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Sentenza 22 gennaio 2024
Sentenza 22 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 22/01/2024, n. 1399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1399 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 975 del Ruolo generale affari contenzioni dell'anno 2021, vertente
TRA
in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore con l'avv.to FUSCA ANNA appellante
E
con l'avv.to MEGNA GIOSUÈ DOMENICO Controparte_1
Appellato
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.2.2010 conveniva in giudizio Controparte_1
l'Amministrazione provinciale di , chiedendo il risarcimento del danno scaturito Parte_1
dalle condotte estromettenti subite.
Deduceva che - assunto dalla nel 1990 con qualifica di funzionario e CP_2 inquadramento nell'ottavo livello funzionale, poi trasferito alla nel 1994 Org_1
con incarico di , , Organizzazione_2 Org_3 Org_4
Impianti elettrici e Somma nell'ufficio vibonese della regione – con decorrenza Org_5
1.1.2006 (in fase di definizione del trasferimento delle funzioni da Regione a Province in esecuzione del decreto n. 20951 del 22.12.2005, adottato in virtù delle disposizioni di cui all'art. 17 della legge regionale n. 34/2002) veniva collocato in posizione di distacco
1 funzionale presso la Provincia di , dove era stato progressivamente spogliato Parte_1
delle sue attribuzioni, mantenuto in una condizione di forzata e prolungata inattività, e reso destinatario di atteggiamenti sprezzanti e provocatori da parte dei dirigenti dell'Amministrazione provinciale, e e dai funzionari, Parte_2 Per_1 Per_2 Per_3 addetti all'ufficio tecnico, e Parte_3 Pt_4
Nella resistenza dell'Amministrazione convenuta, il tribunale di Vibo Valentia, istruita la causa con assunzione di prova testimoniale e ctu medico legale, riteneva fondato il ricorso, riconducendo la condotta contestata al fenomeno di straining piuttosto che a quello di mobbing.
Rilevava, in particolare, che la tesi attorea era stata confermata sia dalla produzione documentale – dalla cui lettura è dato cogliere la presenza di annotazioni squalificanti per la persona e la professionalità dell'esponente, allontanato dal circuito decisionale (al di là dell'iniziale conservazione formale della funzione affidatagli, poi sottratta ufficialmente al ricorrente a partire dal 28 novembre 2007 e mercé la deliberazione numero 855) - ,sia dalla prova testimoniale espletata, dalla quale erano emersi i tentativi dell'amministrazione di ridimensionare, se non neutralizzare, l'apporto lavorativo del ricorrente riducendolo “a fare quasi niente”.
Richiamava le deposizioni dei testi e , affermando al contempo che “Le Tes_1 Tes_2
deposizioni dei testi di parte resistente, di contro, non hanno infirmato la coerenza e linearità della narrazione testimoniale poc'anzi riassunta, giacché – dirigente del Settore Per_2
edilizio provinciale – si è limitato a riferire dell'avvenuta investitura – da parte sua – di
a responsabile del procedimento: circostanza, quest'ultima, irrilevante ai fini della CP_1 decisione, non essendo qui discussa l'individuazione degli incarichi apparentemente rimessi all'architetto ricorrente, bensì – e specificamente – l'effettivo svolgimento degli stessi al netto
d'ingerenze o aggiramenti perpetrati in pregiudizio della posizione lavorativa – e, correlativamente, dell'integrità fisiopsichica – del lavoratore”.
Evidenziava che era, altresì, irrilevante una formale contestazione dei fatti in costanza di rapporto di lavoro, in quanto per costante giurisprudenza di legittimità in tema di dequalificazione professionale, è risarcibile il danno non patrimoniale ogni qual volta si verifichi una grave violazione dei diritti del lavoratore, che costituiscono oggetto di tutela costituzionale, da accertarsi in base alla persistenza del comportamento lesivo, alla durata e alla reiterazione delle situazioni di disagio professionale e personale, anche a prescindere da uno specifico intento di declassarlo o svilirne i compiti.
2 Riteneva provato il danno alla salute subito dal ricorrente sulla base della CTU medico-legale, che aveva accertato una percentuale di danno biologico pari 8% clinicamente riconducibile a
“uno stato ansioso e depressivo reattivo… complicato da ipertensione arteriosa”.
Dunque, sulla base delle tabelle di Milano, riconosceva come danno non patrimoniale onnicomprensivo- per la lesione della integrità psicofisica e della sfera morale – la somma di
€ 14.610,00.
Affermava, ancora, che “spetta al ricorrente l'ulteriore prestazione risarcitoria finalizzata a compensare la dequalificazione subita – e intesa come frustrazione del diritto del dipendente alla realizzazione della propria personalità per mezzo dell'attività lavorativa – e la cui quantificazione (condotta nella sede presente mediante la valorizzazione della notevole durata del demansionamento, della sua sistematicità, dell'elevata qualificazione del professionista e degli esiti della condotta datoriale, tradottisi – come constatato in sede
d'istruttoria orale – nello svuotamento del quotidiano bagaglio lavorativo del dipendente, e nella sua non-menzione all'interno della nuova pianta organica dell'Amministrazione) quest'Ufficio stima congruo commisurare al cinquanta percento della retribuzione globale percepita dal ricorrente negli anni compresi fra il 2006 e il 2010”
Condannava l'Amministrazione convenuta alle spese di lite, ponendo, altresì, a suo carico quelle della espletata ctu medico-legale.
Avverso tale decisione ha interposto gravame l' Parte_1
ed ha lamentato che 1. la sentenza impugnata è viziata da ultrapetizione, in violazione dell'art. 112 c.p.c., laddove, dopo l'esclusione della ricorrenza del mobbing, il tribunale di Vibo
Valentia ha riqualificato la fattispecie come straining, senza, peraltro, far riferimento ai “fatti eclatanti” dai quali sarebbe scaturito e che avrebbero innescato una reazione che si sarebbe cronicizzata a causa della situazione lavorativa disagevole in cui operava l'appellato.
