TAR Firenze, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 211
TAR
Sentenza 28 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Lesione del legittimo affidamento e difetto di motivazione

    Le scelte di pianificazione urbanistica sono discrezionali e non generano aspettative qualificate solo dalla adozione del piano. Le modifiche apportate erano necessarie per conformarsi al PIT-PPR e alle indicazioni della conferenza paesaggistica, non richiedendo un nuovo procedimento.

  • Rigettato
    Violazione art. 4 L.R. 65/2014 per area interclusa

    L'area presenta edificato sparso e discontinuo, non aree edificate con continuità. Anche se interclusa dalla viabilità, la sua continuità ambientale e paesaggistica con aree rurali periurbane giustifica l'esclusione dal territorio urbanizzato, in linea con la pianificazione precedente.

  • Rigettato
    Violazione norme procedurali per modifiche sostanziali

    Le modifiche apportate erano di dettaglio e localizzate, non tali da richiedere una rielaborazione complessiva del piano o la ripubblicazione. Inoltre, le modifiche erano obbligatorie per conformarsi a piani sovraordinati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Firenze, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 211
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
    Numero : 211
    Data del deposito : 28 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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