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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 19/03/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1683/2024
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, sezione prima, nelle persone dei magistrati:
Davide Storti PRESIDENTE
Dott.ssa Manuela Mari GIUDICE rel./est.
Dott. Lorenzo Pini GIUDICE ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA
nella causa n.1683/2024 R.G., promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Di Loreto;
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
, rappresentato e difeso dall'avv. Michela Maria Massanelli;
Controparte_1
CONVENUTO
con l'intervento del
P.M. nella persona del Sostituto Procuratore della Repubblica di Pesaro dott.
Ernesto Napolillo;
INTERVENUTO PER LEGGE
Posta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti: per come da ricorso Parte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito:
-dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra i Sigg.ri
e in data 30.04.2012, atto registrato presso Parte_1 Controparte_1
l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Pesaro, al numero 9 dell'anno 2012, parte seconda serie A;
pagina 1 di 6 -revocare l'affidamento condiviso della figlia disposto in sede di Per_1 separazione e disporre l'affidamento monogenitoriale di in capo alla Per_1
madre ricorrente, nella sussistenza dei relativi presupposti di legge, con collocamento di presso la madre nell'abitazione attualmente condotta in Per_1 locazione a uso abitativo dalla medesima e, in seguito, presso l'abitazione che la stessa dovrà reperire a fronte della disdetta del contratto di Parte_1
locazione a opera dei proprietari della stessa a far data dal 28.2.2025;
- disporre un contributo di mantenimento a carico del padre, in favore della figlia minorenne da versare alla madre convivente con la medesima Per_1 Pt_1
, pari a euro 500,00 al mese, salva diversa somma ritenuta di giustizia,
[...]
rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat e il versamento delle spese straordinarie necessarie per la stessa figlia da suddividersi quanto al 70% in capo al padre e al restante 30% in capo alla madre, come da relativo protocollo adottato dal Tribunale di Pesaro;
-ogni contraria istanza disattesa;
-In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di giudizio in caso di opposizione.” per come da comparsa di costituzione Controparte_1
“Alla luce di quanto sopra il sottoscritto avvocato nell'interesse del suo rappresentato non si oppone alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni della separazione , opponendosi tuttavia alla richiesta di affido esclusivo per i motivi ampiamente dedotti ed all'aumento del mantenimento mensile.
- Quanto al calendario si chiede la conferma del calendario già in vigore e concordato nella separazione, con l'auspicio di riprendere nel più breve tempo possibile il quotidiano rapporto con la Figlia ed evitare così il ricorso al Per_1
Giudice Tutelare o ad ogni altra forma di tutela.
- Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.10.2024 ha promosso la presente Parte_1
causa di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
a Pesaro il 30.4.2012.
[...]
Si è ritualmente costituito . Controparte_1
- Entrambe le parti concordano sulla richiesta della pronuncia di divorzio. pagina 2 di 6 La domanda va accolta.
È documentato che (nato a [...] nel 1980) e Controparte_1 Parte_1
(nata a [...] nel 1978) hanno contratto matrimonio a Pesaro il 30.4.2012
(doc.4 della ricorrente).
La coppia ha una figlia, nata il [...]. Per_1
I coniugi si sono separati consensualmente nel 2018, successivamente si sono riconciliati nel 2019 e si sono nuovamente separati nel 2022; quest'ultima separazione è stata omologata dal Tribunale di Pesaro con decreto del
25.11.2022 (doc. 2 e 3 della ricorrente). Da allora i coniugi non si sono riconciliati, come comprovato dalle diverse residenze (doc. 5 e 6 della ricorrente) e non c'è più possibilità di ricostituzione dell'unione familiare.
Pertanto, sussistendo i presupposti di fatto voluti dagli artt. 3 n. 2 lett. b) e 4 L.
n.898/1970, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
- ha chiesto che sia disposto l'affidamento esclusivo della figlia alla Parte_1 madre in luogo dell'affidamento congiunto concordato nella separazione.
si è opposto. Controparte_1
Va premesso che – a norma dell'art.337 quater c.c. - l'affidamento congiunto ai genitori costituisce la forma preferenziale di affidamento, derogabile solo qualora tale soluzione risulti di nocumento al minore.