2. ha errato il giudice di prime cure nel valutare le risultanze istruttorie e la documentazione, senza considerare che le decisioni dell'amministrazione erano state determinate dai processi di riorganizzazione e ristrutturazione che avevano coinvolto l'intero ente, nonché dalla necessità di garantire la continuità del servizio a fronte dello stato di malattia del ricorrente, protrattosi dal 27.11.2007 sino al 10.1.2008. Ha ribadito che “con prot. n.9011 del 15/09/06 veniva inoltrata al resistente comunicazione di servizio per il ripristino della operatività d'ufficio e, posto che per l'organizzazione definitiva del nuovo Servizio, necessario per l'espletamento delle funzioni trasferite dalla , impegnavano tempi medio-lunghi, non Org_1
compatibili con le esigenze degli iter procedurali delle pratiche che coinvolgevano anche interessi pubblici e/o privati, si autorizzava il ricorrente ad espletare per l'Ente comparente
3 le pratiche di propria competenza. Con determina del 08/11/07 n. 644 il Dirigente del Settore
Viabilità e Trasporti, nominava il resistente quale Responsabile Unico del Procedimento per i provvedimenti in corso di istruttoria e giacenti in atti d'ufficio presso il Servizio difesa del suolo e demanio idrico relativi all'autorizzazione per la ricerca di acque sotterranee in ambito comunale e privato. In data 27/11/07, presentava un certificato del medico CP_1
curante per malattia per 45 giorni protrattasi poi sino al 10/01/08. Con determina del
28//12/07 n. 855 il Dirigente del settore provvedeva alla sostituzione nell'assolvimento delle funzioni di pertinenza del dipendente con l'ing. , poiché era CP_1 Controparte_3
necessario garantire la continuità del servizio ed il raggiungimento degli obiettivi programmati. Dalla ricostruzione cronologica dei fatti su esposti, è palese come nel caso che ci occupa, che non sussiste alcuna forma di demansionamento nei confronti del dipendente, neanche laddove lo stesso lamenta comportamenti vessatori allorquando viene nominato un soggetto esterno, tal OM , dipendente regionale per la gestione del Persona_4 demanio idrico della . Infatti, tutto questo, rientra nella realtà d'impiego presso le Org_6
pubbliche amministrazioni soprattutto per chi è assegnato a lavori per i quali la tempestività dell'urgenza è d'obbligo, come nel settore presso il quale opera il resistente, nonché anche a seguito delle frequenti riorganizzazioni degli uffici. Dunque, tali comportamenti sono riferibili alla normale condotta dei Dirigenti ed è diretta all'organizzazione e funzionalità dell'Ente, perciò non si può assolutamente ravvisare alcuna forma di demansionamento nell'esercizio della facoltà di scelta di preporre i dipendenti alle singole strutture in quanto espressione del potere di organizzazione degli uffici e servizi”. Ha, quindi, sostenuto che di fatto l'arch. aveva continuato a svolgere le funzioni già precedentemente svolte alla CP_1
per come confermato dal teste ;
3. che il tribunale ha Org_1 Testimone_3 erroneamente riconosciuto il risarcimento del danno, senza accertare l'assegnazione a mansioni inferiori rispetto a quelle per le quali il ricorrente era stato trasferito e senza considerare che a) il disturbo ansioso era antecedente ai presunti comportamenti vessatori che l'arch. sosteneva di aver patito;
b) gli unici accertamenti disponibili erano quelli CP_1 contenuti nei certificati del medico curante dott. ed in un certificato Persona_5
dello psichiatra dott. che si limitavano a formulare in modo generico Persona_6
lo stato ansioso del ricorrente con una diagnosi che non si basava su esami fisici o esami di laboratorio, ma su sintomi soggettivi riferiti;
c) quando si allega un danno patrimoniale da lucro cessante cosiddetto da “perdita di chance” occorre la prova del danno che si assume subito, occorre cioè che il lavoratore dimostri quali occasioni abbia effettivamente perso per effetto delle lesioni lamentate. Ha lamentato, infine, che il tribunale ha omesso di chiarire i
4 criteri utilizzati per la quantificazione di tale danno, giungendo alla condanna dell'Amministrazione Provinciale al pagamento dell'ulteriore somma …al cinquanta percento della retribuzione globale percepita dal ricorrente negli anni compresi fra il 2006 e il 2010 in favore dell'arch. CP_1
Si è costituito l'appellato, chiedendo il rigetto del gravame, perché infondato.
Alla fissata udienza, sentiti i difensori delle parti, il Collegio ha deciso la causa come da separato dispositivo.
1.L'appello è infondato
1.1.Si rammenta che secondo principio giurisprudenziale consolidato “Quando il lavoratore allega un demansionamento riconducibile ad un inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 c.c., è su quest'ultimo che incombe l'onere di provare l'esatto adempimento del suo obbligo, o attraverso la prova della mancanza in concreto del demansionamento, ovvero attraverso la prova che fosse giustificato dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari oppure, in base all'art. 1218 c.c., a causa di un'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile” (cfr Cass.
Sez. L, n. 4211 del 03/03/2016), con la precisazione che il lavoratore ha "a fortiori" il diritto a non essere lasciato in condizioni di forzata inattività e senza assegnazione di compiti, ancorché senza conseguenze sulla retribuzione: e, dunque, non solo il dovere, ma anche il diritto all'esecuzione della propria prestazione lavorativa - cui il datore di lavoro ha il correlato obbligo di adibirlo - costituendo il lavoro non solo un mezzo di guadagno, ma anche un mezzo di estrinsecazione della personalità di ciascun cittadino. La violazione di tale diritto del lavoratore all'esecuzione della propria prestazione è fonte di responsabilità risarcitoria per il datore di lavoro;
responsabilità che, peraltro, derivando dall'inadempimento di un'obbligazione, resta pienamente soggetta alle regole generali in materia di responsabilità contrattuale: essa prescinde da uno specifico intento di declassare o svilire il lavoratore a mezzo della privazione dei suoi compiti e soggiace agli oneri probatori di cui all'art. 1218 cod. civ., sicchè grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare una causa giustificativa dell'inadempimento (cfr Cass. n. 17564/2006)
Nel caso di specie, a fronte dell'allegazione da parte del ricorrente di essere stato progressivamente esautorato dei suoi compiti riconducibili a quelle di funzionario RUP delle concessioni pubbliche presso l'ufficio vibonese della regione, all'indomani del Org_7
distacco funzionale presso la Provincia di con decorrenza 1.1.2006, ove poi Parte_1
sarebbe stato definitivamente trasferito per effetto del passaggio delle competenze da un ente ad un altro (in materia di sistemazione idraulica, concessione di acque e del demanio fluviale
5 Orga nonché delle opere marittime con decorrenza luglio 2006, cfr pubblicazione sul in atti), si rileva innanzitutto che l'amministrazione nel costituirsi in giudizio non ha contestato lo stato di incertezza in ordine agli incarichi da assegnare al personale interessato dalla procedura di mobilità, in quanto indicato soltanto con la fascia funzionale, senza alcuna indicazione del livello e degli eventuali incarichi posseduti per come evincibile dal decreto del
5.1.2006 n .20951, a firma del dott. incertezza che aveva indotto il ricorrente a Per_7
richiedere chiarimenti (doc 2 fasc.ricorrente) in 26.1.2006 in merito all'operatività del suo ufficio, immediatamente dopo una nota del dirigente generale che inibiva il Parte_2
compimento di una serie di atti (cfr doc.3 fasc.ricorrente).
