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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/07/2025, n. 2347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2347 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
OGGETT ha pronunciato la seguente
O: SENTENZA proprietà nella causa civile iscritta al n.6992/2021 del ruolo civile contenzioso, promossa da
rappresentata e difesa dall'avv. Marinella Parte_1
Mazzotta, mandato in atti
Attrice
contro rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Dragone, Controparte_1
mandato in atti
Convenuto
nonché contro
Controparte_2
Chiamato in causa - contumace
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 06.08.2021, ritualmente notificato, la sig.ra conveniva in giudizio il sig. per Parte_1 Controparte_1
sentire accogliere nei suoi confronti le seguenti conclusioni: Premesso che la sig.ra è proprietaria dell'appezzamento di terreno, Parte_1
identificato dalle particelle n.1231, 1232, 1274 e 1275 (per dette due ultime particelle, comproprietaria, per ½, 2
unitamente al sig. foglio n.24 del N.C.E.U. del Comune di Controparte_2
Veglie, per totali 4 are e ventidue centiare e, pertanto, 1) dichiarare che il sig.
sta illegittimamente detenendo il possesso del terreno Controparte_1
indentificato dalle particelle n.1231, 1232, 1274 e 1275 (per dette due ultime particelle, comproprietaria unitamente al sig. per ½ Controparte_2
ciascuno) foglio n.24 del NCEU del Comune di Veglie per totali quattro are e ventidue centiare;
2) Per lo effetto condannare il sig. alla Controparte_1
restituzione immediata., in favore della sig.ra , del terreno Parte_1
illegittimamente detenuto … 3) condannare il convenuto a corrispondere alla la somma di €.18.000,00= a titolo di canone di locazione dal Parte_1
01.01.2011 ad oggi… o altra somma ritenuta di giustizia oltre rivalutazione ed interessi… 4) Condannare il convenuto alla rifusione in favore della delle spese relative agli oneri tributari gravanti sulla proprietà pari Parte_1
ad € 2.050,00 oltre a quelle che saranno sostenute nelle more…; 5)
Condannare il convenuto al risarcimenti dei danni in favore della Parte_1
valutato in via equitativa in €.10.000,00= per aver impedito di poter disporre liberamente della proprietà o altra somma di ritenuta di giustizia oltre rivalutazione ed interessi. Con vittoria di spese e competenze.
Esponeva l'attrice che le richiamate particelle erano state inserite in un piano di lottizzazione, denominato comparto C1-19, come da convenzione del
30.12.1992, alla cui sottoscrizione, tuttavia, la stessa attrice non aveva partecipato.
All'esito della convenzione, il lotto 33 fu assegnato al sig. Persona_1
mentre alla attrice, unitamente al marito il lotto 34. Controparte_2
Al invece, che aveva sottoscritto la convenzione veniva Controparte_1 3
assegnato il lotto 36, comprendente la particella 844, foglio 24, adiacente al lotto n. 33, nel cui ambito erano ricomprese proprio le particelle reclamate dall'attrice come di sua esclusiva titolarità.
L'attrice ha fatto carico al convenuto di aver annesso al proprio lotto, anche quello (n. 33) di inglobandolo nella sua proprietà, per come Persona_1
delimitata sui luoghi dal muro di recinzione del proprio immobile.
La ha dedotto, altresì, di essere venuta a conoscenza della Parte_1
avvenuta occupazione solo a seguito del divorzio dal coniuge, CP_2
vale a dire nel 2012.
[...]
Risultati vane le reiterate richieste avanzata all'indirizzo dell'odierno convenuto ed esperito negativamente il tentativo di mediazione, l'attrice si determinava alla instaurazione del giudizio de quo, invocando l'accoglimento delle richiamate conclusioni.
Ha resistito il , spiegando, a sua volta, domanda riconvenzionale, CP_1
diretta alla esecuzione in forma specifica della convenzione di lottizzazione o,
in subordine, alla declaratoria di usucapione delle particelle reclamate dall'attrice, risultando, da tempo, occupate uti dominus, perché di fatto inglobate nella sua esclusiva proprietà. Con vittoria di spese e competenze.
Autorizzata, su analoga istanza del convenuto, la chiamata in causa di
(quale cointestatario delle particelle 1274 e 1275), questi, Controparte_2
sebbene ritualmente citato, è rimasto contumace.
Istruito il giudizio con la sola acquisizione documentale, all'esito dell'udienza del 29.01.2025, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti costituite, la causa è stata trattenuta a sentenza.
Motivi della decisione
Il rigetto della domanda attorea, comunque infondata, è diretta conseguenza 4
dell'accoglimento della contrapposta domanda di usucapione avanzata, sia pure in via subordinata, dal convenuto.( non necessaria la mediazione C.C.S.U. n. 3452 del
07.02.24)
Parte attrice, infatti, ha reclamato la titolarità delle più volte richiamate particelle, oggi di fatto occupate dal convenuto, per effetto della annessione dell'ex lotto 33 (già assegnato a all'adiacente lotto 36 Persona_1
assegnato a Controparte_1
Osserva questo Giudicante che, già dalla disamina della Convenzione del
1992, unitamente agli elaborati allegati al piano di lottizzazione, emerge che effettivamente una parte della proprietà attrice andava a costituire il lotto 33
assegnato – si ripete – a ma di seguito pervenuto all'odierno Persona_1
convenuto per successione (ereditaria).
