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Sentenza 28 febbraio 2022
Sentenza 28 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/02/2022, n. 6962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6962 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2022 |
Testo completo
SENTENZA sull'impugnazione proposta nell'interesse di D'AN IO, nato a [...] il [...], contro la sentenza della Corte di Appello de L'Aquila del 19.6.2020; visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. ER IAnRO;
udito il PG, in persona del sost. proc. gen. dr. Alessandro Cimmino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello de L'Aquila ha confermato la sentenza con cui, in data 19.10.2018, il Tribunale di Pescara aveva riconosciuto IO D'AN responsabile del delitto di ricettazione e, ricondotto il fatto nella ipotesi contemplata nel capoverso dell'art. 648 cod. pen., lo aveva condannato alla pena di mesi 3 di reclusione ed Euro 200 di multa oltre al pagamento delle spese processuali;
2. ricorre per cassazione il difensore del D'AN lamentando: 2.1 violazione di legge ed omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603 comma 3 cod. proc. pen.: rileva che con l'atto di appello la difesa aveva chiesto acquisirsi il decreto di archiviazione emesso dal GIP su richiesta del PM dell'8.4.2015 e sulla cui incontestata esistenza lo stesso PM aveva concluso per la assoluzione dell'imputato in mancanza di prova del delitto "presupposto"; segnala che la istruttoria andava riaperta perché soltanto con una richiesta dell'ufficio la Procura della Repubblica di Savona avrebbe Penale Sent. Sez. 2 Num. 6962 Anno 2022 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 20/01/2022 potuto trasmettere il provvedimento in cui risultava l'avvenuto versamento del denaro sulla postepay quale circostanza per la quale ricorrente non poteva più essere processato;
2.2 insussistenza del delitto presupposto, erronea qualificazione giuridica del fatto e violazione di legge con riguardo agli artt. 648 e 640 cod. pen.: rileva, infatti, che la ricezione, sulla propria postepay, della somma di Euro 211,00 quale prezzo dei cerchi in lega mai consegnati aveva rappresentato, semmai, la parte conclusiva della truffa ovvero la acquisizione del profitto del reato "presupposto", evidentemente incompatibile con la configurabilità del delitto di ricettazione;
3. la difesa ha infine trasmesso conclusioni scritte insistendo per l'annullamento della sentenza impugnata anche, semmai, per intervenuta prescrizione del reato. CONSIDERATO IN DIRITTO La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. 1. La natura dei rilievi difensivi impone un sia pur breve accenno alla vicenda che era stata ricostruita sulla scorta di una conforme valutazione, nei due gradi di merito, delle medesime emergenze istruttorie e, sostanzialmente, incontroversa. 2. L'imputazione elevata nei confronti dell'odierno ricorrente era quella di ricettazione poiché il D'AN "al fine di trarne profitto, acquistava o comunque riceveva sulla postepay 402360065850574 allo stesso intestata, la somma di Euro 211,00 provento del reato di truffa perpetrato ai danni di EI EL;
quest'ultimo, infatti, effettuava l'accredito di tale somma sulla predetta postepay in pagamento di cerchi in lega da 7 per auto BMW posti in vendita sul sito subito.it ma mai consegnatagli nonostante le ampie assicurazioni fornitegli in tal senso dal venditore". 3. Già con l'atto di appello, la difesa aveva insistito sulla impossibilità di configurare il delitto di ricettazione in mancanza di prova del delitto "presupposto" spiegando, peraltro, che la ricezione della somma di cui al capo di imputazione mediante il suo accreditamento sulla carta Postepay a lui intestata, lungi dal realizzare una condotta di ricettazione, era in realtà l'evento della truffa che sarebbe stata consumata in danno del EI e che si era perfezionata proprio con la finale acquisizione del profitto "ingiusto". Di qui, secondo la difesa, la indubbia rilevanza del provvedimento con il quale sarebbe stata avanzata (e, si deduce, accolta) la richiesta di archiviazione 2 nei confronti degli indagati ritenuti responsabili della condotta truffaldina in danno della persona offesa tanto che lo stesso PM in primo grado aveva chiesto la assoluzione dell'imputato dal reato ascrittogli (cfr., pagg.
