Ordinanza cautelare 9 settembre 2024
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 03/02/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00378/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02135/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2135 del 2024, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Pagano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
U.T.G. - Prefettura di Milano, non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto n. -OMISSIS-/24 emesso in data 5.7.2024 dal Prefetto di Milano - area III Affari legali e contenzioso - notificato il 11.7.2024 al ricorrente nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso, consequenziale, collegato, ancorché non conosciuto dal ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2025 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il signor -OMISSIS- è stato destinatario del provvedimento prot. -OMISSIS- del 20.2.2024 con il quale la Questura di Milano l’ammoniva, ai sensi dell’art. 8 del d.l. n. 11/2009 conv. in legge n. 38/2009, a tenere una condotta conforme alla legge, atteso che il medesimo si era resa responsabile di “atti riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 612 bis c.p.” nei confronti di una terza persona ingenerando in questi “un perdurante stato di ansia e di paura, che l’hanno indotta a modificare le proprie abitudini di vita”.
Il signor -OMISSIS- ha quindi impugnato in data 8.3.2024, con ricorso gerarchico, il provvedimento prot. -OMISSIS-/2024.
Il Prefetto della Provincia di Milano avviava l’istruttoria sul ricorso gerarchico e acquisiva la nota del 24.5.2024 della Questura di Milano e una memoria difensiva della signora -OMISSIS-. Quindi, conclusa l’istruttoria, con provvedimento n. -OMISSIS-/2024 ha respinto il ricorso gerarchico confermando sostanzialmente il provvedimento di ammonimento.
Il signor -OMISSIS- ha impugnato con ricorso giurisdizionale il provvedimento n. -OMISSIS-/2024 affidando ad due motivi con i quali lamenta la violazione dell’art. 8 del d.l. n. 11/2009, oltre che i vizi dell’eccesso di potere, dell’irragionevolezza, di istruttoria e di motivazione, in quanto i fatti allegati e posti a fondamento del provvedimento, riguardanti la condotta dal ricorrente, non sussistono e ritenendo comunque che la “valutazione” prima del Questore e poi del Prefetto “è stata assunta unicamente sulla base delle accuse formulate dalla controinteressata”.
Evidenzia che l’ex fidanza, nel periodo “dal 30.11.2023” data in cui ha interrotto la relazione sentimentale con il ricorrente sino “al 26.1.2024” data di presentazione della richiesta di ammonimento, non ha interrotto il rapporto comunicativo con il ricorrente il che dimostra che come sia “illogico che possa aver considerato molesto il suo comportamento”.
Afferma quindi che il Questore non ha considerato “che nonostante la fine della relazione il ricorrente avesse invero motivo di confidare sul fatto, circostanza questa riportata anche dai messaggi che si sono scambiati i due giovani ed evidente anche nel comparto motivazionale, che fra lui e l’esponente potesse rimanere un rapporto amichevole”.
Ribadisce che non si è realizzata alcuna delle condotte previste dall’art. 612 bis c.p., che è reato abituale, idonee a giustificare l’adozione del provvedimento di ammonimento ed in particolare non si è realizzata alcuna condotta di minaccia o di molestia o di molestia come evidenziano le conversazioni intrattenete via Whatsapp nel periodo successivo alla rottura della loro relazione durante le quali la signora ha mantenuto “aperta e viva una linea comunicativa affermando più volte di provare affetto per il ricorrente e di voler mantenere con lui buoni rapporti” come emerge dalla comunicazione verificatasi il “4.12.2023” quanto sopraggiungevano per il ricorrente alcuni problemi di salute i cui sintomi e dell’incontro verificatosi in data “16.12.2023” per lo scambio di alcuni effetti personali tra cui delle cuffie comprate dal ricorrente e regalate alla signora.
Aggiunge inoltre che anche sulla propria utenza telefonica “pervenivano messaggi da parte di soggetti sconosciuti esattamente come accadeva alla controinteressata” e che “ignoti avevano persino tentato di effettuare illegittimamente l’accesso sul suo profilo Instagram”. Il che dimostra che non era vero che era stato lui l’autore delle riferite “chiamate telefoniche effettuate sull’utenza” della signora da numeri o utenti “sconosciuti” nonché di messaggi inviatile utilizzando il social network instagram, fermo restando che non risulta provato che gli account sconosciuti che hanno contatto la ragazza sono a lui collegati.
Il Ministero dell’interno si è costituito in giudizio con una memoria di stile, depositando la documentazione a sostegno del provvedimento gravato.
All’udienza del 29.12025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Le censure contenute nel ricorso, volte a contestare la sussistenza dei presupposti per l’adozione dell’ammonimento e a denunciare il difetto di istruttoria e motivazione in cui sarebbe incorsa l’amministrazione, sono infondate.
