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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 03/12/2025, n. 2652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2652 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 977/2022 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Potenza SEZIONE PRIMA CIVILE Il Giudice, dott.ssa Giulia Volpe, pronunzia la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 977/2022 r.g.a.c. assegnata in decisione all'udienza del 26 set-tembre 2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. 1, c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 18 novembre 2025 TRA (P. Iva , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentan-te p.t., con sede in Milano alla Via Gaetano Negri n. 1, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Angelo Vicinanza (c.f. ) ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso il suo studio sito in Sa-lerno alla Via Silvio Baratta n. 149
- APPELLANTE - E
(c.f. , CP_1 C.F._2 Parte_2
(c.f. ), (c.f.
[...] CodiceFiscale_3 Parte_3
, (c.f. C.F._4 Parte_4
), (c.f. C.F._5 Parte_5
), (c.f. C.F._6 Parte_6
), (c.f. C.F._7 Parte_7
), (c.f. C.F._8 Parte_8
, (c.f. ), C.F._9 Parte_9 C.F._10
(c.f. , Parte_10 C.F._11 Parte_11 (c.f. ), (c.f. C.F._12 Parte_12
), (c.f. C.F._13 Parte_13
), (c.f. C.F._14 Parte_14
, (c.f. ), C.F._15 Parte_15 C.F._16
(c.f. ), Parte_16 C.F._17 Pt_17
(c.f. ),
[...] C.F._18 Parte_18 (c.f. ), , (c.f. C.F._19 Parte_19
), (c.f. ), C.F._20 Parte_20 C.F._21
(c.f. , Parte_21 C.F._22 Pt_22
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._23 Parte_23
, (c.f. C.F._24 Parte_24
), (c.f. C.F._25 Parte_25
, (c.f. C.F._26 Parte_26
), (c.f. C.F._27 Parte_27
), (c.f. C.F._28 Parte_28
, (c.f. C.F._29 Parte_29
), (c.f. C.F._30 Parte_30
), (c.f. C.F._31 Parte_31
); (c.f. C.F._32 Parte_32
), (c.f. ), C.F._33 Parte_33 C.F._34
(c.f. , Parte_34 C.F._35 [...]
(c.f. ), Parte_35 C.F._36 (c.f. ), Parte_36 C.F._37 [...]
(c.f. ), Parte_37 C.F._38 [...]
(c.f. ), Parte_37 C.F._38 Parte_38 (c.f. , (c.f. RZZN- C.F._39 Parte_39
), (c.f. C.F._40 Parte_40
), (c.f. C.F._41 Parte_41
, (c.f. C.F._42 Parte_42
), (c.f. C.F._43 Parte_43
), (C.F. C.F._44 Parte_44
), (c.f. C.F._45 Parte_45
), (c.f. C.F._46 Parte_46
, (c.f. C.F._47 Parte_47
), (c.f. C.F._48 Parte_46
), (c.f. C.F._49 Parte_48
), (c.f. C.F._50 Parte_49
), (c.f. C.F._51 Parte_50
, (c.f. C.F._52 Parte_51 [...]
), rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso C.F._53 per decreto ingiuntivo, dall'Avv. Gabriella Bongi (c.f.
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio C.F._54 sito in Montesarchio (BN) alla Via San Rocco n. 38
- APPELLATI -
OGGETTO: Somministrazione CONCLUSIONI: Come rassegnate all'udienza del 26 settembre 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello del 04.04.2022 e notificato in data 06.04.2022, l'odierna appellante impugnava la sentenza n. 244/2021 del Giudice di Pace di Pesco-pagano, resa nel giudizio recante n. R.G. 413/2021, emessa in data 03.11.2021, deposi-tata in data 01.12.2021, non notificata, con
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la quale il Giudice di prime cure rigettava l'opposizione relativa al procedimento con n. R.G. 341/2021 e, conseguentemente, tut-te le opposizioni relative ai procedimenti a esso riunite, in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermava, il decreto ingiuntivo n. 21/2020 in favore di confermando tutti gli altri decreti ingiuntivi a esso CP_1 collegati e riuniti, di cui ai procedimenti con n. R.G., in ordine progressivo, dal 420/2021 al 472/2021 compre-so, dichiarandoli definitivamente esecutivi, condannando l'opponente, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore degli opposti, delle spese di lite, li-quidate, per tutti i procedimenti riuniti in complessivi euro 1.500,00 per compenso professionale, oltre Iva e Cpa, oltre al 15% spese generali, come per legge, il tutto con attribuzione al procuratore degli opposti, dichiaratosi antistatario.
