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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 24/06/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Stefano Billet - Presidente
2) Giulia Gargiulo - Giudice
3) Nicola Latour - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 392/2025, avente ad oggetto
Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
Buggianese alla via XXIV Maggio n. 11, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Sabrina Serroni, presso lo studio della quale elegge domicilio in Prato al viale Montegrappa n. 304;
Ricorrente
E
nato a [...] il [...] e residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
Cristina Barontini, presso lo studio della quale elegge domicilio in Buggiano
(PT) alla via Roma n. 32;
Resistente
E
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 21.2.2025, Parte_1
premetteva di avere intrattenuto una relazione more uxorio con CP_1
dalla quale nasceva il figlio (nato il [...]). Per_1
La ricorrente deduceva che la relazione si era interrotta nel 2023 e risultava, quindi, necessario regolamentare le condizioni di affidamento del figlio minore, stanti le proprie difficoltà a continuare a vedere il figlio.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 14.4.2025, si costituiva in giudizio il quale contestava le deduzioni avversarie, CP_1
e formulava differenti domande in punto di frequentazioni e mantenimento.
All'udienza del 19.6.2025 le parti rappresentavano di avere raggiunto un accordo, e il Tribunale riservava la causa in decisione.
2. Le parti hanno raggiunto un accordo nei termini che seguono:
1) affidamento condiviso del figlio minore , con collocamento Per_1 paritario tra i genitori e residenza anagrafica presso l'abitazione del padre;
2) il figlio minore frequenterà i genitori come segue:
- una settimana la madre andrà a prendere il lunedì il bambino al pulmino oppure al centro estivo, e lo terrà con sé sino al mercoledì mattina quando lo riporterà a scuola oppure al centro estivo;
il padre andrà a prendere il mercoledì il bambino al pulmino oppure al centro estivo, e lo terrà con sé sino al venerdì mattina quando lo riporterà a scuola oppure al centro estivo;
la madre andrà a prendere il venerdì il bambino al pulmino oppure al centro estivo, e lo terrà con sé sino al lunedì mattina quando lo riporterà a scuola oppure al centro estivo;
la settimana successiva i genitori si alterneranno nei giorni, e così a settimane alterne;
- durante le vacanze estive il minore trascorrerà due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore;
- durante il periodo di Pasqua, il minore trascorrerà Pasqua con un genitore e
Pasquetta con l'altro genitore, ad anni alterni;
- durante le vacanze natalizie, entrambi i genitori trascorreranno il 24 dicembre insieme al bambino, essendo il giorno del suo compleanno;
ciascun genitore, poi, trascorrerà col minore i giorni dal 25 dicembre al 31 dicembre o dal 1 gennaio al 6 gennaio, ad anni alterni;
2 3) ciascun genitore provvederà in forma diretta al mantenimento del minore;
4) le spese straordinarie sono poste al 50% a carico di ciascun genitore e sono regolate come da Protocollo del Tribunale di Pistoia;
5) l'assegno unico lo percepirà integralmente la madre;
6) spese di lite compensate integralmente.
Il raggiunto accordo appare congruo nell'interesse del minore e può essere posto a fondamento della decisione.
3. Le spese di lite sono compensate, visto l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dispone l'affidamento condiviso di , con collocamento paritario tra i Per_1 genitori e residenza anagrafica presso l'abitazione paterna;
2) dispone che le frequentazioni genitori/figlio avverranno come da punto 2 dell'accordo riportato in parte motiva;
3) dispone che le parti provvederanno in forma diretta al mantenimento del figlio minore;
4) dispone che le spese straordinarie sono poste al 50% a carico di ciascun genitore e regolate come da Protocollo del Tribunale di Pistoia;
5) dispone che l'assegno unico lo percepirà integralmente la madre;
6) spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 19.6.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Stefano Billet - Presidente
2) Giulia Gargiulo - Giudice
3) Nicola Latour - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 392/2025, avente ad oggetto
Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
Buggianese alla via XXIV Maggio n. 11, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Sabrina Serroni, presso lo studio della quale elegge domicilio in Prato al viale Montegrappa n. 304;
Ricorrente
E
nato a [...] il [...] e residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
Cristina Barontini, presso lo studio della quale elegge domicilio in Buggiano
(PT) alla via Roma n. 32;
Resistente
E
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 21.2.2025, Parte_1
premetteva di avere intrattenuto una relazione more uxorio con CP_1
dalla quale nasceva il figlio (nato il [...]). Per_1
La ricorrente deduceva che la relazione si era interrotta nel 2023 e risultava, quindi, necessario regolamentare le condizioni di affidamento del figlio minore, stanti le proprie difficoltà a continuare a vedere il figlio.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 14.4.2025, si costituiva in giudizio il quale contestava le deduzioni avversarie, CP_1
e formulava differenti domande in punto di frequentazioni e mantenimento.
All'udienza del 19.6.2025 le parti rappresentavano di avere raggiunto un accordo, e il Tribunale riservava la causa in decisione.
2. Le parti hanno raggiunto un accordo nei termini che seguono:
1) affidamento condiviso del figlio minore , con collocamento Per_1 paritario tra i genitori e residenza anagrafica presso l'abitazione del padre;
2) il figlio minore frequenterà i genitori come segue:
- una settimana la madre andrà a prendere il lunedì il bambino al pulmino oppure al centro estivo, e lo terrà con sé sino al mercoledì mattina quando lo riporterà a scuola oppure al centro estivo;
il padre andrà a prendere il mercoledì il bambino al pulmino oppure al centro estivo, e lo terrà con sé sino al venerdì mattina quando lo riporterà a scuola oppure al centro estivo;
la madre andrà a prendere il venerdì il bambino al pulmino oppure al centro estivo, e lo terrà con sé sino al lunedì mattina quando lo riporterà a scuola oppure al centro estivo;
la settimana successiva i genitori si alterneranno nei giorni, e così a settimane alterne;
- durante le vacanze estive il minore trascorrerà due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore;
- durante il periodo di Pasqua, il minore trascorrerà Pasqua con un genitore e
Pasquetta con l'altro genitore, ad anni alterni;
- durante le vacanze natalizie, entrambi i genitori trascorreranno il 24 dicembre insieme al bambino, essendo il giorno del suo compleanno;
ciascun genitore, poi, trascorrerà col minore i giorni dal 25 dicembre al 31 dicembre o dal 1 gennaio al 6 gennaio, ad anni alterni;
2 3) ciascun genitore provvederà in forma diretta al mantenimento del minore;
4) le spese straordinarie sono poste al 50% a carico di ciascun genitore e sono regolate come da Protocollo del Tribunale di Pistoia;
5) l'assegno unico lo percepirà integralmente la madre;
6) spese di lite compensate integralmente.
Il raggiunto accordo appare congruo nell'interesse del minore e può essere posto a fondamento della decisione.
3. Le spese di lite sono compensate, visto l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dispone l'affidamento condiviso di , con collocamento paritario tra i Per_1 genitori e residenza anagrafica presso l'abitazione paterna;
2) dispone che le frequentazioni genitori/figlio avverranno come da punto 2 dell'accordo riportato in parte motiva;
3) dispone che le parti provvederanno in forma diretta al mantenimento del figlio minore;
4) dispone che le spese straordinarie sono poste al 50% a carico di ciascun genitore e regolate come da Protocollo del Tribunale di Pistoia;
5) dispone che l'assegno unico lo percepirà integralmente la madre;
6) spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 19.6.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
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