2-3 della sentenza impugnata). 4.1 La Corte di Appello, dopo aver fatto presente che la difesa non aveva insistito in udienza sulla richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale, ha spiegato che la sussistenza del delitto "presupposto" era stata correttamente ritenuta dal primo giudice sulla scorta della denunzia presentata dalla persona offesa ed ha richiamato la nota giurisprudenza sull'onere della prova della estraneità dell'imputato al delitto presupposto sottolineando come fosse in ogni caso pacifica la acquisizione, sulla carta postapay dell'imputato, della somma indebitamente versata dal EI EL mentre il D'AN non aveva mai ritenuto di fornire la propria versione dei fatti. 4.2 Ebbene, è proprio la impostazione della Corte di Appello che denunzia l'errore in cui sono caduti i giudici del gravame di merito i quali hanno ribadito la responsabilità del ricorrente per il delitto di ricettazione sostenendo che "... ciò che emerge dagli atti (...) è che la somma costituente il profitto della truffa perpetrata ai danni del EI - che ha acquistato su un sito on line dei cerchi in lega al prezzo di Euro 211,00 senza mai ricevere i beni acquistati - è stata accreditata sulla postepay intestata all'odierno ricorrente e da questi attivata mediante esibizione di valido documento di identità ..." (cfr., pag. 4 della sentenza impugnata). Sulla scorta di questa premessa, infatti, la Corte di Appello ha concluso sostenendo che "... ciò basta per ritenere integrato il reato di ricettazione nella sua materialità" (cfr., ivi). Ma è per l'appunto la premessa in fatto che imponeva una diversa conclusione in diritto: nel caso di specie, infatti, il D'AN aveva ricevuto sulla propria carta postepay la somma versata dal EL che concretizzava in tal modo non già un "post factum" rispetto alla truffa, punibile autonomamente in termini di ricettazione, ma la parte finale ed essenziale del delitto di cui all'art. 640 cod. pen. perfezionatosi con la perdita patrimoniale da parte della vittima e la correlativa acquisizione dell'ingiusto profitto da parte del D'AN che, proprio per questa ragione, deve ritenersi avervi concorso se non altro per aver messo a disposizione la propria carta Postepay. E' infatti pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che nel delitto di truffa, qualora il profitto sia conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile, il tempo e il luogo di consumazione del reato sono proprio quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro 3 Il Consigliere es(ensore ER IA RO sulla carta, poiché tale operazione ha realizzato contestualmente sia l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente, che ottiene l'immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito, sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima (cfr., in tal senso, Sez. 2 - , Sentenza n. 23781 del 17/07/2020, Onnis Franco, Rv. 279484; Sez. 2, Sentenza n. 14730 del 10/01/2017, Spagnolo, Rv. 269429; Sez. 2, Sentenza n. 49321 del 25/10/2016, Alfano, Rv. 268526, tutte rese in punto di competenza territoriale ma che hanno risolto la questione sul presupposto del perfezionamento del reato nel momento della ricezione della somma sulla carta prepagata). 4.2 La riqualificazione del fatto in termini di truffa impone, peraltro, di prendere atto della intervenuta estinzione del reato per decorso del termine massimo di prescrizione che è pari ad anni 7 e mesi 6 non rilevando, invece, la sospensione "COVID" trattandosi di procedimento pervenuto presso la Corte di Cassazione nel settembre del 2020 (cfr., Sez. U - , Sentenza n. 5292 del 26/11/2020, Sanna, Rv. 280432) ma che, in ogni caso, porterebbe a determinare il perfezionamento della causa estintiva già intervenuto alla data del 17.1.2022.
