare del Ministero dell'Interno prot. 2805 del 31.07.2017 fornisce l'elencazione dei documenti necessari per dimostrare il requisito del reddito e dell'alloggio. Più precisamente, per quest'ultimo è necessario fornire anzitutto il contratto di affitto di durata non inferiore a sei mesi dalla data di presentazione della domanda o, in alternativa, dichiarazione di cessione fabbricato per ospitalità redatta dal titolare dell'immobile o contratto di compravendita.
Nel caso di specie, il ricorrente non fornisce alcuna documentazione che provi a che titolo goda della disponibilità dell'alloggio indicato. Invero, né negli scritti difensivi né nella documentazione prodotta,
a fronte della specifica contestazione dell'amministrazione, vi è alcuna indicazione a tal riguardo non essendo possibile evincere se il ricorrente sia il proprietario dell'immobile o sia titolare di un contratto diverso. Invero, non si può prescindere da tale informazione in quanto essa incide sull'ulteriore documentazione che il richiedente deve fornire (vedi ad esempio Modello S2 attestante il consenso del titolare ad ospitare i ricongiunti).
Nonostante nel provvedimento impugnato lo Sportello Unico per l'immigrazione di Roma abbia rilevato la mancata prova del possesso di un titolo giuridicamente rilevante da parte del richiedente, nell'atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente non ha fornito alcuna specifica allegazione circa il requisito alloggiativo, limitandosi a produrre la ricevuta della richiesta di idoneità alloggiativa da cui si evincerebbe solo l'esito positivo (doc.2).
Pertanto, deve ritenersi legittimo il diniego del nulla osta e il ricorso deve essere rigettato in assenza di tale essenziale requisito.
Nulla sulle spese in ragione della mancata costituzione della resistente
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese.
Roma 19 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Di Tullio
pagina 3 di 3