Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/05/2025, n. 4467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4467 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 27390/2024, avente ad oggetto: dichiarazione del diritto alla fornitura di acqua e vertente tra
(C.F. , nata ad [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(NA) il 22.02.1958, e residente in [...], rappresentata e difesa, dall'avv. Gaetano
d'Ambrosi
Ricorrente
(C.F. ), in persona del suo legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Ercolano (NA) alla Via
Trentola n. 211
Resistente/Contumace
CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
1) dichiarare ai sensi dell'art. 2932, 1° comma, cod. civ. costituito fra le parti contratto di fornitura in favore dell'immobile di proprietà della ricorrente in Ottaviano (NA) alla
Via Angelo Annunziata n. 12 (già Via Casalvecchio n. 8), piano 2°, censito in Catasto Fabbricati del Comune di Ottaviano al foglio 5,
p.lla 759, sub 18, secondo i termini e le condizioni conformi a quelle praticate dalla agli altri utenti, con CP_1 conseguente immediata attivazione della fornitura stessa;
Idrico Integrato nell'Ambito ad Controparte_2 attivare immediatamente la fornitura di acqua richiesta dalla ricorrente in favore dell'immobile di sua proprietà sito in
Ottaviano (NA) alla Via Angelo Annunziata n. 12 (già Via
Casalvecchio n. 8), piano 2°, censito in Catasto al foglio 5,
p.lla 759, sub 18, mediante stipula di nuovo contratto di fornitura;
3) Condannare la convenuta al pagamento delle spese e compensi di giudizio;
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha citato in giudizio la per Parte_1 CP_1 ottenere la fornitura dell'acqua per l'immobile di sua proprietà sito in Ottaviano alla via Angelo Annunziata n. 12, piano 2°.
Ha esposto: che aveva ereditato l'immobile dal genitore _1
; che l'immobile, attualmente vuoto e libero da persone e
[...] da cose, necessita di lavori di straordinaria manutenzione e di ristrutturazione;
che aveva bisogno dell'acqua per eseguire i lavori ed utilizzare l'appartamento; che nel mese di aprile 2024 si era recata presso lo “sportello amico” della in Ottaviano CP_1 per stipulare un nuovo contratto di fornitura;
che era stata invitata a recarsi presso altro sportello di Pomigliano CP_1
d'Arco dove, alla fine del mese di maggio 2024, un primo impiegato le aveva riferito verbalmente che nell'ottobre 2023 era stata constatata una indebita appropriazione di acqua da parte di terzi ignoti;
che nell'anno 2019 era avvenuta la chiusura dell'utenza per morosità; che un altro addetto allo sportello le aveva riferito che per avviare una nuova utenza era necessario accollarsi la morosità pregressa e corrispondere una sanzione per l'approvvigionamento indebito di acqua;
che la morosità era stata indicata dall'impiegato della in euro 1800,00 circa senza CP_1 che la richiesta fosse supportata da alcun documento;
che la convenuta, in qualità di monopolista, aveva l'obbligo di stipulare il contratto.
La non si è costituita in giudizio nonostante le siano CP_1 stati ritualmente notificati il ricorso introduttivo ed il decreto con la fissazione del termine per note in sostituzione dell'udienza di comparizione delle parti(notifica a mezzo pec del
23.1.2025 depositata in allegato alle note di trattazione scritta del 28.2.2025).
Ciò detto, passando al merito del giudizio, la domanda della ricorrente è fondata.
Dai documenti depositati in giudizio risulta:
che è proprietaria dell'immobile sito in Parte_1
Ottaviano (NA) alla Via Angelo Annunziata n. 12 (già Via
Casalvecchio n. 8), piano 2°(in catasto al foglio 5, p.lla 759, sub 18)sopra indicato, in quanto pervenutole dal genitore _1
, nato ad [...] il [...] ed ivi deceduto il
[...]
21.06.1994, come da verbale di pubblicazione di testamento olografo per Notaio del 30.11.2010, rep. n. 164242, Persona_2 racc. n. 10357 e come da dichiarazione di successione di _1
del 20.04.2011 n. 505, vol. 9990;
[...]
che ha chiesto alla di ottenere la Parte_1 CP_1 fornitura di acqua per il suddetto immobile;
che la fornitura di acqua non è stata attivata;
che la resistente per giustificare la mancata attivazione ha indicato la necessità di pagare le fatture per ottenere il subentro senza indicare le fatture da pagare, le ragioni per le quali gravava sulla ricorrente l'obbligo del pagamento, le ragioni per la quali la ricorrente non aveva diritto ad una nuova fornitura.
Ciò rilevato, va osservato:
che secondo l'art. 2597 cod. civ. “chi esercita un'impresa in condizione di monopolio legale ha l'obbligo di contrattare con chiunque richieda le prestazioni che formano l'oggetto dell'impresa, osservando la parità di trattamento” e che affinché sorga il diritto dell'utente all'utenza occorre solamente che la sua richiesta sia conforme alle condizioni predisposte dal monopolista in termini generali, anche mediante moduli o formulari.
E' onere del monopolista di indicare al richiedente le prestazioni le modalità con le quali ottenere la conclusione del contratto.
Nel caso in esame deve affermarsi che la resistente si è sottratta all'obbligo di concludere il contratto e quindi attivare la fornitura di acqua senza al contempo fornire puntuali giustificazioni del suo rifiuto.
Consegue che va dichiarato il diritto della ricorrente ad ottenere la fornitura di acqua per l'immobile sito in Ottaviano (NA) alla
Via Angelo Annunziata n. 12 (già Via Casalvecchio n. 8), piano
2°(in catasto al foglio 5, p.lla 759, sub 18)mediante la stipula di apposito contratto in aderenza alle previsioni del Regolamento del Servizio Idrico Integrato con la conseguente condanna della all'attivazione della fornitura di acqua. CP_1
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti della società resistente ogni
[...] CP_1 diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara la contumacia della CP_1
2) dichiara il diritto di ad ottenere la Parte_1 fornitura di acqua per l'immobile sito in Ottaviano (NA) alla
Via Angelo Annunziata n. 12 (già Via Casalvecchio n. 8), piano 2°(in catasto al foglio 5, p.lla 759, sub 18)mediante la stipula con la di apposito contratto in CP_1 aderenza alle previsioni del Regolamento del Servizio Idrico;
3) condanna la quale Gestore del Servizio Idrico CP_1
Integrato nell'Ambito Distrettuale ad Controparte_2 attivare la suddetta fornitura di acqua;
4) Condanna la al pagamento delle spese del giudizio CP_1 che liquida in euro 125,00 per esborsi ed euro 1700,00 per compensi oltre rimborso forfettario cpa ed iva.
Napoli, 6.5.2025
Il Giudice
dott. Mauro Impresa