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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 12/11/2025, n. 901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 901 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1287/2019 R.G., avente ad oggetto: opposizione a d.i. n. 60/2018 emesso dal Tribunale di Paola in data 30.1.2018 e depositato in data 31.1.2018;
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
US AN ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Paola
(Cs), al Corso Roma, n. 3, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
OPPONENTE
E
(C.F. ) in persona del legale rappresentante p.t., e per Controparte_1 P.IVA_1 essa quale procuratore in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Raffaele Zurlo e dall'avv.
AN RN ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in La Spezia (SP), alla via
Paolo Emilio Taviani, n. 170, in virtù di procura generale alle liti posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 24.06.2025, autorizzate dal Giudice e depositate telematicamente dalle parti costituite, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato a mezzo pec in data
24.8.2019 presso i procuratori costituiti, il sig. conveniva in giudizio dinanzi il Parte_1
Tribunale di Paola la società in persona del legale rappresentante pro tempore, e per Controparte_1 essa quale procuratore la in persona del legale rappresentante pro tempore, deducendo di CP_2 essergli stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 18.302,51, oltre interessi legali da calcolare sul solo capitale dal 25.1.2018 sino all'effettivo soddisfo e le spese del procedimento monitorio nella misura di € 145,50 per spese ed € 540,00 per onorari di difesa, oltre cpa ed iva come per legge;
che parte opposta nel giudizio monitorio r.g.n. 143/18 asseriva di aver inviato allo stesso quattro raccomandate a/r, due il 16.1.2017 e altre due il 30.3.20217, con le quali informava l'opponente di una cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB avvenuta in data 16.1.2017 tra la AN Ifis S.p.A. e la società del gruppo con le summenzionate Controparte_1 CP_2 raccomandate, peraltro, gli veniva comunicato che alla data del 30.12.2016 il proprio debito nei confronti dell'ente creditizio fosse pari ad “€ 4.903,74 in linea capitale ed € 1.533,11 per interessi
(numero contratto originario: 44738); € 2.863,13 in linea capitale ed € 0,00 per interessi (numero contratto originario: 33703); € 3.152,46 in linea capitale ed € 0,00 per interessi (numero contratto originario: 35835); € 5.850,07 in linea capitale ed € 0,00 per interessi (numero contratto originario: 67592), per un totale complessivo pari ad € 18.302,51”; che i predetti contratti sarebbero stati presuntivamente intrattenuti dallo stesso con la OS AT S.p.A. tra il 2003 ed il
2007; di disconoscere la conformità dei documenti esibiti dall'opposta in quanto in Controparte_1 copia e con “una serie di anomalie che ne inficiano la validità/efficacia”; di non aver avuto alcuna comunicazione delle cessioni di credito intervenute tra le varie società di recupero, né tantomeno di aver mai ricevuto alcun estratto conto con il dettaglio periodico di eventuali posizioni debitorie per decadenza dal beneficio del termine;
che, in ogni caso, il decreto ingiuntivo opposto n. 60/2018
(r.g.n. 143/18) emesso dal Tribunale di Paola in data 31.1.2018 era inefficace in quanto tardivamente notificato atteso che gli veniva portato a conoscenza ben oltre un anno e mezzo dalla sua emissione ovvero in data 16.07.2019.
L'opponente, pertanto, domandava, accertata la mancata prova dell'esistenza del credito ingiunto nonché la nullità dei titoli posti a fondamento del ricorso monitorio, in via principale di dichiarare il decreto ingiuntivo opposto inefficace per la sua tardiva notifica, con ogni conseguenza di legge;
di accogliere l'opposizione e per l'effetto di revocare, in ogni sua parte, l'opposto decreto ingiuntivo n. 60/2018 del Tribunale di Paola, in quanto nulla era dovuto all'ingiungente – opposta, per le ragioni esposte nei propri scritti difensivi;
in via subordinata, sempre previa revoca del decreto ingiuntivo opposto e nella denegata ipotesi di rigetto delle summenzionate conclusioni, di
(ri)accertare l'esatto ammontare dei rapporti dare-avere tra le parti e per l'ulteriore effetto di condannare la parte ingiungente alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto in danno del sig. ; di condannare, in ogni caso, la parte convenuta-opposta al pagamento delle Parte_1 spese e degli onorari di giudizio da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario. Con comparsa di costituzione e risposta, tardivamente depositata in data 20.1.2020, si costituiva in giudizio la la quale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, Controparte_1 domandava in via principale, di rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi indicati nei propri scritti difensivi e, per l'effetto, di condannare il sig. al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_1 somme di cui al decreto ingiuntivo n. 60/2018, r.g.n. 143/2018, del 31.1.2018 emesso dal Tribunale di Paola;
in via subordinata, di condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento in Parte_1 favore della società della diversa, maggiore o minore somma che sarebbe risultata Controparte_1 all'esito dell'attività istruttoria;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre iva e cpa, nonché successive occorrende.