P.Q.M.
previa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 640 cod. pen., annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione. Così deciso in Roma il 20.1.2022 Il Presidente Andrea Pelle9fino j /
udita la relazione svolta dal consigliere dott. ER IAnRO;
udito il PG, in persona del sost. proc. gen. dr. Alessandro Cimmino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello de L'Aquila ha confermato la sentenza con cui, in data 19.10.2018, il Tribunale di Pescara aveva riconosciuto IO D'AN responsabile del delitto di ricettazione e, ricondotto il fatto nella ipotesi contemplata nel capoverso dell'art. 648 cod. pen., lo aveva condannato alla pena di mesi 3 di reclusione ed Euro 200 di multa oltre al pagamento delle spese processuali;
2. ricorre per cassazione il difensore del D'AN lamentando: 2.1 violazione di legge ed omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603 comma 3 cod. proc. pen.: rileva che con l'atto di appello la difesa aveva chiesto acquisirsi il decreto di archiviazione emesso dal GIP su richiesta del PM dell'8.4.2015 e sulla cui incontestata esistenza lo stesso PM aveva concluso per la assoluzione dell'imputato in mancanza di prova del delitto "presupposto"; segnala che la istruttoria andava riaperta perché soltanto con una richiesta dell'ufficio la Procura della Repubblica di Savona avrebbe Penale Sent. Sez. 2 Num. 6962 Anno 2022 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 20/01/2022 potuto trasmettere il provvedimento in cui risultava l'avvenuto versamento del denaro sulla postepay quale circostanza per la quale ricorrente non poteva più essere processato;
2.2 insussistenza del delitto presupposto, erronea qualificazione giuridica del fatto e violazione di legge con riguardo agli artt. 648 e 640 cod. pen.: rileva, infatti, che la ricezione, sulla propria postepay, della somma di Euro 211,00 quale prezzo dei cerchi in lega mai consegnati aveva rappresentato, semmai, la parte conclusiva della truffa ovvero la acquisizione del profitto del reato "presupposto", evidentemente incompatibile con la configurabilità del delitto di ricettazione;
3. la difesa ha infine trasmesso conclusioni scritte insistendo per l'annullamento della sentenza impugnata anche, semmai, per intervenuta prescrizione del reato. CONSIDERATO IN DIRITTO La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. 1. La natura dei rilievi difensivi impone un sia pur breve accenno alla vicenda che era stata ricostruita sulla scorta di una conforme valutazione, nei due gradi di merito, delle medesime emergenze istruttorie e, sostanzialmente, incontroversa. 2. L'imputazione elevata nei confronti dell'odierno ricorrente era quella di ricettazione poiché il D'AN "al fine di trarne profitto, acquistava o comunque riceveva sulla postepay 402360065850574 allo stesso intestata, la somma di Euro 211,00 provento del reato di truffa perpetrato ai danni di EI EL;
quest'ultimo, infatti, effettuava l'accredito di tale somma sulla predetta postepay in pagamento di cerchi in lega da 7 per auto BMW posti in vendita sul sito subito.it ma mai consegnatagli nonostante le ampie assicurazioni fornitegli in tal senso dal venditore". 3. Già con l'atto di appello, la difesa aveva insistito sulla impossibilità di configurare il delitto di ricettazione in mancanza di prova del delitto "presupposto" spiegando, peraltro, che la ricezione della somma di cui al capo di imputazione mediante il suo accreditamento sulla carta Postepay a lui intestata, lungi dal realizzare una condotta di ricettazione, era in realtà l'evento della truffa che sarebbe stata consumata in danno del EI e che si era perfezionata proprio con la finale acquisizione del profitto "ingiusto". Di qui, secondo la difesa, la indubbia rilevanza del provvedimento con il quale sarebbe stata avanzata (e, si deduce, accolta) la richiesta di archiviazione 2 nei confronti degli indagati ritenuti responsabili della condotta truffaldina in danno della persona offesa tanto che lo stesso PM in primo grado aveva chiesto la assoluzione dell'imputato dal reato ascrittogli (cfr., pagg.