Parte appellante censurava la sentenza di primo grado ritenendola nulla e ingiusta. Nello specifico, eccepiva:
1) l'incompetenza per territorio del Giudice di Pace adito;
2) l'insussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 633 c.p.c. per la concessione dei decreti ingiuntivi con particolare riguardo alla fotocopia della scheda SIM, pro-dotta da controparte a sostegno della titolarità del vantato diritto di ottenere la consegna del contratto telefonico, la quale non costituisce prova scritta;
3) l'inesistenza e l'indeterminatezza della cosa per cui si chiede la consegna giac-ché il contratto di somministrazione afferente alla scheda SIM indicata in ricor-so, non imponendo la vigente normativa in subiecta materia alcun obbligo di forma scritta, veniva stipulato verbalmente e, pertanto, il medesimo non poteva né doveva essere consegnato;
4) l'infondatezza della domanda rilevando che, al pari di ogni altro operatore di te-lefonia, anche non prevede tariffe Parte_1 personalizzate ma offre ai pro-pri clienti la possibilità di scegliere, entro un ampio pacchetto di offerte con dif-ferenti caratteristiche tecniche ed economiche, quelle più aderenti alle loro pecu-liari esigenze con la conseguenza che le Condizioni Generali sono uniche e si applicano indistintamente ai piani tariffari di telefonia mobile, mentre quelle particolari variano a seconda delle singole offerte, precisando, altresì, che le une e le altre sono di pubblico dominio e, dunque, agevolmente consultabili presso ogni centro TIM, rivolgendosi a un call center o attraverso il portale internet www.tim.it attivo ventiquattro ore su ventiquattro;
5) carenza di interesse ad agire. L'appellante rassegnava, quindi, le conclusioni chiedendo al Giudice adito, previa so-spensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata e in totale riforma di essa, l'accoglimento delle opposizioni spiegate da innanzi il Giu-dice di Pace di Pescopagano e, Parte_1 per l'effetto, la revoca dei relativi decreti ingiuntivi con la condanna di
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controparte al pagamento delle spese e delle competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituivano, con comparsa di risposta del 02.10.2022 e depositata in pari data, gli opposti, i quali ritenevano che la sentenza emessa dal Giudice a quo fosse giusta e fondata e, pertanto, chiedevano: in limine, la formulazione di una proposta di soluzio-ne negoziale della vicenda;
in via preliminare, dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello proposto per le ragioni indicate in atto ovvero dichiarare inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; in via principale, in rito, riget-tare, perché inammissibili e infondati, in fatto e in diritto, tutti i motivi di appello in rito proposti, confermando la sentenza oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
in via principale, nel merito, rigettare, per tutti i motivi in contestazione in fatto e in diritto proposti, ogni avversa domanda, confermando la sentenza oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
con vittoria di spese, diritti e onorari di lite oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario, da liquidarsi in favore del procuratore di-chiaratosi antistatario;
in via subordinata, nel caso di accoglimento anche parziale dell'appello, nulla a decidersi per la richiesta di restituzione, in quanto nulla ha ricevu-to l'Avv. Gabriella Bongi per i decreti ingiuntivi opposti e, conseguentemente, stante la molteplicità degli istituti giuridici coinvolti rispetto alla novità della questione trat-tata di difficile, incerta e/o dubbia risoluzione, in assenza di precedenti giurispruden-ziali rinvenibili con riferimento all'oggetto del contendere, disporsi la compensazione delle spese di lite.
