Ordinanza cautelare 25 giugno 2025
Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 08/04/2026, n. 6335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6335 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06335/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06800/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6800 del 2025, proposto da
Monastero delle Clarisse al Carmine, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Gerosa e Massimo Ragazzo, con domicilio eletto presso lo studio Massimo Ragazzo in Roma, via Virgilio n. 18;
contro
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
della nota del Ministero della cultura - Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio - Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l’Etruria Meridionale (MIC|MIC_SABAP-VT-EM_UO3|01/04/2025| 0005184P);
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché non conosciuto, espressamente incluse tutte le comunicazioni dello stesso ente soprintendentizio, ivi richiamate;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 aprile 2026 la dott.ssa LA MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che, con atto ritualmente notificato, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare all’impugnativa proposta;
Ritenuto che, ciò detto, non permanga al Collegio che dichiarare estinto il giudizio, ai sensi dell’art. 35, comma 2, c.p.a.;
Ritenuto, in ultimo, che - in ragione della definizione in rito della controversia nonché delle peculiarità che connotano la stessa - sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto, ai sensi dell’art. 35, comma 2, c.p.a..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
LA MA, Presidente, Estensore
Francesca Santoro Cayro, Primo Referendario
Luigi Edoardo Fiorani, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LA MA |
IL SEGRETARIO