Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00211/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00979/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 979 del 2022, proposto dai signori IG AN e OL OR, rappresentati e difesi dall’avvocato Alfonso Viscusi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Cerreto Guidi, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Barchielli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Regione Toscana, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- della delibera del Consiglio comunale di Cerreto Guidi n. 66 del 27.12.2021, pubblicata sul BURT n. 8 del 23.02.2022, recante “ Piano operativo e contestuale variante al Piano Strutturale del Comune di Cerreto Guidi adottati con del. C.C. n. 2 del 28.2.2019. Conclusione del procedimento pianificatorio a seguito degli esiti della conferenza paesaggistica ai sensi dell’art. 21 della disciplina del PIT / PRR, e con contestuale approvazione ai sensi dell’art. 19 della L.R. n. 65/2014 ”, nella parte in cui classifica l’area di proprietà dei ricorrenti, sita in Cerreto Guidi, meglio rappresentata catastalmente al foglio n. 4 dalle particelle nn. 123 e 126, precedentemente inserita in area di completamento “LL_S_1”, quale “ pianura a struttura agricola e naturalistica complessa ” del territorio rurale, stralciandola dal perimetro del territorio urbanizzato con elisione di ogni capacità edificatoria;
- per quanto occorrer possa, di tutti gli atti comunque connessi, presupposti e conseguenti, se lesivi, ivi inclusi le tavole, le relazioni, le schede tecniche e gli altri elaborati tecnici allegati alla delibera sopra indicata, comprese la Tavola 2 Stabbia, nella parte in cui esclude il terreno di proprietà dei ricorrenti dal perimetro del territorio urbanizzato, e la Tavola DF.034 “ Articolazione del Territorio Rurale ”, nella parte in cui classifica il terreno dei ricorrenti in ambito “ pianura a struttura agricola e naturalistica complessa ” del territorio rurale, e il contributo della Regione Toscana acquisito dal Comune con prot. 8468 del 20.04.2019, i verbali delle sedute della conferenza paesaggistica del 21.4.2021, del 24.11.2021 e del 24.01.2022 e la delibera del Consiglio comunale n. 2 del 15.02.2022, pubblicata sul BURT n. 13 del 30.03.2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Cerreto Guidi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 il dott. ID De AZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – I sigg. IG AN e OL OR sono proprietari di un terreno sito nel Comune di Cerreto Guidi, loc. Stabbia, censito al catasto terreni al foglio 4, particelle 123 (vigneto) e 126 (seminativo), come da visura catastale in atti.
2. – In data 14.02.2018, i sigg. AN e OR facevano istanza al Comune di Cerreto Guidi affinché, in occasione della elaborazione del nuovo piano operativo comunale, fosse loro data la possibilità di costruire sul suddetto terreno un edificio mono o bifamiliare di circa mq 360 di SUL oltre accessori, da destinare a propria abitazione o da immettere sul mercato.
3. – Con deliberazione consiliare n. 2 del 28.01.2019, il Comune di Cerreto Guidi adottava il nuovo piano operativo con contestuale variante al piano strutturale.
Negli strumenti così adottati il terreno di proprietà dei sigg. AN e OR veniva incluso nel perimetro del territorio urbanizzato e classificato, come “LL_S_1”, tra le aree di completamento a destinazione residenziale da attuarsi mediante intervento diretto di cui all’art. 80 delle NTA, con indice di edificabilità utile per la realizzazione di un edificio di due piani per una superficie di mq 1.100.
4. – In data 20.04.2019 la Regione Toscana faceva pervenire al Comune il proprio contributo ai sensi dell’art. 53 della legge regionale n. 65/2014, anche « al fine di anticipare i contenuti delle valutazioni proprie della conferenza paesaggistica che [si sarebbe svolta] per la conformazione dell’atto al PIT-PPR ai sensi dell’art. 145 del D.lgs. 42/2004, dell’art. 31 della L.R. 65/2014 e dell’art. 21 della Disciplina di Piano del PIT-PPR ».