La situazione di incertezza è avvalorata dalla documentazione (cfr doc. 4 fasc. del ricorrente)
e dalle deposizioni dei testi, dalle quali emerge che il servizio idraulico/difesa del suolo non ebbe negli anni dal 2006 al 2010 una collocazione stabile, in quanto in attesa della riorganizzazione degli uffici della , le funzioni furono temporaneamente dapprima Org_6
assegnate unitamente al personale (tra cui il ricorrente) al settore viabilità (diretto fino a tutto il 2007 dall'ing. collocato in quiescenza a dicembre 2007 e poi dall'ing. Per_1 Tes_3
dirigente del settore VIII, edilizia, ad interim) e successivamente al settore ambiente, diretto dall'ing. (cfr dep. , ma con un evidente commistione e Org_9 Tes_3 Org_9
Contr sovrapposizioni di competenze, laddove l'incarico formale di fu assegnato all'arch. in data 8.11.2007 (cfr doc. 9 del fasc.ricorrente) dal dirigente quando ancora CP_1 Tes_3 non era stato nominato ad interim sul ruolo del dirigente tant'è che fu quest'ultimo a Per_1
disporne la revoca a dicembre 2007, rettificata da il 2.1.2008 come sostituzione Tes_3 temporanea (cfr. 8 e 10 fasc.ricorrente, in quest'ultimo dà atto di essere stato Tes_3
nominato quello stesso giorno dal dirigente generale come sostituto di al settore Per_1
viabilità)
È altresì incontestato che solo con nota del 15.09.2006, prot. 9011, l' Parte_1
, nella persona del dirigente dott. Ing. autorizzava l'arch. ad
[...] Persona_8 CP_1
“espletare per l' di le pratiche di propria Parte_1 Parte_1
competenza con le medesime procedure già adottate con la;
valutando le Org_1
priorità in base all'urgenza e all'importanza delle pratiche trattate, anche eventualmente a scapito dell'ordine di arrivo”
Dalla prova orale è emerso che tale indicazione, tuttavia, non fu preceduta o seguita da una proposta organizzativa dell'Ufficio né dal conferimento di un incarico con un oggetto definito
(cfr dep. dirigente generale , tant'è a) che alcune determine del ricorrente relative Parte_2
alla nomina di direttori dei lavori per alcune opere idrauliche (doc. 6 fasc.ricorrente) sono
6 state sostanzialmente cestinate dal dirigente ing. con l'apposizione di diciture del Per_1 seguente tenore:“L'arch. non deve dimenticare che il dirigente è l'ing. , il suo CP_1 Per_1
comportamento non è da funzionario sottoposto al dirigente, si diffida a proseguire in tale comportamento 22.11.2007”; b). che a margine di una richiesta di affissione all'albo pretorio del comune di Ricadi della domanda di autorizzazione inoltrata da una ditta per la ricerca di acque sotterranee, trasmesso dall'arch. in qualità di responsabile del servizio, prot. CP_1
9331 del 29.09.2006 risulta un'annotazione (doc. 7 fasc.ricorrente) a firma del direttore generale, ing. con cui si invitava l'ing. “ a fargli sapere “sulla base di quale Parte_2 Per_1 provvedimento il dipendente è “il Responsabile del servizio e di quale servizio si CP_1 tratta” (8.11.2006 protocollo n. 35132).
Ed invero l'unico incarico che risulta in atti è quello assegnato in data 8.11.2007 con determina n. 644 del dirigente (cfr doc. 9) , di nomina dell'arch. quale R.U.P. Tes_3 CP_1 per i provvedimenti in corso d'istruttoria e giacenti in atti d'ufficio presso il servizio difesa del suolo e demanio idrico relativi alle autorizzazioni per la ricerca di acque sotterranee in ambito comunale e privato, incarico nel quale, peraltro, risulta essere stato sostituito dal collega , con nota del 28.12.2007 n. 855 del dirigente ing. a causa Controparte_3 Per_1 di un periodo di malattia, sostituzione qualificata dapprima come definitiva “nelle funzioni di sua competenza” (doc. 8 fasc.), salva poi rettifica come temporanea da parte dell'ing. Tes_3
(cfr doc. 10), secondo quanto già evidenziato.
Il ricorrente di primo grado ha lamentato, poi, che gli furono sostanzialmente sottratte dalla dirigenza le pratiche provenienti dalla Regione di cui al doc. 12 e che furono affidate a terzi
(tale ) incombenze relative al servizio di sua competenza. Per_9
L'amministrazione ha contestato l'assunto ed ha richiamato le testimonianze dei suoi testi a supporto dell'affermazione secondo cui l'arch. ha continuato ad essere il responsabile CP_1
di tutte le pratiche provenienti dalla Regione.
Orbene i testimoni escussi su richiesta dell'amministrazione (indicati peraltro dal ricorrente come autori delle condotte vessatorie e di sottrazione degli incarichi) non sono stati in grado di riferire di fatto di quali incombenze l'arch. si occupasse (cfr in tal senso dep. CP_1 [...]
Tes_
e . Per_3
In particolare il teste ing. ha affermato che l'arch svolgeva funzioni già Tes_3 CP_1
precedentemente svolte alla;
che, in particolare egli stesso aveva Org_1
provveduto alla nomina di questi quale RUP “poiché le pratiche che erano transitate alla
Provincia provenivano dalla Regione, sicchè egli “era a conoscenza delle medesime in quanto dipendente regionale”(cfr dep . Tes_3
7 Sennonché ha affermato di non essere in grado di indicare alcuna pratica tra quelle di cui si sarebbe occupato l'arch nonostante abbia dichiarato che questi aveva collaborato con CP_1
lui dal 2007 fino a febbraio 2010.