Istaurato il contraddittorio, le parti, con note scritte autorizzate dal Giudice e depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza del 24.6.2025, precisavano le conclusioni ed il Giudice assumeva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Anzitutto, occorre chiarire che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come una seconda ed eventuale fase del giudizio già introdotto dal creditore con il ricorso monitorio (cfr.
Cass. civ., sez. 2, sentenza n. 7020 del 12/03/2019, sez. 2, sentenza n. 15702 del 27/07/2004, sez. 2, sentenza n. 4121 del 22/03/2001).
Abbandonata ormai la risalente e desueta teoria del procedimento d'impugnazione, la giurisprudenza di legittimità assevera ormai da tempo la concezione unitaria del procedimento monitorio, per cui l'opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Da tale premessa procedurale consegue un importante corollario, ossia che la qualità di attore in senso sostanziale spetta al creditore che ha chiesto l'ingiunzione e quella di convenuto al debitore opponente.
All'instaurazione di tale giudizio consegue, pertanto, che il creditore opposto, il quale agisce per far valere un proprio diritto di credito, deve dimostrare la sua esistenza, mentre sul debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi da lui eventualmente eccepiti al fine di contestare la fondatezza dell'avversa pretesa creditoria (cfr. in questi termini, ex plurimis,
Cass. civ. sez. I del 22.04.2003 n. 6421).
È, poi, noto che il creditore che agisce per ottenere l'adempimento della prestazione posta a carico della controparte deve provare la fonte (negoziale o legale) del diritto fatto valere e il relativo termine di scadenza (se previsto), limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'altrui inadempimento.
Invece, il debitore (nella specie opponente) è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (costituito dall'avvenuto adempimento) o, comunque, della sussistenza di circostanze, a lui non imputabili, che hanno impedito la corretta esecuzione della sua prestazione contrattuale (ovvero eventi oggettivi estranei alla sua volontà, imprevedibili ed inevitabili con l'uso dell'ordinaria diligenza, cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. III del 20.01.2015 n. 826).
Parimenti, nell'ipotesi in cui è dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esatto adempimento della propria prestazione (cfr. in questo senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del 15.07.2011 n. 15659).
Il giudice dell'opposizione, dunque, deve accertare la fondatezza della pretesa creditoria dell'opposto non più in base alla sussistenza dei presupposti per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma sulla scorta dell'intero materiale probatorio prodotto nella causa.
“Con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria” (Cass. n. 9927/04).
Sicché, qualora il giudice riconosca, anche solo parzialmente, la fondatezza delle contestazioni specificatamente formulate dall'opponente deve, comunque, revocare in toto il decreto opposto, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento degli importi ritenuti dovuti al credito riportato nell'originario decreto ingiuntivo.
Con specifico riferimento, poi, al giudizio di opposizione avverso un decreto ingiuntivo con cui è stato intimato il pagamento di un credito, la parte opposta (quale creditrice) assolve il proprio onere probatorio con la produzione del contratto allo stesso sotteso e della relativa documentazione contabile, mentre spetta all'opponente (quale debitore) contestare la valenza probatoria dei documenti posti a base della pretesa creditoria vantata nei suoi confronti, eccependo e provando, in modo specifico e circostanziato, la sua infondatezza e l'erroneità delle annotazioni riportate negli estratti contabili.
Si conviene con quanto sostenuto con la sentenza n. 5283/12 del Tribunale Roma, secondo cui
“l'opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la contestazione di un credito, comporta oneri probatori diversi incombenti sulle parti in causa. Parte opposta, il creditore, deve dimostrare la sussistenza del credito. Parte opponente, il debitore, deve contestare la valenza probatoria dei documenti posti a base della richiesta monitoria. Pertanto, l'istituto bancario, in quanto creditore, assolve il proprio onere con la produzione dei contratti di conto corrente, apertura di credito ed estratto conto contenente le operazioni effettuate, gli addebiti, gli accrediti ed i tassi di interesse applicati. Parte debitrice dovrebbe eccepire e provare l'eventuale erroneità di singole annotazioni contabili riportate negli estratti conto. Tale non può ritenersi la contestazione generica del valore probatorio della documentazione esibita, così come non costituiscono valida eccezione l'asserzione di pagamenti eseguiti e non contabilizzati di cui non se ne fornisca prova documentale”.