Richiamato il piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico regionale approvato con delibera del Consiglio regionale n. 37 del 27.03.2015 con particolare riferimento alla disciplina dei beni paesaggistici nonché alla disciplina d’uso di cui alla scheda dell’Ambito di paesaggio n. 5 “Val di Nievole e Val d’Arno Inferiore”, l’Amministrazione regionale rilevava, quanto al lotto LL_S_1, che, in considerazione della permanenza di caratteristiche ruralità del contesto, il suo inserimento nel perimetro del territorio urbanizzato presentava forti criticità, dovendo pertanto valutarsi la sua esclusione da detto perimetro o la previsione per l’area in questione di una disciplina di stretta tutela paesaggistica quale area agricola sottoposta a tutela paesaggistica degli insediamenti.
5. – Il Comune riscontrava il contributo istruttorio della Regione Toscana modificando le previsioni relative al lotto LL_S_1 « a garanzia di un ampio varco visivo » con la riduzione della sua potenzialità edificatoria da mq 1.100 a mq 160 di superficie edificabile, come si evince dalla relazione del responsabile del procedimento del 20.12.2021.
6. – Con nota del 8.06.2020, il Comune di Cerreto Guidi, nelle more dell’adeguamento degli elaborati in conseguenza all’esame delle osservazioni, chiedeva la convocazione della conferenza paesaggistica ai sensi dell’art. 21 della disciplina del Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico, secondo quanto previsto dall’art. 4 dell’accordo fra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e la Regione Toscana del 17.05.2018.
7. – La conferenza paesaggistica si svolgeva nelle sedute del 27.10.2020, del 21.04.2021, del 24.11.2021 e del 9.10.2021.
In particolare, nella seduta del 27.10.2020 veniva rilevato che, con riferimento alle segnalate difformità nella definizione del territorio urbanizzato nella frazione di Stabbia, nel capoluogo e nella frazione di Gavena, erano state apportate le modiche per un allineamento tra le diverse tavole e che, con più particolare riguardo al lotto LL_S_1, « l’area non [era] stata esclusa dal perimetro del territorio urbanizzato o disciplinata come area agricola a tutela paesaggistica degli insediamenti, così come richiesto dal contributo regionale, ma [era] stata modificata con una riduzione della SE consentita da 1.100 mq a 160 mq, prescrivendo la realizzazione di un edificio allineato a quello esistente a nord e il mantenimento ad oliveto della porzione a sud verso Via del Cimitero Vecchio, in modo da lasciare libero il cono visivo verso la collina ».
Dalla relazione del responsabile del procedimento del 20.12.2021 (doc. 8 della produzione dell’Amministrazione comunale resistente del 7.11.2025) risulta che, a seguito dei suddetti rilievi e in vista della seduta del 21.04.2021, l’Amministrazione provvedeva alla revisione delle previsioni già adottate e, per quello che qui interessa, al completo stralcio della potenzialità edificatoria del lotto LL_S_1.
8. – Quindi, con delibera del Consiglio comunale n. 66 del 27.12.2021, pubblicata sul BURT n. 8 del 23.02.2022, venivano approvati il nuovo piano operativo e la contestuale variante al piano strutturale del Comune di Cerreto Guidi, con le modifiche agli elaborati di piano successive ai rilievi espressi in sede di conferenza paesaggistica: l’area di proprietà dei sigg. AN e OR veniva posta al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato e classificata (in continuità con il previgente regolamento urbanistico) nel sistema della “ Pianura a struttura agricola e naturalistica complessa ”, disciplinato dall’art. 84 delle NTA (“ Aree agricole e forestali ”).
9. – Con atto notificato il 23.06.2022, i sigg. AN e OR hanno proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso la delibera consiliare di approvazione del piano operativo con contestuale variante al piano strutturale e i verbali della conferenza paesaggistica.
Con il primo motivo i ricorrenti sostengono che la decisione di stralciare completamente la previsione relativa al lotto LL_S_1, assunta dal Comune in sede di approvazione del piano operativo, lederebbe il loro legittimo affidamento sul mantenimento della edificabilità del suolo e non troverebbe adeguata spiegazione negli atti dell’istruttoria, dal momento che nella conferenza paesaggistica si era preso atto della riduzione da 1.100 mq a 160 mq della superficie edificabile, ma su tale misura non era stato mosso alcun ulteriore rilievo.
Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 4 della legge regionale n. 65/2014, giacché quella in questione sarebbe un’area interclusa, compresa tra lotti edificati posti lungo il perimetro costituito dalle vie della Goraccia, del cimitero Vecchio e della Buca, inedificata e dotata di opere di urbanizzazione primaria, non riconducibile alle aree rurali alle quali fa riferimento lo stesso art. 4.
Con il terzo mezzo, i ricorrenti sostengono che la delibera consiliare di approvazione del piano operativo sarebbe stata assunta in violazione delle norme procedurali relative al processo di formazione degli strumenti urbanistici, dal momento che lo stralcio dell’area di cui si discute dal perimetro del territorio urbanizzato, comportando modifiche sostanziali al piano adottato, avrebbe reso necessario la riedizione dell’intera procedura pianificatoria.
10. – Con atto notificato il 19.07.2022, il Comune di Cerreto Guidi ha presentato opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 e ha chiesto che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale.
11. – In data 6.08.2022, i sigg. AN e OR hanno trasposto il ricorso in sede giurisdizionale, depositando l’atto di costituzione in giudizio dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale e provvedendo alla notifica del relativo avviso alle Amministrazioni intimate.
12. – Il solo Comune di Cerreto Guidi si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
13. – In vista della discussione della causa, l’Amministrazione comunale ha depositato una memoria, alla quale le parti ricorrenti hanno replicato.
14. – All’udienza pubblica del 18 dicembre 2025 le parti hanno discusso la causa, che è stata quindi trattenuta in decisione.
15. – Con il primo motivo, i ricorrenti sostengono, in sintesi, che solo in vista della seduta conclusiva della conferenza paesaggistica il Comune di Cerreto Guidi si sarebbe determinato, in maniera immotivata, allo stralcio delle previsioni del piano operativo adottato relative al lotto LL_S_1, senza che ve ne fosse la necessità alla luce dello sviluppo dei lavori della conferenza paesaggistica finalizzata alla conformazione del piano al PIT-PPR, nell’ambito della quale si era solo preso atto della mancata esclusione dell’area dal perimetro del territorio urbanizzato e della riduzione della superficie edificabile consentita da 1.100 mq a 160 mq, senza che fossero mossi sul punto rilievi ostativi alle scelte pianificatorie dell’Amministrazione; sotto altro profilo, i ricorrenti deducono che la scelta del Comune lederebbe la loro legittima aspettativa alla conferma delle previsioni del piano operativo adottato con delibera consiliare del 28.01.2019.
Il collegio non condivide le censure di parte ricorrente.
Come noto, le scelte di pianificazione urbanistica sono caratterizzate da ampia discrezionalità e costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che in presenza di figure sintomatiche di eccesso di potere per palese irragionevolezza ed illogicità (Cons. Stato, sez. II, 16 dicembre 2021, n. 8383; Id., 12 febbraio 2020, n. 1095; Id., sez. IV, 25 maggio 2016, n. 2221). Infatti, le scelte riguardanti la classificazione dei suoli costituiscono il frutto di complesse valutazioni tecniche e amministrative, riservate al livello politico, rispetto alle quali la posizione dei privati risulta recessiva al cospetto delle determinazioni istituzionali, avendo il sindacato giurisdizionale su tali valutazioni carattere estrinseco ed essendo esso limitato al riscontro di palesi elementi di illogicità ed irrazionalità apprezzabili ictu oculi , con esclusione di qualsiasi apprezzamento circa la loro condivisibilità, profilo appartenente alla sfera del merito (Cons. Stato, sez. IV, 6 aprile 2020, n. 2284; Id., sez. IV, 31 dicembre 2019, n. 8917; Id., sez. IV, 12 maggio 2016, n. 1907).