L'udienza di prima comparizione di cui alla citazione, per motivi di gestione del ruolo, veniva differita alla data del 14.12.2022 nella quale il Giudice, rilevato che non vi era agli atti il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, ne disponeva l'acquisizione, fissando, per la verifica, l'udienza 07.07.2023. Alla ridetta udienza, non essendo stato ancora acquisito il fascicolo di primo grado, il Giudice rinviava la causa, per i medesimi adempimenti, all'udienza cartolare del 03.04.2024 nella quale il Giudice, lette le note scritte depositate dai procuratori costi-tuiti e rilevata l'avvenuta acquisizione del fascicolo di primo grado, rinviava la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 26.09.2025, disponendone la trat-tazione scritta. All'udienza del 26.09.2025 il Giudice, lette le note scritte depositate dai procuratori costituiti, riservava la causa in decisione, assegnando i termini ridotti di cui all'art. 190, co. 2 c.p.c., di trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulte-riori venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
In via preliminare, va affermata la tempestività dell'atto di appello, stante la data di pubblicazione della sentenza e la mancata notifica della stessa.
L'appello è, altresì, ammissibile.
Come è noto, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugna-zione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle que-stioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative do-glianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contra-sti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrap-porre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prio-ris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. civ., Sez. Un., sent. del 16 novembre 2017 (data ud. 10 ottobre 2017), n. 27199, rv. 645991-01)
Ancora, in chiave sostanzialistica e condivisibile, si è sostenuto che :
“ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di pro-porre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporre le argomen-tazioni già svolte nel processo di primo grado.” (cfr. Cass. civ., sez. VI-3, ord. del 17 dicembre 2021 (data ud. 3 novembre 2021), n. 40560, rv. 663516-01)
Il gravame è coerente con le coordinate giurisprudenziali innanzi richiamate.
Nel merito, l'appellante impugna la sentenza di primo grado articolando i seguenti motivi di gravame: incompetenza per territorio del Giudice di Pace adito, insussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 633 c.p.c. per la concessione dei decreti ingiuntivi, infondatezza della domanda e carenza di legittimazione ad agire.
L'appello va accolto per la rilevata ed evidente carenza di interesse ad agire degli opposti;
tale motivo ha carattere assorbente.
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Come è noto, per agire o resistere in giudizio, occorre la titolarità dell'interesse ad agire, interesse che deve essere attuale e concreto, con onere di allegazione specifica, sul punto da parte di chi domandi in giudizio la tutela di un diritto e la cui mancanza, peraltro, è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. (cfr. ex plurimis Cass. civ., sez. III, ord. del 28 giugno 2010 (data ud. 3 maggio 2010), n. 15355; Cass. civ., sez. III, sent. del 28 novembre 2008 (data ud. 3 ottobre 2008), n. 28405)
L'interesse ad agire deve, quindi, essere concreto e attuale e non può mai risolversi nella mera aspettativa ad una pronuncia giudiziale, se ad essa non corrisponde un'utili-tà effettiva in capo a chi si rivolge alla giustizia.
Precipitato giuridico di quanto precede è che “l'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può es-sere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, senza che siano ammissibili questioni d'interpretazioni di norme, se non in via inciden-tale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto e alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende persegui-re”. (cfr. ex plurimis Cass. civ., sez. II, sent. del 24 gennaio 2019 (data ud. 24 ottobre 2018), n. 2057; Cass. civ., Sez. lavoro, sent. del 4 maggio 2012 (data ud. 29 marzo 2012), n. 6749, Rv. 622515; Cass. civ., sez. III, ord. del 28 giugno 2010 (data ud. 3 maggio 2010), n. 15355, Rv. 613874; Cass. civ., sez. III, sent. del 28 novembre 2008 (data ud. 3 ottobre 2008), n. 28405, Rv. 605612)
Nel caso di specie, i ricorrenti - già nel corpo del decreto ingiuntivo identico per tutti (cfr. pagg. 25-27 all. B atto di citazione in appello) - non offrivano alcuna specifica al-legazione in ordine ai disservizi e ai malfunzionamenti, a eventuali richieste tecniche specifiche di intervento, alla necessità di ottenere, ai fini indicati (rectius la risoluzio-ne delle anomalie lamentate) la copia dei contratti;
alla necessità di ottenere i mede-simi per le tutele (non specificate) da attivare.