Dalla sottoscrizione della convenzione di lottizzazione (da un numero di partecipanti sufficienti a far derivare la forza vincolante anche nei confronti di chi non risultava sottoscrittore) sorgeva l'obbligo di tutti gli interessati
(sottoscrittori e non) ai reciproci trasferimenti delle particelle costituenti i nuovi lotti.
La circostanza che vuole la non aver sottoscritto la convenzione Parte_1
(ma dalla documentazione versata in atti risulta l'esatto opposto) non la abilita di certo a reclamare la titolarità della originaria consistenza patrimoniale, sì da estrapolare dall'intero piano, per come approvato e di fatto realizzato, le particelle delle quali risulta ancora oggi (ma solo) catastalmente intestataria.
Il convenuto, da parte sua, ha di fatto attuato quanto previsto nel piano di lottizzazione e, nel pieno rispetto degli indici ivi previsti, ha realizzato quanto consentitogli per effetto della annessione dei lotti 36 (originariamente assegnatogli) e 33, pervenutogli, per successione. 5
In siffatto contesto si inserisce la circostanza che vuole lo stesso convenuto,
unitamente alla di lui coniuge, aver partecipato, nel 2003, alla sottoscrizione di un progetto di variante al pianto di lottizzazione, con la quale si abilitava la ed il di lei coniuge , alla alienazione a terzi di Parte_1 Controparte_2
altro lotto facente parte dello stesso comparto.
Tanto si pone in stridente contrasto con la dedotta titolarità esclusiva delle più
volte richiamate particelle da parte dell'attrice, che, invece, ha nei fatti costantemente riconosciuto la titolarità altrui, al punto tale da invocare la ripetizione degli oneri, che per effetto della sola intestazione catastale, era stata costretta negli anni a versare all'Ente pubblico impositore.
Del resto, non può ritenersi privo di conseguenze, ex art. 116 c.p.c., il comportamento silente serbato dalla stessa attrice all'invito rivoltole, in data
04.02.2021, dal convenuto a presenziare innanzi al Notaio per la stesura dell'atto che avrebbe consentito l'allineamento catastale delle particelle,
secondo il piano di lottizzazione approvato e pacificamente attuato all'indomani della più volte richiamata convenzione di lottizzazione.
Ricorrono, dunque, tutti i presupposti normativi e fattuali per la declaratoria della intervenuta usucapione( delle particelle dedotte in lite in favore del convenuto Controparte_1
Disattese, pertanto, le domande principali avanzate dalla , non può Parte_1
trovare asilo neanche la domanda di ripetizione degli oneri che l'attrice avrebbe versato con riferimento alle particelle reclamate, per difetto di riscontro probatorio in ordine al versamento degli stessi e della titolarità attiva della domanda di restituzione, risultando due delle quattro particelle ancora in testa a Controparte_2 6
Va, del pari, disattesa anche la domanda risarcitoria avanzata dal , CP_1
per difetto degli oneri di allegazione e probatori a supporto della denunciata sofferenza.
Le spese seguono la prevalente soccombenza attorea e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio, cosi provvede:
1) Rigetta la domanda attorea siccome infondata in fatto ed in diritto.
2) In accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiara la intervenuta usucapione, in favore di ), nato il Controparte_1 CodiceFiscale_1
03.06.1955 a Veglie (LE) e residente in Veglie alla Via della Resistenza snc e contro (C.F. ), nata il Parte_1 C.F._2
10.05.1951 a Veglie e residente in Veglie , alla Via c.da Rizzi snc;
nonché,
contro ), nato il [...] a Controparte_2 CodiceFiscale_3
Basicò (ME) e residente in [...] , della piena proprietà dei terreni siti in Veglie( LE) contraddistinti nel N.C. del Comune di
Veglie nel foglio 24, particelle n.1231 1232 (già p.lle nn. 852 e 859) e nn.1274
e 1275, inserite nel lotto 33 del piano di lottizzazione datato 30.12.1992;
3) Ordina al Responsabile dell'Agenzia territoriale di Lecce, la trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni sua responsabilità;
4) Rigetta la domanda risarcitoria avanzata dal convenuto;
5) Condanna la sig.ra alla rifusione delle spese del Parte_1
presente giudizio in favore del convenuto, che si liquidano in complessivi
€. 4.500,00 di cui €. 300,00 per spese;
oltre rimb. forf. al 15% ed accessori come per legge;
con distrazione in favore dell'avv. Francesco Dragone, che si
è dichiarato antistatario. 7
Lecce, 28.07.2025
Il G.O. Marilena Caroppo