Le scelte di pianificazione non sono neppure condizionate dalla pregressa previsione, nei previgenti atti di pianificazione, di destinazioni d’uso diverse e più favorevoli rispetto a quelle impresse con il nuovo strumento urbanistico, con il solo limite dell’esigenza di una specifica motivazione a sostegno della nuova destinazione quando quelle indicazioni avevano assunto una prima concretizzazione in uno strumento urbanistico esecutivo (piano di lottizzazione, piano particolareggiato, piano attuativo) approvato o convenzionato e tale, quindi, da aver ingenerato un’aspettativa qualificata alla conservazione della precedente destinazione (Cons. Stato, sez. II, 6 novembre 2019, n. 7560; Id., sez. IV, 1 agosto 2018, n. 4734; Id., 12 aprile 2018, n. 2204; Id., 25 agosto 2017, n. 4063) o da giudicati di annullamento di dinieghi di concessioni edilizie o di silenzio-rifiuto su domanda di concessione (Cons. Stato, sez. II, 10 luglio 2020, n. 4467; Id., sez. VI, 8 giugno 2020, n. 3632; Id., sez. IV, 25 giugno 2019, n. 4343) o la modificazione in zona agricola della destinazione di un’area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo (Cons. Stato, sez. II, 8 maggio 2020, n. 2893; Id., sez. IV, 30 dicembre 2016, n. 5547).
Al di fuori delle ipotesi appena ricordate, la generica aspettativa del privato alla non reformatio in peius delle destinazioni di zona edificabili è cedevole dinanzi alla discrezionalità del potere pubblico di pianificazione urbanistica ed è analoga a quella di ogni altro proprietario di aree che aspira ad una utilizzazione più proficua del proprio immobile (Cons. Stato, sez. IV, 4 marzo 2003, n. 1197; Id., sez. IV, 25 luglio 2001, n. 4078; Cons. Stato, Ad. plen., 22 dicembre 1999, n. 24).
Nel caso di specie, alla luce dei condivisibili orientamenti appena citati, deve escludersi che, per effetto della previsione del piano operativo adottato con la delibera consiliare del 28.01.2019, fosse insorta negli odierni ricorrenti un’aspettativa qualificata, tale da fondare un legittimo affidamento, all’edificabilità dell’area, che peraltro nel previgente strumento urbanistico era collocata nel territorio rurale e aperto, nell’ambito del « Subsistema della collina a indirizzo agricolo e forestale complesso ».
Infatti, le scelte di pianificazione effettuate dall’ente locale in sede di adozione dello strumento urbanistico, afferendo ad una prima fase del più ampio e complesso procedimento di pianificazione generale culminante nell’approvazione del piano, non possono ex se far sorgere aspettative qualificate in ordine alla definitiva zonizzazione delle aree: dalla mera adozione del piano non possono discendere in capo agli interessati aspettative edificatorie qualificate rispetto alle scelte pianificatorie che il Comune è chiamato a operate in via definitiva con il concorso degli altri attori istituzionali che, come la Regione, devono intervenire nel procedimento (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 23 aprile 2013, n. 225).
Orbene, nel caso di specie, le ragioni dello stralcio della previsione edificatoria relativa al lotto LL_S_1 contenuta nel piano adottato sono legate alle criticità espresse dalla Regione Toscana circa l’inserimento dell’area nel perimetro del territorio urbanizzato. Tali criticità erano state evidenziate dalla Regione già nel contributo del 20.04.2019, « anche al fine di anticipare le valutazioni proprie della conferenza paesaggistica » per la conformazione al PIT-PPR, e muovevano dalla persistenza delle caratteristiche di ruralità dell’area stessa, tanto che ne era stata proposta l’esclusione dal perimetro del territorio urbanizzato o la previsione rispetto ad essa di una disciplina di stretta tutela paesaggistica (quale area agricola a tutela paesaggistica degli insediamenti).
In occasione della prima seduta della conferenza paesaggistica del 27.10.2020, era stato rilevato che il Comune non aveva provveduto ad escludere l’area dal perimetro del territorio urbanizzato o a disciplinarla come area agricola a tutela paesaggistica degli insediamenti, così come richiesto dal contributo regionale, ma ne aveva solo modificato la potenzialità edificatoria, con riduzione della superficie edificabile consentita da 1.100 mq a 160 mq.