Tenuto conto del compendio probatorio in atti e delle contestazioni prospettate, l'opposizione proposta dal sig. avverso il decreto ingiuntivo n. 60/2018 deve ritenersi fondata, Parte_1 sicché va accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Va preliminarmente accolta l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, con conseguente revoca del medesimo, essendo stata la relativa notifica spedita oltre il termine di 60 giorni dalla sua pronuncia.
Tuttavia, è d'uopo precisare, come correttamente rilevato dalla società opposta, che ciò non impedisce di esaminare il merito della domanda introdotta dalla società opposta, “tenuto conto che il giudice dell'opposizione ha il dovere di decidere, versando in ipotesi contenziosa ordinaria, tanto sull'eccezione di inefficacia che nel merito della esistenza della pretesa creditoria avviata con il ricorso monitorio” (Trib. Velletri, Sezione II, Sent. n. 1729 del 20 settembre 2022).
“La notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di quaranta giorni dalla pronuncia comporta, ai sensi dell'art. 644 cod. proc. civ., l'inefficacia del provvedimento, vale a dire rimuove
l'intimazione di pagamento con esso espressa e osta al verificarsi delle conseguenze che
l'ordinamento vi correla, ma non tocca, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale), la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente” (Cass. civ., Sez. II, n. 951 del 16 gennaio 2013; Trib. Reggio Emilia, Sent. n. 751 del 2018).
Invero, come correttamente dedotto anche dalla pur a fronte della declaratoria di Controparte_1 inefficacia del decreto opposto, occorre valutare la fondatezza della pretesa creditoria azionata nel procedimento monitorio. Infatti, secondo consolidata giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, investe il giudice del potere-dovere di statuire sulla pretesa originariamente fatta valere con la domanda di ingiunzione. Pertanto, la tardiva notifica del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 644 c.p.c. comporta l'inefficacia di tale provvedimento senza, tuttavia, escludere la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale.
Su tale domanda, quindi, si costituisce il rapporto processuale, sebbene per iniziativa della parte convenuta che eccepisce l'inefficacia dell'opposto decreto ingiuntivo, ed è, di conseguenza, compito del Giudice adito provvedere, in sede contenziosa ordinaria, tanto su detta eccezione, quanto sulla fondatezza della pretesa azionata in sede monitoria.
Infatti, la notifica dell'ingiunzione comunque effettuata è, pur sempre, indice della volontà del creditore di avvalersi della stessa, escludendo la presunzione di abbandono del ricorso, che è alla base della previsione di inefficacia di cui all'art. 644 c.p.c..
Sicché, qualora il decreto ingiuntivo sia stato notificato tardivamente e la sua inefficacia sia stata fatta valere con lo strumento dell'opposizione (come nel caso di specie), il Giudice così adito legittimamente decide (ed, anzi, non può esimersi dal farlo) sul merito della pretesa creditoria fatta valere con il procedimento monitorio;
mentre, l'inosservanza da parte dell'intimante (ovvero del soggetto opposto) del termine previsto dall'art. 644 c.p.c. può rilevare unicamente, in caso di rigetto dell'opposizione, ai fini del provvedimento sulle spese processuali, consentendo la non ripetibilità nei confronti dell'opponente di quelle relative all'ottenimento dell'ingiunzione dichiarata inefficace
(cfr. in questo senso Cass. civ. sez. III del 29.02.2016 n. 3908 in motivazione;
nonché, in modo conforme, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del 13.06.2013 n. 14910, Cass. civ. sez. II del 16.01.2013 n.
951, Cass. civ. sez. III del 23.03.2007 n. 7206, Cass. civ. sez. I del 28.09.2006 n. 21050 e Cass. civ. sez. III del 18.04.2006 n. 8955).
Sempre in via preliminare, occorre precisare che titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda ed attiene al merito della decisione.
La normativa relativa alla cessione di crediti bancari in blocco ex art. 58 TUB consente agli istituti di credito di cedere in blocco l'intero portafoglio crediti, anche in assenza dell'assenso dei debitori ceduti, a condizione che venga data loro adeguata comunicazione.
Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che l'art. 58, comma 2, del D. Lgs. n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti.
Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 del c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma “e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio” (Cass. ord. n. 20495/2020).
Secondo un orientamento di legittimità, “in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della AN d'LI (cfr. Cass. nr.31188/2017 e da ultimo nr.21821/2023)” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 10860 del 2024).
Va rilevato che un difforme orientamento di legittimità ammette comunque che “la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023).
Come evidenziato dalla Suprema Corte, “la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello (Cass., Sez. U., 04/05/2017, n. 10790 e succ. conf.)” (Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 10200 del 2021).
Ad ogni modo, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (ex multis Cassazione Civile, ordinanza n. 5857/2022).
In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, peraltro, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente
(Cass. Civ. ord. n. 17944/2023 (Rv. 668451 - 01); Cass. Civ., ord. n. 24798/2020 (Rv. 659464 -
01)). Invero, la società non ha fornito la prova della intervenuta cessione del credito Controparte_1 oggetto di ingiunzione dalla originaria mutuante OS AT a AN Ifis S.p.A. (la quale, a sua CP volta, avrebbe poi ceduto il credito oggetto di causa ad . odierna opposta). CP_1
In particolare, parte opposta ha prodotto l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Parte II, n. 21, del 18.02.2017, con il quale la stessa ha reso noto unicamente che, ai sensi di un contratto di cessione di crediti sottoscritto il 16 gennaio 2017, si è resa cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto, di un portafoglio di crediti pecuniari identificabili in blocco ai sensi dell'art. 58 del Testo Unico
ANrio, costituito da crediti pecuniari di titolarità di AN Ifis S.p.A..
Si rileva, in tal senso, che parte opposta non ha ricostruito le singole cessioni avvenute negli anni in quanto l'opposta depositava in giudizio unicamente il summenzionato estratto con riferimento alla cessione del credito ex art. 58 TUB da AN Ifis S.p.A. ad mentre alcuna prova è Controparte_1 stata fornita circa la cessione del credito dalla contraente originaria OS AT
S.p.A..
Ad ogni modo, sebbene nell'estratto ex art. 58 TUB sia indicato che la stessa acquistava pro soluto crediti precedentemente ceduti da OS AT S.p.A. a AN Ifis S.p.A., non sono stati elencati sufficientemente i criteri in forza dei quali individuare i crediti effettivamente ceduti e non è stata prodotta in giudizio la pubblicazione della prima cessione, per cui non può ritenersi provata l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco.
L'estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale non può ritenersi sufficiente ad integrare la prova richiesta in capo alla cessionaria del credito, la quale per dimostrare di essere titolare del rapporto deve produrre il contratto di cessione (anche in copia autentica notarile, unitamente ad una certificazione del notaio rogante dell'atto di cessione che attesti che il credito azionato sia compreso tra quelli oggetto della cessione), da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale essa agisce, nella fattispecie, quello asserito nei confronti della sig. , sia stato Parte_1 effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato.
Dalla documentazione in atti, quindi, non è dato riscontrare che il supposto credito rinveniente dai contratti di finanziamenti, presuntivamente stipulati con la AT S.p.A., sia stato ceduto dalla stessa alla AN Ifis S.p.A. e poi da questa a Controparte_1
La parte opposta, non avendo neanche fornito adeguata prova in relazione al credito oggetto di causa nell'operazione di cessione, non ha fornito prova della sua legittimazione sostanziale. Tale carenza probatoria non consente, pertanto, di accertare la sussistenza del credito azionato in via monitoria in capo a imponendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con Controparte_4 assorbimento di ogni altro motivo di doglianza.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza dell'opposta, la quale deve essere condannata alla rifusione delle medesime in favore dell'opponente, liquidate, come in dispositivo, secondo i parametri di cui al nuovo D.M. n. 147 del 13.8.2022 (scaglione da € 5.201,00 a € 26.000), con applicazione dei valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 1287/2019 R.G., così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 60/2018 emesso dal
Tribunale di Paola in data 30.1.2019 all'esito del procedimento monitorio iscritto al n.
143/2018 r.g.;
2) condanna la società al pagamento in favore del sig. delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite della presente fase di opposizione che si liquidano in € 5.077,00, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge.