Come correttamente allegato dalla società appellante, il contratto di telefonia mobile è un contratto a forma libera che si perfeziona mediante consegna della scheda SIM e il documento contrattuale viene fornito al cliente contestualmente alla consegna anche delle Condizioni Generali di contratto.
Esso può dunque perfezionarsi in plurime modalità (per telefono, posta elettronica, commercio elettronico) di tal che, per molte delle forme alternative di conclusione, è ben possibile che non via sia la “forma scritta”
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nel senso tradizionale del termine, mentre i ricorrenti non hanno allegato alcunché sulla forma - specifica - di conclusione del contratto, asserendo semplicemente di non disporre dello stesso. (sul tema anche Cass. civ., sez. III, sent. del 1° aprile 2010 (data ud. 4 febbraio 2010), n. 7997)
Conclusivamente, l'appello va accolto e la sentenza appellata va integralmente riformata, con accoglimento della spiegata opposizione, e revoca dei decreti ingiuntivi emessi nei procedimenti tutti indicati in epigrafe.
Non può, invece, trovare accoglimento la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. la qua-le di fatto non era - e non è - sorretta da alcuna allegazione specifica a sostegno, sia in ordine all'an che al quantum. (cfr. sul tema Cass. civ., sez. II, sent. del 6 febbraio 2018 (data ud. 27 aprile 2017), n. 2805)
Dalla riforma integrale della sentenza e dalla revoca dei decreti ingiuntivi discende il diritto della parte oggi vittoriosa alla restituzione delle somme pagate in forza dei de-creti ingiuntivi, versate al procuratore antistatario.
Sul tema, si osserva che la Corte Suprema di Cassazione ha sostenuto che: “nel caso di riforma o annullamento della sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna al pagamento delle spese e degli onorari in favore del difensore della parte già vittoriosa, il quale abbia reso la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c., tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è lo stesso difensore distrattario, il quale, come tito-lare di un autonomo rapporto instauratosi direttamente con la parte già soccombente, è l'unico legittimato passivo rispetto all'azione di ripetizione d'indebito oggettivo pro-posta da tale parte, in favore della quale la restituzione di dette somme, può essere di- sposta.” (cfr. Cass. civ., sez. VI-2, ord. del 3 aprile 2019 (data ud. 20 dicembre 2018), n. 9280; vd. in senso conforme Cass. civ., sez. VI-2, ord. del 3 aprile 2019 (data ud. 20 dicembre 2018), n. 9280)
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., facendo riferimento ai parametri di cui al D.M. 147/2022, e vanno liquidate, se-condo lo scaglione di valore fino a euro 1.101,00, secondo i valori medi, esclusa la fa-se istruttoria, che non è stata svolta, in euro 462,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali, se dovuto, come per legge.
Le spese del giudizio di primo grado si liquidano facendo riferimento ai parametri di cui al D.M. 147/2022, e vanno liquidate, secondo lo scaglione di valore fino a euro 1.101,00, secondo i valori medi, in euro 278,00 per l'intero giudizio, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali, se dovuto, come per legge
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P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Prima Civile, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando sul gravame proposto da Pt_52
avverso la sen-tenza n. 244/2021 del Giudice di pace di Pescopagano,
[...] ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Accoglie l'appello e, per l'effetto, accolta l'opposizione, riforma la sentenza im-pugnata e revoca i decreti ingiuntivi opposti;
- Condanna gli appellati, in solido tra loro, alla rifusione nei confronti dell'appellante, in persona del legale rappresentante p.t, delle spese di lite del giudizio di appello che liquida complessivamente in euro 462,00 per compensi, oltre rimborso Iva, Cpa e spese generali, se dovuti, come per legge;
- Condanna gli appellati, in solido tra loro, alla rifusione nei confronti dell'appellante, in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite del primo grado di giudizio che liquida complessivamente in euro 278,00 per compensi, oltre rimborso Iva, Cpa e spese generali, se dovuti, come per legge.
