Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/04/2025, n. 1648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1648 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del Lavoro in composizione monocratica in persona del dott. GIUSEPPE MINERVINI, all'udienza del 17.4.2025 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro in primo grado iscritta al n.6026 nell'anno 2024 RG
TRA
, avv. GERONIMO M Parte_1 ricorrente
E
, Controparte_1
resistente conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato nell'anno 2024 premesso di essere alle dipendenze dell' , l'istante con CP_1 mansioni di tecnico di radiologia ha dedotto: di aver lavorato in tre turni giornalieri;
di aver osservato dei turni di lavoro in violazione del diritto al riposo giornaliero di 11 ore consecutive previsto dall'art.7 d.lgs n.66/2003 come individuati in dettaglio a pagg.2, 3, 4, 5 e 6 del ricorso nei termini ivi in dettaglio indicati.
Concludeva costui, pertanto, con la richiesta di condannare la convenuta al risarcimento del danno da usura psico fisica, per il mancato riposo giornaliero, nella misura del 16 % della retribuzione ordinaria ovvero nella misura diversa di giustizia nei termini ivi indicati in dettaglio oltre rivalutazione e interessi, con vittoria di Con spese. Non si costituiva in giudizio l' intimata di cui va dichiarata la contumacia. Istruita con prove documentali, all'odierna udienza la causa veniva decisa con sentenza.
2.1. In via preliminare deve evidenziarsi che risulta per tabulas che in relazione ai turni individuati in dettaglio a pagg.2, 3, 4, 5 e 6 del ricorso l'istante non ha goduto del riposo giornaliero di 11 ore consecutive previsto dall'art.7 d.lgs n.66/2003 e dall'art. 27 CCNL comparto sanità pubblica.
2.2. In particolare, attesa la contumacia della parte intimata, non sono stati dedotti e provati fatti impeditivi e/o estintivi al riposo giornaliero de quo. Invero, non vi è in atti la prova adeguata del godimento dei riposi giornalieri di 11 ore consecutive dopo i turni in contestazione.
2.3. Irrilevante a riguardo è la circostanza secondo cui talvolta il mancato godimento dei riposi giornalieri è stato determinato dallo svolgimento da parte dell'istante di prestazioni aggiuntive su base volontaria. Invero, lo svolgimento di tali prestazioni lavorative non esonerava comunque la convenuta dal
3. E' noto poi che la mancata fruizione del riposo giornaliero e settimanale, in assenza di previsioni legittimanti la scelta datoriale, è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto, perché l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento del datore ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione del predetto interesse espone direttamente il datore medesimo al risarcimento del danno
(cfr. Cass. sez. lav. 18884/2019 e n.15699/2015).
4.1. Il mancato godimento del riposo giornaliero giustifica dunque la richiesta risarcitoria in relazione al danno da usura psico fisica da mancato riposo subita.
4.2. In merito al criterio per determinare l'entità del danno, può farsi riferimento al compenso giornaliero ordinario (cfr. in termini analoghi Corte di Appello di Bari sent. 1589/2021) da riconoscere in relazione a ciascun turno indicato alle pagg.2, 3, 4, 5, e 6 del ricorso per i quali è stato allegato il mancato godimento del riposo giornaliero, oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi ex art. 22 comma 36
l.n.724/1994, dalla maturazione di ogni riposo perduto in relazione ai turni riddetti (cfr. in termini rilievi svolti nella sentenza n.1022/2025 della Sezione che si condividono e che si richiamano nella odierna sede per relationem anche ex art. 118 disp. att. cpc).
5. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalla parte istante. Invero, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 11 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Ciò in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, ed è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art.276
c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. V, Ord., 08-06-2018, n. 15008; Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 21 06-2017, n. 15350; Cass. civ. Sez. lavoro Ordinanza, 19-06-2017, n. 15064; Sez. lavoro, 18-11-2016, n. 23531; Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214; Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e giurisprudenza pacifica della Sezione tra cui sentenza del 13-07-
2017 nonchè Trib. Roma Sez. lavoro, 08-02-2018; Corte d'Appello Torino Sez. lavoro, Sent., 15/06/2017
Trib. Reggio Emilia Sez. II, 07 12-2017; Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
6. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, esse vanno poste a carico della azienda intimata, in considerazione dell'attività svolta (solo istruttoria), del valore e della serialità della causa.
P.Q.M.
2 Il giudice, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, assorbita ogni altra argomentazione e domanda così provvede: dichiara la contumacia della parte intimata;
accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' convenuta al risarcimento in favore del ricorrente CP_1 del danno da usura psico-fisica conseguente all'espletamento dei turni di lavoro in violazione del diritto al riposo giornaliero di 11 ore consecutive previsto dall'art.7 d. lgs n.66/2003 da quantificarsi nel compenso giornaliero ordinario per ogni riposo giornaliero non goduto oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi dalla maturazione di ogni riposo perduto, nei termini di cui in motivazione;
condanna la parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 1600,00 oltre i.v.a. e c.p.a. e rimborso spese anche forfettario come per legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Bari 17.4.2025
IL GIUDICE
dott. Giuseppe Minervini
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