Paola, lì 12.10.2025
Il Giudice
dott. Alberto Caprioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1287/2019 R.G., avente ad oggetto: opposizione a d.i. n. 60/2018 emesso dal Tribunale di Paola in data 30.1.2018 e depositato in data 31.1.2018;
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
US AN ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Paola
(Cs), al Corso Roma, n. 3, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
OPPONENTE
E
(C.F. ) in persona del legale rappresentante p.t., e per Controparte_1 P.IVA_1 essa quale procuratore in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Raffaele Zurlo e dall'avv.
AN RN ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in La Spezia (SP), alla via
Paolo Emilio Taviani, n. 170, in virtù di procura generale alle liti posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 24.06.2025, autorizzate dal Giudice e depositate telematicamente dalle parti costituite, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato a mezzo pec in data
24.8.2019 presso i procuratori costituiti, il sig. conveniva in giudizio dinanzi il Parte_1
Tribunale di Paola la società in persona del legale rappresentante pro tempore, e per Controparte_1 essa quale procuratore la in persona del legale rappresentante pro tempore, deducendo di CP_2 essergli stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 18.302,51, oltre interessi legali da calcolare sul solo capitale dal 25.1.2018 sino all'effettivo soddisfo e le spese del procedimento monitorio nella misura di € 145,50 per spese ed € 540,00 per onorari di difesa, oltre cpa ed iva come per legge;
che parte opposta nel giudizio monitorio r.g.n. 143/18 asseriva di aver inviato allo stesso quattro raccomandate a/r, due il 16.1.2017 e altre due il 30.3.20217, con le quali informava l'opponente di una cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB avvenuta in data 16.1.2017 tra la AN Ifis S.p.A. e la società del gruppo con le summenzionate Controparte_1 CP_2 raccomandate, peraltro, gli veniva comunicato che alla data del 30.12.2016 il proprio debito nei confronti dell'ente creditizio fosse pari ad “€ 4.903,74 in linea capitale ed € 1.533,11 per interessi
(numero contratto originario: 44738); € 2.863,13 in linea capitale ed € 0,00 per interessi (numero contratto originario: 33703); € 3.152,46 in linea capitale ed € 0,00 per interessi (numero contratto originario: 35835); € 5.850,07 in linea capitale ed € 0,00 per interessi (numero contratto originario: 67592), per un totale complessivo pari ad € 18.302,51”; che i predetti contratti sarebbero stati presuntivamente intrattenuti dallo stesso con la OS AT S.p.A. tra il 2003 ed il
2007; di disconoscere la conformità dei documenti esibiti dall'opposta in quanto in Controparte_1 copia e con “una serie di anomalie che ne inficiano la validità/efficacia”; di non aver avuto alcuna comunicazione delle cessioni di credito intervenute tra le varie società di recupero, né tantomeno di aver mai ricevuto alcun estratto conto con il dettaglio periodico di eventuali posizioni debitorie per decadenza dal beneficio del termine;
che, in ogni caso, il decreto ingiuntivo opposto n. 60/2018
(r.g.n. 143/18) emesso dal Tribunale di Paola in data 31.1.2018 era inefficace in quanto tardivamente notificato atteso che gli veniva portato a conoscenza ben oltre un anno e mezzo dalla sua emissione ovvero in data 16.07.2019.
L'opponente, pertanto, domandava, accertata la mancata prova dell'esistenza del credito ingiunto nonché la nullità dei titoli posti a fondamento del ricorso monitorio, in via principale di dichiarare il decreto ingiuntivo opposto inefficace per la sua tardiva notifica, con ogni conseguenza di legge;
di accogliere l'opposizione e per l'effetto di revocare, in ogni sua parte, l'opposto decreto ingiuntivo n. 60/2018 del Tribunale di Paola, in quanto nulla era dovuto all'ingiungente – opposta, per le ragioni esposte nei propri scritti difensivi;
in via subordinata, sempre previa revoca del decreto ingiuntivo opposto e nella denegata ipotesi di rigetto delle summenzionate conclusioni, di
(ri)accertare l'esatto ammontare dei rapporti dare-avere tra le parti e per l'ulteriore effetto di condannare la parte ingiungente alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto in danno del sig. ; di condannare, in ogni caso, la parte convenuta-opposta al pagamento delle Parte_1 spese e degli onorari di giudizio da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario. Con comparsa di costituzione e risposta, tardivamente depositata in data 20.1.2020, si costituiva in giudizio la la quale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, Controparte_1 domandava in via principale, di rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi indicati nei propri scritti difensivi e, per l'effetto, di condannare il sig. al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_1 somme di cui al decreto ingiuntivo n. 60/2018, r.g.n. 143/2018, del 31.1.2018 emesso dal Tribunale di Paola;
in via subordinata, di condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento in Parte_1 favore della società della diversa, maggiore o minore somma che sarebbe risultata Controparte_1 all'esito dell'attività istruttoria;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre iva e cpa, nonché successive occorrende.
