Sentenza 21 marzo 2023
Massime • 2
In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati per violazione dell'obbligo di astensione, la scelta, da parte della Sezione disciplinare del C.S.M., della sanzione da applicare all'incolpato va effettuata secondo il criterio della proporzionalità - e, cioè, in misura adeguata alla concreta fattispecie disciplinare, con specifico riferimento a tutte le circostanze del caso - e costituisce un apprezzamento insindacabile in sede di legittimità, purché la motivazione sia congrua e immune da vizi logico-giuridici; in particolare, la congruità della motivazione del giudice disciplinare impone di considerare la gravità dei fatti in rapporto alla loro portata oggettiva, alla natura e all'intensità dell'elemento psicologico del comportamento contestato unitamente ai motivi che l'hanno ispirato, alla personalità dell'incolpato, soprattutto in relazione alla sua pregressa attività professionale e agli eventuali precedenti disciplinari, nonché al riflesso del fatto addebitato sulla stima del magistrato, sul prestigio della funzione esercitata e sulla fiducia del pubblico nell'istituzione. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. - in relazione a vicenda in cui era stata applicata al magistrato la sanzione della sospensione dalle funzioni per due anni, "tenuto conto del numero e dell'oggetto dei precedenti disciplinari maturati" - ha cassato la sentenza della Sezione disciplinare in ragione della ravvisata insufficienza e lacunosità della motivazione, caratterizzata da una formula di stile legata in via esclusiva alla personalità dell'incolpato e priva di alcuna attinenza alla gravità dell'illecito nelle sue componenti materiale e soggettiva, e ha disposto altresì la rivalutazione in base al criterio di proporzionalità, avendo riguardo anche alla sopravvenuta assoluzione definitiva dell'incolpato in sede penale per insussistenza del fatto).
In tema di udienza disciplinata dall'art. 23, comma 8 bis, del d.l. n. 137 del 2020, conv., con modif., dalla l. n. 176 del 2020, prorogato ex art. 8, comma 8, del d.l. n. 198 del 2022, conv., con modif., dalla l. n. 14 del 2023, in caso di tardiva richiesta di discussione orale, l'omessa indicazione della trattazione cartolare "pandemica" nell'avviso di fissazione dell'udienza assume rilievo ai fini dell'accoglimento dell'istanza di rimessione in termini, in ragione dell'esigenza di salvaguardia dell'affidamento riposto nella celebrazione dell'udienza (indotto da un atto proveniente dalla cancelleria del giudice procedente) e degli interessi da considerare, posto che la prorogata trattazione cartolare - attualmente rispondente, prevalentemente, ad esigenze di carattere organizzativo - è sostenuta da una finalità meno pregnante rispetto al valore che si compendia nella pubblicità dell'udienza in presenza.
Commentari • 5
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RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 18 settembre 2023, la Corte di cassazione, sezioni unite civili, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, recante «Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera f), della legge 25 luglio 2005, n. 150», in riferimento agli artt. 3, 97, 105 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della …
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ἄνδρες γὰρ πόλις, καὶ οὐ τείχη gli uomini sono la città, e non le mura Tucidide, VII, 77, 7 Sommario: 1. Comunità in un momento critico. - 2. Il giudizio civile di cassazione e il PNRR. - 3. Il riformato perimetro dell'esame del ricorso e del controricorso. - 4. Il nuovo filtro di ammissibilità: la soppressione della Sezione sesta civile e il rito camerale 2023. - 5. Il ruolo dell'Ufficio spoglio e dell'Ufficio per il processo. - 6. Il sindacato preliminare sul ricorso: 6.1. L'inammissibilità, 6.2. L'improcedibilità, 6.3. La manifesta infondatezza. - 7. La tecnica redazionale del ricorso secondo il nuovo protocollo d'intesa 1.3.2023. - 8. Il vaglio sul controricorso alla luce del nuovo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/03/2023, n. 8034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8034 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2023 |