Inoltre la circostanza che il ricorrente abbia potuto occuparsi effettivamente delle pratiche provenienti dalla comprese quelle del doc. 12 relative alle domande di concessione Org_1
per le derivazioni di acqua pubblica ad uso idroelettico, risulta contraddetto dalle propalazioni del teste ing. il quale – dopo avere affermato che durante la sua reggenza dell'ufficio Per_3 viabilità distribuiva le pratiche tra l'arch. il geom. ed il geom. ma CP_1 Tes_2 CP_5
senza riuscire a ricordarne neanche una, né i criteri della distribuzione – ha ammesso, in relazione alle pratiche del citato elenco doc. 12 (mostratogli in corso di escussione), di averle richieste all'arch. al momento del suo subentro nella responsabilità del servizio CP_1 [...]
, di averle consegnate all'ing. al momento del passaggio Controparte_6 Tes_3 di quest'ultimo nella dirigenza dell'ufficio e di averle riprese in consegna al momento del pensionamento dello stesso precisando che si trattava di pratiche presentate presso il Tes_3 settore idrogeologico della ..tutt'ora giacenti presso il mio ufficio in Org_10 quanto ferme per motivi indipendenti dalla volontà e capacità dell' Parte_1
”.
[...]
Si rileva, ancora, che dalla deposizione del teste emerge che questi fu incaricato di Per_9
occuparsi presso la provincia esclusivamente delle pratiche di concessione delle acque pubbliche, provvedendo a formare il catasto delle utenze e un regolamento provinciale per la gestione del demanio idrico, cioè di attività che rientravano nella competenza dell'arch.
(cfr dep. ). CP_1 Per_9
Ed allora sono del tutto attendibili le propalazioni dei testi di parte ricorrente, e Tes_1
dalle quali emerge un progressivo esautoramento delle mansioni dell'arch. Tes_2 CP_1 conseguente al decentramento delle funzioni da un ente ad un altro. (cfr dep. “ogni Tes_1 tanto si presentava qualche ditta che sapeva che era lui il responsabile del servizio e l'arch
era costretto a inviare le ditte al sede della . Le carte da Per_10 Org_11 Org_6
noi non arrivavano più. Preciso che quanto ho riferito si riferisce al periodo dal giugno 2006 al 2007”; “ Quando nel 2006 siamo passati alla , il ricorrente è rimasto Tes_2 Org_6
alle sue funzioni occupandosi delle opere idrauliche. Preciso che il primo anno ho visto il ricorrente uscire frequentemente dall'Ufficio e qualche volta lo stesso mi riferiva di andare a fare alcuni sopralluoghi a delle ditte;
presumo per progetti ancora aperti che aveva lasciato in Regione. Successivamente il ricorrente ha lavorato sempre meno fino a fare nulla e tale
8 situazione permane tutt'ora. Non so dire con precisione quando è iniziata la minore attività del ricorrente perché questa è andata scemando nel tempo”.
In conclusione dalla documentazione versata in atti e dall'istruttoria espletata è emersa una situazione di disorganizzazione e disfunzione degli uffici, accompagnata dalla conflittualità generata dall'incertezza e dalla sottrazione dei compiti da svolgere (cfr dep. che Tes_1 riferisce su scontri tra e , nonché dall'adozione di provvedimenti ingiustificati CP_1 Per_1
(la revoca definitiva dell'incarico di RUP a causa di assenza per malattia), seppure rettificati, tutti fatti ascrivibili alla datrice di lavoro, per il tramite della condotta della sua dirigenza, in mancanza, peraltro, dell'allegazione e della conseguente prova – gravante sull'amministrazione - dell'impossibilità di adibire l'arch. alle stesse incombenze CP_1
espletate presso la o ad altre equivalenti. Org_1
Trattasi di fatti forieri di condizioni lavorative stressogene, che - in mancanza di dimostrazione di un intento persecutorio idoneo ad unificare gli episodi in modo da potersi configurare una condotta di "mobbing - integrano la figura del cd. "straining" (cfr Cass.
Sez. L, n. 3291 del 19/02/2016), non ravvisandosi la violazione dell'art. 112 c.p.c., in quanto sia il mobbing che lo "straining" racchiudono condotte datoriali comunque ostili, atte ad incidere sul diritto alla salute” (cfr Cass. n. 18164/2018).
1.2.In ordine alle censure relative al danno riconosciuto dal giudice di prime cure, si rileva quanto segue.
Il ctu medico -legale ha richiamato nella sua perizia la documentazione medica utilizzata, che
è di formazione successiva al distacco funzionale ed ha argomentato in modo esauriente sul nesso di causalità tra lo stato ansioso-depressivo - l'ipertensione arteriosa e le vicende lavorative del ricorrente.
Contrariamente agli assunti di parte appellante, la qualificazione del danno ulteriore rispetto a quello biologico, è nei termini di danno non patrimoniale alla professionalità, patito dal lavoratore in conseguenza della grave lesione dei propri diritti costituzionalmente garantiti, e va ascritto alla categoria del danno emergente e non a quella del lucro cessante (cfr Cass. n.
2472/2021), la cui prova può essere desunta attraverso il ricorso ad elementi presuntivi (cfr
Cass. n. 15/2021) e la cui liquidazione può avvenire, nell'ambito di una valutazione necessariamente equitativa, utilizzando il parametro della retribuzione. (cfr Cass. n.
12253/2015 nella specie, la S.C. ha stimato equo, confermando la sentenza di appello,
l'assunzione, a parametro della liquidazione del danno, dell'importo pari alla metà delle retribuzioni dovute per il periodo di demansionamento).
Per i motivi suesposti, l'appello deve essere rigettato.
9 2. Le spese del secondo grado del giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza con distrazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
IN PERSONA DEL SUO LEGALE Parte_1
RAPPRESENTANTE PR OR , con ricorso depositato in data 14.7.2021, avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, giudice del lavoro, n. 346/2021, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese del secondo grado del giudizio, liquidate in € 4.000,00, oltre accessori come per legge con distrazione;
3) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c.