Istaurato il contraddittorio, le parti, con note scritte autorizzate dal Giudice e depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza del 24.6.2025, precisavano le conclusioni ed il Giudice assumeva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Anzitutto, occorre chiarire che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come una seconda ed eventuale fase del giudizio già introdotto dal creditore con il ricorso monitorio (cfr.
Cass. civ., sez. 2, sentenza n. 7020 del 12/03/2019, sez. 2, sentenza n. 15702 del 27/07/2004, sez. 2, sentenza n. 4121 del 22/03/2001).
Abbandonata ormai la risalente e desueta teoria del procedimento d'impugnazione, la giurisprudenza di legittimità assevera ormai da tempo la concezione unitaria del procedimento monitorio, per cui l'opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Da tale premessa procedurale consegue un importante corollario, ossia che la qualità di attore in senso sostanziale spetta al creditore che ha chiesto l'ingiunzione e quella di convenuto al debitore opponente.
All'instaurazione di tale giudizio consegue, pertanto, che il creditore opposto, il quale agisce per far valere un proprio diritto di credito, deve dimostrare la sua esistenza, mentre sul debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi da lui eventualmente eccepiti al fine di contestare la fondatezza dell'avversa pretesa creditoria (cfr. in questi termini, ex plurimis,
Cass. civ. sez. I del 22.04.2003 n. 6421).
È, poi, noto che il creditore che agisce per ottenere l'adempimento della prestazione posta a carico della controparte deve provare la fonte (negoziale o legale) del diritto fatto valere e il relativo termine di scadenza (se previsto), limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'altrui inadempimento.
Invece, il debitore (nella specie opponente) è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (costituito dall'avvenuto adempimento) o, comunque, della sussistenza di circostanze, a lui non imputabili, che hanno impedito la corretta esecuzione della sua prestazione contrattuale (ovvero eventi oggettivi estranei alla sua volontà, imprevedibili ed inevitabili con l'uso dell'ordinaria diligenza, cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. III del 20.01.2015 n. 826).
Parimenti, nell'ipotesi in cui è dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esatto adempimento della propria prestazione (cfr. in questo senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del 15.07.2011 n. 15659).
Il giudice dell'opposizione, dunque, deve accertare la fondatezza della pretesa creditoria dell'opposto non più in base alla sussistenza dei presupposti per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma sulla scorta dell'intero materiale probatorio prodotto nella causa.
“Con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria” (Cass. n. 9927/04).
Sicché, qualora il giudice riconosca, anche solo parzialmente, la fondatezza delle contestazioni specificatamente formulate dall'opponente deve, comunque, revocare in toto il decreto opposto, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento degli importi ritenuti dovuti al credito riportato nell'originario decreto ingiuntivo.
Con specifico riferimento, poi, al giudizio di opposizione avverso un decreto ingiuntivo con cui è stato intimato il pagamento di un credito, la parte opposta (quale creditrice) assolve il proprio onere probatorio con la produzione del contratto allo stesso sotteso e della relativa documentazione contabile, mentre spetta all'opponente (quale debitore) contestare la valenza probatoria dei documenti posti a base della pretesa creditoria vantata nei suoi confronti, eccependo e provando, in modo specifico e circostanziato, la sua infondatezza e l'erroneità delle annotazioni riportate negli estratti contabili.
Si conviene con quanto sostenuto con la sentenza n. 5283/12 del Tribunale Roma, secondo cui
“l'opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la contestazione di un credito, comporta oneri probatori diversi incombenti sulle parti in causa. Parte opposta, il creditore, deve dimostrare la sussistenza del credito. Parte opponente, il debitore, deve contestare la valenza probatoria dei documenti posti a base della richiesta monitoria. Pertanto, l'istituto bancario, in quanto creditore, assolve il proprio onere con la produzione dei contratti di conto corrente, apertura di credito ed estratto conto contenente le operazioni effettuate, gli addebiti, gli accrediti ed i tassi di interesse applicati. Parte debitrice dovrebbe eccepire e provare l'eventuale erroneità di singole annotazioni contabili riportate negli estratti conto. Tale non può ritenersi la contestazione generica del valore probatorio della documentazione esibita, così come non costituiscono valida eccezione l'asserzione di pagamenti eseguiti e non contabilizzati di cui non se ne fornisca prova documentale”.