Risulta dalla relazione del responsabile del procedimento (cfr. doc. 8 della produzione dell’Amministrazione comunale del 7.11.2025, pagg. 14-15) che già in vista della seconda seduta della della conferenza paesaggistica, « in conseguenza delle risultanze delle precedenti conferenze », il Comune si era determinato ad effettuare alcune modifiche a specifiche previsioni di piano, disponendo, per quello che qui interessa, il completo stralcio delle previsioni edificatorie relative al lotto LL_S_1, ragione per cui la questione della inclusione dell’area nel perimetro del territorio urbanizzato non era stata più oggetto di rilievi nelle successive sedute della conferenza paesaggistica.
La circostanza che il Comune aveva provveduto allo stralcio della previsione che qui interessa già a seguito della prima seduta della conferenza paesaggistica trova conferma nell’estratto delle norme tecniche di attuazione del piano operativo depositato in giudizio dai ricorrenti (doc. 14 della produzione del 6.08.2022, pag. 3), ove, sotto la sigla barrata “LL_S_1”, si legge « STRALCIATO A seguito della conferenza paesaggio di ottobre 2020 » e, accanto, le previsioni come in un primo momento modificate dall’Amministrazione risultano tutte barrate.
Nei limiti in cui è ammesso il sindacato giurisdizionale sulle scelte pianificatorie dell’amministrazione, le censure di difetto di motivazione e di illegittima lesione di aspettative qualificate formulate dai ricorrenti sono pertanto infondate.
16. – Le critiche affidate al secondo motivo di ricorso si concentrano più specificamente sulla esclusione dell’area di proprietà dei ricorrenti dal perimetro del territorio urbanizzato, che sarebbe illegittima per violazione dell’art. 4 della legge regionale n. 65/2014, giacché quella di cui si discute sarebbe un’area interclusa, compresa tra i lotti edificati posti lungo il perimetro costituito dalle vie della Goraccia, del cimitero Vecchio e della Buca, inedificata e dotata di opere di urbanizzazione primaria e non riconducibile alle aree rurali.
L’art. 4 della legge regionale n. 65/2014 stabilisce che «[ i ] l territorio urbanizzato è costituito dai centri storici, le aree edificate con continuità dei lotti a destinazione residenziale, industriale e artigianale, commerciale, direzionale, di servizio, turistico-ricettiva, le attrezzature e i servizi, i parchi urbani, gli impianti tecnologici, i lotti e gli spazi inedificati interclusi dotati di opere di urbanizzazione primaria » (comma 3) e che «[ n ] on costituiscono territorio urbanizzato: a) le aree rurali intercluse, che qualificano il contesto paesaggistico degli insediamenti di valore storico e artistico, o che presentano potenziale continuità ambientale e paesaggistica con le aree rurali periurbane, così come individuate dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica dei comuni, nel rispetto delle disposizioni del PIT; b) l’edificato sparso o discontinuo e le relative aree di pertinenza » (comma 5).
Orbene, la documentazione depositata in atti dalle parti (si vedano, in particolare, le visure catastali e la fotografia aerea allegate dai ricorrenti quali docc. 1 e 16 della produzione del 6.08.2022 e le fotografie riprodotte nella memoria dell’Amministrazione resistente del 17.11.2025) restituisce un quadro fattuale dal quale, a giudizio del collegio, non possono trarsi elementi a sostegno della tesi sostenuta da parte ricorrente.
Risulta che le particelle che costituiscono l’area di cui si discute sono catastalmente classificate come vigneto e seminativo, ancorché siano concretamente coltivate ad uliveto.
Risulta, altresì, che intorno ad esse vi è solo edificato sparso e discontinuo e relative aree di pertinenza, e non aree edificate con continuità dei lotti a destinazione residenziale, industriale e artigianale, commerciale, direzionale etc.
