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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 09/01/2026, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 42/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RR PA AN, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6806/2024 depositato il 24/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Corigliano-Rossano - Via Barnaba Adenante, 35 87064 Corigliano-Rossano CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
S.o.g.e.t. S.p.a. - 01807790686
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1-078108-24-0021784 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati.
Resistente/Appellato: non comparso in udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 23 ottobre 2024 alla ET s.p.a. e al Comune di Corigliano-Rossano, depositato presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza in data 24 ottobre 2024 (n. 6806/2024 R.G.R.), Ricorrente_1, personalmente, presentava impugnativa avverso l'avviso di accertamento n. 1078108240021784, notificato il 26 agosto 2024, IMU 2019, importo € 113,00. Allegava
l'atto impugnato.
Il ricorrente formulava una sola eccezione di merito rappresentando l'infondatezza della pretesa in quanto la differenza accertata tra le somme versate e l'importo asseritamente dovuto, di appena € 75,00, riguardava un immobile inagibile, come risultava essere stato in precedenza dichiarato nel 2012 e successivamente ribadito con ulteriore documentazione integrativa. Allegava copiosa documentazione.
Sollecitava l'annullamento dell'atto, con vittoria di spese.
In data 23 settembre 2025 si è costituito il Comune di Corigliano-Rossano il quale, in via preliminare eccepiva l'inammissibilità del ricorso in quanto depositato in formato non nativo digitale, nonché il difetto di legittimazione passiva, avendo affidato a ET l'incarico di accertamento e riscossione dei tributi;
in ogni caso chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato.
In data 29 novembre 2025 il ricorrente depositava l'avvenuto sgravio da parte di ET con annullamento in autotutela dell'atto impugnato.
In data 23 dicembre 2025 il ricorrente allegava ulteriore documentazione sempre a dimostrazione dell'inagibilità dell'immobile in esame.
All'udienza dell'8 gennaio 2026 la parte ricorrente insisteva per la dichiarazione di estinzione per cessata materia del contendere, la Corte tratteneva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vi sono i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere in ragione dell'avvenuto annullamento in autotutela dell'atto impugnato.
Le spese del giudizio devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza in composizione monocratica dichiara l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Cosenza, 8 gennaio 2026
Il Giudice Monocratico Dott.ssa Giuseppa A. Ferrucci
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RR PA AN, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6806/2024 depositato il 24/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Corigliano-Rossano - Via Barnaba Adenante, 35 87064 Corigliano-Rossano CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
S.o.g.e.t. S.p.a. - 01807790686
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1-078108-24-0021784 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati.
Resistente/Appellato: non comparso in udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 23 ottobre 2024 alla ET s.p.a. e al Comune di Corigliano-Rossano, depositato presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza in data 24 ottobre 2024 (n. 6806/2024 R.G.R.), Ricorrente_1, personalmente, presentava impugnativa avverso l'avviso di accertamento n. 1078108240021784, notificato il 26 agosto 2024, IMU 2019, importo € 113,00. Allegava
l'atto impugnato.
Il ricorrente formulava una sola eccezione di merito rappresentando l'infondatezza della pretesa in quanto la differenza accertata tra le somme versate e l'importo asseritamente dovuto, di appena € 75,00, riguardava un immobile inagibile, come risultava essere stato in precedenza dichiarato nel 2012 e successivamente ribadito con ulteriore documentazione integrativa. Allegava copiosa documentazione.
Sollecitava l'annullamento dell'atto, con vittoria di spese.
In data 23 settembre 2025 si è costituito il Comune di Corigliano-Rossano il quale, in via preliminare eccepiva l'inammissibilità del ricorso in quanto depositato in formato non nativo digitale, nonché il difetto di legittimazione passiva, avendo affidato a ET l'incarico di accertamento e riscossione dei tributi;
in ogni caso chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato.
In data 29 novembre 2025 il ricorrente depositava l'avvenuto sgravio da parte di ET con annullamento in autotutela dell'atto impugnato.
In data 23 dicembre 2025 il ricorrente allegava ulteriore documentazione sempre a dimostrazione dell'inagibilità dell'immobile in esame.
All'udienza dell'8 gennaio 2026 la parte ricorrente insisteva per la dichiarazione di estinzione per cessata materia del contendere, la Corte tratteneva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vi sono i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere in ragione dell'avvenuto annullamento in autotutela dell'atto impugnato.
Le spese del giudizio devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza in composizione monocratica dichiara l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Cosenza, 8 gennaio 2026
Il Giudice Monocratico Dott.ssa Giuseppa A. Ferrucci