1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, d.P.R. 115/2002
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, del
07/12/2023
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott. ssa Barbara Fatale
10
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 975 del Ruolo generale affari contenzioni dell'anno 2021, vertente
TRA
in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore con l'avv.to FUSCA ANNA appellante
E
con l'avv.to MEGNA GIOSUÈ DOMENICO Controparte_1
Appellato
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.2.2010 conveniva in giudizio Controparte_1
l'Amministrazione provinciale di , chiedendo il risarcimento del danno scaturito Parte_1
dalle condotte estromettenti subite.
Deduceva che - assunto dalla nel 1990 con qualifica di funzionario e CP_2 inquadramento nell'ottavo livello funzionale, poi trasferito alla nel 1994 Org_1
con incarico di , , Organizzazione_2 Org_3 Org_4
Impianti elettrici e Somma nell'ufficio vibonese della regione – con decorrenza Org_5
1.1.2006 (in fase di definizione del trasferimento delle funzioni da Regione a Province in esecuzione del decreto n. 20951 del 22.12.2005, adottato in virtù delle disposizioni di cui all'art. 17 della legge regionale n. 34/2002) veniva collocato in posizione di distacco
1 funzionale presso la Provincia di , dove era stato progressivamente spogliato Parte_1
delle sue attribuzioni, mantenuto in una condizione di forzata e prolungata inattività, e reso destinatario di atteggiamenti sprezzanti e provocatori da parte dei dirigenti dell'Amministrazione provinciale, e e dai funzionari, Parte_2 Per_1 Per_2 Per_3 addetti all'ufficio tecnico, e Parte_3 Pt_4
Nella resistenza dell'Amministrazione convenuta, il tribunale di Vibo Valentia, istruita la causa con assunzione di prova testimoniale e ctu medico legale, riteneva fondato il ricorso, riconducendo la condotta contestata al fenomeno di straining piuttosto che a quello di mobbing.
Rilevava, in particolare, che la tesi attorea era stata confermata sia dalla produzione documentale – dalla cui lettura è dato cogliere la presenza di annotazioni squalificanti per la persona e la professionalità dell'esponente, allontanato dal circuito decisionale (al di là dell'iniziale conservazione formale della funzione affidatagli, poi sottratta ufficialmente al ricorrente a partire dal 28 novembre 2007 e mercé la deliberazione numero 855) - ,sia dalla prova testimoniale espletata, dalla quale erano emersi i tentativi dell'amministrazione di ridimensionare, se non neutralizzare, l'apporto lavorativo del ricorrente riducendolo “a fare quasi niente”.
Richiamava le deposizioni dei testi e , affermando al contempo che “Le Tes_1 Tes_2
deposizioni dei testi di parte resistente, di contro, non hanno infirmato la coerenza e linearità della narrazione testimoniale poc'anzi riassunta, giacché – dirigente del Settore Per_2
edilizio provinciale – si è limitato a riferire dell'avvenuta investitura – da parte sua – di
a responsabile del procedimento: circostanza, quest'ultima, irrilevante ai fini della CP_1 decisione, non essendo qui discussa l'individuazione degli incarichi apparentemente rimessi all'architetto ricorrente, bensì – e specificamente – l'effettivo svolgimento degli stessi al netto
d'ingerenze o aggiramenti perpetrati in pregiudizio della posizione lavorativa – e, correlativamente, dell'integrità fisiopsichica – del lavoratore”.
Evidenziava che era, altresì, irrilevante una formale contestazione dei fatti in costanza di rapporto di lavoro, in quanto per costante giurisprudenza di legittimità in tema di dequalificazione professionale, è risarcibile il danno non patrimoniale ogni qual volta si verifichi una grave violazione dei diritti del lavoratore, che costituiscono oggetto di tutela costituzionale, da accertarsi in base alla persistenza del comportamento lesivo, alla durata e alla reiterazione delle situazioni di disagio professionale e personale, anche a prescindere da uno specifico intento di declassarlo o svilirne i compiti.
2 Riteneva provato il danno alla salute subito dal ricorrente sulla base della CTU medico-legale, che aveva accertato una percentuale di danno biologico pari 8% clinicamente riconducibile a
“uno stato ansioso e depressivo reattivo… complicato da ipertensione arteriosa”.
Dunque, sulla base delle tabelle di Milano, riconosceva come danno non patrimoniale onnicomprensivo- per la lesione della integrità psicofisica e della sfera morale – la somma di
€ 14.610,00.
Affermava, ancora, che “spetta al ricorrente l'ulteriore prestazione risarcitoria finalizzata a compensare la dequalificazione subita – e intesa come frustrazione del diritto del dipendente alla realizzazione della propria personalità per mezzo dell'attività lavorativa – e la cui quantificazione (condotta nella sede presente mediante la valorizzazione della notevole durata del demansionamento, della sua sistematicità, dell'elevata qualificazione del professionista e degli esiti della condotta datoriale, tradottisi – come constatato in sede
d'istruttoria orale – nello svuotamento del quotidiano bagaglio lavorativo del dipendente, e nella sua non-menzione all'interno della nuova pianta organica dell'Amministrazione) quest'Ufficio stima congruo commisurare al cinquanta percento della retribuzione globale percepita dal ricorrente negli anni compresi fra il 2006 e il 2010”
Condannava l'Amministrazione convenuta alle spese di lite, ponendo, altresì, a suo carico quelle della espletata ctu medico-legale.
Avverso tale decisione ha interposto gravame l' Parte_1
ed ha lamentato che 1. la sentenza impugnata è viziata da ultrapetizione, in violazione dell'art. 112 c.p.c., laddove, dopo l'esclusione della ricorrenza del mobbing, il tribunale di Vibo
Valentia ha riqualificato la fattispecie come straining, senza, peraltro, far riferimento ai “fatti eclatanti” dai quali sarebbe scaturito e che avrebbero innescato una reazione che si sarebbe cronicizzata a causa della situazione lavorativa disagevole in cui operava l'appellato.