Nel caso di specie non si ravvisano i presupposti di fatto per passare dall'affidamento congiunto a quello esclusivo alla madre. La circostanza che la figlia dallo scorso giugno non voglia più stare con il padre, perché si è sentita trascurata e non è soddisfatta del rapporto che ha con lui (v. ascolto della minore all'udienza del 21.1.2025), non giustifica un affidamento esclusivo. Il convenuto ha confermato di voler stare con la figlia, la stessa ragazza ha dichiarato che il padre cerca di contattarla. Non sono state dedotte dalla ricorrente circostanze di spessore tale da rivelare l'incapacità del convenuto a svolgere la funzione genitoriale.
Nell'interesse della minore – che sta attraversando la difficile fase dell'adolescenza - è necessario che entrambi i genitori collaborino fattivamente nella cura, educazione ed istruzione della figlia, mettendo da parte rivendicazioni e incomprensioni di coppia. A tal fine è opportuno che le parti proseguano il percorso di sostegno alla genitorialità, recentemente iniziato.
pagina 3 di 6 - Va confermato il collocamento della figlia presso la madre, chiesto da ambo le parti.
- Per quanto riguarda gli incontri padre-figlia, non è possibile in questo momento confermare il calendario che i coniugi avevano concordato nella separazione. La ragazza ha già manifestato la sua contrarietà; una soluzione imposta rischia di essere controproducente. Pertanto viene dato incarico ai servizi sociali affinchè, sentita la ragazza e i genitori, attuino gli interventi utili per una graduale ripresa degli incontri padre-figlia, con la necessaria preparazione degli adulti e della ragazza e secondo la tempistica che i servizi sociali riterranno più adatta al caso di specie.
- L'assegno mensile che dovrà versare a per il Controparte_1 Parte_1
mantenimento ordinario della figlia viene aumentato dai 300,00 euro concordati nella separazione a 400,00 euro.
Il nuovo importo tiene conto: delle attuali esigenze della minore – in età adolescenziale;
della capacità lavorativa e reddituale di ciascun genitore – non specificamente contestate ( è commessa e la sua busta paga ammonta a circa Parte_1
1.100 euro;
è operaio specializzato e la sua busta paga Controparte_1
ammonta a circa 1.600 euro); delle rispettive situazioni abitative e degli oneri economici conseguenti Pt_1
vive in locazione con la figlia;
non vive più in locazione
[...] Controparte_1
ma si è trasferito nella casa della compagna con la quale verosimilmente condivide le spese quotidiane e sta rimborsando un finanziamento contratto un anno dopo la separazione); del fatto che il mantenimento diretto da parte del padre è pressochè nullo, in quanto la figlia attualmente non sta mai con lui;
della circostanza che l'AUU – pari a circa 200,00 euro – continua ad essere incassato per intero dalla madre.
Il nuovo importo decorre dalla domanda, cioè dal deposito del ricorso di divorzio.
L'assegno è soggetto a rivalutazione annuale Istat.
pagina 4 di 6 Le spese straordinarie della figlia – da individuare e concordare come da protocollo in materia di famiglia in uso presso questo Tribunale - continueranno ad essere pagate dai genitori per la quota di ½ ciascuno.
- In considerazione della parziale reciproca soccombenza, le spese di causa vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.1683/2024
R.G., promossa da
; Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
; Controparte_1
CONVENUTO
con l'intervento del
P.M.;
INTERVENUTO PER LEGGE ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa;
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CP_1
e a Pesaro il 30.4.2012, iscritto nei registri dello Stato Civile
[...] Parte_1
del Comune di Pesaro al n.9, parte II, serie A, anno 2012;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza quando sia passata in giudicato;
3) la figlia minorenne resta affidata congiuntamente ai genitori, con collocamento presso la madre;
4) viene dato incarico ai servizi sociali di Pesaro affinchè, sentita la ragazza e i genitori, attuino gli interventi utili per una graduale ripresa degli incontri padre- figlia, con la necessaria preparazione degli adulti e della ragazza e secondo la tempistica che i servizi sociali riterranno più adatta al caso di specie;
5) sollecita entrambi i genitori a proseguire il percorso di sostegno alla genitorialità;
6) dispone che versi a entro il giorno 15 di ogni Controparte_1 Parte_1
mese un assegno di euro 400,00 per il mantenimento ordinario della figlia;
pagina 5 di 6 l'assegno è soggetto a rivalutazione annuale Istat;
le spese straordinarie della figlia verranno sostenute dai genitori per la quota del 50% ciascuno;
7) spese di causa compensate.
Manda alla cancelleria per la comunicazione ai servizi sociali di Pesaro.
