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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 02/10/2025, n. 2377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2377 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 1.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 3484/2023 R.G., promossa da:
, rappresentata e difesa con mandato in atti dall'avv. Maria Rosaria De Salve Parte_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizia Florio,CP_1 come da procura generale indicata nella memoria difensiva
Resistente
OGGETTO: Ripetizione di indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21.03.2023 la ricorrente indicata in epigrafe, premesso di essere erede del CP_ sig. , esponeva di aver ricevuto una lettera datata 26.09.2022 con cui l le Persona_1 chiedeva la restituzione della somma di € 10.825,82 pagata indebitamente al defunto
[...]
sulla pensione in titolarità di quest'ultimo cat. VO n.13042624, nel periodo dal Per_1
01.01.2014 al 28.02.2019, e faceva presente che la medesima richiesta restitutoria era stata già avanzata dall'Istituto direttamente al dante causa, il quale aveva proposto ricorso dinanzi al
Tribunale di Lecce R.G. 6879/2019.
Ritenendo illegittima la richiesta restitutoria anche per mancanza di dolo in capo alla ricorrente, chiedeva accertarsi l'irripetibilità del pagamento eseguito dall' con condanna dell'Istituto al CP_1 pagamento di quanto eventualmente già trattenuto a tale titolo, con vittoria delle spese processuali.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso, chiarendo che l'indebito derivava dal CP_1 superamento dei limiti reddituali che hanno determinato il venir meno del diritto al trattamento minimo sulla pensione italiana del coniuge per il periodo contestato. Persona_1
Esaurita la trattazione, all'esito dell'udienza del 1.10.2025, la causa viene decisa con la presente sentenza contestuale.
* * *
1 L'indebito oggetto dell'odierno giudizio, richiesto alla ricorrente con nota del 26.09.2022 e pari ad
€ 10.825,82, deriverebbe dal superamento dei limiti reddituali che hanno determinato il venir meno del diritto al trattamento minimo sulla pensione cat. VO n.130422624 del coniuge Persona_1
CP_ per il periodo dal 01.02.2014 al 28.02.2019 (cfr. nota del 26.09.2022 dell' allegata al ricorso).
La medesima richiesta restitutoria era stata già avanzata dall'Istituto direttamente al dante causa con nota del 1.02.2019, impugnata con ricorso dinanzi al Tribunale di Lecce R.G. 6879/2019.
Nelle more del giudizio, la ricorrente ha documentato che la posizione indebita richiesta al dante causa è stata oggetto di annullamento, giusta sent. n. 1654/2023 Tribunale di Persona_1
Lecce - Sez. Lavoro, prodotta in giudizio con le note di trattazione scritta depositate il 9.05.2024
(cfr. sentenza del Tribunale di Lecce n. 1654/2023 resa nel proc. n. 6879 R.G.)
Pertanto, la richiesta dell'Istituto nei confronti dell'erede è illegittima in quanto richiede il pagamento di somme già dichiarate irripetibili nei confronti del dante causa.
Poiché l'indebito per cui è causa è stato già annullato con sentenza del Tribunale di Lecce Sez.
Lavoro n. 1654/2023, deve ritenersi la irripetibilità della somma di € 10.825,82 chiesti in restituzione alla ricorrente in qualità di erede del sig. per il periodo dal 1.02.2014 Persona_1 al 28.02.2019.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con distrazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- dichiara l'irripetibilità della somma di € 10.825,82, chiesta in restituzione alla ricorrente in qualità di erede del sig. con nota del 26.09.2022, per il periodo dal 1.02.2014 al 28.02.2019 Persona_1
e condanna l' alla restituzione delle somme eventualmente trattenute;
CP_1
- condanna l' al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 1.800,00 oltre CP_1 spese generali IVA e CPA se dovuti, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario.
Lecce, 2.10.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Francesca Costa
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 1.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 3484/2023 R.G., promossa da:
, rappresentata e difesa con mandato in atti dall'avv. Maria Rosaria De Salve Parte_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizia Florio,CP_1 come da procura generale indicata nella memoria difensiva
Resistente
OGGETTO: Ripetizione di indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21.03.2023 la ricorrente indicata in epigrafe, premesso di essere erede del CP_ sig. , esponeva di aver ricevuto una lettera datata 26.09.2022 con cui l le Persona_1 chiedeva la restituzione della somma di € 10.825,82 pagata indebitamente al defunto
[...]
sulla pensione in titolarità di quest'ultimo cat. VO n.13042624, nel periodo dal Per_1
01.01.2014 al 28.02.2019, e faceva presente che la medesima richiesta restitutoria era stata già avanzata dall'Istituto direttamente al dante causa, il quale aveva proposto ricorso dinanzi al
Tribunale di Lecce R.G. 6879/2019.
Ritenendo illegittima la richiesta restitutoria anche per mancanza di dolo in capo alla ricorrente, chiedeva accertarsi l'irripetibilità del pagamento eseguito dall' con condanna dell'Istituto al CP_1 pagamento di quanto eventualmente già trattenuto a tale titolo, con vittoria delle spese processuali.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso, chiarendo che l'indebito derivava dal CP_1 superamento dei limiti reddituali che hanno determinato il venir meno del diritto al trattamento minimo sulla pensione italiana del coniuge per il periodo contestato. Persona_1
Esaurita la trattazione, all'esito dell'udienza del 1.10.2025, la causa viene decisa con la presente sentenza contestuale.
* * *
1 L'indebito oggetto dell'odierno giudizio, richiesto alla ricorrente con nota del 26.09.2022 e pari ad
€ 10.825,82, deriverebbe dal superamento dei limiti reddituali che hanno determinato il venir meno del diritto al trattamento minimo sulla pensione cat. VO n.130422624 del coniuge Persona_1
CP_ per il periodo dal 01.02.2014 al 28.02.2019 (cfr. nota del 26.09.2022 dell' allegata al ricorso).
La medesima richiesta restitutoria era stata già avanzata dall'Istituto direttamente al dante causa con nota del 1.02.2019, impugnata con ricorso dinanzi al Tribunale di Lecce R.G. 6879/2019.
Nelle more del giudizio, la ricorrente ha documentato che la posizione indebita richiesta al dante causa è stata oggetto di annullamento, giusta sent. n. 1654/2023 Tribunale di Persona_1
Lecce - Sez. Lavoro, prodotta in giudizio con le note di trattazione scritta depositate il 9.05.2024
(cfr. sentenza del Tribunale di Lecce n. 1654/2023 resa nel proc. n. 6879 R.G.)
Pertanto, la richiesta dell'Istituto nei confronti dell'erede è illegittima in quanto richiede il pagamento di somme già dichiarate irripetibili nei confronti del dante causa.
Poiché l'indebito per cui è causa è stato già annullato con sentenza del Tribunale di Lecce Sez.
Lavoro n. 1654/2023, deve ritenersi la irripetibilità della somma di € 10.825,82 chiesti in restituzione alla ricorrente in qualità di erede del sig. per il periodo dal 1.02.2014 Persona_1 al 28.02.2019.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con distrazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- dichiara l'irripetibilità della somma di € 10.825,82, chiesta in restituzione alla ricorrente in qualità di erede del sig. con nota del 26.09.2022, per il periodo dal 1.02.2014 al 28.02.2019 Persona_1
e condanna l' alla restituzione delle somme eventualmente trattenute;
CP_1
- condanna l' al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 1.800,00 oltre CP_1 spese generali IVA e CPA se dovuti, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario.
Lecce, 2.10.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Francesca Costa
2