2. ha errato il giudice di prime cure nel valutare le risultanze istruttorie e la documentazione, senza considerare che le decisioni dell'amministrazione erano state determinate dai processi di riorganizzazione e ristrutturazione che avevano coinvolto l'intero ente, nonché dalla necessità di garantire la continuità del servizio a fronte dello stato di malattia del ricorrente, protrattosi dal 27.11.2007 sino al 10.1.2008. Ha ribadito che “con prot. n.9011 del 15/09/06 veniva inoltrata al resistente comunicazione di servizio per il ripristino della operatività d'ufficio e, posto che per l'organizzazione definitiva del nuovo Servizio, necessario per l'espletamento delle funzioni trasferite dalla , impegnavano tempi medio-lunghi, non Org_1
compatibili con le esigenze degli iter procedurali delle pratiche che coinvolgevano anche interessi pubblici e/o privati, si autorizzava il ricorrente ad espletare per l'Ente comparente
3 le pratiche di propria competenza. Con determina del 08/11/07 n. 644 il Dirigente del Settore
Viabilità e Trasporti, nominava il resistente quale Responsabile Unico del Procedimento per i provvedimenti in corso di istruttoria e giacenti in atti d'ufficio presso il Servizio difesa del suolo e demanio idrico relativi all'autorizzazione per la ricerca di acque sotterranee in ambito comunale e privato. In data 27/11/07, presentava un certificato del medico CP_1
curante per malattia per 45 giorni protrattasi poi sino al 10/01/08. Con determina del
28//12/07 n. 855 il Dirigente del settore provvedeva alla sostituzione nell'assolvimento delle funzioni di pertinenza del dipendente con l'ing. , poiché era CP_1 Controparte_3
necessario garantire la continuità del servizio ed il raggiungimento degli obiettivi programmati. Dalla ricostruzione cronologica dei fatti su esposti, è palese come nel caso che ci occupa, che non sussiste alcuna forma di demansionamento nei confronti del dipendente, neanche laddove lo stesso lamenta comportamenti vessatori allorquando viene nominato un soggetto esterno, tal OM , dipendente regionale per la gestione del Persona_4 demanio idrico della . Infatti, tutto questo, rientra nella realtà d'impiego presso le Org_6
pubbliche amministrazioni soprattutto per chi è assegnato a lavori per i quali la tempestività dell'urgenza è d'obbligo, come nel settore presso il quale opera il resistente, nonché anche a seguito delle frequenti riorganizzazioni degli uffici. Dunque, tali comportamenti sono riferibili alla normale condotta dei Dirigenti ed è diretta all'organizzazione e funzionalità dell'Ente, perciò non si può assolutamente ravvisare alcuna forma di demansionamento nell'esercizio della facoltà di scelta di preporre i dipendenti alle singole strutture in quanto espressione del potere di organizzazione degli uffici e servizi”. Ha, quindi, sostenuto che di fatto l'arch. aveva continuato a svolgere le funzioni già precedentemente svolte alla CP_1
per come confermato dal teste ;
3. che il tribunale ha Org_1 Testimone_3 erroneamente riconosciuto il risarcimento del danno, senza accertare l'assegnazione a mansioni inferiori rispetto a quelle per le quali il ricorrente era stato trasferito e senza considerare che a) il disturbo ansioso era antecedente ai presunti comportamenti vessatori che l'arch. sosteneva di aver patito;
b) gli unici accertamenti disponibili erano quelli CP_1 contenuti nei certificati del medico curante dott. ed in un certificato Persona_5
dello psichiatra dott. che si limitavano a formulare in modo generico Persona_6
lo stato ansioso del ricorrente con una diagnosi che non si basava su esami fisici o esami di laboratorio, ma su sintomi soggettivi riferiti;
c) quando si allega un danno patrimoniale da lucro cessante cosiddetto da “perdita di chance” occorre la prova del danno che si assume subito, occorre cioè che il lavoratore dimostri quali occasioni abbia effettivamente perso per effetto delle lesioni lamentate. Ha lamentato, infine, che il tribunale ha omesso di chiarire i
4 criteri utilizzati per la quantificazione di tale danno, giungendo alla condanna dell'Amministrazione Provinciale al pagamento dell'ulteriore somma …al cinquanta percento della retribuzione globale percepita dal ricorrente negli anni compresi fra il 2006 e il 2010 in favore dell'arch. CP_1
Si è costituito l'appellato, chiedendo il rigetto del gravame, perché infondato.
Alla fissata udienza, sentiti i difensori delle parti, il Collegio ha deciso la causa come da separato dispositivo.
1.L'appello è infondato
1.1.Si rammenta che secondo principio giurisprudenziale consolidato “Quando il lavoratore allega un demansionamento riconducibile ad un inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 c.c., è su quest'ultimo che incombe l'onere di provare l'esatto adempimento del suo obbligo, o attraverso la prova della mancanza in concreto del demansionamento, ovvero attraverso la prova che fosse giustificato dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari oppure, in base all'art. 1218 c.c., a causa di un'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile” (cfr Cass.
Sez. L, n. 4211 del 03/03/2016), con la precisazione che il lavoratore ha "a fortiori" il diritto a non essere lasciato in condizioni di forzata inattività e senza assegnazione di compiti, ancorché senza conseguenze sulla retribuzione: e, dunque, non solo il dovere, ma anche il diritto all'esecuzione della propria prestazione lavorativa - cui il datore di lavoro ha il correlato obbligo di adibirlo - costituendo il lavoro non solo un mezzo di guadagno, ma anche un mezzo di estrinsecazione della personalità di ciascun cittadino. La violazione di tale diritto del lavoratore all'esecuzione della propria prestazione è fonte di responsabilità risarcitoria per il datore di lavoro;
responsabilità che, peraltro, derivando dall'inadempimento di un'obbligazione, resta pienamente soggetta alle regole generali in materia di responsabilità contrattuale: essa prescinde da uno specifico intento di declassare o svilire il lavoratore a mezzo della privazione dei suoi compiti e soggiace agli oneri probatori di cui all'art. 1218 cod. civ., sicchè grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare una causa giustificativa dell'inadempimento (cfr Cass. n. 17564/2006)
Nel caso di specie, a fronte dell'allegazione da parte del ricorrente di essere stato progressivamente esautorato dei suoi compiti riconducibili a quelle di funzionario RUP delle concessioni pubbliche presso l'ufficio vibonese della regione, all'indomani del Org_7
distacco funzionale presso la Provincia di con decorrenza 1.1.2006, ove poi Parte_1
sarebbe stato definitivamente trasferito per effetto del passaggio delle competenze da un ente ad un altro (in materia di sistemazione idraulica, concessione di acque e del demanio fluviale
5 Orga nonché delle opere marittime con decorrenza luglio 2006, cfr pubblicazione sul in atti), si rileva innanzitutto che l'amministrazione nel costituirsi in giudizio non ha contestato lo stato di incertezza in ordine agli incarichi da assegnare al personale interessato dalla procedura di mobilità, in quanto indicato soltanto con la fascia funzionale, senza alcuna indicazione del livello e degli eventuali incarichi posseduti per come evincibile dal decreto del
5.1.2006 n .20951, a firma del dott. incertezza che aveva indotto il ricorrente a Per_7
richiedere chiarimenti (doc 2 fasc.ricorrente) in 26.1.2006 in merito all'operatività del suo ufficio, immediatamente dopo una nota del dirigente generale che inibiva il Parte_2
compimento di una serie di atti (cfr doc.3 fasc.ricorrente).