Così deciso nella camera di consiglio di questo Tribunale a Pesaro, in data 18 marzo 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Manuela Mari Davide Storti atto sottoscritto digitalmente pagina 6 di 6
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, sezione prima, nelle persone dei magistrati:
Davide Storti PRESIDENTE
Dott.ssa Manuela Mari GIUDICE rel./est.
Dott. Lorenzo Pini GIUDICE ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA
nella causa n.1683/2024 R.G., promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Di Loreto;
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
, rappresentato e difeso dall'avv. Michela Maria Massanelli;
Controparte_1
CONVENUTO
con l'intervento del
P.M. nella persona del Sostituto Procuratore della Repubblica di Pesaro dott.
Ernesto Napolillo;
INTERVENUTO PER LEGGE
Posta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti: per come da ricorso Parte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito:
-dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra i Sigg.ri
e in data 30.04.2012, atto registrato presso Parte_1 Controparte_1
l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Pesaro, al numero 9 dell'anno 2012, parte seconda serie A;
pagina 1 di 6 -revocare l'affidamento condiviso della figlia disposto in sede di Per_1 separazione e disporre l'affidamento monogenitoriale di in capo alla Per_1
madre ricorrente, nella sussistenza dei relativi presupposti di legge, con collocamento di presso la madre nell'abitazione attualmente condotta in Per_1 locazione a uso abitativo dalla medesima e, in seguito, presso l'abitazione che la stessa dovrà reperire a fronte della disdetta del contratto di Parte_1
locazione a opera dei proprietari della stessa a far data dal 28.2.2025;
- disporre un contributo di mantenimento a carico del padre, in favore della figlia minorenne da versare alla madre convivente con la medesima Per_1 Pt_1
, pari a euro 500,00 al mese, salva diversa somma ritenuta di giustizia,
[...]
rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat e il versamento delle spese straordinarie necessarie per la stessa figlia da suddividersi quanto al 70% in capo al padre e al restante 30% in capo alla madre, come da relativo protocollo adottato dal Tribunale di Pesaro;
-ogni contraria istanza disattesa;
-In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di giudizio in caso di opposizione.” per come da comparsa di costituzione Controparte_1
“Alla luce di quanto sopra il sottoscritto avvocato nell'interesse del suo rappresentato non si oppone alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni della separazione , opponendosi tuttavia alla richiesta di affido esclusivo per i motivi ampiamente dedotti ed all'aumento del mantenimento mensile.
- Quanto al calendario si chiede la conferma del calendario già in vigore e concordato nella separazione, con l'auspicio di riprendere nel più breve tempo possibile il quotidiano rapporto con la Figlia ed evitare così il ricorso al Per_1
Giudice Tutelare o ad ogni altra forma di tutela.
- Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.10.2024 ha promosso la presente Parte_1
causa di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
a Pesaro il 30.4.2012.
[...]
Si è ritualmente costituito . Controparte_1
- Entrambe le parti concordano sulla richiesta della pronuncia di divorzio. pagina 2 di 6 La domanda va accolta.
È documentato che (nato a [...] nel 1980) e Controparte_1 Parte_1
(nata a [...] nel 1978) hanno contratto matrimonio a Pesaro il 30.4.2012
(doc.4 della ricorrente).
La coppia ha una figlia, nata il [...]. Per_1
I coniugi si sono separati consensualmente nel 2018, successivamente si sono riconciliati nel 2019 e si sono nuovamente separati nel 2022; quest'ultima separazione è stata omologata dal Tribunale di Pesaro con decreto del
25.11.2022 (doc. 2 e 3 della ricorrente). Da allora i coniugi non si sono riconciliati, come comprovato dalle diverse residenze (doc. 5 e 6 della ricorrente) e non c'è più possibilità di ricostituzione dell'unione familiare.
Pertanto, sussistendo i presupposti di fatto voluti dagli artt. 3 n. 2 lett. b) e 4 L.
n.898/1970, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
- ha chiesto che sia disposto l'affidamento esclusivo della figlia alla Parte_1 madre in luogo dell'affidamento congiunto concordato nella separazione.
si è opposto. Controparte_1
Va premesso che – a norma dell'art.337 quater c.c. - l'affidamento congiunto ai genitori costituisce la forma preferenziale di affidamento, derogabile solo qualora tale soluzione risulti di nocumento al minore.