L’art. 8 del d.l. n. 11 del 2009 stabilisce che “1. Fino a quando non è proposta querela per i reati di cui agli articoli 612-bis e 612-ter del codice penale, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore. 2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale …”.
L’art. 612-bis c.p., relativo al reato di atti persecutori, prevede che “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita …”.
Il presupposto per l'adozione dell'ammonimento ai sensi dell'art. 8 del d.l. n. 11 del 2009 è costituito dalle medesime condotte che integrano la fattispecie di reato cui all’art. 612 bis c.p. ossia "condotte reiterate” di minaccia o di molesti atte a cagionare un "perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona legata da relazione affettiva" o "da costringere ad alterare le proprie abitudini di vita”.
Il rispetto della libertà e dignità altrui, comunemente insita nei limiti di un civile disaccordo e confronto nelle relazioni interpersonali, è avvertito come un valore fondamentale della comune convivenza. Il superamento del limite del rispetto della libertà e dignità dell’altro desta un allarme sociale. Ciò ha indotto il legislatore a sanzionare il superamento di tale limite (anche) con una misura amministrativa, ossia con l'ammonimento, prima e a prescindere dall’intervento dall’autorità penale, fornendo così una tutela anticipata al bene della vita leso ed evitando al contempo che tali condotte possano sfociare in ben più gravi forme di violenza.
Ai fini dell’adozione del provvedimento amministrativo di ammonimento è quindi irrilevante la presentazione della querela per il reato di cui all’art. 612 bis c.p., anzi proprio la mancata presentazione della querela costituisce condizione per la richiesta di ammonimento ai sensi dell’art. 8 del d.l. n. 11/2009.
La giurisprudenza ha posto in rilievo natura, funzione e presupposti, del provvedimento di ammonimento evidenziando come esso abbia natura preventiva in quanto deputato a svolgere una funzione di dissuasione dei comportamenti sanzionati penalmente dall'art. 612 bis c.p., poiché finalizzato a scoraggiare ogni forma di persecuzione nel contesto delle relazioni affettive/sentimentali ed è quindi volto a impedire che non si ripetano gli atti persecutori che cagionano esiti irreparabili (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 7486/2023 e n. 748/2023).
La valutazione discrezionale che l’amministrazione è chiamata a compiere in presenza della “richiesta … di ammonimento” è diretta a verificare la sussistenza di una “condotta” imputabile all’agente in modo che questi, una volta ammonito, possa desistere dal commettere ancora atti di quale genere che possono poi risolversi nella fattispecie del reato di atti persecutori. Oltre all’accertamento della condotta in senso lato persecutoria (imputabile all’agente), è necessario che l’amministrazione accertarti anche che quella condotta abbia ingenerato una lesione al benessere psico-fisico dell’interessato. Non è necessario invece che l’amministrazione accerti (anche) l’elemento soggettivo (dolo o colpa) dell’agente come avviene in ambito penale.
Di conseguenza, sotto il profilo probatorio, i presupposti della fattispecie di ammonimento non devono essere dimostrati tramite il canone probatorio “al di là di ogni ragionevole dubbio”, a differenza di quanto avviene nel giudizio penale dove tale canone avvince tutti gli elementi costitutivi della fattispecie (Cass. pen., Sez. V, 9/2/2024, n. 5958).
L’accertamento dell’amministrazione può ordinariamente fondarsi su un quadro indiziario. Gli elementi raccolti nel procedimento devono indurre a ritenere, alla luce della regola di giudizio “più probabile che non”, che l’agente sia l’autore del comportamento reiterato avvertito come minaccioso o molesto dalla vittima, tale da determinare in questa uno stato di “ansia e paura” o da comportare un cambiamento nelle sue “abitudini di vita”.
In relazione al sindacato giurisdizionale in ordine al provvedimento, si è infine osservato come il potere di ammonimento sia caratterizzato da ampia discrezionalità la quale è sindacabile in sede giurisdizionale nei limiti del travisamento dei fatti, dell’irragionevolezza, oltre che ovviamente della proporzionalità.
Fermo quanto sopra, nel caso di specie va rilevato come l’amministrazione abbia esaminato gli scritti difensivi presentati in seno al procedimento amministrativo che ha condotto all’adozione del provvedimento di ammonimento e nell’ambito del ricorso gerarchico e, ciononostante, abbia ritento che non sussistono elementi tali da scongiurare l’ammonimento.