La situazione di incertezza è avvalorata dalla documentazione (cfr doc. 4 fasc. del ricorrente)
e dalle deposizioni dei testi, dalle quali emerge che il servizio idraulico/difesa del suolo non ebbe negli anni dal 2006 al 2010 una collocazione stabile, in quanto in attesa della riorganizzazione degli uffici della , le funzioni furono temporaneamente dapprima Org_6
assegnate unitamente al personale (tra cui il ricorrente) al settore viabilità (diretto fino a tutto il 2007 dall'ing. collocato in quiescenza a dicembre 2007 e poi dall'ing. Per_1 Tes_3
dirigente del settore VIII, edilizia, ad interim) e successivamente al settore ambiente, diretto dall'ing. (cfr dep. , ma con un evidente commistione e Org_9 Tes_3 Org_9
Contr sovrapposizioni di competenze, laddove l'incarico formale di fu assegnato all'arch. in data 8.11.2007 (cfr doc. 9 del fasc.ricorrente) dal dirigente quando ancora CP_1 Tes_3 non era stato nominato ad interim sul ruolo del dirigente tant'è che fu quest'ultimo a Per_1
disporne la revoca a dicembre 2007, rettificata da il 2.1.2008 come sostituzione Tes_3 temporanea (cfr. 8 e 10 fasc.ricorrente, in quest'ultimo dà atto di essere stato Tes_3
nominato quello stesso giorno dal dirigente generale come sostituto di al settore Per_1
viabilità)
È altresì incontestato che solo con nota del 15.09.2006, prot. 9011, l' Parte_1
, nella persona del dirigente dott. Ing. autorizzava l'arch. ad
[...] Persona_8 CP_1
“espletare per l' di le pratiche di propria Parte_1 Parte_1
competenza con le medesime procedure già adottate con la;
valutando le Org_1
priorità in base all'urgenza e all'importanza delle pratiche trattate, anche eventualmente a scapito dell'ordine di arrivo”
Dalla prova orale è emerso che tale indicazione, tuttavia, non fu preceduta o seguita da una proposta organizzativa dell'Ufficio né dal conferimento di un incarico con un oggetto definito
(cfr dep. dirigente generale , tant'è a) che alcune determine del ricorrente relative Parte_2
alla nomina di direttori dei lavori per alcune opere idrauliche (doc. 6 fasc.ricorrente) sono
6 state sostanzialmente cestinate dal dirigente ing. con l'apposizione di diciture del Per_1 seguente tenore:“L'arch. non deve dimenticare che il dirigente è l'ing. , il suo CP_1 Per_1
comportamento non è da funzionario sottoposto al dirigente, si diffida a proseguire in tale comportamento 22.11.2007”; b). che a margine di una richiesta di affissione all'albo pretorio del comune di Ricadi della domanda di autorizzazione inoltrata da una ditta per la ricerca di acque sotterranee, trasmesso dall'arch. in qualità di responsabile del servizio, prot. CP_1
9331 del 29.09.2006 risulta un'annotazione (doc. 7 fasc.ricorrente) a firma del direttore generale, ing. con cui si invitava l'ing. “ a fargli sapere “sulla base di quale Parte_2 Per_1 provvedimento il dipendente è “il Responsabile del servizio e di quale servizio si CP_1 tratta” (8.11.2006 protocollo n. 35132).
Ed invero l'unico incarico che risulta in atti è quello assegnato in data 8.11.2007 con determina n. 644 del dirigente (cfr doc. 9) , di nomina dell'arch. quale R.U.P. Tes_3 CP_1 per i provvedimenti in corso d'istruttoria e giacenti in atti d'ufficio presso il servizio difesa del suolo e demanio idrico relativi alle autorizzazioni per la ricerca di acque sotterranee in ambito comunale e privato, incarico nel quale, peraltro, risulta essere stato sostituito dal collega , con nota del 28.12.2007 n. 855 del dirigente ing. a causa Controparte_3 Per_1 di un periodo di malattia, sostituzione qualificata dapprima come definitiva “nelle funzioni di sua competenza” (doc. 8 fasc.), salva poi rettifica come temporanea da parte dell'ing. Tes_3
(cfr doc. 10), secondo quanto già evidenziato.
Il ricorrente di primo grado ha lamentato, poi, che gli furono sostanzialmente sottratte dalla dirigenza le pratiche provenienti dalla Regione di cui al doc. 12 e che furono affidate a terzi
(tale ) incombenze relative al servizio di sua competenza. Per_9
L'amministrazione ha contestato l'assunto ed ha richiamato le testimonianze dei suoi testi a supporto dell'affermazione secondo cui l'arch. ha continuato ad essere il responsabile CP_1
di tutte le pratiche provenienti dalla Regione.
Orbene i testimoni escussi su richiesta dell'amministrazione (indicati peraltro dal ricorrente come autori delle condotte vessatorie e di sottrazione degli incarichi) non sono stati in grado di riferire di fatto di quali incombenze l'arch. si occupasse (cfr in tal senso dep. CP_1 [...]
Tes_
e . Per_3
In particolare il teste ing. ha affermato che l'arch svolgeva funzioni già Tes_3 CP_1
precedentemente svolte alla;
che, in particolare egli stesso aveva Org_1
provveduto alla nomina di questi quale RUP “poiché le pratiche che erano transitate alla
Provincia provenivano dalla Regione, sicchè egli “era a conoscenza delle medesime in quanto dipendente regionale”(cfr dep . Tes_3
7 Sennonché ha affermato di non essere in grado di indicare alcuna pratica tra quelle di cui si sarebbe occupato l'arch nonostante abbia dichiarato che questi aveva collaborato con CP_1
lui dal 2007 fino a febbraio 2010.