Così deciso in Potenza, lì 03 Dicembre 2025
Il Giudice (dott.ssa Giulia Volpe)
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Potenza SEZIONE PRIMA CIVILE Il Giudice, dott.ssa Giulia Volpe, pronunzia la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 977/2022 r.g.a.c. assegnata in decisione all'udienza del 26 set-tembre 2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. 1, c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 18 novembre 2025 TRA (P. Iva , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentan-te p.t., con sede in Milano alla Via Gaetano Negri n. 1, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Angelo Vicinanza (c.f. ) ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso il suo studio sito in Sa-lerno alla Via Silvio Baratta n. 149
- APPELLANTE - E
(c.f. , CP_1 C.F._2 Parte_2
(c.f. ), (c.f.
[...] CodiceFiscale_3 Parte_3
, (c.f. C.F._4 Parte_4
), (c.f. C.F._5 Parte_5
), (c.f. C.F._6 Parte_6
), (c.f. C.F._7 Parte_7
), (c.f. C.F._8 Parte_8
, (c.f. ), C.F._9 Parte_9 C.F._10
(c.f. , Parte_10 C.F._11 Parte_11 (c.f. ), (c.f. C.F._12 Parte_12
), (c.f. C.F._13 Parte_13
), (c.f. C.F._14 Parte_14
, (c.f. ), C.F._15 Parte_15 C.F._16
(c.f. ), Parte_16 C.F._17 Pt_17
(c.f. ),
[...] C.F._18 Parte_18 (c.f. ), , (c.f. C.F._19 Parte_19
), (c.f. ), C.F._20 Parte_20 C.F._21
(c.f. , Parte_21 C.F._22 Pt_22
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._23 Parte_23
, (c.f. C.F._24 Parte_24
), (c.f. C.F._25 Parte_25
, (c.f. C.F._26 Parte_26
), (c.f. C.F._27 Parte_27
), (c.f. C.F._28 Parte_28
, (c.f. C.F._29 Parte_29
), (c.f. C.F._30 Parte_30
), (c.f. C.F._31 Parte_31
); (c.f. C.F._32 Parte_32
), (c.f. ), C.F._33 Parte_33 C.F._34
(c.f. , Parte_34 C.F._35 [...]
(c.f. ), Parte_35 C.F._36 (c.f. ), Parte_36 C.F._37 [...]
(c.f. ), Parte_37 C.F._38 [...]
(c.f. ), Parte_37 C.F._38 Parte_38 (c.f. , (c.f. RZZN- C.F._39 Parte_39
), (c.f. C.F._40 Parte_40
), (c.f. C.F._41 Parte_41
, (c.f. C.F._42 Parte_42
), (c.f. C.F._43 Parte_43
), (C.F. C.F._44 Parte_44
), (c.f. C.F._45 Parte_45
), (c.f. C.F._46 Parte_46
, (c.f. C.F._47 Parte_47
), (c.f. C.F._48 Parte_46
), (c.f. C.F._49 Parte_48
), (c.f. C.F._50 Parte_49
), (c.f. C.F._51 Parte_50
, (c.f. C.F._52 Parte_51 [...]
), rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso C.F._53 per decreto ingiuntivo, dall'Avv. Gabriella Bongi (c.f.
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio C.F._54 sito in Montesarchio (BN) alla Via San Rocco n. 38
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OGGETTO: Somministrazione CONCLUSIONI: Come rassegnate all'udienza del 26 settembre 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello del 04.04.2022 e notificato in data 06.04.2022, l'odierna appellante impugnava la sentenza n. 244/2021 del Giudice di Pace di Pesco-pagano, resa nel giudizio recante n. R.G. 413/2021, emessa in data 03.11.2021, deposi-tata in data 01.12.2021, non notificata, con
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la quale il Giudice di prime cure rigettava l'opposizione relativa al procedimento con n. R.G. 341/2021 e, conseguentemente, tut-te le opposizioni relative ai procedimenti a esso riunite, in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermava, il decreto ingiuntivo n. 21/2020 in favore di confermando tutti gli altri decreti ingiuntivi a esso CP_1 collegati e riuniti, di cui ai procedimenti con n. R.G., in ordine progressivo, dal 420/2021 al 472/2021 compre-so, dichiarandoli definitivamente esecutivi, condannando l'opponente, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore degli opposti, delle spese di lite, li-quidate, per tutti i procedimenti riuniti in complessivi euro 1.500,00 per compenso professionale, oltre Iva e Cpa, oltre al 15% spese generali, come per legge, il tutto con attribuzione al procuratore degli opposti, dichiaratosi antistatario.