Nel caso di specie non si ravvisano i presupposti di fatto per passare dall'affidamento congiunto a quello esclusivo alla madre. La circostanza che la figlia dallo scorso giugno non voglia più stare con il padre, perché si è sentita trascurata e non è soddisfatta del rapporto che ha con lui (v. ascolto della minore all'udienza del 21.1.2025), non giustifica un affidamento esclusivo. Il convenuto ha confermato di voler stare con la figlia, la stessa ragazza ha dichiarato che il padre cerca di contattarla. Non sono state dedotte dalla ricorrente circostanze di spessore tale da rivelare l'incapacità del convenuto a svolgere la funzione genitoriale.
Nell'interesse della minore – che sta attraversando la difficile fase dell'adolescenza - è necessario che entrambi i genitori collaborino fattivamente nella cura, educazione ed istruzione della figlia, mettendo da parte rivendicazioni e incomprensioni di coppia. A tal fine è opportuno che le parti proseguano il percorso di sostegno alla genitorialità, recentemente iniziato.
pagina 3 di 6 - Va confermato il collocamento della figlia presso la madre, chiesto da ambo le parti.
- Per quanto riguarda gli incontri padre-figlia, non è possibile in questo momento confermare il calendario che i coniugi avevano concordato nella separazione. La ragazza ha già manifestato la sua contrarietà; una soluzione imposta rischia di essere controproducente. Pertanto viene dato incarico ai servizi sociali affinchè, sentita la ragazza e i genitori, attuino gli interventi utili per una graduale ripresa degli incontri padre-figlia, con la necessaria preparazione degli adulti e della ragazza e secondo la tempistica che i servizi sociali riterranno più adatta al caso di specie.
- L'assegno mensile che dovrà versare a per il Controparte_1 Parte_1
mantenimento ordinario della figlia viene aumentato dai 300,00 euro concordati nella separazione a 400,00 euro.
Il nuovo importo tiene conto: delle attuali esigenze della minore – in età adolescenziale;
della capacità lavorativa e reddituale di ciascun genitore – non specificamente contestate ( è commessa e la sua busta paga ammonta a circa Parte_1
1.100 euro;
è operaio specializzato e la sua busta paga Controparte_1
ammonta a circa 1.600 euro); delle rispettive situazioni abitative e degli oneri economici conseguenti Pt_1
vive in locazione con la figlia;
non vive più in locazione
[...] Controparte_1
ma si è trasferito nella casa della compagna con la quale verosimilmente condivide le spese quotidiane e sta rimborsando un finanziamento contratto un anno dopo la separazione); del fatto che il mantenimento diretto da parte del padre è pressochè nullo, in quanto la figlia attualmente non sta mai con lui;
della circostanza che l'AUU – pari a circa 200,00 euro – continua ad essere incassato per intero dalla madre.
Il nuovo importo decorre dalla domanda, cioè dal deposito del ricorso di divorzio.
L'assegno è soggetto a rivalutazione annuale Istat.
pagina 4 di 6 Le spese straordinarie della figlia – da individuare e concordare come da protocollo in materia di famiglia in uso presso questo Tribunale - continueranno ad essere pagate dai genitori per la quota di ½ ciascuno.
- In considerazione della parziale reciproca soccombenza, le spese di causa vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.1683/2024
R.G., promossa da
; Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
; Controparte_1
CONVENUTO
con l'intervento del
P.M.;
INTERVENUTO PER LEGGE ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa;
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CP_1
e a Pesaro il 30.4.2012, iscritto nei registri dello Stato Civile
[...] Parte_1
del Comune di Pesaro al n.9, parte II, serie A, anno 2012;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza quando sia passata in giudicato;
3) la figlia minorenne resta affidata congiuntamente ai genitori, con collocamento presso la madre;
4) viene dato incarico ai servizi sociali di Pesaro affinchè, sentita la ragazza e i genitori, attuino gli interventi utili per una graduale ripresa degli incontri padre- figlia, con la necessaria preparazione degli adulti e della ragazza e secondo la tempistica che i servizi sociali riterranno più adatta al caso di specie;
5) sollecita entrambi i genitori a proseguire il percorso di sostegno alla genitorialità;
6) dispone che versi a entro il giorno 15 di ogni Controparte_1 Parte_1
mese un assegno di euro 400,00 per il mantenimento ordinario della figlia;
pagina 5 di 6 l'assegno è soggetto a rivalutazione annuale Istat;
le spese straordinarie della figlia verranno sostenute dai genitori per la quota del 50% ciascuno;
7) spese di causa compensate.
Manda alla cancelleria per la comunicazione ai servizi sociali di Pesaro.
Così deciso nella camera di consiglio di questo Tribunale a Pesaro, in data 18 marzo 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Manuela Mari Davide Storti atto sottoscritto digitalmente pagina 6 di 6