Tenuto conto del compendio probatorio in atti e delle contestazioni prospettate, l'opposizione proposta dal sig. avverso il decreto ingiuntivo n. 60/2018 deve ritenersi fondata, Parte_1 sicché va accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Va preliminarmente accolta l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, con conseguente revoca del medesimo, essendo stata la relativa notifica spedita oltre il termine di 60 giorni dalla sua pronuncia.
Tuttavia, è d'uopo precisare, come correttamente rilevato dalla società opposta, che ciò non impedisce di esaminare il merito della domanda introdotta dalla società opposta, “tenuto conto che il giudice dell'opposizione ha il dovere di decidere, versando in ipotesi contenziosa ordinaria, tanto sull'eccezione di inefficacia che nel merito della esistenza della pretesa creditoria avviata con il ricorso monitorio” (Trib. Velletri, Sezione II, Sent. n. 1729 del 20 settembre 2022).
“La notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di quaranta giorni dalla pronuncia comporta, ai sensi dell'art. 644 cod. proc. civ., l'inefficacia del provvedimento, vale a dire rimuove
l'intimazione di pagamento con esso espressa e osta al verificarsi delle conseguenze che
l'ordinamento vi correla, ma non tocca, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale), la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente” (Cass. civ., Sez. II, n. 951 del 16 gennaio 2013; Trib. Reggio Emilia, Sent. n. 751 del 2018).
Invero, come correttamente dedotto anche dalla pur a fronte della declaratoria di Controparte_1 inefficacia del decreto opposto, occorre valutare la fondatezza della pretesa creditoria azionata nel procedimento monitorio. Infatti, secondo consolidata giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, investe il giudice del potere-dovere di statuire sulla pretesa originariamente fatta valere con la domanda di ingiunzione. Pertanto, la tardiva notifica del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 644 c.p.c. comporta l'inefficacia di tale provvedimento senza, tuttavia, escludere la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale.
Su tale domanda, quindi, si costituisce il rapporto processuale, sebbene per iniziativa della parte convenuta che eccepisce l'inefficacia dell'opposto decreto ingiuntivo, ed è, di conseguenza, compito del Giudice adito provvedere, in sede contenziosa ordinaria, tanto su detta eccezione, quanto sulla fondatezza della pretesa azionata in sede monitoria.
Infatti, la notifica dell'ingiunzione comunque effettuata è, pur sempre, indice della volontà del creditore di avvalersi della stessa, escludendo la presunzione di abbandono del ricorso, che è alla base della previsione di inefficacia di cui all'art. 644 c.p.c..
Sicché, qualora il decreto ingiuntivo sia stato notificato tardivamente e la sua inefficacia sia stata fatta valere con lo strumento dell'opposizione (come nel caso di specie), il Giudice così adito legittimamente decide (ed, anzi, non può esimersi dal farlo) sul merito della pretesa creditoria fatta valere con il procedimento monitorio;
mentre, l'inosservanza da parte dell'intimante (ovvero del soggetto opposto) del termine previsto dall'art. 644 c.p.c. può rilevare unicamente, in caso di rigetto dell'opposizione, ai fini del provvedimento sulle spese processuali, consentendo la non ripetibilità nei confronti dell'opponente di quelle relative all'ottenimento dell'ingiunzione dichiarata inefficace
(cfr. in questo senso Cass. civ. sez. III del 29.02.2016 n. 3908 in motivazione;
nonché, in modo conforme, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del 13.06.2013 n. 14910, Cass. civ. sez. II del 16.01.2013 n.
951, Cass. civ. sez. III del 23.03.2007 n. 7206, Cass. civ. sez. I del 28.09.2006 n. 21050 e Cass. civ. sez. III del 18.04.2006 n. 8955).
Sempre in via preliminare, occorre precisare che titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda ed attiene al merito della decisione.
La normativa relativa alla cessione di crediti bancari in blocco ex art. 58 TUB consente agli istituti di credito di cedere in blocco l'intero portafoglio crediti, anche in assenza dell'assenso dei debitori ceduti, a condizione che venga data loro adeguata comunicazione.
Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che l'art. 58, comma 2, del D. Lgs. n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti.
Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 del c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma “e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio” (Cass. ord. n. 20495/2020).
Secondo un orientamento di legittimità, “in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della AN d'LI (cfr. Cass. nr.31188/2017 e da ultimo nr.21821/2023)” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 10860 del 2024).
Va rilevato che un difforme orientamento di legittimità ammette comunque che “la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023).
Come evidenziato dalla Suprema Corte, “la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello (Cass., Sez. U., 04/05/2017, n. 10790 e succ. conf.)” (Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 10200 del 2021).
Ad ogni modo, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (ex multis Cassazione Civile, ordinanza n. 5857/2022).
In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, peraltro, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente
(Cass. Civ. ord. n. 17944/2023 (Rv. 668451 - 01); Cass. Civ., ord. n. 24798/2020 (Rv. 659464 -
01)). Invero, la società non ha fornito la prova della intervenuta cessione del credito Controparte_1 oggetto di ingiunzione dalla originaria mutuante OS AT a AN Ifis S.p.A. (la quale, a sua CP volta, avrebbe poi ceduto il credito oggetto di causa ad . odierna opposta). CP_1
In particolare, parte opposta ha prodotto l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Parte II, n. 21, del 18.02.2017, con il quale la stessa ha reso noto unicamente che, ai sensi di un contratto di cessione di crediti sottoscritto il 16 gennaio 2017, si è resa cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto, di un portafoglio di crediti pecuniari identificabili in blocco ai sensi dell'art. 58 del Testo Unico
ANrio, costituito da crediti pecuniari di titolarità di AN Ifis S.p.A..
Si rileva, in tal senso, che parte opposta non ha ricostruito le singole cessioni avvenute negli anni in quanto l'opposta depositava in giudizio unicamente il summenzionato estratto con riferimento alla cessione del credito ex art. 58 TUB da AN Ifis S.p.A. ad mentre alcuna prova è Controparte_1 stata fornita circa la cessione del credito dalla contraente originaria OS AT
S.p.A..
Ad ogni modo, sebbene nell'estratto ex art. 58 TUB sia indicato che la stessa acquistava pro soluto crediti precedentemente ceduti da OS AT S.p.A. a AN Ifis S.p.A., non sono stati elencati sufficientemente i criteri in forza dei quali individuare i crediti effettivamente ceduti e non è stata prodotta in giudizio la pubblicazione della prima cessione, per cui non può ritenersi provata l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco.
L'estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale non può ritenersi sufficiente ad integrare la prova richiesta in capo alla cessionaria del credito, la quale per dimostrare di essere titolare del rapporto deve produrre il contratto di cessione (anche in copia autentica notarile, unitamente ad una certificazione del notaio rogante dell'atto di cessione che attesti che il credito azionato sia compreso tra quelli oggetto della cessione), da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale essa agisce, nella fattispecie, quello asserito nei confronti della sig. , sia stato Parte_1 effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato.
Dalla documentazione in atti, quindi, non è dato riscontrare che il supposto credito rinveniente dai contratti di finanziamenti, presuntivamente stipulati con la AT S.p.A., sia stato ceduto dalla stessa alla AN Ifis S.p.A. e poi da questa a Controparte_1
La parte opposta, non avendo neanche fornito adeguata prova in relazione al credito oggetto di causa nell'operazione di cessione, non ha fornito prova della sua legittimazione sostanziale. Tale carenza probatoria non consente, pertanto, di accertare la sussistenza del credito azionato in via monitoria in capo a imponendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con Controparte_4 assorbimento di ogni altro motivo di doglianza.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza dell'opposta, la quale deve essere condannata alla rifusione delle medesime in favore dell'opponente, liquidate, come in dispositivo, secondo i parametri di cui al nuovo D.M. n. 147 del 13.8.2022 (scaglione da € 5.201,00 a € 26.000), con applicazione dei valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 1287/2019 R.G., così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 60/2018 emesso dal
Tribunale di Paola in data 30.1.2019 all'esito del procedimento monitorio iscritto al n.
143/2018 r.g.;
2) condanna la società al pagamento in favore del sig. delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite della presente fase di opposizione che si liquidano in € 5.077,00, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge.
Paola, lì 12.10.2025
Il Giudice
dott. Alberto Caprioli