Parte appellante censurava la sentenza di primo grado ritenendola nulla e ingiusta. Nello specifico, eccepiva:
1) l'incompetenza per territorio del Giudice di Pace adito;
2) l'insussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 633 c.p.c. per la concessione dei decreti ingiuntivi con particolare riguardo alla fotocopia della scheda SIM, pro-dotta da controparte a sostegno della titolarità del vantato diritto di ottenere la consegna del contratto telefonico, la quale non costituisce prova scritta;
3) l'inesistenza e l'indeterminatezza della cosa per cui si chiede la consegna giac-ché il contratto di somministrazione afferente alla scheda SIM indicata in ricor-so, non imponendo la vigente normativa in subiecta materia alcun obbligo di forma scritta, veniva stipulato verbalmente e, pertanto, il medesimo non poteva né doveva essere consegnato;
4) l'infondatezza della domanda rilevando che, al pari di ogni altro operatore di te-lefonia, anche non prevede tariffe Parte_1 personalizzate ma offre ai pro-pri clienti la possibilità di scegliere, entro un ampio pacchetto di offerte con dif-ferenti caratteristiche tecniche ed economiche, quelle più aderenti alle loro pecu-liari esigenze con la conseguenza che le Condizioni Generali sono uniche e si applicano indistintamente ai piani tariffari di telefonia mobile, mentre quelle particolari variano a seconda delle singole offerte, precisando, altresì, che le une e le altre sono di pubblico dominio e, dunque, agevolmente consultabili presso ogni centro TIM, rivolgendosi a un call center o attraverso il portale internet www.tim.it attivo ventiquattro ore su ventiquattro;
5) carenza di interesse ad agire. L'appellante rassegnava, quindi, le conclusioni chiedendo al Giudice adito, previa so-spensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata e in totale riforma di essa, l'accoglimento delle opposizioni spiegate da innanzi il Giu-dice di Pace di Pescopagano e, Parte_1 per l'effetto, la revoca dei relativi decreti ingiuntivi con la condanna di
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controparte al pagamento delle spese e delle competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituivano, con comparsa di risposta del 02.10.2022 e depositata in pari data, gli opposti, i quali ritenevano che la sentenza emessa dal Giudice a quo fosse giusta e fondata e, pertanto, chiedevano: in limine, la formulazione di una proposta di soluzio-ne negoziale della vicenda;
in via preliminare, dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello proposto per le ragioni indicate in atto ovvero dichiarare inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; in via principale, in rito, riget-tare, perché inammissibili e infondati, in fatto e in diritto, tutti i motivi di appello in rito proposti, confermando la sentenza oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
in via principale, nel merito, rigettare, per tutti i motivi in contestazione in fatto e in diritto proposti, ogni avversa domanda, confermando la sentenza oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
con vittoria di spese, diritti e onorari di lite oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario, da liquidarsi in favore del procuratore di-chiaratosi antistatario;
in via subordinata, nel caso di accoglimento anche parziale dell'appello, nulla a decidersi per la richiesta di restituzione, in quanto nulla ha ricevu-to l'Avv. Gabriella Bongi per i decreti ingiuntivi opposti e, conseguentemente, stante la molteplicità degli istituti giuridici coinvolti rispetto alla novità della questione trat-tata di difficile, incerta e/o dubbia risoluzione, in assenza di precedenti giurispruden-ziali rinvenibili con riferimento all'oggetto del contendere, disporsi la compensazione delle spese di lite.