Inoltre la circostanza che il ricorrente abbia potuto occuparsi effettivamente delle pratiche provenienti dalla comprese quelle del doc. 12 relative alle domande di concessione Org_1
per le derivazioni di acqua pubblica ad uso idroelettico, risulta contraddetto dalle propalazioni del teste ing. il quale – dopo avere affermato che durante la sua reggenza dell'ufficio Per_3 viabilità distribuiva le pratiche tra l'arch. il geom. ed il geom. ma CP_1 Tes_2 CP_5
senza riuscire a ricordarne neanche una, né i criteri della distribuzione – ha ammesso, in relazione alle pratiche del citato elenco doc. 12 (mostratogli in corso di escussione), di averle richieste all'arch. al momento del suo subentro nella responsabilità del servizio CP_1 [...]
, di averle consegnate all'ing. al momento del passaggio Controparte_6 Tes_3 di quest'ultimo nella dirigenza dell'ufficio e di averle riprese in consegna al momento del pensionamento dello stesso precisando che si trattava di pratiche presentate presso il Tes_3 settore idrogeologico della ..tutt'ora giacenti presso il mio ufficio in Org_10 quanto ferme per motivi indipendenti dalla volontà e capacità dell' Parte_1
”.
[...]
Si rileva, ancora, che dalla deposizione del teste emerge che questi fu incaricato di Per_9
occuparsi presso la provincia esclusivamente delle pratiche di concessione delle acque pubbliche, provvedendo a formare il catasto delle utenze e un regolamento provinciale per la gestione del demanio idrico, cioè di attività che rientravano nella competenza dell'arch.
(cfr dep. ). CP_1 Per_9
Ed allora sono del tutto attendibili le propalazioni dei testi di parte ricorrente, e Tes_1
dalle quali emerge un progressivo esautoramento delle mansioni dell'arch. Tes_2 CP_1 conseguente al decentramento delle funzioni da un ente ad un altro. (cfr dep. “ogni Tes_1 tanto si presentava qualche ditta che sapeva che era lui il responsabile del servizio e l'arch
era costretto a inviare le ditte al sede della . Le carte da Per_10 Org_11 Org_6
noi non arrivavano più. Preciso che quanto ho riferito si riferisce al periodo dal giugno 2006 al 2007”; “ Quando nel 2006 siamo passati alla , il ricorrente è rimasto Tes_2 Org_6
alle sue funzioni occupandosi delle opere idrauliche. Preciso che il primo anno ho visto il ricorrente uscire frequentemente dall'Ufficio e qualche volta lo stesso mi riferiva di andare a fare alcuni sopralluoghi a delle ditte;
presumo per progetti ancora aperti che aveva lasciato in Regione. Successivamente il ricorrente ha lavorato sempre meno fino a fare nulla e tale
8 situazione permane tutt'ora. Non so dire con precisione quando è iniziata la minore attività del ricorrente perché questa è andata scemando nel tempo”.
In conclusione dalla documentazione versata in atti e dall'istruttoria espletata è emersa una situazione di disorganizzazione e disfunzione degli uffici, accompagnata dalla conflittualità generata dall'incertezza e dalla sottrazione dei compiti da svolgere (cfr dep. che Tes_1 riferisce su scontri tra e , nonché dall'adozione di provvedimenti ingiustificati CP_1 Per_1
(la revoca definitiva dell'incarico di RUP a causa di assenza per malattia), seppure rettificati, tutti fatti ascrivibili alla datrice di lavoro, per il tramite della condotta della sua dirigenza, in mancanza, peraltro, dell'allegazione e della conseguente prova – gravante sull'amministrazione - dell'impossibilità di adibire l'arch. alle stesse incombenze CP_1
espletate presso la o ad altre equivalenti. Org_1
Trattasi di fatti forieri di condizioni lavorative stressogene, che - in mancanza di dimostrazione di un intento persecutorio idoneo ad unificare gli episodi in modo da potersi configurare una condotta di "mobbing - integrano la figura del cd. "straining" (cfr Cass.
Sez. L, n. 3291 del 19/02/2016), non ravvisandosi la violazione dell'art. 112 c.p.c., in quanto sia il mobbing che lo "straining" racchiudono condotte datoriali comunque ostili, atte ad incidere sul diritto alla salute” (cfr Cass. n. 18164/2018).
1.2.In ordine alle censure relative al danno riconosciuto dal giudice di prime cure, si rileva quanto segue.
Il ctu medico -legale ha richiamato nella sua perizia la documentazione medica utilizzata, che
è di formazione successiva al distacco funzionale ed ha argomentato in modo esauriente sul nesso di causalità tra lo stato ansioso-depressivo - l'ipertensione arteriosa e le vicende lavorative del ricorrente.
Contrariamente agli assunti di parte appellante, la qualificazione del danno ulteriore rispetto a quello biologico, è nei termini di danno non patrimoniale alla professionalità, patito dal lavoratore in conseguenza della grave lesione dei propri diritti costituzionalmente garantiti, e va ascritto alla categoria del danno emergente e non a quella del lucro cessante (cfr Cass. n.
2472/2021), la cui prova può essere desunta attraverso il ricorso ad elementi presuntivi (cfr
Cass. n. 15/2021) e la cui liquidazione può avvenire, nell'ambito di una valutazione necessariamente equitativa, utilizzando il parametro della retribuzione. (cfr Cass. n.
12253/2015 nella specie, la S.C. ha stimato equo, confermando la sentenza di appello,
l'assunzione, a parametro della liquidazione del danno, dell'importo pari alla metà delle retribuzioni dovute per il periodo di demansionamento).
Per i motivi suesposti, l'appello deve essere rigettato.
9 2. Le spese del secondo grado del giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza con distrazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
IN PERSONA DEL SUO LEGALE Parte_1
RAPPRESENTANTE PR OR , con ricorso depositato in data 14.7.2021, avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, giudice del lavoro, n. 346/2021, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese del secondo grado del giudizio, liquidate in € 4.000,00, oltre accessori come per legge con distrazione;
3) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c.
1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, d.P.R. 115/2002
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, del
07/12/2023
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott. ssa Barbara Fatale
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