In relazione ai profili sostanziali che fondano il provvedimento, dall’istruttoria condotta dall’amministrazione emerge come l’ammonimento si basa su un quadro fattuale ampio ed esaustivo, caratterizzato da una molteplicità di episodi che concordemente depongono per la sussistenza di una situazione di pericolo dovuta a condotte reiterate oggettivamente riconducibili alla fattispecie dello stalking, stante la ricorrenza dei tratti caratterizzanti l’ipotesi di reato di cui all’art. 612 bis c.p..
Più in particolare, tra il ricorrente e l’ex fidanzata, a partire dal mese di giugno 2023, è iniziata una relazione sentimentale, la quale tuttavia si è interrotta poco dopo ossia nel mese di novembre 2023 per volere della ragazza.
Successivamente all’interruzione della relazione sentimentale (dicembre 2023), il ricorrente ha posto in essere una serie di condotte invasive della vita privata della ragazza consistenti nell’inoltro di numerose telefonate e messaggi in ordine alle ragioni della fine della relazione, con insistenti richieste di incontri chiarificatori o inviti al ripensamento sulla fine della relazione, oltre a contattare amici in comune per avere notizie sulla vita privata della ragazza. Attesa l’insistenza nella richiesta di incontri non accordati, l’ex fidanzata era costretta a bloccare l’accesso dell’ex al proprio numero telefonico e account social.
Da questo momento iniziavano una serie di eventi, prima non verificatosi, consistenti nell’essere contattata con numero anonimo e da account fake e nel subire un tentativo di geolocalizzazione della propria utenza telefonica.
Dopo la rottura della relazione i due ragazzi si incontravano, ma al solo fine di consentire la restituzione di un regalo che il ricorrente aveva fatto all’ex fidanzata (un paio di auricolari).
L’insieme di tali condotte sono state avvertite dalla controinteressata come moleste in quanto la stessa aveva più volte comunicato in modo chiaro all’ex ragazzo la volontà di non voler tornare sui propri passi, riallacciando la relazione sentimentale conclusa. La situazione veniva avvertita come preoccupante anche dalla madre della ragazza che, messa al corrente dell’accaduto, telefonava al ricorrente per chiedergli di non contattare più la figlia.
A seguito della condotta intrusiva nella vita privata dell’ex fidanzata, quest’ultima si è vista costretta a fuggire dalle occasioni di possibile incontro con il ricorrente, ad uscire di casa accompagnata da terzi, a modificare la propria vita sociale evidenziando che “per la paura di incrociare -OMISSIS-, cerco di stare attenta al gruppo con cui esco … cerco di stare attenta a cosa pubblico sui social soprattutto per non far capire dove mi trovo”.
Il quadro fattuale su indicato si fonda non soltanto sulle dichiarazioni dell’istante che ha subito la condotta ascritta, ma anche su riscontri documentali svolti dalla Questura nel corso di una più approfondita istruttoria condotta a seguito della presentazione del ricorso gerarchico (nota della Questura del 24.5.2024 in cui si riportano le conversazioni intervenute tra i soggetti interessati), dai quali emerge con chiarezza una situazione di pericolo derivante dalla condotta tenuta dal ricorrente assimilabile allo stalking.
Sebbene non sia provato che gli account sconosciuti che hanno contatto la controinteressata siano collegati al ricorrente, gli elementi fattuali raccolti consentono di ritenere legittima la valutazione compiuta dall’amministrazione, secondo la regola di giudizio “più probabile che non”, dell’imputabilità al ricorrente della condotta ascrittagli nel provvedimento impugnato.
Il ricorrente, tramite le censure veicolate nel ricorso, fornisce interpretazioni differenti dei fatti raccolti dall’amministrazione e si duole in sostanza del mancato raggiungimento della prova della commissione del reato alla stregua di criteri penalistici.
Si tratta di considerazioni che sono tuttavia irrilevanti ai fini dell’adozione del provvedimento di ammonimento, alla luce della natura, funzione e presupposti, dello stesso che è volto, come detto, a prevenire e scoraggiare il compimento di atti persecutori dagli esiti irreparabili, sulla base dell’imputabilità della condotta all’agente, a prescindere dalla prova dell’elemento soggettivo di quest’ultimo.
In conclusione, il ricorso non è fondato e va pertanto respinto.
In considerazione della natura della controversia e del mancato svolgimento dell’attività difensionale del Ministero dell’interno, il Collegio dispone di compensare le spese di lite tra il ricorrente e l’amministrazione resistente, escludendone la ripetizione nei confronti della controinteressata che non si è costituita in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate tra il ricorrente e l’amministrazione resistente; nulla per le spese nei confronti della controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Luca Iera, Primo Referendario, Estensore
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Iera | Antonio Vinciguerra |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.