L'udienza di prima comparizione di cui alla citazione, per motivi di gestione del ruolo, veniva differita alla data del 14.12.2022 nella quale il Giudice, rilevato che non vi era agli atti il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, ne disponeva l'acquisizione, fissando, per la verifica, l'udienza 07.07.2023. Alla ridetta udienza, non essendo stato ancora acquisito il fascicolo di primo grado, il Giudice rinviava la causa, per i medesimi adempimenti, all'udienza cartolare del 03.04.2024 nella quale il Giudice, lette le note scritte depositate dai procuratori costi-tuiti e rilevata l'avvenuta acquisizione del fascicolo di primo grado, rinviava la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 26.09.2025, disponendone la trat-tazione scritta. All'udienza del 26.09.2025 il Giudice, lette le note scritte depositate dai procuratori costituiti, riservava la causa in decisione, assegnando i termini ridotti di cui all'art. 190, co. 2 c.p.c., di trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulte-riori venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
In via preliminare, va affermata la tempestività dell'atto di appello, stante la data di pubblicazione della sentenza e la mancata notifica della stessa.
L'appello è, altresì, ammissibile.
Come è noto, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugna-zione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle que-stioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative do-glianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contra-sti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrap-porre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prio-ris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. civ., Sez. Un., sent. del 16 novembre 2017 (data ud. 10 ottobre 2017), n. 27199, rv. 645991-01)
Ancora, in chiave sostanzialistica e condivisibile, si è sostenuto che :
“ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di pro-porre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporre le argomen-tazioni già svolte nel processo di primo grado.” (cfr. Cass. civ., sez. VI-3, ord. del 17 dicembre 2021 (data ud. 3 novembre 2021), n. 40560, rv. 663516-01)
Il gravame è coerente con le coordinate giurisprudenziali innanzi richiamate.
Nel merito, l'appellante impugna la sentenza di primo grado articolando i seguenti motivi di gravame: incompetenza per territorio del Giudice di Pace adito, insussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 633 c.p.c. per la concessione dei decreti ingiuntivi, infondatezza della domanda e carenza di legittimazione ad agire.
L'appello va accolto per la rilevata ed evidente carenza di interesse ad agire degli opposti;
tale motivo ha carattere assorbente.
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Come è noto, per agire o resistere in giudizio, occorre la titolarità dell'interesse ad agire, interesse che deve essere attuale e concreto, con onere di allegazione specifica, sul punto da parte di chi domandi in giudizio la tutela di un diritto e la cui mancanza, peraltro, è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. (cfr. ex plurimis Cass. civ., sez. III, ord. del 28 giugno 2010 (data ud. 3 maggio 2010), n. 15355; Cass. civ., sez. III, sent. del 28 novembre 2008 (data ud. 3 ottobre 2008), n. 28405)
L'interesse ad agire deve, quindi, essere concreto e attuale e non può mai risolversi nella mera aspettativa ad una pronuncia giudiziale, se ad essa non corrisponde un'utili-tà effettiva in capo a chi si rivolge alla giustizia.
Precipitato giuridico di quanto precede è che “l'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può es-sere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, senza che siano ammissibili questioni d'interpretazioni di norme, se non in via inciden-tale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto e alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende persegui-re”. (cfr. ex plurimis Cass. civ., sez. II, sent. del 24 gennaio 2019 (data ud. 24 ottobre 2018), n. 2057; Cass. civ., Sez. lavoro, sent. del 4 maggio 2012 (data ud. 29 marzo 2012), n. 6749, Rv. 622515; Cass. civ., sez. III, ord. del 28 giugno 2010 (data ud. 3 maggio 2010), n. 15355, Rv. 613874; Cass. civ., sez. III, sent. del 28 novembre 2008 (data ud. 3 ottobre 2008), n. 28405, Rv. 605612)
Nel caso di specie, i ricorrenti - già nel corpo del decreto ingiuntivo identico per tutti (cfr. pagg. 25-27 all. B atto di citazione in appello) - non offrivano alcuna specifica al-legazione in ordine ai disservizi e ai malfunzionamenti, a eventuali richieste tecniche specifiche di intervento, alla necessità di ottenere, ai fini indicati (rectius la risoluzio-ne delle anomalie lamentate) la copia dei contratti;
alla necessità di ottenere i mede-simi per le tutele (non specificate) da attivare.