2-3 della sentenza impugnata). 4.1 La Corte di Appello, dopo aver fatto presente che la difesa non aveva insistito in udienza sulla richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale, ha spiegato che la sussistenza del delitto "presupposto" era stata correttamente ritenuta dal primo giudice sulla scorta della denunzia presentata dalla persona offesa ed ha richiamato la nota giurisprudenza sull'onere della prova della estraneità dell'imputato al delitto presupposto sottolineando come fosse in ogni caso pacifica la acquisizione, sulla carta postapay dell'imputato, della somma indebitamente versata dal EI EL mentre il D'AN non aveva mai ritenuto di fornire la propria versione dei fatti. 4.2 Ebbene, è proprio la impostazione della Corte di Appello che denunzia l'errore in cui sono caduti i giudici del gravame di merito i quali hanno ribadito la responsabilità del ricorrente per il delitto di ricettazione sostenendo che "... ciò che emerge dagli atti (...) è che la somma costituente il profitto della truffa perpetrata ai danni del EI - che ha acquistato su un sito on line dei cerchi in lega al prezzo di Euro 211,00 senza mai ricevere i beni acquistati - è stata accreditata sulla postepay intestata all'odierno ricorrente e da questi attivata mediante esibizione di valido documento di identità ..." (cfr., pag. 4 della sentenza impugnata). Sulla scorta di questa premessa, infatti, la Corte di Appello ha concluso sostenendo che "... ciò basta per ritenere integrato il reato di ricettazione nella sua materialità" (cfr., ivi). Ma è per l'appunto la premessa in fatto che imponeva una diversa conclusione in diritto: nel caso di specie, infatti, il D'AN aveva ricevuto sulla propria carta postepay la somma versata dal EL che concretizzava in tal modo non già un "post factum" rispetto alla truffa, punibile autonomamente in termini di ricettazione, ma la parte finale ed essenziale del delitto di cui all'art. 640 cod. pen. perfezionatosi con la perdita patrimoniale da parte della vittima e la correlativa acquisizione dell'ingiusto profitto da parte del D'AN che, proprio per questa ragione, deve ritenersi avervi concorso se non altro per aver messo a disposizione la propria carta Postepay. E' infatti pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che nel delitto di truffa, qualora il profitto sia conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile, il tempo e il luogo di consumazione del reato sono proprio quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro 3 Il Consigliere es(ensore ER IA RO sulla carta, poiché tale operazione ha realizzato contestualmente sia l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente, che ottiene l'immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito, sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima (cfr., in tal senso, Sez. 2 - , Sentenza n. 23781 del 17/07/2020, Onnis Franco, Rv. 279484; Sez. 2, Sentenza n. 14730 del 10/01/2017, Spagnolo, Rv. 269429; Sez. 2, Sentenza n. 49321 del 25/10/2016, Alfano, Rv. 268526, tutte rese in punto di competenza territoriale ma che hanno risolto la questione sul presupposto del perfezionamento del reato nel momento della ricezione della somma sulla carta prepagata). 4.2 La riqualificazione del fatto in termini di truffa impone, peraltro, di prendere atto della intervenuta estinzione del reato per decorso del termine massimo di prescrizione che è pari ad anni 7 e mesi 6 non rilevando, invece, la sospensione "COVID" trattandosi di procedimento pervenuto presso la Corte di Cassazione nel settembre del 2020 (cfr., Sez. U - , Sentenza n. 5292 del 26/11/2020, Sanna, Rv. 280432) ma che, in ogni caso, porterebbe a determinare il perfezionamento della causa estintiva già intervenuto alla data del 17.1.2022.
P.Q.M.
previa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 640 cod. pen., annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione. Così deciso in Roma il 20.1.2022 Il Presidente Andrea Pelle9fino j /