Inoltre, se anche si volesse ritenere l’area interclusa in quanto circondata dalla viabilità pubblica (vie della Goraccia, del cimitero Vecchio e della Buca), ciò non sarebbe decisivo per la sua inclusione nel perimetro del territorio urbanizzato, dal momento che, come si è visto, sono escluse da tale perimetro le aree rurali che, ancorché intercluse, siano in potenziale continuità ambientale e paesaggistica con le aree rurali periurbane.
In altri termini, avuto riguardo alle previsioni di cui all’art. 4, co. 3 e 5, della legge regionale n. 65/2014, non si ravvedono profili di illegittimità nella esclusione dell’area di proprietà dei sigg. AN e OR dal perimetro del territorio urbanizzato.
D’altro canto, non è priva di significato la circostanza che detta esclusione si ponga in continuità con le previsioni del previgente strumento urbanistico, che qualificava l’area come parte del territorio rurale e aperto nel subsistema Eb1 “ collina a indirizzo agricolo e forestale complesso ”, caratteristiche che sono ancora attuali, tanto che, come si è visto, i terreni de quibus , catastalmente classificati come vigneto e seminativo, sono concretamente coltivati ad uliveto.
Anche il secondo motivo di ricorso è dunque infondato.
17. – Quanto al terzo motivo, con il quale i ricorrenti si dolgono del fatto che l’Amministrazione comunale non avrebbe riavviato l’intera procedura di approvazione del piano operativo, nonostante le rilevanti modifiche apportate al piano adottato attraverso l’esclusione dell’area dal perimetro del territorio urbanizzato, il collegio ricorda che, per consolidata giurisprudenza, l’obbligo di ripubblicazione del piano urbanistico sorge solo a fronte di modifiche che comportano una rielaborazione complessiva dello strumento di pianificazione territoriale, vale a dire in caso di mutamenti tali da determinare un cambiamento radicale delle caratteristiche essenziali del piano e dei criteri che presiedono alla sua impostazione (Cons. Stato, sez. IV, 13 novembre 2020, n. 7027), situazione che non ricorre allorché, in sede di approvazione, vengano introdotte modifiche che riguardano la disciplina di singole aree o singoli gruppi di aree (Cons. Stato, sez. IV, 19 novembre 2018, n. 6484).
In altri termini, l’obbligo della ripubblicazione del piano urbanistico non sussiste nel caso in cui le modifiche consistano in variazioni di dettaglio che comunque ne lascino inalterato l’impianto originario, quand’anche queste siano numerose sul piano quantitativo ovvero incidano in modo intenso sulla destinazione di singole aree o gruppi di aree.
Peraltro, l’obbligo della ripubblicazione è pacificamente escluso in presenza di modifiche “obbligatorie” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 2 gennaio 2023, n. 21; Id., sez. VI, 18 ottobre 2022, n. 8854; Id., sez. IV, 13 novembre 2020, n. 7027; Id., sez. IV, 11 novembre 2020, n. 6944), ovvero di modifiche necessarie per assicurare il rispetto di atti di pianificazione sovraordinati e dunque, come nel caso di specie, la conformazione del piano operativo al piano paesaggistico mediante il recepimento delle indicazioni della conferenza paesaggistica.
Le previsioni di cui i ricorrenti si dolgono, per il loro carattere puntuale e localizzato, non sono tali da determinare un cambiamento radicale delle caratteristiche essenziali del piano operativo e dei criteri della sua impostazione, pur costituendo una revisione significativa della destinazione ipotizzata per l’area in sede di adozione del piano; esse, inoltre, derivano dalla necessità conformare il piano operativo al Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico regionale mediante il recepimento delle indicazioni della conferenza paesaggistica.
Ne consegue che per l’approvazione delle previsioni in questa sede impugnate non era richiesto il riavvio del procedimento di pianificazione e la ripubblicazione del piano.
Anche il terzo motivo è dunque infondato.
18. – In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
19. – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti al pagamento in favore dell’Amministrazione comunale resistente delle spese di lite, che liquida nella misura di € 3.000,00 (euro tremila/00) oltre oneri e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
VI La AR, Presidente
VI De Felice, Primo Referendario
ID De AZ, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ID De AZ | VI La AR |
IL SEGRETARIO