Come correttamente allegato dalla società appellante, il contratto di telefonia mobile è un contratto a forma libera che si perfeziona mediante consegna della scheda SIM e il documento contrattuale viene fornito al cliente contestualmente alla consegna anche delle Condizioni Generali di contratto.
Esso può dunque perfezionarsi in plurime modalità (per telefono, posta elettronica, commercio elettronico) di tal che, per molte delle forme alternative di conclusione, è ben possibile che non via sia la “forma scritta”
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nel senso tradizionale del termine, mentre i ricorrenti non hanno allegato alcunché sulla forma - specifica - di conclusione del contratto, asserendo semplicemente di non disporre dello stesso. (sul tema anche Cass. civ., sez. III, sent. del 1° aprile 2010 (data ud. 4 febbraio 2010), n. 7997)
Conclusivamente, l'appello va accolto e la sentenza appellata va integralmente riformata, con accoglimento della spiegata opposizione, e revoca dei decreti ingiuntivi emessi nei procedimenti tutti indicati in epigrafe.
Non può, invece, trovare accoglimento la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. la qua-le di fatto non era - e non è - sorretta da alcuna allegazione specifica a sostegno, sia in ordine all'an che al quantum. (cfr. sul tema Cass. civ., sez. II, sent. del 6 febbraio 2018 (data ud. 27 aprile 2017), n. 2805)
Dalla riforma integrale della sentenza e dalla revoca dei decreti ingiuntivi discende il diritto della parte oggi vittoriosa alla restituzione delle somme pagate in forza dei de-creti ingiuntivi, versate al procuratore antistatario.
Sul tema, si osserva che la Corte Suprema di Cassazione ha sostenuto che: “nel caso di riforma o annullamento della sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna al pagamento delle spese e degli onorari in favore del difensore della parte già vittoriosa, il quale abbia reso la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c., tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è lo stesso difensore distrattario, il quale, come tito-lare di un autonomo rapporto instauratosi direttamente con la parte già soccombente, è l'unico legittimato passivo rispetto all'azione di ripetizione d'indebito oggettivo pro-posta da tale parte, in favore della quale la restituzione di dette somme, può essere di- sposta.” (cfr. Cass. civ., sez. VI-2, ord. del 3 aprile 2019 (data ud. 20 dicembre 2018), n. 9280; vd. in senso conforme Cass. civ., sez. VI-2, ord. del 3 aprile 2019 (data ud. 20 dicembre 2018), n. 9280)
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., facendo riferimento ai parametri di cui al D.M. 147/2022, e vanno liquidate, se-condo lo scaglione di valore fino a euro 1.101,00, secondo i valori medi, esclusa la fa-se istruttoria, che non è stata svolta, in euro 462,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali, se dovuto, come per legge.
Le spese del giudizio di primo grado si liquidano facendo riferimento ai parametri di cui al D.M. 147/2022, e vanno liquidate, secondo lo scaglione di valore fino a euro 1.101,00, secondo i valori medi, in euro 278,00 per l'intero giudizio, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali, se dovuto, come per legge
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P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Prima Civile, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando sul gravame proposto da Pt_52
avverso la sen-tenza n. 244/2021 del Giudice di pace di Pescopagano,
[...] ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Accoglie l'appello e, per l'effetto, accolta l'opposizione, riforma la sentenza im-pugnata e revoca i decreti ingiuntivi opposti;
- Condanna gli appellati, in solido tra loro, alla rifusione nei confronti dell'appellante, in persona del legale rappresentante p.t, delle spese di lite del giudizio di appello che liquida complessivamente in euro 462,00 per compensi, oltre rimborso Iva, Cpa e spese generali, se dovuti, come per legge;
- Condanna gli appellati, in solido tra loro, alla rifusione nei confronti dell'appellante, in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite del primo grado di giudizio che liquida complessivamente in euro 278,00 per compensi, oltre rimborso Iva, Cpa e spese generali, se dovuti, come per legge.
Così deciso in Potenza, lì 03 Dicembre 2025
Il Giudice (dott.ssa Giulia Volpe)
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